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Un uomo di sessant'anni ha cresciuto come figlio il ragazzo che il suo coniuge aveva avuto da un precedente rapporto. Oggi quel ragazzo è adulto, lavora, ha una propria famiglia, ma quel legame è rimasto. Possono formalizzarlo giuridicamente? Oppure: una coppia senza figli ha costruito nel tempo un rapporto di profonda cura con un giovane adulto, già affidato durante la minore età, e vuole che quella relazione abbia un nome e una tutela. È possibile? La risposta, in entrambi i casi, è sì — a certe condizioni. L'adozione del maggiorenne esiste, ha una disciplina precisa e, negli ultimi anni, ha conosciuto una significativa evoluzione interpretativa da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il quadro normativo: art. 291 c.c. e la sua stagione di riforme
L'adozione è un istituto giuridico che consente il formarsi dello stato di filiazione per vincolo non biologico ma giuridico, costituito mediante il consenso di un adottante e di un adottato nelle forme e condizioni stabilite dalla legge. Quando si parla di adulti, la disciplina di riferimento è quella degli articoli 291 e seguenti del codice civile, distinta dalla ben più nota legge n. 184 del 1983 sull'adozione dei minori.
Esiste dunque un caso di adozione in cui tutte le parti coinvolte sono maggiorenni, pensata non per tutelare il minore adottato, bensì, originariamente, per garantire una successione a chi adotta e la possibilità di tramandare il proprio cognome. Questo istituto, chiamato appunto adozione di maggiorenni, ha negli anni più recenti assunto anche una finalità solidaristica ed è strumento per dare rilevanza giuridica a relazioni affettive consolidatesi nel tempo.
I requisiti previsti dalla norma sono precisi. L'adottante deve aver compiuto almeno 35 anni e tra adottante e adottando deve esservi un divario di età di almeno diciotto anni. È altresì necessario l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando, e dei figli maggiorenni dell'adottante. Questo sistema di consensi plurimi non è casuale: il legislatore ha voluto evitare che l'adozione diventasse uno strumento di deterioramento dei rapporti familiari preesistenti o di lesione dei diritti successori altrui.
Sul requisito del divario di età, il quadro si è già evoluto grazie all'intervento della Corte Costituzionale: la Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2023-18 gennaio 2024, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Alla luce di tale sentenza il giudice dovrà tener maggiormente conto del concreto interesse all'adozione, che dovrà essere debitamente comprovato dall'affectio familiaris dei richiedenti e che giustificherà un'eventuale riduzione della differenza minima di età tra adottante e adottando.
Il nodo dei figli minori: la frontiera aperta dalla Consulta nel dicembre 2025
Il tema che oggi agita maggiormente la giurisprudenza riguarda il caso in cui l'adottante abbia già figli minori. La regola codicistica tradizionale è chiara: in presenza di figli minorenni dell'adottante, l'adozione del maggiorenne non è consentita. In presenza di figli minori, infatti, l'adozione non è consentita. Il divieto risponde all'esigenza di proteggere i minori che, per ragioni di età, non sono in grado di prestare un consenso consapevole e potrebbero vedere lesi i propri interessi patrimoniali e affettivi.
Tuttavia, questo automatismo assoluto ha cominciato a vacillare. Il Tribunale ordinario di Civitavecchia, Sezione civile, con ordinanza del 17 gennaio 2025 iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, nel vietare l'adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori rimessa alla valutazione del giudice.
La risposta della Corte Costituzionale è arrivata con la sentenza 30 dicembre 2025, n. 215. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, ma la motivazione è tutt'altro che un'archiviazione del problema. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice, di dichiarare l'adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori dell'adottante, ove non ravvisi pregiudizio per costoro.
La Consulta ha sottolineato come l'adozione di maggiorenne abbia subito una significativa evoluzione, assumendo una nuova configurazione sociologica e acquisendo funzioni ulteriori rispetto a quella originaria, tanto che l'istituto è divenuto uno strumento «duttile e sensibile alle sollecitazioni della società». In sostanza, la Corte ha rimesso al legislatore il compito di intervenire, segnalando con forza l'inadeguatezza dell'attuale automatismo normativo rispetto alla realtà delle famiglie contemporanee. Un monito esplicito, che apre la strada a un auspicato intervento di riforma.
L'evoluzione in atto si inserisce in un solco già tracciato. Sempre nel 2025, con sentenza n. 53 del 18 febbraio 2025, la Corte Costituzionale era tornata sull'istituto affrontando il tema del cognome: la sentenza n. 53 del 18 febbraio 2025 ha chiarito che la legge non consente ancora la sostituzione completa del cognome originario dell'adottato con quello dell'adottante. La Corte ha ritenuto che questa scelta legislativa non violi gli articoli 2 o 3 della Costituzione né la tutela costituzionale dell'identità personale; i giudici di merito hanno seguito questi principi, trattando la questione del cognome non come mera formalità anagrafica ma come questione strettamente connessa all'autenticità del legame affettivo.
