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Un bambino che smette di rispondere al telefono del genitore non collocatario. Messaggi ignorati, visite saltate, un figlio che ripete frasi che non sembrano sue. Ogni avvocato che si occupa di diritto di famiglia conosce questo copione. La domanda che il genitore porta nello studio non è teorica: cosa posso fare? Non è una questione di etichette cliniche, ma di diritto e di prova.
Il tema dell'alienazione parentale è uno dei più controversi e al tempo stesso più frequenti nel contenzioso familiare italiano. Controverso perché la cosiddetta PAS (Parental Alienation Syndrome) non è riconosciuta come patologia né dal DSM né dall'ICD-11 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Frequente perché le condotte di un genitore che, sistematicamente, ostacola la relazione del figlio con l'altro genitore esistono nella realtà concreta di migliaia di famiglie italiane. La Cassazione ha risolto questa contraddizione con un approccio che merita di essere conosciuto: non interessa il nome della sindrome, interessano i fatti.
Il quadro normativo: dall'art. 337-ter c.c. alla Riforma Cartabia
Il fondamento normativo del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori è sancito dall'art. 337-ter c.c., che costituisce l'asse portante della disciplina dell'affidamento. Il figlio, anche in caso di crisi familiare, ha diritto di ricevere cura, educazione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali, nonché di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo.
Il d.lgs. 149/2022 — la cosiddetta Riforma Cartabia — ha introdotto nel codice di procedura civile una serie di strumenti processuali specifici che innovano profondamente la gestione del rifiuto del minore e delle condotte ostative. L'art. 473-bis.6 c.p.c. prevede che, quando il minore rifiuta di incontrare un genitore, il giudice debba ascoltarlo senza ritardo, raccogliere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e, se del caso, abbreviare i termini. La procedura si applica anche quando vengono allegate condotte ostative dell'altro genitore. Accanto a questo strumento, l'art. 473-bis.38 c.p.c. disciplina l'attuazione dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale, mentre l'art. 473-bis.39 c.p.c. — che ha assorbito e ampliato il previgente art. 709-ter c.p.c. — regola i rimedi sanzionatori in caso di inadempienze: ammonimento, sanzione pecuniaria, risarcimento del danno, penale per ogni successiva inosservanza con richiamo all'art. 614-bis c.p.c. e, nei casi più gravi, rilevanza penale per inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice.
La distinzione tra i due articoli non è formale: il 473-bis.38 riguarda l'attuazione coattiva del provvedimento di visita già emesso, il 473-bis.39 introduce le sanzioni progressive per disincentivare le condotte ostacolanti reiterate. Usarli nel modo sbagliato — o invocarli confusamente nello stesso ricorso — significa sprecare uno strumento prezioso.
L'orientamento della giurisprudenza recente: fatti, non etichette
La Corte di Cassazione ha costruito negli ultimi anni un orientamento solido e coerente, che trova conferma in pronunce recentissime. Il principio di fondo è quello enunciato dalla Cass. civ., Sez. I, sent. 9 settembre 2025 n. 24876: la bigenitorialità è la regola, e la sua compressione richiede la prova rigorosa di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore escluso. In quel caso, il Tribunale di Firenze aveva disposto un affido super-esclusivo alla madre, fondando la decisione sul rifiuto della minore e sul disimpegno del padre, senza approfondire le cause della rottura né valutare adeguatamente le condotte ostruzionistiche della madre. La Cassazione ha accolto il ricorso del padre e ha rinviato alla Corte d'Appello di Firenze, ribadendo che la conflittualità genitoriale o il disinteresse parziale di un genitore non possono, da soli, giustificare la sua esclusione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Quanto al rapporto tra condotte ostative e strumenti di recupero della relazione, la Cass. civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026 n. 1857 ha confermato la necessità di disporre un intervento terapeutico mirato al recupero della relazione tra il minore e il genitore rifiutato, segnalando che la risposta giudiziaria non può esaurirsi nella modificazione del regime di affidamento, ma deve includere percorsi di sostegno psicologico e clinico orientati alla ricostruzione del legame interrotto.
Sul versante della CTU e del ruolo del consulente, la Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 4595 (Pres. Acierno, Rel. Russo) ha tracciato un perimetro molto preciso: l'ascolto del minore — diretto da parte del giudice — non può essere sostituito dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale assolve a una funzione diversa, ovvero fornire al giudice strumenti di valutazione specialistici. Il CTU non decide, non sostituisce il giudice e non può essere il solo fondamento di un provvedimento incisivo sulla vita del minore. La pronuncia ha ribadito inoltre che, in tema di ascolto del minore infradodicenne, il giudice dispone di un potere discrezionale officiose per valutare la capacità di discernimento, ma non è tenuto a motivare l'omesso ascolto quando questo non sia stato richiesto con adeguata allegazione.
