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Ricevi una multa rilevata da un sistema elettronico. Il Comune non ti ha notificato nulla sulla taratura dell'apparecchio, sulla segnaletica, sulle autorizzazioni tecniche del varco. Hai diritto di vedere quei documenti prima ancora di sapere se farai ricorso? E fino a dove arriva questo diritto?
Accesso difensivo agli atti PA e TAR Veneto: il caso che ha cambiato le regole nel Veronese
La risposta arriva dalla sentenza n. 1149/2026 del TAR Veneto, pubblicata il 22 maggio 2026. Il caso riguardava una cittadina a cui era stato contestato un verbale del 3 dicembre 2025, notificato il 22 gennaio 2026, per transito in una corsia riservata ai mezzi pubblici, infrazione rilevata da un sistema automatizzato di controllo da remoto degli accessi alla corsia.
Il TAR Veneto, Sezione Prima, con il ricorso n. 620/2026, ha definito i limiti del diritto di ostensione in relazione alla contestazione di un verbale amministrativo. Il risultato è una pronuncia che vale molto al di là del caso singolo: è il punto di riferimento più aggiornato per chiunque, in Veneto, si trovi a dover impugnare un provvedimento della PA e voglia prima conoscere gli atti che lo riguardano.
Il fondamento normativo è l'art. 22 e, in particolare, l'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che riconosce il diritto di accesso difensivo anche in deroga alle ordinarie limitazioni sulla riservatezza. Secondo l'orientamento espresso dal TAR, basato sul combinato disposto dell'art. 22 e dell'art. 24, comma 7, della legge 241/1990, l'accesso deve essere garantito ogniqualvolta sussista un nesso reale tra la documentazione richiesta e la tutela in giudizio degli interessi del cittadino.
Come dicevano i romani, vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi lo esercita con tempestività e consapevolezza. Ma esercitarlo male — chiedendo troppo, o chiedendo ciò che non spetta — è un errore che si paga con il rigetto dell'istanza e, spesso, con la perdita di tempo prezioso in vista del ricorso.
Primo limite: il giudizio non deve ancora essere pendente, ma il nesso deve essere concreto
Il primo e più importante confine riguarda il quando si può chiedere l'accesso difensivo. Molti cittadini credono di dover attendere di avere un ricorso già instaurato. Non è così. Il TAR richiama un principio già affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8558/2024): per esercitare l'accesso difensivo non è necessario che un giudizio sia già pendente. È sufficiente che la documentazione richiesta abbia un legame non meramente teorico con la possibilità di tutelare i propri diritti, cosa che nel caso specifico era già confermata dal fatto che la donna aveva presentato ricorso al Prefetto contro la multa.
Questo punto è fondamentale nella prassi veronese e veneta: il contenzioso da sanzioni amministrative — multe per ZTL, varchi elettronici, corsie riservate, autovelox — è uno dei filoni più frequenti davanti al TAR. Agire sull'accesso difensivo prima del ricorso permette di valutare con cognizione di causa se l'infrazione sia stata correttamente accertata e documentata. È uno strumento di difesa anticipata, non una mossa dilatatoria.
Il nesso, però, deve essere concreto e non ipotetico. Non basta affermare in astratto che "quei documenti potrebbero servirmi". La richiesta va ancorata a un provvedimento specifico già adottato, a una posizione giuridica già determinata, a un interesse attuale e identificabile.
Secondo limite: si ottengono solo gli atti direttamente riferibili all'accertamento, non indagini generali
Ecco il secondo confine, e quello più spesso frainteso. La PA non può negare l'ostensione degli atti compiendo una valutazione preventiva e autonoma sulla loro effettiva utilità per la difesa del richiedente. In altri termini, il Comune non può decidere da solo cosa è "utile" per la difesa e cosa no, sostituendosi al cittadino nella valutazione della propria strategia processuale. Il Comune, pertanto, non può ergersi a giudice della strategia difensiva della parte, limitando l'accesso sulla base di un presunto giudizio di irrilevanza dei documenti.
Ma il TAR stabilisce anche il limite opposto: l'accesso difensivo non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato sull'attività amministrativa. Il TAR Veneto delinea un equilibrio tra diritto di difesa e buon andamento amministrativo: l'accesso documentale deve essere effettivo quando serve a contestare un provvedimento, ma non può tradursi in un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.
Nel caso concreto di Verona, ciò significa che sono ostensibili: la documentazione tecnica del rilevamento (immagini, dati di funzionamento dell'apparecchio), la segnaletica certificata presente nel tratto stradale, le autorizzazioni tecniche e le omologazioni del sistema di controllo. Sono invece esclusi: gli studi generali sul traffico urbano, i dati statistici aggregati sulle infrazioni rilevate, i piani della mobilità nella loro interezza. Questi ultimi non hanno un nesso specifico con l'accertamento contestato: appartengono alla pianificazione generale e non al singolo verbale impugnato.
