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Immaginate una coppia che, da anni, ha cresciuto il figlio adulto di uno dei due partner come proprio figlio. L'affetto è reale, la convivenza è documentata, entrambi vogliono formalizzare quel legame anche sul piano giuridico. Eppure, se la coppia ha un bambino piccolo, l'adozione del maggiorenne è impossibile per legge — senza che nessun giudice possa nemmeno valutare se quel bambino ne sarebbe davvero pregiudicato. È questo il paradosso al cuore dell'adozione maggiorenne nel diritto italiano, e proprio su questo punto si è pronunciata, a fine dicembre 2025, la Corte Costituzionale.
L'istituto e la sua doppia anima: tra patrimonio e affetto
L'adozione di una persona maggiore di età è disciplinata dagli articoli 291 e seguenti del codice civile. Nella sua formulazione originaria, l'istituto aveva una vocazione schiettamente patrimoniale: consentire a chi era privo di discendenti di trasmettere nome e patrimonio attraverso un vincolo giuridico formale. Come ricorda il brocardo adoptio imitatur naturam — l'adozione imita la natura — la finzione giuridica serviva a replicare, sul piano degli effetti civili, la filiazione biologica.
La Consulta ha sottolineato come l'adozione di maggiorenne abbia subito una significativa evoluzione, assumendo una nuova configurazione sociologica e acquisendo funzioni ulteriori rispetto a quella originaria: l'istituto, per come vive attualmente nell'ordinamento, è divenuto uno strumento «duttile e sensibile alle sollecitazioni della società», in quanto formalizza consolidati legami affettivo-solidaristici rappresentativi dell'identità dell'individuo.
Questa metamorfosi è confermata dalla casistica concreta. L'istituto consente di formalizzare legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo all'interno della famiglia, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo, potendo abbracciare tanto la situazione in cui versano persone, spesso anziane, che confidano in un rafforzamento — grazie all'adozione — del vincolo solidaristico già instaurato con l'adottando, quanto i casi dell'adottando maggiorenne che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento familiare deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare.
I requisiti formali restano tuttavia rigidi. L'adozione di persona maggiorenne è regolamentata dagli articoli 291 e ss. del codice civile e consente a chi ha almeno 35 anni di adottare una persona maggiorenne che abbia almeno 18 anni in meno dell'adottante. Su quest'ultimo requisito, la Corte Costituzionale era già intervenuta con la sentenza n. 5 del 23 novembre 2023, depositata il 18 gennaio 2024, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.
Sul piano dei consensi necessari, la procedura coinvolge una pluralità di soggetti. L'adozione del maggiorenne richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando; dovranno poi prestare il loro assenso i coniugi se gli interessati sono in costanza di matrimonio, i genitori dell'adottato se viventi e gli eventuali figli maggiorenni dell'adottante. In caso di figli minori il problema non si pone in quanto, in linea di massima, non è possibile adottare un maggiorenne in presenza di figli minorenni. Solo in presenza di detti requisiti il giudice procede a valutare se l'adozione sia nell'interesse dell'adottato e quindi ad emettere la sentenza di adozione.
Quanto agli effetti, l'adozione del maggiorenne si distingue nettamente da quella dei minori. A differenza dell'adozione dei minorenni, non recide i rapporti con la famiglia d'origine e non nasce come misura di tutela del minore, ma come riconoscimento di una relazione familiare consolidata. Gli effetti in capo all'adottando sono: conserva tutti i diritti e i doveri verso la propria famiglia di origine; acquista il diritto di utilizzare il cognome dell'adottante; acquista diritti successori; acquista il diritto agli alimenti. Non si crea alcun rapporto tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve alcune eccezioni come gli impedimenti matrimoniali.
La sentenza che ferma e ammonisce: Corte Cost. n. 215 del 30 dicembre 2025
Il nodo più attuale e più controverso è quello del divieto assoluto di adozione del maggiorenne da parte di chi ha figli minori. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 215 depositata il 30 dicembre 2025, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice, di dichiarare l'adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori dell'adottante, ove non ravvisi pregiudizio per costoro.
Il caso concreto da cui originava la questione era emblematico: dall'istruttoria condotta era emerso che, da un lato, tra gli adottanti e l'adottando si era instaurato un saldo rapporto affettivo e, dall'altro, non sussistevano profili di pregiudizio che potessero derivare alle minori dal progetto adottivo dei loro genitori. Eppure la domanda era stata bloccata dalla norma.
La Consulta ha riconosciuto la problematicità della situazione con parole nette: l'automatismo preclusivo derivante dalla disposizione censurata impedisce «un apprezzamento dell'intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l'adottando e i figli minori dell'adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità».
