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L'alienazione parentale è uno dei fenomeni più controversi e clinicamente dibattuti nei procedimenti familiari. La giurisprudenza italiana ha compiuto un percorso netto: rifiutare la Parental Alienation Syndrome come categoria diagnostica autonoma, senza però ignorare la realtà delle condotte manipolatorie che un genitore può attuare ai danni dell'altro. Il punto non è l'etichetta, ma la prova: cosa ha fatto concretamente il genitore? Con quale intensità? Quali conseguenze ha prodotto sul minore? Questo articolo analizza l'orientamento attuale dei tribunali, i meccanismi processuali introdotti dalla Riforma Cartabia e le strategie difensive efficaci per il genitore alienato.
Nel diritto di famiglia italiano, pochi temi suscitano una tensione più acuta tra diritto e scienze del comportamento quanto quello dell'alienazione parentale. Da un lato, un fenomeno reale e documentato: genitori che, nel pieno della conflittualità post-separazione, condizionano i figli, ne manipolano la percezione, sabotano gli incontri con l'altro genitore, seminano paura e diffidenza verso una figura affettiva che il minore avrebbe il diritto di frequentare liberamente. Dall'altro, una categoria diagnostica — la cosiddetta Parental Alienation Syndrome (PAS) — costruita su basi scientificamente fragili, storicamente usata in aula in modo distorto e spesso strumentale, fino a diventare uno strumento di vittimizzazione secondaria nei confronti di genitori, per lo più madri, che si trovavano nella difficile posizione di denunciare abusi o violenze del partner.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha operato una distinzione fondamentale, che ogni avvocato con esperienza consolidata nel diritto di famiglia deve saper padroneggiare: il fenomeno esiste, la sindrome no. O meglio: la sindrome, come categoria giuridicamente operativa capace di giustificare automaticamente provvedimenti incisivi sul minore, è stata definitivamente esclusa dall'armamentario forense italiano. Ciò che invece rileva — e può legittimare misure anche drastiche — sono le condotte concretamente accertate, descritte nei loro effetti reali sul figlio.
Il quadro giurisprudenziale: dal rifiuto della PAS all'accertamento delle condotte
La linea della Suprema Corte è consolidata da anni. Con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13271 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto), i giudici di legittimità avevano già censurato la decisione della Corte d'Appello di Venezia che aveva posto la PAS a fondamento di un affidamento esclusivo al padre, rilevando il "controverso fondamento scientifico della sindrome" e stigmatizzando l'adozione di un provvedimento sulla base di un "implausibile sillogismo" fondato su un mero postulato diagnostico. Con la successiva e assai nota ordinanza Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2022, n. 9691 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto), la Corte ha sancito in modo netto che "il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori". Si trattava di un caso in cui alla madre era stata revocata la responsabilità genitoriale e il figlio era stato trasferito in una casa famiglia sulla base di una CTU che aveva diagnosticato la PAS: la Cassazione ha annullato integralmente tali provvedimenti, affermando che l'interesse del minore prevale persino sul principio di bigenitorialità quando il suo rispetto richieda misure traumatiche e sproporzionate.
Ma il punto di approdo più recente e tecnicamente più rilevante è rappresentato dalla Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4595, Pres. Acierno, Rel. Russo, che ha affrontato un caso di separazione conflittuale nel quale la Corte d'appello aveva recepito in modo acritico le conclusioni di una CTU che — pur non nominando esplicitamente la PAS — aveva sostanzialmente riprodotto lo stesso schema diagnostico, ignorando le denunce di violenza assistita e le dichiarazioni dei minori. La Corte ha cassato il decreto di merito per due ragioni simmetriche: da un lato, l'omesso ascolto del figlio maggiorenne di anni dodici, adempimento imposto a pena di nullità; dall'altro, il recepimento acritico della consulenza tecnica, senza che il giudice avesse verificato autonomamente le allegazioni di violenza. In particolare, la pronuncia ha chiarito che non è compito della Cassazione stabilire la validità scientifica di singole teorie come la PAS, ma spetta al giudice di merito valutare criticamente ogni consulenza psicodiagnostica, inserirla nella dinamica processuale e accertare in concreto le condotte denunciate, tenendo conto delle violenze eventualmente subite dai minori. Il messaggio è chiaro: la CTU è uno strumento ausiliario del giudice, non una delega in bianco alla diagnosi.
Questo orientamento trova piena coerenza con l'altro principio ribadito costantemente dalla Suprema Corte: i comportamenti volti a ostacolare la bigenitorialità e a impedire che i figli mantengano con l'altro genitore un rapporto stabile e continuativo costituiscono violazione dei doveri genitoriali e integrano pregiudizio per gli interessi del minore, che il giudice è tenuto a sanzionare — ma sulla base di fatti provati, non di etichette cliniche.