Terzo limite: il diniego mascherato da interlocuzione è comunque impugnabile
Il terzo limite individuato dalla sentenza riguarda il comportamento della PA nel rispondere (o non rispondere) all'istanza. È un aspetto pratico di grande rilievo, spesso sottovalutato. Il Collegio chiarisce che un diniego sostanziale di accesso non può essere mascherato da interlocuzione procedimentale. Se l'amministrazione conclude che l'istanza non è accoglibile per carenza di interesse, determinando un arresto del procedimento, il provvedimento assume natura definitiva ed è quindi impugnabile.
In pratica: se il Comune risponde alla tua istanza con lettere che promettono ulteriori valutazioni, chiedono chiarimenti infiniti o comunicano genericamente che "la richiesta non è accoglibile", non si tratta di semplice inerzia. È già un diniego, sostanziale nella forma anche se non nella denominazione, e i termini per il ricorso al TAR iniziano a decorrere da quel momento. Attendere passivamente nella convinzione che il procedimento sia ancora aperto è un errore che può precludere il diritto di agire.
Si può chiedere l'accesso agli atti prima di fare ricorso al TAR?
Sì, e anzi è spesso la mossa più opportuna. Come confermato dal TAR Veneto, l'accesso difensivo non richiede un giudizio già instaurato. È sufficiente che esista un collegamento concreto tra i documenti richiesti e la tutela di una posizione giuridica già determinata — come il ricevimento di una multa o di un provvedimento sfavorevole. Presentare l'istanza di accesso difensivo prima del ricorso consente di valutare il merito dell'impugnazione su basi documentali solide, risparmiando risorse e tempo.
Il Comune può rifiutare l'accesso agli atti di un verbale di infrazione?
Può opporre il diniego solo in casi tassativi e motivati. Non può, invece, rifiutare sulla base di una valutazione autonoma di "inutilità" dei documenti per la difesa del richiedente. Come ribadito anche da altra giurisprudenza recente, in presenza di richieste generiche, massive, manifestamente onerose o sproporzionate, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., che pervengano in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente, il diniego può essere legittimamente opposto. Ma per una singola istanza ancorata a un verbale specifico, la resistenza del Comune è di norma illegittima.
Quali documenti si possono richiedere in accesso difensivo?
La regola è quella del nesso specifico. Sono richiedibi tutti i documenti direttamente afferenti all'atto contestato: le certificazioni tecniche degli strumenti di rilevazione, i verbali di taratura e omologazione, i dati di funzionamento al momento dell'accertamento, la documentazione relativa alla segnaletica. Non sono invece accessibili atti di pianificazione generale, dati aggregati o studi che non abbiano connessione diretta con il singolo provvedimento impugnato. Come ha scritto Aristotele nella Retorica, ogni argomento ha forza solo se è pertinente: lo stesso vale per ogni documento che si porta a sostegno di una difesa.
Un orientamento in consolidamento, con un rischio pratico sottovalutato
La sentenza del TAR Veneto n. 1149/2026 non è isolata. Nello stesso periodo, il TAR Friuli Venezia Giulia — Trieste, Sez. I, sentenza 22 luglio 2026 n. 348, si è espresso nel senso che sussiste in capo al dipendente del Comune il diritto di accedere agli atti del procedimento conclusosi con il recesso dal rapporto di lavoro, per mancato superamento del periodo di prova, quando l'accedente abbia ampiamente dedotto le esigenze difensive alla soddisfazione delle quali è strumentale l'istanza di accesso. Il filo conduttore è sempre lo stesso: la PA non può sostituirsi al richiedente nella valutazione della pertinenza difensiva, ma il richiedente deve sapere motivare il nesso.
C'è però un rischio pratico che la maggior parte dei commenti sulla sentenza non evidenzia con sufficiente chiarezza. L'istanza di accesso difensivo sospende i termini per il ricorso? La risposta, tecnicamente, è no in via automatica. L'art. 25 della legge 241/1990 disciplina i termini del ricorso avverso il diniego di accesso, ma non sospende i termini per impugnare il provvedimento principale (la multa, il diniego edilizio, il provvedimento sanzionatorio). Chi attende l'esito dell'accesso difensivo trascurando il calendario del ricorso principale rischia di trovarsi con l'accesso ottenuto ma i termini per impugnare già scaduti. Il coordinamento tra i due procedimenti — accesso e ricorso — è una delle questioni più delicate e richiede una valutazione case by case.
La sentenza n. 1149/2026 segna così un punto di equilibrio maturo nella giurisprudenza veneta: il diritto di accesso difensivo è un presidio effettivo del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, ma non è uno strumento a maglie larghe. È preciso, contestuale, ancorato. E per questo va maneggiato con competenza.
Redazione - Staff Studio Legale MP