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Alienazione parentale: cosa conta davvero in tribunale - Studio Legale MP - Verona

Un padre che non vede suo figlio da mesi. Una madre accusata di aver programmato quel rifiuto. Una consulenza tecnica che parla di "dinamiche alienanti". È uno scenario che i tribunali di famiglia affrontano quotidianamente, e che — a dispetto di quanto molti credono — non trova ancora una risposta giuridica univoca e pacifica. Il termine alienazione parentale è tecnicamente bandito dalle aule giudiziarie italiane, ma il fenomeno che descrive — un genitore che ostacola o distrugge il rapporto del figlio con l'altro — continua a produrre contenziosi drammatici, e la giurisprudenza recente sta disegnando confini sempre più precisi su cosa il giudice possa e debba fare.

Cosa significa "alienazione parentale" per il diritto italiano

Il termine nasce negli anni Ottanta dallo psichiatra statunitense Richard Gardner, che lo usò per descrivere una dinamica in cui un genitore induce nel figlio rifiuto e ostilità verso l'altro. La cosiddetta PAS — acronimo di Parental Alienation Syndrome — è stata descritta come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiverebbe nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali, causata dalla coercizione della volontà dei figli da parte del genitore "alienante", con conseguente astio e rifiuto verso il genitore "alienato".

Il problema è che la comunità scientifica non l'ha mai riconosciuta come patologia. La PAS non è mai stata riconosciuta come un disturbo mentale dalla comunità scientifica e non è mai stata inserita nel DSM, il manuale per disturbi mentali più utilizzato da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo, in ragione della sua ascientificità già evidenziata dal 1996 per assenza di dati a sostegno.

La Corte di Cassazione ne ha preso atto in modo netto e ripetuto. Con l'ordinanza n. 9691 del 2022, la Suprema Corte ha posto un punto fermo, relegando la teoria dell'alienazione parentale in un campo esterno rispetto ai principi del nostro ordinamento e definendo il concetto di sindrome da alienazione genitoriale come un "fondamento pseudoscientifico" di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori. Ma — e questo è il punto che sfugge a molti — il rifiuto della sindrome non equivale all'indifferenza verso i comportamenti del genitore che ostacolano la relazione del figlio con l'altro. Come ricordava Aristotele nel discutere la giustizia come virtù che riguarda il rapporto tra persone, il diritto non può ignorare i comportamenti reali: solo valutando le condotte concrete, e non costrutti astratti, la decisione giudiziaria può dirsi giusta.

Il principio che guida oggi la giurisprudenza è quello del favor minoris: ogni decisione deve avere come stella polare il superiore interesse del minore, valutato in concreto e non per schemi precostituiti. L'art. 337-ter, comma 1, c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità dei minori, ovvero il diritto degli stessi a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori a prescindere dalle dinamiche tra questi intercorrenti, diritto che viene evidentemente leso nel caso in cui uno dei genitori ponga in essere condotte alienanti verso la figura dell'altro.

Il rifiuto del figlio: né prova di alienazione né motivo per escludere un genitore

Qui si apre il nodo più delicato del contenzioso contemporaneo. Un figlio che non vuole vedere papà o mamma può essere vittima di manipolazione — oppure può avere ragioni proprie, legate a traumi reali, paure concrete, esperienze dolorose. Il giudice non può saltare questo passaggio di indagine.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 27 gennaio 2026 n. 1857 (Sez. I civ.), lo ha ribadito in un caso complesso che riguardava tre minori — una figlia e due gemelli — figli di genitori divorziati. Il procedimento riguardava tre minori con affidamento condiviso ma collocamento presso il padre; i minori manifestavano rifiuto della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e affido al Comune. Il Tribunale per i Minorenni aveva disposto vari interventi — CTU, servizi sociali, terapie, incontri in spazio neutro — per il recupero del rapporto madre-figli, e la Corte d'Appello, in sede di reclamo materno, aveva confermato le limitazioni ma rimodulato il progetto di riavvicinamento, disponendo terapia sistemico-familiare e prosecuzione dei percorsi terapeutici individuali.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso del padre, ha fissato un principio fondamentale: il rifiuto manifestato dal minore di avere rapporti con uno dei genitori, in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli, non basta ad escludere la bigenitorialità, che va garantita anche tramite l'assistenza di servizi sociali e terapeuti familiari. Occorre evitare sia automatismi di segno espansivo — riunificazione forzata — sia automatismi di segno riduttivo — esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore — ma sempre nell'ottica del recupero del rapporto.

Parallelamente, la Corte ha chiarito che il percorso terapeutico non è un optional: ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori complessi e multifattoriali, non riconducibili a condotte gravemente pregiudizievoli, il giudice deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore-figlio, anche attraverso l'attivazione di percorsi terapeutici per tutti i familiari.

