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Immaginate una famiglia ricomposta: un uomo si è risposato dopo la morte della prima moglie, ha cresciuto come figlio il bambino dell'altro matrimonio, ora adulto. Oppure una donna anziana, senza figli biologici, che ha vissuto per vent'anni accanto a un nipote acquisito come se fosse il proprio figlio. O ancora il figliastro maggiorenne che convive da sempre con il genitore adottivo del coniuge. In tutti questi casi si pone la stessa domanda: è possibile, in Italia, dare riconoscimento giuridico a un legame affettivo profondo e duraturo tra due persone adulte attraverso lo strumento dell'adozione?
La risposta è sì — ma con condizioni precise, limiti ancora vigenti e un quadro normativo che, proprio in questi mesi, si trova a un bivio storico.
Il quadro normativo e la funzione evolutiva dell'istituto
L'adozione del maggiorenne è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti del codice civile. Si tratta di un istituto profondamente diverso dall'adozione di minori: non persegue finalità di tutela del soggetto debole né recide i legami con la famiglia d'origine. L'adottato, una volta pronunciata l'adozione, mantiene intatti tutti i rapporti giuridici con la propria famiglia biologica, acquisendo al contempo il cognome dell'adottante (che antepone al proprio), diritti successori nei confronti dell'adottante e obblighi reciproci di assistenza.
Adoptio imitatur naturam: il brocardo che storicamente giustificava la differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottando — pensata per riprodurre il naturale rapporto generazionale — oggi racconta solo una parte di un istituto che la giurisprudenza ha progressivamente ridefinito. Dalla sua originaria funzione di trasmissione patrimoniale e del nome, l'adozione del maggiorenne ha assunto, nell'ultimo trentennio, una funzione solidaristica e identitaria: dare veste giuridica a legami affettivi che esistono già nella realtà dei fatti.
Come ha scritto Luigi Ferrajoli, ogni sistema giuridico è uno strumento di garanzia di diritti, e il suo valore si misura nella capacità di stare al passo con i mutamenti della vita sociale. L'adozione del maggiorenne è forse l'esempio più eloquente di questo processo di adattamento del diritto alle nuove forme del vivere familiare.
Per avviare la procedura, l'adottante deve avere almeno 35 anni (ridotti a 30 in casi eccezionali valutati dal tribunale) e superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando. È richiesto il consenso di entrambe le parti, nonché l'assenso — cioè la rimozione di un ostacolo da parte di soggetti terzi — dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando (se non separati legalmente) e dei figli maggiorenni dell'adottante. Il tribunale competeente è quello del luogo di residenza dell'adottante, avanti al quale si presenta ricorso, dopodiché il Presidente fissa l'udienza per la raccolta dei consensi. Se l'esito è positivo, il decreto di adozione viene trasmesso all'ufficiale di Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Il nodo più controverso: il divieto assoluto in presenza di figli minori
Il vero terreno di scontro giurisprudenziale riguarda oggi un limite preciso: l'art. 291, comma 1, c.c. vieta l'adozione del maggiorenne quando l'adottante ha figli minorenni. La regola era nata per proteggere i minori da potenziali turbamenti patrimoniali e affettivi, ma nella sua formulazione opera come automatismo assoluto, senza lasciare spazio a una valutazione concreta del caso.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 30 dicembre 2025, ha affrontato direttamente la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con ordinanza n. 35 del 2025. Il giudice rimettente aveva evidenziato che in quel procedimento l'istruttoria aveva accertato un solido legame affettivo tra i ricorrenti e l'adottando, e al tempo stesso l'assenza di qualsiasi profilo di pregiudizio per le figlie minori degli adottanti. Eppure il tribunale si trovava costretto a rigettare la domanda per il solo fatto dell'esistenza di figli minori, senza poter valutare il caso concreto.
La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice, di dichiarare l'adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori dell'adottante, ove non ravvisi pregiudizio per costoro. Il punto decisivo è che la Corte non ha ritenuto il divieto costituzionalmente legittimo così com'è: ha invece chiarito che l'automatismo preclusivo impedisce un apprezzamento dell'intensità dei legami già esistenti tra l'adottando e i figli minori dell'adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami. Tuttavia, ha aggiunto che l'intervento auspicato eccede i poteri della Corte stessa, trattandosi di una modifica di sistema che implica una riconsiderazione dell'intera disciplina dell'istituto e che spetta in via esclusiva al legislatore, anche per le ricadute sul piano processuale.
