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Alienazione parentale: cosa può fare il giudice - Studio Legale MP - Verona

Dal rifiuto del figlio alle condotte ostruzionistiche: strumenti processuali, limiti giurisprudenziali e tutele concrete per il genitore escluso

 

Nelle separazioni ad alta conflittualità, uno dei fenomeni più devastanti per i figli minori è quello dell'alienazione parentale: un genitore — attraverso denigrazioni sistematiche, ostruzionismi ai diritti di visita, manipolazioni psicologiche — taglia progressivamente l'altro fuori dalla vita del figlio. Il tema è tecnicamente scivoloso: la cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" (PAS) è stata ripetutamente rifiutata dalla Cassazione come costrutto pseudoscientifico, eppure il fenomeno concreto dei comportamenti ostruzionistici esiste, è giuridicamente rilevante, e genera conseguenze operative precise. Questo articolo analizza il quadro attuale: cosa può fare il giudice, quali prove sono necessarie, quali rimedi civili e penali sono disponibili, e qual è l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità.

Il diritto romano conosceva bene la tensione tra potestà genitoriale e interesse della prole: patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere — la potestà genitoriale deve fondarsi sull'affetto, non sulla durezza. È una massima che risuona con forza nei procedimenti odierni in cui un genitore, attraverso condotte sistematiche di delegittimazione, isola il figlio dall'altro genitore. Il legislatore e la giurisprudenza sono chiamati a rispondere a una domanda scomoda: quando il rifiuto del figlio verso un genitore è autentico, e quando è invece il prodotto di una manipolazione altrui?

Il fenomeno: condotte alienanti e rifiuto del minore

La cosiddetta alienazione parentale è descritta come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori. Le aule giudiziarie sono sempre più spesso teatro di conflitti familiari in cui un genitore agisce con condotte mirate ad "alienare" il figlio all'altro genitore. Tali comportamenti consistono in una vera e propria programmazione dei figli da parte di uno dei due genitori — il cosiddetto genitore alienante — che porta gli stessi a dimostrare astio e rifiuto verso l'altro. Ciò avviene attraverso l'incitamento ad allontanarsi, l'uso di espressioni denigratorie, false accuse e costruzioni di realtà virtuali familiari.

Il processo psicologico determina nel figlio, in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento, una coartazione della sua volontà e la negazione del proprio diritto alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione. Il punto cruciale, però, è che il diritto non può appiattirsi su etichette diagnostiche: deve confrontarsi con fatti concreti, comportamenti accertabili, conseguenze dimostrabili.

Il quadro normativo di riferimento è l'art. 337-ter c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso, che sancisce il diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale. Tale comportamento è totalmente contrario sia al superiore interesse del minore, sia al principio della bigenitorialità. Questi atteggiamenti ostativi assumono rilievo non solo sotto il profilo civilistico, ma anche sotto quello penalistico, in particolare nel caso in cui il diritto di visita sia stato già regolamentato da provvedimenti del Tribunale.

Sul piano della rilevanza civile, comportamenti rivolti a denigrare la figura dell'altro genitore o ad ostacolare la continuità delle relazioni parentali possono essere considerati come indice di una diminuita capacità genitoriale e, nei casi più gravi, possono superare la soglia della rilevanza penale, configurando il reato di maltrattamenti in famiglia e determinando la revoca della potestà genitoriale.

La giurisprudenza tra rifiuto della PAS e tutela dei comportamenti concreti

Il punto di maggiore complessità tecnica riguarda il rapporto tra il fenomeno reale dell'alienazione e la teoria diagnostica che pretende di descriverlo: la cosiddetta PAS (Parental Alienation Syndrome). La Cassazione ha sviluppato sul punto un orientamento rigoroso e ormai consolidato.

Con ord. Cass. civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13217 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto), la Suprema Corte aveva chiarito che i giudici sono tenuti ad accertare la veridicità dei comportamenti pregiudizievoli per i minori e non possono limitarsi al mero richiamo della consulenza tecnica. In quella sede la Corte aveva altresì affermato che deve escludersi "la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare".

Con ord. Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2022, n. 9691 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto), la Cassazione ha assestato un punto fermo: la Corte ha espressamente affermato che in materia di affidamento dei minori le pronunce dei giudici non possono basarsi su teorie prive di fondamento scientifico, facendo un esplicito riferimento alla PAS. Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso di una madre contro il provvedimento che aveva stabilito la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale e il collocamento del figlio minore in casa famiglia. Alla base del provvedimento impugnato vi era l'attribuzione alla donna di comportamenti ritenuti "alienanti".

In assenza di specifica individuazione di comportamenti pregiudizievoli e in difetto di valutazioni scientifiche rigorose, la decisione di affidare il figlio proprio al genitore che questi rifiuta e teme verrà assunta, oltre che sulla base di valutazioni preconcette, anche in violazione dei principi del giusto processo, nonché in assenza di qualsivoglia approfondita analisi circa le conseguenze traumatiche che potrebbero derivare al minore, che viene così indebitamente percepito quale "oggetto" della decisione e non quale primario "soggetto" portatore di diritti.

Ma attenzione: il rifiuto della PAS come costrutto diagnostico non equivale all'indifferenza verso i comportamenti ostruzionistici. È ormai abbastanza acquisito che le manovre di alienazione a danno di un genitore costituiscono un'evenienza assai ricorrente e sia la giurisprudenza di legittimità che di merito le considerano pregiudizievoli sia per il minore che per il genitore alienato. La Suprema Corte si è a più riprese espressa censurando i comportamenti gravemente screditatori posti in essere dai genitori alienanti, individuando un parametro di giudizio utile a distinguere la conflittualità genitoriale — a cui si correla l'affidamento condiviso — dal pregiudizio arrecabile al minore, che può invece giustificare l'applicazione del regime dell'affidamento esclusivo.

