Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo

Cerca nel sito

Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca

Affidamento condiviso e trasferimento di residenza - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una madre che, dopo la separazione, riceve un'offerta di lavoro a 600 chilometri di distanza, oppure deve tornare vicino ai propri genitori anziani. Vuole portare con sé il figlio di due anni. Il padre si oppone. Cosa può fare? Può il giudice vietarle di trasferirsi? E se si sposta lo stesso, perde l'affidamento?

Questa è oggi una delle domande più frequenti — e più cariche di ansia — che i genitori separati portano in studio. La risposta non è né semplice né univoca, e la giurisprudenza più recente ha introdotto principi importanti che vale la pena conoscere prima di prendere qualsiasi decisione.

Il quadro normativo: la residenza del figlio è una decisione condivisa

La regola di partenza è chiara: nell'affidamento condiviso, le decisioni di maggiore interesse per i figli — istruzione, salute, educazione, e scelta della residenza abituale — devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c. Non si tratta di una formalità: la residenza del minore incide direttamente sulla bigenitorialità effettiva, cioè sul diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Ciò significa che il genitore collocatario — quello con cui il figlio vive prevalentemente — non può, in linea di principio, trasferire unilateralmente il figlio in un'altra città o regione senza il consenso dell'altro genitore. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice. Questo vale anche quando la coppia non era sposata, poiché la disciplina dell'affidamento si applica a tutti i figli minori, indipendentemente dallo stato civile dei genitori.

Il trasferimento unilaterale, privo di autorizzazione giudiziale, può teoricamente integrare il reato di sottrazione di minore, punito dall'art. 574 c.p. Si tratta di un reato procedibile a querela, di natura permanente: il termine per la querela decorre dall'ultimo atto interruttivo della condotta.

La svolta del 2026: Cassazione civile, Sez. I, ord. n. 4110 del 24 febbraio 2026

Su questo terreno è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con l'ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, pronunciandosi su un caso emblematico: durante la crisi di coppia, una madre aveva trasferito unilateralmente il figlio di quindici mesi in una città a circa 600 km di distanza dalla residenza originaria. Il padre aveva chiesto al tribunale il rientro immediato del minore. Il tribunale aveva disposto il rientro e affidato il bambino ai Servizi Sociali, pur con collocazione presso la madre. La Corte d'Appello aveva però revocato l'ordine di rientro, valorizzando l'età del bambino, l'allattamento al seno, la rete affettiva e lavorativa della madre nel nuovo luogo, e l'assenza di intenti emulativi. La Cassazione ha confermato questa impostazione.

Il principio affermato è di grande portata: il trasferimento unilaterale della residenza del figlio da parte di un genitore, pur integrando una violazione della regola del comune accordo, non comporta automaticamente un giudizio di inadeguatezza genitoriale, né impone il rientro forzato del minore nel luogo di originaria residenza. Il giudice deve valutare le ragioni del trasferimento, escludere intenti ostruzionistici volti a estromettere l'altro genitore, e decidere esclusivamente in funzione del superiore interesse del minore.

Questo non significa che il trasferimento unilaterale sia lecito o privo di conseguenze. Significa che le conseguenze non sono automatiche e che il giudice deve svolgere una valutazione concreta, caso per caso, senza applicare sanzioni precostitutte al genitore che si è mosso senza accordo.

La libertà personale del genitore — garantita dall'art. 16 della Costituzione — non può subire restrizioni sproporzionate per il solo fatto di essere genitore separato. Ma questa libertà, come ha chiarito la Cassazione, non è senza confini: va contemperata con il diritto del figlio alla bigenitorialità e non può rivelarsi pregiudizievole per il minore.

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce con consapevolezza e in buona fede, non chi si muove in modo unilaterale e poi pretende di essere esonerato dalle conseguenze. Il messaggio della Corte è sottile ma preciso: il genitore che si trasferisce non viene automaticamente punito, ma deve dimostrare che la sua scelta non era animata da spirito di ritorsione e che il figlio non ne soffre.

Anche il principio di bigenitorialità effettiva, ribadito dall'ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 25421 del 16 settembre 2025, conferma che ciò che conta non è la simmetria aritmetica del tempo trascorso con ciascun genitore, bensì la qualità e la continuità della relazione. Un trasferimento lontano che svuota di contenuto il rapporto tra il figlio e il genitore non collocatario lede questo principio, anche se il genitore che si sposta è mosso da ragioni comprensibili.

Un terzo orientamento rilevante è quello espresso da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2941 del 2025, che ha posto al centro il principio di continuità ambientale del minore: se il bambino è radicato in un determinato contesto scolastico, affettivo e sociale, il trasferimento può essere autorizzato solo se garantisce al figlio una stabilità pari o superiore a quella goduta in precedenza. Non è sufficiente che il genitore abbia valide ragioni per spostarsi; occorre che il minore non venga sradicato da una rete di relazioni significative.

Cosa significa tutto questo nella pratica? Ecco i profili concreti che chi si trova in questa situazione deve tenere presenti.

Prima regola: mai trasferirsi unilateralmente senza avere prima tentato un accordo con l'altro genitore, possibilmente formalizzato. Anche quando l'accordo appare impossibile, è preferibile ricorrere subito al giudice per ottenere un'autorizzazione preventiva, anziché trasferirsi e poi affrontare il contenzioso in una posizione più debole.

Seconda regola: il consenso dei figli al trasferimento non è sufficiente. Il giudice valuta l'interesse del minore in modo autonomo, non si limita a recepire le sue preferenze — anche quando il minore è abbastanza grande da essere ascoltato formalmente ai sensi dell'art. 336-bis c.c. La distanza geografica, la durata dei viaggi, l'impatto sulla continuità scolastica e relazionale del minore sono tutti elementi che il tribunale pondera.

Terza regola: il genitore che si oppone al trasferimento dell'altro deve agire tempestivamente. Un'inerzia prolungata — lasciare che il minore si radichi nel nuovo contesto per mesi senza proporre ricorso — può essere valutata negativamente dal giudice, che tenderà a non disporre il rientro forzato quando il bambino si è già stabilizzato nella nuova residenza.

Quarta regola: in caso di trasferimento già avvenuto senza accordo, la scelta più ragionevole è sempre quella di proporre immediatamente un nuovo assetto dei tempi di visita che preservi la relazione del figlio con entrambi i genitori, dimostrando cooperazione anziché ostilità.

Come scriveva Norberto Bobbio, «il problema fondamentale dei diritti dell'uomo non è tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli». Nel diritto di famiglia, questa protezione si costruisce attraverso accordi stabili, decisioni tempestive e una visione centrata non sui diritti contrapposti dei genitori, ma sull'interesse concreto di un bambino che merita continuità affettiva da entrambe le sue figure di riferimento.

Il trasferimento di residenza nell'affidamento condiviso è uno dei nodi più delicati del diritto familiare contemporaneo: la Cassazione ha chiarito che non esistono automatismi né in un senso né nell'altro. Ogni caso è una storia a sé, e l'esito dipende in larga misura dalla qualità degli elementi che si riesce a portare davanti al giudice — e dalla tempestività con cui ci si muove.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

  • 09 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP