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Accessibilità digitale: chi rischia sanzioni dopo l'EAA - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un cliente non vedente che tenta di accedere al proprio home banking, o una persona con disabilità motoria che cerca di completare un acquisto su un e-commerce: se il sito non è accessibile, non si tratta più solo di una lacuna tecnica. Da oltre un anno, è una violazione di legge. Eppure, a dodici mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo, la consapevolezza nelle imprese italiane resta sorprendentemente bassa — e il sistema di vigilanza si è appena dotato degli strumenti per farla rispettare sul serio.

L'accessibilità digitale è diventata un obbligo legale per il settore privato con l'entrata in vigore, il 28 giugno 2025, del Decreto Legislativo n. 82 del 27 maggio 2022, con cui l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/882 — nota come European Accessibility Act (EAA) — estendendo al mondo delle imprese obblighi che in precedenza gravavano solo sulla Pubblica Amministrazione.

Il quadro normativo: EAA, D.Lgs. 82/2022 e le novità del 2026

L'obiettivo della normativa è garantire che le persone con disabilità possano accedere e utilizzare senza barriere sistemi hardware, software, siti web, applicazioni mobili, servizi di comunicazione elettronica, servizi bancari, e-commerce e media audiovisivi. Un perimetro vasto, che riguarda ambiti molto concreti della vita economica quotidiana.

Un primo equivoco da sfatare riguarda il campo di applicazione soggettivo. Negli ultimi mesi si è diffusa l'idea che l'EAA imponga l'accessibilità ai "siti web" in generale, come se l'intero provvedimento riguardasse solo quello. In realtà la norma non parla genericamente di "siti web", bensì individua una serie specifica di prodotti e servizi, tra cui possono rientrare siti e app. La differenza non è accademica: un sito vetrina di un piccolo studio professionale non è automaticamente soggetto alla norma; un e-commerce o un'applicazione bancaria lo è certamente.

Un secondo equivoco riguarda chi è escluso. L'unica deroga totale è riservata alle microimprese, intese come quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a due milioni di euro. Per tutte le altre — PMI incluse — gli obblighi sono reali e ora esigibili.

Sul piano temporale, la distinzione è importante: per i prodotti, gli obblighi si applicano solo a quelli immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025, mentre per i servizi le regole valgono per tutti quelli erogati ai consumatori dopo tale data. Questo significa che chi ha lanciato una nuova app o aggiornato sostanzialmente un servizio digitale dopo quella data deve già essere in regola.

Il quadro normativo si è poi consolidato nel 2026 con due provvedimenti di grande rilievo pratico. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha adottato le Linee Guida sull'accessibilità dei servizi previste dal D.Lgs. n. 82/2022 con la Determinazione n. 38/2026, il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 69 del 24 marzo 2026. Queste linee guida non sono mere indicazioni di buona pratica: con la Determinazione n. 38/2026, gli obblighi diventano finalmente esigibili, definiti gli standard tecnici e il sistema sanzionatorio, e la conformità passa dalla teoria alla verifica pratica e ai controlli reali.

A distanza di appena due mesi, AgID ha pubblicato il 16 maggio 2026 un ulteriore provvedimento fondamentale: il Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio, adottato con Determinazione n. 84/2026 e pubblicato come comunicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2026. Il testo disciplina in modo organico le verifiche e le sanzioni relative sia alla Legge Stanca (n. 4/2004) sia al D.Lgs. n. 82/2022.

Questo Regolamento rappresenta un'evoluzione significativa perché unifica e semplifica un quadro normativo fino a oggi frammentato, abrogando espressamente i due precedenti regolamenti del 2022 e sostituendoli con un unico documento coerente. Non è un dettaglio burocratico: significa che le imprese devono ora riferirsi a questo testo unico per sapere cosa le aspetta in caso di inadempienza.

Sanzioni, onere sproporzionato e i rischi sottovalutati

Il regime sanzionatorio merita attenzione. Le sanzioni per le violazioni dei soggetti erogatori privati potranno arrivare fino al 5% del fatturato per le aziende con oltre 500 milioni di fatturato, mentre per le PMI soggette al D.Lgs. 82/2022 la sanzione massima è di 40.000 o 30.000 euro a seconda della tipologia di violazione. Le sanzioni vengono irrogate solo in caso di persistente inadempienza, ma questa modulazione non deve essere letta come un invito a rimandare: l'iter sanzionatorio si avvia con una segnalazione, prosegue con una fase pre-istruttoria e sfocia nella sanzione se il soggetto non provvede entro i termini assegnati.