La pronuncia più recente e rilevante per il giurista è la Cass. civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026, n. 1857. Il procedimento riguardava tre minori (una figlia e due gemelli) figli di genitori separati e poi divorziati, con affido condiviso ma collocamento presso il padre. I minori manifestavano rifiuto della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e affido al Comune. Il Tribunale per i Minorenni aveva disposto vari interventi — CTU, servizi sociali, terapie, incontri in spazio neutro — per il recupero del rapporto madre-figli. La Corte d'Appello, in sede di reclamo materno, confermava le limitazioni ma rimodulava il progetto di riavvicinamento, disponendo terapia sistemico-familiare, prosecuzione dei percorsi terapeutici individuali e dismissione dello spazio neutro. Il padre ricorreva in Cassazione lamentando, tra l'altro, l'omesso ascolto dei minori in appello e la violazione del principio del miglior interesse dei minori. La Corte, nel confermare la necessità di un intervento terapeutico per recuperare la relazione con la madre, ha ribadito che il rifiuto del figlio verso un genitore, da solo, non è sufficiente a giustificare l'abbandono del progetto di riavvicinamento: occorre un'azione terapeutica attiva e mirata.

Il principio enunciato dalla Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto) resta asse portante del sistema: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, e a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.

Come scriveva Friedrich Schiller in Guglielmo Tell: «Contro i tiranni ogni mezzo è lecito»; ma in diritto di famiglia, nessuna finalità — nemmeno la tutela della bigenitorialità — può giustificare strumenti processuali privi di ancoraggio alla realtà fattuale. La misura dell'intervento giudiziario deve essere sempre proporzionale all'accertamento concreto.

Sul piano delle tutele processuali operative, il quadro degli strumenti disponibili è articolato. Diverse pronunce giurisprudenziali hanno condannato il genitore collocatario che aveva posto in essere condotte alienanti al risarcimento del danno non solo nei confronti dei figli minori, ma anche del genitore alienato. Accanto al risarcimento, l'art. 709-ter c.p.c. consente al giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti pregiudizievoli al minore, di modificare i provvedimenti di affidamento, di ammonire il genitore inadempiente e di condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore del figlio o della Cassa delle ammende. Nei casi più gravi può disporsi la limitazione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c.

Nel caso in cui sia possibile provare che il rifiuto è conseguenza del comportamento ostacolante dell'altro genitore, il Tribunale deve attivarsi affinché il figlio sia messo nelle condizioni di recuperare la relazione parentale compromessa. Sarà quindi necessario che il predetto intervento sia disposto anche nei confronti del genitore ostacolante — ove il medesimo sia risultato comunque idoneo all'accudimento del figlio — in un'ottica di ricomposizione del conflitto genitoriale nell'interesse del minore, tenendo conto del principio sovranazionale, espresso a più riprese dalla C.E.D.U., secondo cui la posta in gioco richiede un trattamento urgente, atteso che il passare del tempo può avere conseguenze irreparabili sul rapporto tra il figlio e il genitore che non vive con lui.

Sul piano probatorio, il genitore che denuncia condotte alienanti deve dunque portare in giudizio elementi concreti: messaggi, dichiarazioni di testimoni, relazioni scolastiche, verbali dei servizi sociali, diari di visita. La giurisprudenza è ormai concorde nell'affermare che, in tema di modifica delle modalità di affidamento dei figli minori, non bastano le semplici deduzioni e le denunce di un genitore circa i comportamenti dell'altro, essendo invece necessario accertare quanto dedotto attraverso consulenze tecniche ma anche attraverso presunzioni, valutando anche il rapporto del genitore alienante con i figli, nonché l'effettiva capacità genitoriale dello stesso.

Quanto alla questione — particolarmente delicata — dei percorsi terapeutici imposti dal giudice, il quadro è tutt'altro che lineare. Da un lato, la Cassazione già nel 2015 aveva affermato che la prescrizione ai genitori di sottoporsi a percorsi psicoterapeutici individuali è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito (art. 32, co. 2 Cost.). Dall'altro lato, la pronuncia del 27 gennaio 2026, n. 1857 conferma che gli interventi terapeutici finalizzati al recupero del rapporto tra i figli e il genitore rifiutato restano strumento centrale nell'architettura delle misure di tutela, specialmente quando il rifiuto del minore è ritenuto frutto di dinamiche relazionali distorte e non di autonoma valutazione. La distinzione tra "prescrizione terapeutica coattiva" e "progetto di riavvicinamento con supporto terapeutico" è sottile ma giuridicamente cruciale.

Il genitore che si trova ad affrontare questa situazione — tanto quello escluso quanto quello accusato di condotte alienanti — ha bisogno di una difesa tecnica che sappia muoversi su due fronti simultanei: il piano processuale civile (modifica delle condizioni di affidamento, interventi ex art. 709-ter c.p.c., eventuali provvedimenti cautelari urgenti) e il piano della consulenza tecnica di parte (CTP), fondamentale per contrastare perizie unilaterali o metodologicamente fragili. L'ascolto del minore, infine, è adempimento imprescindibile nei procedimenti de potestate: la sua omissione rende il provvedimento invalido, come ribadito dalla giurisprudenza costante.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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