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Affidamento condiviso: cosa decide davvero il giudice - Studio Legale MP - Verona

Un padre che vede i propri figli ogni quindici giorni, nonostante il decreto parli di "affidamento condiviso". Una madre che scopre di non poter decidere autonomamente nemmeno la scuola del bambino, perché il padre deve essere sempre coinvolto. Un giudice che dispone settimane alternate e nessun assegno di mantenimento. Tre scenari diversi, eppure tecnicamente tutti riconducibili alla stessa formula: affidamento condiviso. Capire cosa si nasconde dietro quella parola è il primo passo per tutelarsi davvero.

Il quadro normativo: responsabilità genitoriale, affidamento e collocamento

Il punto di svolta normativo è rappresentato dalla legge n. 54/2006, che ha introdotto l'affidamento condiviso come modello ordinario. Contestualmente, il legislatore ha abbandonato il concetto di "potestà genitoriale", sostituendolo con quello di responsabilità genitoriale, intesa non come potere, ma come dovere condiviso nell'interesse del minore. Il fulcro di ogni decisione in materia di affidamento è l'articolo 337-ter del codice civile, che impone al giudice di valutare l'interesse morale e materiale del minore.

La prima distinzione essenziale è quella tra affidamento e collocamento. Con l'affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale, ossia il diritto-dovere di assumere le decisioni più importanti per il figlio, come quelle relative a istruzione, salute ed educazione. Diverso è il concetto di collocamento, che indica invece la residenza prevalente del minore presso uno dei genitori. È quindi possibile — ed è frequente — che vi sia affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un solo genitore.

Le decisioni di maggiore importanza devono essere assunte congiuntamente, mentre quelle ordinarie possono essere prese autonomamente dal genitore presso cui il figlio si trova in quel momento. La distinzione tra decisioni ordinarie e straordinarie consente una gestione più flessibile della vita quotidiana, evitando che ogni scelta diventi fonte di conflitto.

Una seconda distinzione — spesso ignorata — è quella tra affidamento condiviso con collocamento prevalente e affidamento condiviso paritetico, detto anche alternato. A differenza del classico affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un genitore, il modello paritetico punta a una bigenitorialità piena ed effettiva, distribuendo in modo sostanzialmente paritario il tempo del minore tra padre e madre. L'affidamento paritetico non costituisce un automatismo, ma rappresenta una soluzione pienamente legittima quando risulti, in concreto, la più idonea a tutelare il minore, soprattutto in presenza di presupposti idonei, come una pari capacità reddituale e la vicinanza delle abitazioni.

Come insegna il brocardo favor minoris, in ogni scelta che riguarda il minore il suo interesse prevale su qualsiasi altra considerazione, compreso l'interesse del genitore a un tempo uguale o a una sistemazione economica più favorevole. Non a caso, il giurista Stefano Rodotà ricordava che i diritti dei più deboli non possono essere sacrificati sull'altare di soluzioni formalmente paritarie ma sostanzialmente inapplicabili.

La giurisprudenza recente: tre sentenze che cambiano la prassi

Nell'arco degli ultimi mesi, la Corte di Cassazione ha consolidato un indirizzo che merita di essere conosciuto da chiunque affronti o rischi di affrontare un procedimento di separazione o divorzio con figli.

La prima pronuncia rilevante è la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, del 9 settembre 2025, n. 24876, che affronta in maniera sistematica il rapporto tra affidamento condiviso, affidamento esclusivo e cosiddetto affidamento "super esclusivo", delineandone natura, limiti e presupposti applicativi. La pronuncia muove dalla riaffermazione di un principio ormai centrale nel diritto di famiglia: la bigenitorialità costituisce un diritto fondamentale del minore, prima ancora che una prerogativa dei genitori.

Pochi mesi dopo, il 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 32058 ha riportato l'attenzione sui rigorosi presupposti necessari per derogare al regime ordinario, confermando che l'affidamento non può mai avere una funzione "punitiva" nei confronti di un genitore, ma deve rispondere esclusivamente all'interesse superiore del figlio. L'ordinanza ha chiarito che il cosiddetto affidamento "super-esclusivo" richiede un accertamento particolarmente rigoroso. Nel caso di specie, la Corte ha cassato la decisione che aveva disposto il super-affido al padre di un minore autistico a causa dei comportamenti ostruzionistici della madre, perché ciò avrebbe comportato uno sradicamento: il ricorso al regime del cosiddetto affidamento super-esclusivo costituisce una misura di carattere eccezionale e residuale, legittima solo in presenza di un rigoroso accertamento di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore non affidatario.