Sul fronte delle condotte ostative concretamente accertate, la giurisprudenza è invece netta nel sanzionare chi impedisce il diritto di visita già regolato. Il comportamento del genitore che ostacola la relazione figlio-genitore è totalmente contrario sia al superiore interesse del minore sia al principio della bigenitorialità, e assume rilievo non solo sotto il profilo civilistico ma anche sotto il profilo penalistico, in particolare nel caso in cui il diritto di visita sia già stato regolamentato da provvedimenti del Tribunale. In tali casi, il giudice dispone di un arsenale sanzionatorio preciso: in caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può ammonire il genitore inadempiente, individuare una somma dovuta per ogni violazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende, e condannarlo al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.

Sul versante estremo, quello della decadenza dalla responsabilità genitoriale, la Cassazione ha tracciato confini rigorosi. Con l'ordinanza dell'11 dicembre 2025 n. 32328 (Cass. civ., Sez. I), la Corte ha ribadito che la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce una misura estrema, applicabile solo quando il comportamento del genitore arrechi un grave pregiudizio al minore e le misure meno incisive non siano sufficienti a proteggere il suo interesse a crescere nel proprio contesto familiare di origine. In termini pratici, ciò significa che chi impugna una pronuncia di decadenza deve dimostrare perché misure ex art. 333 c.c. — supporto, prescrizioni, monitoraggio, percorsi terapeutici — siano più adeguate, e perché l'ablazione sia sproporzionata rispetto al rischio attuale.

Anche la CTU gioca un ruolo decisivo, e la sua valutazione non è mai acritica. È compito dei giudici valutare in modo critico le osservazioni dei consulenti tecnici, al fine di individuare in concreto la migliore soluzione possibile per il singolo minore coinvolto nel procedimento; le valutazioni dei giudici devono basarsi sull'esame delle condotte dei genitori, non sul loro modo di essere. Ciò vuol dire che una CTU che descriva un "rapporto fusionale" o un "invischiamento materno" senza ancorare le proprie conclusioni a comportamenti specifici e verificabili è insufficiente come base per decisioni ablative o fortemente limitatrici.

Sul fronte dei risarcimenti, il quadro si fa sempre più articolato. Diverse sono state le pronunce giurisprudenziali che hanno condannato il genitore collocatario che aveva posto in essere condotte alienanti al risarcimento del danno non solo nei confronti dei figli minori ma anche del genitore alienato. L'alienazione parentale è considerata un illecito endofamiliare: chi la mette in atto viola i doveri stabiliti dalla Costituzione agli artt. 2 e 30 e dal codice civile. Spesso il genitore alienante non agisce con un piano diabolico studiato a tavolino, ma riversa sul figlio le proprie frustrazioni o la propria rabbia verso l'ex partner: anche se lo fa inconsciamente o convinto di "proteggere" il bambino, il danno che provoca è lo stesso, e la legge punisce il risultato di queste azioni.

Cosa fare, concretamente, se ci si trova coinvolti in una situazione di questo tipo? Sul piano difensivo, il genitore che subisce condotte ostative deve documentare con precisione ogni episodio — messaggi, testimonianze, violazioni del calendario concordato — e ricorrere tempestivamente al tribunale senza attendere che il danno al minore si consolidi. Qualunque modifica al regime delle frequentazioni va sempre richiesta al Tribunale competente mediante ricorso e non può essere effettuata su base volontaria e/o unilaterale. Attendere equivale spesso a rafforzare la posizione dell'altro genitore, che avrà intanto costruito una routine di fatto difficile da scardinare.

Per il genitore accusato di condotte alienanti, invece, il rischio principale è di sottovalutare la serietà delle contestazioni: presentarsi al procedimento senza una strategia difensiva articolata, senza una CTU di parte preparata, senza elementi concreti che dimostrino il proprio ruolo attivo nel recupero del rapporto figlio-genitore, espone a provvedimenti gravi che incidono in modo duraturo sulla vita familiare.

L'incarico affidato al giudice è quello di individuare — mediante un'approfondita indagine che, ove possibile, contempli l'ascolto del minore — le ragioni poste a fondamento del rifiuto di quest'ultimo di incontrare il genitore; nel caso in cui sia possibile provare che il suddetto rifiuto è conseguenza del comportamento ostacolante dell'altro genitore, il tribunale deve attivarsi affinché il figlio sia messo nelle condizioni di recuperare la relazione parentale compromessa.

Il punto di equilibrio che la giurisprudenza più recente va costruendo è, in sintesi, questo: la scienza non offre una "sindrome" utilizzabile come prova nei procedimenti, ma il diritto non per questo smette di sanzionare chi distrugge il legame tra un figlio e il suo genitore. La differenza tra il costrutto pseudoscientifico e l'illecito endofamiliare sta tutta nella prova: non l'etichetta diagnostica, ma i comportamenti concreti, documentati, valutati nel loro impatto reale sul minore. È una distinzione che richiede competenza tecnica e strategia difensiva — e che non ammette approssimazioni.

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  • 11 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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