La Riforma Cartabia e gli strumenti processuali contro il genitore ostruzionista
Il quadro normativo di riferimento è stato profondamente rinnovato dal d.lgs. n. 149/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia), in vigore dal 28 febbraio 2023, che ha introdotto nel codice di procedura civile un titolo autonomo dedicato ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Le disposizioni più rilevanti ai fini qui trattati sono tre.
L'art. 473-bis.6 c.p.c. disciplina la procedura in caso di rifiuto del minore di incontrare un genitore: il giudice è tenuto ad ascoltare senza ritardo il minore, a raccogliere sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e, ove necessario, può abbreviare i termini processuali. La norma opera espressamente anche quando sono allegate condotte ostative di un genitore: il legislatore ha dunque positivizzato la centralità dell'ascolto come primo atto istruttorio, in perfetta continuità con l'orientamento della Cassazione.
L'art. 473-bis.38 c.p.c. disciplina le controversie sull'attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento: quando un genitore non rispetti le prescrizioni giudiziali sulle modalità degli incontri, il giudice può intervenire rideterminarle, imporre prescrizioni di comportamento e adottare misure coercitive. Distinto è l'art. 473-bis.39 c.p.c., che disciplina i provvedimenti sanzionatori in caso di inadempimento o violazione: la norma, che ha sostituito il vecchio art. 709-ter c.p.c., prevede ammonimenti, sanzioni pecuniarie e possibili modifiche dei provvedimenti sull'affidamento. Il sistema sanzionatorio è graduato: il giudice deve calibrare la risposta alla gravità e alla ripetitività delle condotte, sempre tenendo al centro l'interesse del minore, non quello del genitore leso.
Sul piano probatorio, il genitore che intende far emergere le condotte manipolatorie dell'altro dispone oggi di un arsenale documentale preciso: messaggi e comunicazioni digitali che documentino la denigrazione dell'altro genitore davanti al figlio; testimonianze di figure terze educative (insegnanti, pediatri, allenatori) che abbiano assistito a episodi di sabotaggio delle visite o di induzione al rifiuto; relazioni degli assistenti sociali eventualmente attivati dal tribunale; e infine la CTU psicologica, che resta strumento fondamentale purché il giudice ne valuti le conclusioni in modo critico e autonomo, senza delegare ad essa la decisione sul merito. Come ammonisce Publilius Syrus: iudex damnatur ubi nocens absolvitur — il giudice è condannato quando il colpevole viene assolto — un monito antico che suona attualissimo ogni volta che un provvedimento prescinde dall'accertamento dei fatti reali.
Sul piano della distinzione operativa, il punto qualificante che ogni avvocato con esperienza consolidata nel diritto di famiglia deve saper comunicare al proprio assistito è il seguente: non è necessario dimostrare che il figlio soffre di una "sindrome", né qualificare il comportamento dell'altro genitore con categorie psicopatologiche. È necessario e sufficiente documentare con precisione, cronologicamente e con riscontri oggettivi, le singole condotte ostacolanti: la telefonata che convince il figlio a non salire in macchina con il padre, il messaggio vocale che semina dubbi sulla figura materna, il sabotaggio sistematico delle udienze di incontro, la denigrazione pubblica sui social. Come ha scritto Franz Kafka in Il processo, "qualcuno doveva aver calunniato Josef K.": la calunnia non ha bisogno di un nome clinico per produrre danni reali e giuridicamente rilevanti.
Il rischio simmetrico — che il framework dell'alienazione parentale sia usato per screditare un genitore che segnala violenze reali — è stato colto con lucidità dalla giurisprudenza più recente. La Cass. civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2025, n. 4595, Pres. Acierno, Rel. Russo, è esplicita: la PAS è "non applicabile nel caso in cui si tratti di minori maltrattati e vi siano stati comportamenti violenti". Il giudice che recepisce acriticamente una consulenza che diagnostica la PAS senza verificare le denunce di violenza commette un errore di metodo che invalida il provvedimento. Questa doppia guardia — contro la strumentalizzazione dell'alienazione e contro l'uso della violenza per occultare le condotte ostacolanti — è la cifra dell'orientamento attuale.
L'esito finale, a ben vedere, è paradossalmente più garantista per tutti: i comportamenti ostruzionistici dei genitori vengono sanzionati in modo più solido perché ancorati a fatti provati; la difesa del genitore accusato di alienazione può contrastare accuse generiche e indeterminate; e il minore smette di essere "oggetto" di una diagnosi per diventare soggetto al centro di un'istruttoria concreta e rispettosa della sua voce.
Redazione - Staff Studio Legale MP