Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Sulla revisione periodica del corrispettivo nei contratti di durata afferenti a servizi e forniture - Studio Legale MP - Verona

Sulla revisione periodica del corrispettivo nei contratti di durata afferenti a servizi e forniture

TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 19.9.2016, n. 4346.

Con la pronuncia in commento, relativa ad un contratto ad esecuzione periodica/continuativa di servizi e forniture, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di riscostruire la natura dell’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 (ai sensi del quale “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lett. c, e comma 5”).
Ad avviso del Collegio – che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato – l’art. 115 cit. rappresenta una norma a carattere imperativo, la quale si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr. in precedenza, tra le tante, Cons. Stato, sentt. n. 2461/2002; n. 916/2003; n. 3373/2003; n. 3994/2008).
Ed infatti, la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere i servizi o ad eseguire le forniture a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto.
Pertanto, anche al fine di tutelare l’interesse pubblico, il legislatore ha disposto l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi, delineando al contempo il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l’entità del compenso revisionale.
Per altro verso, la pronuncia rileva che la domanda promossa dall’Impresa, volta al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell’incremento dell’orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto, esula dalla giurisdizione amministrativa spetta unicamente al Giudice ordinario.