Il Direttore Generale di AgID, intervenuto al keynote degli Accessibility Days 2026 (Roma, 21-22 maggio), ha dichiarato che questo sarà l'anno dei controlli: un segnale inequivocabile del passaggio da una fase normativa a una di applicazione concreta.

L'eccezione dell'"onere sproporzionato" è uno dei punti più delicati e più fraintesi dell'intera normativa. Gli operatori economici possono non applicare alcune prescrizioni qualora l'adeguamento comporti una modifica sostanziale della natura del servizio oppure un onere sproporzionato; le Linee Guida AgID chiariscono i criteri per la valutazione di tale onere e individuano la procedura che il fornitore deve seguire per documentarla. Ma attenzione: la deroga non è automatica né generica. Le aziende possono avvalersene quando i costi di adeguamento sono oggettivamente troppo elevati, ma viene richiesta una valutazione della reale impossibilità a procedere, e la documentazione va conservata per cinque anni.

Le Linee Guida introducono poi una stretta significativa rispetto alla lettera del decreto. Il D.Lgs. 82/2022 prevede il rinnovo della valutazione dell'onere sproporzionato almeno ogni cinque anni, ma le Linee Guida AgID stringono questa frequenza: la valutazione va aggiornata almeno annualmente, oltre che ogni volta che il servizio viene modificato o su richiesta delle autorità. Un onere di revisione continua che molte imprese non hanno ancora integrato nei propri processi.

C'è poi un profilo che passa quasi sempre inosservato e che merita una riflessione specifica. Chi riceve finanziamenti pubblici o privati per migliorare l'accessibilità — fondi PNRR inclusi — non può invocare l'onere sproporzionato. Questo significa che le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici per la digitalizzazione o per l'innovazione dei propri servizi digitali si trovano in una posizione di particolare esposizione: non solo non possono eccepire l'onerosità dell'adeguamento, ma sono esposte a un controllo potenzialmente più stringente proprio perché hanno già ricevuto risorse pubbliche destinate — in tutto o in parte — a migliorare i propri strumenti digitali. È un cortocircuito normativo che le imprese beneficiarie di incentivi Industria 4.0 o di contributi PNRR per l'e-commerce dovrebbero valutare con la massima attenzione.

Sul piano probatorio, c'è un ulteriore aspetto concreto da tenere a mente. Qualsiasi valutazione — che si tratti di conformità, onere sproporzionato o modifica sostanziale — deve essere formalizzata, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e la documentazione va conservata per almeno cinque anni. Non è sufficiente aver adeguato il sito: occorre poter dimostrare quando e come lo si è fatto, con traccia documentale verificabile. Le schede AgID sono il riferimento principale per le verifiche di conformità su siti e app: pur non essendo obbligatorie, rappresentano lo strumento usato per i controlli e compilarle correttamente garantisce all'azienda la prova dell'adeguamento.

C'è infine una questione di principio che la mera elencazione degli adempimenti rischia di offuscare. Il brocardo summum ius summa iniuria — già ciceroniano — richiama il paradosso di un diritto applicato in modo meccanico fino a diventare fonte di ingiustizia. L'accessibilità digitale nasce da un'intuizione opposta: essa è, anzitutto, il tentativo di restituire a milioni di persone la possibilità di esercitare diritti che la tecnologia mal progettata aveva di fatto sottratto. Come scriveva Luigi Ferrajoli, il diritto non si esaurisce nelle norme ma vive nei diritti fondamentali delle persone: e il diritto di accedere ai servizi digitali — bancari, commerciali, informativi — è ormai un diritto fondamentale della cittadinanza contemporanea, non un accessorio tecnico.

L'impressione che emerge dall'analisi complessiva del quadro normativo è che il legislatore europeo e AgID abbiano costruito un sistema più sofisticato di quanto non appaia a prima vista: non un divieto assoluto e rigido, ma un equilibrio tra obblighi esigibili, deroghe motivate e documentazione conservata. Il rischio principale per le imprese non è la sanzione immediata, ma la mancanza di un processo strutturato di valutazione e documentazione. Chi non ha ancora avviato una mappatura dei propri servizi digitali rispetto ai requisiti del D.Lgs. 82/2022, o ha liquidato il tema come "roba da tecnici", si trova oggi in una posizione di concreta vulnerabilità giuridica — tanto più se ha ricevuto finanziamenti pubblici per la propria trasformazione digitale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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