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Immaginate di aver individuato una delibera comunale sospetta, un affidamento diretto che vi sembra anomalo, un contributo pubblico erogato senza bando. Presentate un'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 — il cosiddetto FOIA italiano — certi che "chiunque" possa chiederlo, senza dover motivare. Trenta giorni dopo arriva un diniego. È illegittimo? Non necessariamente. E capire perché fa tutta la differenza tra un ricorso al TAR fondato e uno destinato a essere respinto.
Il FOIA italiano, introdotto con il D.Lgs. n. 97/2016 che ha modificato il decreto trasparenza, ha sancito il passaggio da un paradigma di trasparenza reattiva ("need to know") a un modello proattivo e universale ("right to know"). Un cambiamento culturale e giuridico profondo. Tuttavia, la portata di questo diritto fondamentale si scontra quotidianamente con limiti intrinseci, posti a presidio di interessi contrapposti, quali la protezione dei dati personali e il buon andamento della PA.
Ciò che manca nel dibattito pubblico — e che la giurisprudenza più recente sta invece costruendo con crescente precisione — è la consapevolezza che il FOIA ha confini non solo "verticali" (i segreti di Stato, le indagini penali) ma anche orizzontali: limiti che dipendono dal come si chiede, non solo dal cosa si chiede. È su questi confini meno noti che si concentra questa analisi.
Il primo limite: nessun obbligo di elaborare ciò che non esiste
Il punto di partenza obbligato è la distinzione tra ottenere un documento e costringere la PA a crearne uno. La Sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato: l'Amministrazione deve garantire l'accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna rielaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.
Questo principio è meno scontato di quanto sembri. Nella pratica accade frequentemente che il cittadino chieda non un atto già formato, ma il risultato di un'aggregazione di dati — ad esempio: "tutti i contratti sotto soglia degli ultimi cinque anni", oppure "l'elenco delle concessioni rilasciate con relativi importi". Se quell'elenco non esiste come documento autonomo negli archivi della PA, l'amministrazione non è tenuta a costruirlo. Il FOIA è un diritto di accesso, non un diritto alla reportistica pubblica su commissione.
Nella valutazione, rileva anche l'attività di oscuramento dei dati personali necessaria per garantire l'ostensibilità delle informazioni richieste, nonché le risorse organizzative e umane da impiegare — commisurate in termini di ore/lavoro — per soddisfare la richiesta di accesso, oltre alla rilevanza dell'interesse conoscitivo perseguito: la scarsa rilevanza dell'interesse concorre a motivare la legittimità del diniego, proprio sotto il profilo della oggettiva e ingiustificata gravosità dell'attività istruttoria richiesta.
Il secondo limite: le richieste massive e il divieto di abuso del diritto
Il secondo fronte — forse il più insidioso per chi usa il FOIA come strumento di controllo sistematico — riguarda le istanze seriali, plurime o di portata sproporzionata. La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3159/2026 ribadisce un consolidato orientamento, chiarendone un aspetto cruciale: l'accesso è concesso purché la richiesta sia funzionale al controllo sull'attività amministrativa e non espressione di un interesse esclusivamente privatistico. Questo chiarimento non reintroduce per il richiedente un obbligo di motivazione — che la legge esclude espressamente — ma definisce il perimetro interpretativo entro cui il giudice si muove in caso di impugnazione del diniego.
Più direttamente, la sentenza n. 3159/2026 specifica che tale limite opera "specie ove le richieste, concentrate in un ristretto arco temporale, siano riconducibili a un unico centro di interesse". Il Consiglio di Stato ha stabilito la legittimità del rigetto di istanze che, per numero o complessità, risulterebbero sproporzionate rispetto alle esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa. Questo criterio si fonda sul divieto di abuso del diritto e sul principio di buona fede (art. 2 Cost.), che impediscono di utilizzare l'istituto in modo pretestuoso, con il solo fine di paralizzare l'attività dell'amministrazione.
La linea di confine è sottile, e questo va detto con chiarezza. Una serie di istanze su argomenti distinti, presentate nell'arco di mesi da un'associazione o da un giornalista investigativo, non è affatto equiparabile a una richiesta massiva abusiva. Il giudice guarda alla concentrazione temporale, all'univocità del centro di interesse e alla proporzione tra carico istruttorio e rilevanza conoscitiva. Il rischio pratico per chi usa il FOIA a fini di controllo democratico è quello di trovarsi opposto un diniego motivato con questi criteri, senza avere gli strumenti per contestarlo efficacemente.
Il terzo limite: trasparenza e privacy come diritti entrambi fondamentali
Il terzo scenario è quello esplicitato dalla recente pronuncia del TAR Lazio. La sentenza TAR Lazio, Sez. V bis, 4 giugno 2026, n. 10273 affronta un tema particolarmente delicato: il rapporto tra trasparenza sull'utilizzo delle risorse pubbliche, tutela dei dati personali e limiti delle richieste "massive" di accesso.
Il punto dirimente non è l'esistenza del dato, ma la sua natura. Quando i documenti richiesti contengono informazioni personali riferite a dipendenti pubblici, beneficiari di contributi, soggetti coinvolti in procedimenti disciplinari, la PA deve effettuare un bilanciamento che non può risolversi mai in favore di una delle due parti in via automatica. L'accesso civico generalizzato può essere limitato solo per i motivi e nei casi indicati dall'art. 5-bis del decreto trasparenza; in riferimento alle eccezioni relative, è necessario che l'amministrazione motivi adeguatamente il diniego, dando conto della natura seria, concreta e ragionevolmente prevedibile del pregiudizio che l'ostensione causerebbe all'interesse protetto.
Qui emerge un ulteriore profilo critico che raramente viene segnalato: il diniego generico, cioè quello che si limita a invocare la privacy senza specificare quale interesse venga inciso e perché il danno sia prevedibile, è a sua volta illegittimo. Il diniego all'ostensione non può essere generico, dovendo invece dimostrare in concreto il nesso di causalità tra disclosure e pregiudizio, specificando quale interesse verrebbe inciso.
Questa simmetria — diniego legittimo solo se motivato specificamente, ma accesso negabile quando la motivazione c'è davvero — è la vera chiave di lettura dello stato attuale della giurisprudenza FOIA. Non è né il Far West della trasparenza totale, né il muro invalicabile del segreto amministrativo. È un territorio di bilanciamento che richiede competenza tecnica sia per chi chiede che per chi risponde.
Vale richiamare, in questo contesto, il brocardo vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile, non chi si muove in modo approssimativo. Chi presenta un'istanza FOIA costruita con cura — circoscritta nell'oggetto, riferita a documenti esistenti, non seriale rispetto ad altre richieste coeve — ha strumenti di tutela assai più robusti rispetto a chi formula istanze generiche o omnicomprensive.
Come ha scritto Luigi Ferrajoli, la trasparenza del potere pubblico non è un lusso ma una condizione strutturale della democrazia. Eppure la democrazia si difende anche attraverso istituzioni capaci di funzionare, e questo impone che il diritto alla conoscenza sia esercitato con la stessa responsabilità che si richiede all'amministrazione nel rispondere. Il bilanciamento non è tradimento della trasparenza: è la sua forma adulta.
In termini pratici, chi si trova di fronte a un diniego FOIA deve valutare con attenzione prima di impugnarlo: non ogni rifiuto è illegittimo, e non ogni accoglimento è scontato. L'errore più comune — e più costoso — è quello di presentare ricorso al TAR senza aver verificato se la richiesta originaria fosse compatibile con i limiti che la giurisprudenza, con crescente precisione, sta definendo proprio in questi mesi.
Redazione - Staff Studio Legale MP