Sul versante della giurisprudenza di legittimità, un punto fermo è rappresentato da Cass. civ., Sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29684: l'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui alla tradizionale funzione ereditaria si accompagna una funzione solidaristica con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento. L'adozione dei maggiorenni è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione conviene all'adottando.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi agisce con consapevolezza e cognizione degli strumenti a disposizione. Vale più che mai in questa materia, dove l'inerzia rischia di far perdere, spesso per lunghi anni, il riconoscimento giuridico di legami autentici.
Come scrisse Gustavo Zagrebelsky, il diritto mite non è sinonimo di diritto debole, ma di diritto capace di piegarsi alla complessità della vita reale senza spezzarsi. L'adozione del maggiorenne, nella sua trasformazione da strumento patrimoniale a istituto di riconoscimento dell'identità affettiva, rappresenta uno degli esempi più eloquenti di questa maturazione.
Cosa fare concretamente: procedura, errori frequenti e tempistiche
Il procedimento si instaura con un ricorso presentato al Presidente del tribunale del luogo di residenza dell'adottante, in carta semplice. Il Tribunale fissa l'udienza al fine di acquisire tutti i consensi previsti per legge; l'Autorità Giudiziaria ha l'obbligo non solo di verificare i requisiti previsti dalla norma, ma altresì la convenienza dell'adozione per l'adottando. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica che tutte le condizioni di legge siano state rispettate e se l'adozione è nell'interesse dell'adottando; sentito il parere del Pubblico Ministero, emette un decreto con cui decide di far luogo o meno all'adozione.
Il decreto può essere impugnato davanti alla Corte d'Appello dall'adottante, dall'adottato e dal PM entro 30 giorni dalla comunicazione; divenuto definitivo il decreto, la cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le relative annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Gli errori più frequenti riguardano tre profili. Il primo è la sottovalutazione della prova dell'affectio familiaris: il giudice non si limita a prendere atto della volontà delle parti, ma indaga la concreta autenticità del legame. Una semplice amicizia, anche lunga, non è sufficiente. La Corte di cassazione ha affermato che il giudice deve verificare l'esistenza di una relazione affettiva stabile e duratura, situata in un contesto familiare o quasi familiare: un mero legame di amicizia o motivato esclusivamente da ragioni patrimoniali non è sufficiente.
Il secondo errore riguarda il mancato coinvolgimento tempestivo di tutti i soggetti chiamati a prestare l'assenso. Sono necessari il consenso dell'adottato e dell'adottante, l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e di quello dell'adottando non separati legalmente, nonché dei figli maggiorenni dell'adottante. Dimenticare anche uno solo di questi assensi comporta la necessità di nuove udienze e allungamenti significativi dei tempi.
Il terzo profilo critico riguarda le aspettative sugli effetti dell'adozione. Con l'adozione del maggiorenne, il soggetto adottato antepone il cognome del genitore adottivo al proprio e acquista diritti successori nei confronti dell'adottante, ma non si instaurano legami giuridici con gli altri membri della famiglia né si rescindono i legami tra l'adottato e la famiglia d'origine. L'adottante non eserciterà sull'adottato la responsabilità genitoriale, essendo quest'ultimo maggiorenne; grava però su di lui un obbligo alimentare nei confronti dell'adottato, preminente su quello dei genitori di lui. In termini successori, va ricordato che l'adottato è l'unica parte nei cui confronti sorgono nuovi diritti: l'adottante non acquista alcun diritto di successione nei confronti dell'adottato.
Quanto ai tempi, le prassi variano sensibilmente tra tribunale e tribunale. In media, un procedimento non contestato si conclude tra sei mesi e un anno dall'iscrizione del ricorso; la presenza di soggetti residenti all'estero o la necessità di affrontare contestazioni sugli assensi possono allungare significativamente questo arco temporale.
Il quadro che emerge dalla più recente giurisprudenza costituzionale indica una direzione precisa: l'adozione del maggiorenne sta attraversando una stagione di profondo ripensamento, spinta dalla realtà delle famiglie contemporanee sempre più plurali e composte. La Corte Costituzionale ha colto questa trasformazione, ha riconosciuto che l'istituto non può più essere letto con gli occhiali del codice del 1942, ma ha anche chiarito che tocca al legislatore disegnare i nuovi confini. In attesa di quella riforma, il giudice del merito opera già in un sistema che valorizza l'affectio familiaris documentata, la storia concreta delle relazioni e l'interesse autentico di chi chiede di essere riconosciuto come figlio — non per finzione giuridica, ma per verità di vita.
Redazione - Staff Studio Legale MP