Siamo dunque in una fase di attesa: il divieto assoluto è rimasto formalmente in vigore, ma la Corte ha inviato un segnale inequivocabile al Parlamento, indicando la strada di una riforma strutturale.
Questo orientamento si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato. La Cass. civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29684 aveva già ribadito che l'adozione del maggiorenne è uno strumento duttile ma che non può prescindere dal rispetto delle condizioni di legge, dovendosi escludere il ricorso all'istituto per ragioni che ne distorcano il fondamento. In particolare, la Suprema Corte aveva precisato che non è sufficiente un legame di amicizia, anche protratto nel tempo, senza la prova di una frequentazione quotidiana consolidata e di un rapporto affettivo e accuditivo che descriva una configurazione familiare o parafamiliare giuridicamente rilevante.
Qualche mese prima, la Cass. civ., Sez. I, ord. 3 febbraio 2025, n. 2575 aveva ulteriormente precisato i confini dell'accertamento giudiziale in materia di adottabilità, consolidando la tendenza della giurisprudenza di legittimità a richiedere una verifica sostanziale — e non meramente formale — dei presupposti dell'adozione. Anche la differenza minima di età di diciotto anni, come già affermato dalla Cass. civ., Sez. I, n. 7667 del 2020, non opera in modo assoluto: il giudice può discostarsene quando la differenza effettiva corrisponda comunque al divario tipico tra genitori e figli e non abbia impedito il formarsi di un rapporto familiare autentico.
Cosa fare in pratica: errori da evitare e tempistiche
Chi si trova nella situazione di voler formalizzare un'adozione di maggiorenne deve muoversi con consapevolezza, evitando alcuni errori comuni. Il primo è sottovalutare il peso della prova del legame affettivo: il giudice non si limita a verificare i requisiti anagrafici, ma valuta se l'adozione corrisponde a un interesse reale dell'adottando e se il rapporto descritto ha davvero le caratteristiche di una relazione familiare consolidata. Una motivazione generica o fondata su soli legami di amicizia, senza elementi di convivenza, accudimento e reciprocità, espone al rigetto del ricorso.
Il secondo errore è ignorare il sistema degli assensi: il rifiuto ingiustificato di un soggetto tenuto a prestare l'assenso (genitori dell'adottando, coniuge dell'adottante) non blocca automaticamente il procedimento, poiché il tribunale può superare l'opposizione se la ritiene contraria all'interesse dell'adottando. Tuttavia, è fondamentale che il ricorso sia costruito in modo da anticipare e gestire questi scenari.
Il terzo profilo riguarda i tempi: la procedura, pur essendo camerale e priva di particolari complessità in astratto, può allungarsi significativamente quando vi siano disaccordi tra le parti, necessità di assunzione di informazioni da parte del tribunale o complessità nella raccolta della documentazione, specie se l'adottando è cittadino straniero. In tal caso, legalizzazioni, traduzioni e procure notarili possono aggiungere mesi all'iter.
Il quadro attuale è dunque caratterizzato da un'evoluzione profonda ma non ancora completata. La sentenza n. 215 del 30 dicembre 2025 della Corte Costituzionale ha segnato un punto di non ritorno sul piano culturale e giuridico: il divieto assoluto legato alla presenza di figli minori è ormai percepito come un automatismo incongruo rispetto alla realtà plurifunzionale dell'istituto. La palla è ora nel campo del legislatore, che è chiamato a ridisegnare l'istituto in modo coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e con la tutela effettiva di tutti i soggetti coinvolti — adottante, adottando e, soprattutto, i figli minorenni che non possono esprimere un consenso proprio ma i cui interessi meritano una valutazione concreta, non una preclusione automatica.
Chi si trova oggi di fronte a queste situazioni deve quindi avere un quadro chiaro di ciò che è già possibile — e di ciò che, pur non ancora consentito dalla lettera della norma, è destinato a cambiare. La differenza tra un ricorso solido e uno destinato al rigetto si gioca spesso nella capacità di documentare, argomentare e anticipare le valutazioni del giudice sulla genuinità e sulla rilevanza giuridica del legame affettivo.
Redazione - Staff Studio Legale MP