Il filo che attraversa tutte queste pronunce è uno: il giudice deve accertare i fatti con i normali mezzi di prova — testimonianze, presunzioni, CTU, ascolto del minore, relazioni dei servizi sociali — motivando adeguatamente, a prescindere dalla qualificazione clinica del fenomeno. Come ha affermato la stessa Cassazione in sede di principio generale, l'etichetta PAS non ha rilievo giuridico autonomo; ciò che conta è la prova delle condotte e il loro effetto concreto sul benessere del minore.
Il vigilantibus iura subveniunt non è mai stato più pertinente: il genitore che subisce le condotte ostative ha strumenti efficaci, ma deve agire con tempestività e con la consapevolezza di dover costruire un impianto probatorio solido, non affidarsi a una diagnosi psicologica come scorciatoia argomentativa.
Come scriveva Hannah Arendt, il diritto esiste solo nella misura in cui è effettivamente esercitato: il riconoscimento formale del diritto del minore alla bigenitorialità resta lettera morta se non è sorretta da una tutela giurisdizionale capace di leggere la realtà concreta dei comportamenti.
Profili pratici: come documentare le condotte ostative e quando ricorrere al giudice
Per il genitore che si trova a fronteggiare un progressivo svuotamento del suo rapporto con i figli, il punto di partenza è la documentazione sistematica. I messaggi non ricevuti o ignorati, i log delle telefonate non risposte, le comunicazioni scritte all'altro genitore sul mancato rispetto del calendario visite, le annotazioni diaristiche con date e circostanze: tutto ciò costituisce materiale che può essere valorizzato in giudizio. I testimoni — anche indiretti, come insegnanti, pediatra, parenti che possono attestare cambiamenti comportamentali del minore — sono fonti probatorie preziose, particolarmente rilevanti in assenza di prove dirette.
Sul piano processuale, occorre distinguere le situazioni. Se esiste già un provvedimento giudiziale che regola le visite e questo viene sistematicamente violato, il rimedio è il ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c., con richiesta di ammonimento, sanzione pecuniaria e modifica del regime di affidamento. Se invece si tratta di un contesto in cui il figlio ha progressivamente smesso di voler incontrare il genitore non collocatario, il percorso passa per il ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento, con richiesta di ascolto urgente del minore ex art. 473-bis.6 c.p.c. e disposizione di CTU psicologica sulle capacità genitoriali di entrambi.
Un errore frequente è quello di chiedere immediatamente la decadenza dell'altro genitore dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. La Cassazione ha chiarito in modo costante che la decadenza è misura di extrema ratio, riservata a ipotesi di grave pregiudizio per il figlio, e che la sua invocazione automatica in risposta a condotte ostative rischia di ritorcersi contro il richiedente, percepito dal giudice come parte che privilegia la guerra all'altro genitore rispetto all'interesse del figlio. Le misure graduate previste dall'art. 473-bis.39 c.p.c. — ammonimento, penale giornaliera, risarcimento del danno — sono più efficaci sul piano pratico e meno rischiose sotto il profilo strategico.
Un altro errore è la CTU invocata come strumento di denuncia piuttosto che come mezzo di prova. Il consulente tecnico deve essere individuato con precisione — psicologo forense, neuropsichiatra infantile — e il mandato deve essere formulato in modo da coprire sia le capacità genitoriali di entrambi i genitori sia la valutazione del sistema relazionale familiare nel suo complesso, incluse le cause del rifiuto del minore. Una CTU costruita male, o affidata a un professionista non adeguato, può produrre risultati inutilizzabili o controproducenti.
Infine, è necessario tenere presente il rischio opposto: l'invocazione strumentale del concetto di alienazione parentale in contesti in cui il rifiuto del minore ha origini diverse — incluse situazioni di violenza o maltrattamento — può tradursi in una grave forma di vittimizzazione secondaria del genitore e del figlio. La Cassazione ha segnalato più volte che l'accusa di condotte alienanti non può diventare una scorciatoia per distogliere l'attenzione del tribunale da fatti di violenza o da situazioni di reale pericolo per il minore. La valutazione del giudice deve sempre essere centrata sull'interesse del minore, non sulle dinamiche di contrapposizione tra i genitori.
Il fenomeno delle condotte ostative alla bigenitorialità è reale, documentato e giuridicamente rilevante. Gli strumenti per contrastarlo esistono, sono stati affinati dalla Riforma Cartabia e vengono progressivamente precisati dalla giurisprudenza di legittimità. La difficoltà non sta nella mancanza di rimedi, ma nella capacità di costruire un impianto probatorio serio, di scegliere la strategia processuale più adatta e di mantenere sempre al centro della vicenda l'unico soggetto che davvero conta: il figlio.
Redazione - Staff Studio Legale MP