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Affidamento condiviso: quando è solo sulla carta - Studio Legale MP - Verona

Una madre ottiene l'affidamento condiviso del figlio. Il padre, formalmente, è co-titolare della responsabilità genitoriale. Eppure il bambino dorme a casa del padre due weekend al mese: meno di quarantotto ore ogni trenta giorni. Il decreto parla di "affidamento condiviso", ma la vita del figlio racconta un'altra storia. È questa la frattura che la giurisprudenza più recente ha cominciato a correggere con decisione, riconoscendo che l'affidamento condiviso non è una formula astratta da apporre in calce a un provvedimento, ma un impegno concreto che deve riflettersi nell'organizzazione reale della vita del minore.

La distinzione non è di poco conto. Nel nostro ordinamento, l'affidamento condiviso è diventato la regola a partire dalla legge n. 54 del 2006, che ha introdotto il principio di bigenitorialità nell'art. 337-ter del codice civile: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Ma la norma non dice quanto tempo il figlio debba trascorrere con ciascun genitore. Questo silenzio ha generato, negli anni, una prassi distorta: molti tribunali hanno pronunciato l'affidamento condiviso come default quasi automatico, lasciando poi al collocamento prevalente il compito di ridisegnare la presenza del genitore non collocatario in termini spesso irrisori.

Condiviso non significa paritario, ma non può significare nemmeno simbolico

La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la bigenitorialità non impone una suddivisione aritmeticamente uguale dei giorni. Il giudice ha piena discrezionalità nella costruzione del calendario di frequentazione, e può scostarsi dalla parità per ragioni legate all'età del minore, al suo contesto scolastico e sociale, alla distanza geografica tra le abitazioni dei genitori, alla qualità del rapporto con ciascuno di essi. Questa flessibilità è necessaria e non contestabile.

Il problema nasce quando i tempi di frequentazione sono fortemente squilibrati senza che il giudice abbia spiegato perché. La Cassazione, con l'ordinanza n. 6078 del 2026, ha affrontato esattamente questa situazione: un padre chiedeva una collocazione paritaria dei figli, ma la Corte d'Appello aveva privilegiato la collocazione prevalente presso la madre valorizzando in modo pressoché automatico la posizione materna in ragione della tenera età dei minori, senza analizzare in modo specifico la qualità del rapporto paterno e la capacità concreta del padre di occuparsi dei figli nella vita quotidiana. La Cassazione ha dichiarato fondati i motivi di ricorso del padre, ribadendo che il criterio guida è sempre l'interesse morale e materiale della prole e che la decisione deve essere costruita sulla famiglia reale, non su modelli astratti o presunzioni legate al sesso del genitore. L'ordinanza ha inoltre precisato che anche i provvedimenti provvisori o interinali che comprimono in misura significativa i tempi di frequentazione con un genitore possono essere sottoposti al controllo della Cassazione, quando incidono concretamente sul diritto alla bigenitorialità.

Il filo rosso di questa pronuncia si lega a un principio già espresso dalla Cassazione con l'ordinanza n. 25421 del 16 settembre 2025, che aveva chiarito in modo netto che la bigenitorialità non si misura in percentuali di tempo: ciò che rileva è la qualità della relazione genitoriale, valutata caso per caso, tenendo conto di fattori come la distanza geografica, gli impegni lavorativi, le abitudini consolidate del minore. Ma — ed è qui il punto decisivo — la qualità della relazione presuppone che il tempo sia comunque sufficiente. Un genitore che vede il figlio due pomeriggi a settimana non può costruire una relazione educativa significativa, indipendentemente da quanta qualità voglia mettere in quelle poche ore.

Cosa deve fare il giudice: il giudizio prognostico e la motivazione adeguata

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato negli anni uno schema preciso per la costruzione del provvedimento sull'affidamento. Il giudice è tenuto a formulare un giudizio prognostico effettivo, fondato sulla capacità di ciascun genitore di prendersi cura del figlio: deve considerare il modo in cui ciascuno ha svolto in passato il proprio ruolo genitoriale, la qualità della relazione affettiva, la disponibilità di tempo e di spazio adeguati, la capacità di collaborare con l'altro genitore nelle scelte educative. Questo giudizio non può essere sostituito da presunzioni generali — come quella che il figlio piccolo stia meglio con la madre, o che il genitore lavoratore abbia meno tempo da dedicare ai figli — senza che tali affermazioni siano ancorate alle circostanze concrete del caso.

Quanto alla distinzione tra decisioni ordinarie e straordinarie, l'affidamento condiviso comporta per legge che le decisioni di maggiore importanza per il figlio (scuola, salute, residenza, scelte religiose ed educative rilevanti) siano assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre quelle di ordinaria amministrazione possono essere prese autonomamente dal genitore presso cui il figlio si trova in quel momento. Questo schema funziona bene quando i genitori comunicano con sufficiente continuità. Quando la conflittualità è elevata, anche le scelte ordinarie diventano terreno di scontro, e la distinzione tra le due categorie si fa sempre più sottile: basta una vaccinazione, un cambio di insegnante, l'iscrizione a un corso sportivo, per generare un contenzioso. In queste situazioni, l'affidamento condiviso rimane preferibile all'affidamento esclusivo — che resta una soluzione residuale e deve essere adeguatamente motivata in negativo sull'inidoneità del genitore escluso — ma richiede che il giudice costruisca con cura le modalità operative del coordinamento genitoriale.

Il principio vigilantibus iura subveniunt ricorda che il diritto tutela chi agisce con tempestività e consapevolezza. Nel contesto dell'affidamento condiviso, questo significa che il genitore che si vede assegnare tempi di frequentazione irrisori non deve aspettare anni per ottenere una revisione: l'art. 337-quinquies del codice civile consente di chiedere la modifica dei provvedimenti ogni volta che le circostanze cambino in misura significativa. Il mutamento delle condizioni di vita — un nuovo lavoro, un trasferimento, la crescita del figlio che matura preferenze più definite — può giustificare una revisione dell'assetto vigente, a condizione che la domanda sia sostenuta da elementi concreti e non da una mera insoddisfazione rispetto alla sentenza precedente.

Come ricorda Luigi Ferrajoli, il diritto fondamentale non è tale se resta sulla carta: deve essere garantito nella sua dimensione sostanziale, con strumenti effettivi di tutela. La bigenitorialità è oggi un diritto fondamentale del minore prima ancora che dei genitori. La giurisprudenza più recente lo sta affermando con forza crescente: non basta scrivere "affidamento condiviso" in un decreto. Bisogna costruire un assetto di vita in cui entrambi i genitori siano presenti, in modo significativo e verificabile, nella quotidianità del figlio.

Per il genitore che si trova in una situazione di squilibrio — che si vede ridotto a figura marginale nella vita del proprio figlio pur in presenza di un formale affidamento condiviso — il primo passo è una valutazione rigorosa del provvedimento vigente, dei tempi effettivi di frequentazione e delle ragioni, esplicitate o implicite, che hanno portato a quell'assetto. Solo da questa analisi può emergere se sussistono i presupposti per una domanda di revisione fondata sull'interesse concreto del minore, che rimane l'unico criterio che il giudice è tenuto a seguire.

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  • 10 giugno 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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