Tuttavia, la Corte ha fermato qui la propria mano: l'intervento auspicato dal giudice a quo eccede i poteri della Corte, in quanto si presenta come una modifica di sistema, implicante una riconsiderazione dell'intera disciplina dell'istituto alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia — riconsiderazione che, per la sua marcata manipolatività, spetta in via esclusiva al legislatore. La pronuncia è quindi una inammissibilità con forte monito: il divieto assoluto è irragionevole nella sua fissità, ma toccherà al Parlamento trovare la soluzione di sistema, anche sul versante processuale.
Sempre nell'ambito delle recenti evoluzioni, merita attenzione la Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2025 n. 53, in materia di cognome dell'adottato maggiorenne. Con la pronuncia n. 53 del 18 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che la legge non consente la completa sostituzione del cognome originario con quello dell'adottante, ritenendo che tale scelta legislativa non violi gli articoli 2 o 3 della Costituzione, né la tutela costituzionale dell'identità personale. I giudici di merito hanno seguito questi principi, trattando la determinazione del cognome non come una mera formalità anagrafica, ma come una questione strettamente connessa all'autenticità del rapporto affettivo e alla funzione identitaria del cognome.
Sul piano della verifica giudiziale del legame affettivo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29684 del 2024, ha ribadito un principio cardine: il giudice deve verificare l'esistenza di una relazione emotiva stabile e duratura, situata in un contesto familiare o quasi-familiare: una semplice amicizia o un rapporto motivato esclusivamente da ragioni patrimoniali non è sufficiente.
Questi tre filoni giurisprudenziali — il temperamento del requisito di età (Corte Cost. n. 5/2024), il cognome come identità (Corte Cost. n. 53/2025), e il nodo del divieto per figli minori che attende il legislatore (Corte Cost. n. 215/2025) — delineano un quadro in profonda trasformazione, dove il diritto positivo fatica a tenere il passo con la complessità delle relazioni familiari contemporanee.
Come scriveva Norberto Bobbio, il diritto non è un sistema chiuso e compiuto, ma un insieme di risposte sempre provvisorie alle domande che la vita pone: e la vita delle famiglie di oggi pone domande che i codici del secolo scorso non avevano previsto.
Cosa deve sapere chi intende avviare la procedura oggi? Tre aspetti pratici meritano attenzione specifica.
Primo: la presenza di figli minori dell'adottante è ancora un ostacolo insormontabile sul piano normativo. La sentenza n. 215/2025 non ha rimosso il divieto — lo ha dichiarato problematico e ha sollecitato il legislatore. Chi si trova in questa situazione non potrà, allo stato attuale, ottenere l'adozione del maggiorenne tramite una pronuncia giudiziale che sopperisca alla lacuna normativa.
Secondo: la prova dell'affectio familiaris è il cuore di ogni procedimento. Il tribunale non si limita a verificare i requisiti formali di età e consenso, ma conduce un'istruttoria sostanziale sulla realtà e sulla stabilità del legame. Fotografie, testimonianze, estratti di convivenza, corrispondenza nel tempo, documenti che attestino la condivisione della vita quotidiana: tutto concorre a costruire un racconto credibile e verificabile del rapporto.
Terzo: il rifiuto di assenso da parte dei figli maggiorenni dell'adottante è, in linea di principio, insuperabile — diversamente dal rifiuto dei genitori dell'adottando o del coniuge, che il tribunale può valutare e, se ingiustificato, disattendere. Qualora una o più delle terze parti coinvolte neghi il proprio assenso all'adozione, il giudice potrà comunque pronunciarsi a favore dell'adozione, se richiesto dall'adottante, ove il rifiuto sia non dovutamente motivato o addirittura contrario all'interesse dell'adottando. Ma questo non vale per il dissenso dei figli già adulti dell'adottante: il loro veto è definitivo.
La richiesta di adozione del maggiorenne si presenta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante con una domanda in carta semplice. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica che tutte le condizioni di legge siano state rispettate e se l'adozione è nell'interesse dell'adottando; sentito il parere del Pubblico Ministero, il tribunale emette un decreto con cui decide di far luogo o meno all'adozione; il decreto può essere impugnato davanti alla Corte d'Appello dall'adottante, dall'adottando e dal Pubblico Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione. Divenuto definitivo il decreto, la cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato civile per le relative annotazioni a margine dell'atto di nascita.
La traiettoria è chiara: l'adozione del maggiorenne sta diventando un istituto sempre più carico di significato personale e familiare, stretto però in una cornice normativa che la giurisprudenza costituzionale ha ormai dichiarato inadeguata in più punti. Il legislatore è ora chiamato a raccogliere quella sollecitazione, ripensando il procedimento, le garanzie per i soggetti deboli coinvolti, e il bilanciamento tra gli interessi di tutti i componenti della famiglia — vecchia e nuova, biologica e elettiva. Fino a quel momento, ogni caso andrà analizzato con precisione chirurgica, perché le variabili che determinano il successo o il fallimento di un ricorso si giocano spesso nei dettagli che la norma, da sola, non riesce a vedere.
Redazione - Staff Studio Legale MP