La pronuncia più recente e, per certi versi, più rivoluzionaria sul piano pratico è quella della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6078 del 12 marzo 2026, che ha affrontato un caso in cui la Corte d'Appello aveva ridotto significativamente i tempi di frequentazione tra padre e figli, valorizzando in modo astratto la posizione materna in ragione della giovane età dei minori. L'ordinanza n. 6078/2026 si segnala per la netta riaffermazione di alcuni principi cardine: la centralità dell'interesse del minore quale criterio esclusivo e concreto di decisione, il rifiuto di automatismi e presunzioni legati all'età o al genere genitoriale, la valorizzazione della bigenitorialità in senso sostanziale e il rafforzamento del controllo di legittimità sui provvedimenti incidenti sulla relazione genitore-figlio.

In concreto, dopo questa ordinanza il giudice non può più fondare il collocamento prevalente sulla sola "tenera età" dei figli. L'età resta un elemento rilevante, ma deve essere valutata insieme a tutti gli altri dati concreti della vicenda. Ogni scelta che riduca drasticamente i tempi di permanenza con l'altro genitore deve essere motivata sulla base di ragioni specifiche. In mancanza di tali elementi, la riduzione significativa dei tempi con un genitore rischia di violare il principio di bigenitorialità.

Quanto alla conflittualità tra i genitori — elemento spesso invocato per chiedere l'affidamento esclusivo — la giurisprudenza mantiene un orientamento netto: la Suprema Corte ha ribadito che il rapporto tra diritto alla bigenitorialità e concreta capacità dei genitori di cooperare nell'interesse del figlio rimane delicato. Gli Ermellini hanno ricordato che l'affidamento condiviso non rappresenta un automatismo imposto dalla legge, ma il modello preferenziale da adottare soltanto quando risulti realmente funzionale all'equilibrio psicofisico del minore. Tuttavia, il diritto del figlio a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori non può tradursi in una situazione di costante esposizione a tensioni, litigi o pressioni psicologiche. Quando la conflittualità diventa patologica e incide negativamente sulla serenità del minore, il giudice può anche limitare il modello dell'affidamento condiviso, attribuendo ad uno solo dei genitori le decisioni prevalenti o disponendo forme di affidamento esclusivo.

Tre conseguenze pratiche emergono con chiarezza per chi affronta oggi una separazione con figli minori.

La prima riguarda l'ascolto del minore. Se il minore ha compiuto dodici anni, o è comunque capace di discernimento, deve essere ascoltato. L'ascolto non è meramente formale e la sua omissione può rendere la decisione impugnabile. Questo significa che il figlio adolescente non è un soggetto passivo del procedimento, ma un interlocutore la cui voce può influenzare concretamente l'esito del giudizio.

La seconda riguarda la revisione dei provvedimenti. La scelta tra affidamento condiviso, esclusivo o super-esclusivo, così come la determinazione del collocamento prevalente, non è mai statica. Ogni provvedimento è emesso rebus sic stantibus e può essere revisionato qualora mutino le circostanze di fatto o la condotta di uno dei genitori. In termini pratici, questo vuol dire che un decreto di separazione può sempre essere modificato se cambiano, ad esempio, il luogo di residenza, le condizioni lavorative, la capacità economica di un genitore o lo stato emotivo del minore.

La terza riguarda l'assegno di mantenimento nel collocamento paritetico. Quando i figli trascorrono lo stesso tempo con entrambi, ci si chiede se sia ancora necessario che uno versi un assegno all'altro. La risposta dipende da diversi fattori, tra cui le condizioni economiche dei genitori e l'organizzazione della vita quotidiana dei figli. In linea generale, quando il collocamento è realmente paritetico e i redditi sono comparabili, il giudice può ritenere che non sia necessario un assegno di mantenimento, prevedendo piuttosto che ciascun genitore provveda direttamente alle spese ordinarie durante i periodi di permanenza dei figli presso di sé.

Cosa non fare, dunque, in una procedura di separazione con figli minori? Non ridurre la questione dell'affidamento a una battaglia tra posizioni rigide. Non presumere che la conflittualità con l'altro genitore sia di per sé sufficiente a ottenere l'affidamento esclusivo: occorre dimostrare che quella conflittualità si traduce in un pregiudizio concreto per il figlio. Non invocare automatismi legati all'età del bambino o al genere del genitore: la giurisprudenza più recente li ha espressamente eliminati. Non sottovalutare, infine, l'importanza del piano genitoriale — un documento che descriva in modo chiaro la gestione della vita quotidiana del figlio, dai turni di frequentazione alle spese straordinarie — che rappresenta uno strumento di prevenzione dei conflitti futuri e di tutela della stabilità affettiva del minore.

La pronuncia della Corte di Cassazione del 2026 conferma un modello di giurisdizione familiare sempre più attento alla specificità del caso concreto e sempre meno tollerante verso schemi decisionali rigidi o predeterminati, segnando un ulteriore passo verso una piena individualizzazione della tutela del minore. In questo quadro in evoluzione, la valutazione giuridica preventiva — svolta prima di presentare qualsiasi ricorso — non è un lusso: è la premessa di una strategia che tenga conto non solo dei diritti del genitore, ma soprattutto del benessere del figlio, che rimane il solo criterio davvero vincolante per il giudice.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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