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Un bambino di sette anni che piange ogni volta che deve lasciare la madre per andare dal padre. Una madre che sistematicamente "dimentica" di comunicare all'ex compagno le date delle recite scolastiche. Un padre che non porta il figlio agli appuntamenti concordati perché "aveva da fare". Queste non sono semplici incomprensioni post-separazione: sono condotte ostative alla bigenitorialità, e il diritto di famiglia italiano le sanziona in modo sempre più rigoroso.
Cosa si intende per condotta ostativa alla bigenitorialità
L'affidamento condiviso — introdotto dalla legge n. 54 del 2006 e oggi disciplinato dall'art. 337-ter del codice civile — ha ribaltato la logica dell'affidamento esclusivo, ponendo al centro non il diritto del genitore, ma il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, anche quando la coppia si è dissolta. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, con decisione congiunta su salute, istruzione e residenza del figlio.
Il problema nasce quando, nella pratica, il genitore collocatario — colui presso cui il minore vive prevalentemente — costruisce una barriera, più o meno consapevole, tra il figlio e l'altro genitore. Le forme sono infinite: rifiuto di consegnare il minore nelle date stabilite dal provvedimento, comunicazione sistematicamente tardiva o assente delle informazioni scolastiche e sanitarie, commenti denigratori sull'altro genitore davanti al figlio, alimentazione del rifiuto del minore verso l'altro genitore fino a casi estremi in cui il bambino esprime un'ostilità sproporzionata e chiaramente indotta.
La giurisprudenza ha elaborato negli anni una distinzione fondamentale tra condotte ostative giustificate — tipicamente legate a situazioni di violenza domestica o abuso, dove il rifiuto di consegnare il figlio è non solo legittimo ma doveroso — e condotte ostative ingiustificate, che si traducono in un illecito civile sanzionabile con strumenti graduati. Come ha chiarito la dottrina richiamata da Questione Giustizia, è essenziale "distinguere attentamente tra quelle giustificate e quelle ingiustificate" prima di attivare qualunque rimedio.
Il brocardo romano vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — riassume con precisione la posizione del genitore non collocatario: chi subisce condotte ostative deve attivarsi tempestivamente, documentare e ricorrere al giudice, perché l'inerzia consolida uno stato di fatto che diventa sempre più difficile da sovvertire.
Come scriveva Gustavo Zagrebelsky, il diritto non è solo norma ma anche prassi che si forma nel tempo: e nella prassi dei tribunali familiari italiani, il genitore che lascia passare mesi di visite negate senza reagire si trova poi a combattere contro un figlio condizionato e un giudice che valuta — anche — il lungo periodo di assenza de facto.
Le conseguenze giuridiche: dal richiamo alla revoca dell'affido
Gli strumenti processuali a disposizione del genitore che subisce condotte ostative sono molteplici e graduati in funzione della gravità della situazione.
Il primo livello di risposta è il ricorso ex art. 709-ter c.p.c., che consente al giudice — anche d'ufficio, ma su istanza di parte nella prassi — di ammonire il genitore inadempiente, condannarlo al risarcimento del danno a favore del minore o dell'altro genitore, e disporre il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa. Questo strumento, introdotto proprio per sanzionare le violazioni dei provvedimenti in materia di affidamento, è ancora oggi sottoutilizzato, ma le corti di merito lo applicano con crescente frequenza.
Il secondo livello, più incisivo, è la modifica del regime di affidamento: il giudice può disporre la revoca dell'affido condiviso in favore dell'affido esclusivo all'altro genitore, quando le condotte ostative sono gravi, reiterate e documentate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 27 gennaio 2026 n. 1857, Sez. I civile, ha confermato la necessità di un intervento terapeutico sul minore per recuperare la relazione con il genitore rifiutato, ribadendo che il rifiuto del figlio nei confronti di un genitore, quando è frutto di condizionamento, non può essere assecondato dal giudice senza un percorso di recupero.
In linea con questo orientamento, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025, ha ribadito che la bigenitorialità non si misura in percentuali di tempo ma nella qualità e significatività della relazione, precisando che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel modulare i tempi di frequentazione — ma non può avallare una riduzione di fatto dovuta alle condotte dell'altro genitore senza motivare adeguatamente.
Il livello più grave di risposta è l'affido super esclusivo: una misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale che esclude il genitore inadempiente anche dalle decisioni di maggiore interesse per il figlio. La Cassazione ha chiarito in una recente pronuncia — commentata da Avvocati per le Persone e le Famiglie — che l'affido super esclusivo "è misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale, ammissibile solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti e rigorosamente provate", inquadrandola nel sistema delle misure ablative degli artt. 330 e 333 c.c. e richiedendo un quid pluris rispetto al semplice affido esclusivo.
La conferma più nitida di questo orientamento severo verso il genitore ostativo viene dalla Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1999 del 2026: in quel caso la Corte ha confermato la revoca dell'affido condiviso e l'affidamento esclusivo al genitore non collocatario in presenza di una situazione in cui il genitore collocatario aveva sistematicamente denigrato l'altro e condizionato i figli, accertando che l'ostilità dei minori verso il padre era "il risultato della condotta della madre volta a comprimere il rapporto e la frequentazione padre-figli". La Corte ha ribadito che l'affidamento condiviso presuppone "un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli" — e in assenza di questi requisiti, l'affido esclusivo diventa la tutela del minore, non la punizione del genitore.
Vale la pena segnalare anche la posizione della Cassazione sul tema dell'alienazione parentale: la Suprema Corte non riconosce la PAS (sindrome da alienazione parentale) come categoria diagnostica autonoma su cui fondare provvedimenti, ma impone comunque ai giudici di merito di accertare in concreto le condotte del genitore accusato di ostacolare la relazione, verificando l'esistenza dei comportamenti denunciati invece di limitarsi ad aderire acriticamente alle conclusioni del CTU.
Cosa deve fare concretamente il genitore che si trova di fronte a un muro di condotte ostative? Prima di tutto, documentare tutto con precisione: messaggi, e-mail, diari degli appuntamenti mancati, testimonianze di insegnanti o medici, relazioni dei servizi sociali. Secondo passaggio: non attendere mesi nell'inerzia sperando che la situazione si normalizzi da sola, perché il consolidarsi dello stato di fatto è uno degli argomenti che il giudice valuta negativamente. Terzo: rivolgersi al giudice competente — oggi il Tribunale ordinario, sezione famiglia, in seguito alla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) che ha unificato la competenza — con un ricorso ex art. 709-ter c.p.c. o un ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento ex art. 337-quinquies c.c. Il percorso è più rapido di quanto si pensi quando c'è prova documentale: i giudici dispongono spesso, in sede presidenziale, provvedimenti urgenti di ripristino delle frequentazioni.
Un aspetto spesso trascurato è il danno risarcibile: il genitore che subisce la sistematica esclusione dalla vita del figlio a causa delle condotte ostative dell'altro può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., sia in proprio che nell'interesse del figlio minore. La giurisprudenza di merito ha già riconosciuto questo diritto in casi di grave e prolungata alienazione relazionale.
Il diritto di famiglia non può fermarsi alla pronuncia del provvedimento di affido: deve garantire che quel provvedimento venga rispettato nella vita quotidiana di un bambino. Quando il rispetto viene meno, il sistema ha gli strumenti per intervenire — e i giudici, oggi più che in passato, li usano.
Redazione - Staff Studio Legale MP