Il “posto auto sotto casa” per persone con disabilità non è una gentile concessione: è una misura amministrativa che incide direttamente su autonomia, mobilità e accesso ai servizi. Proprio perché riguarda la vita quotidiana, lo scontro con la burocrazia è spesso frontale: domande respinte con formule generiche, rinvii, richieste di documenti non previsti, oppure dinieghi motivati in modo stereotipato su presunti problemi di traffico, senza dati, senza sopralluoghi, senza un vero bilanciamento degli interessi.
Per inquadrare correttamente il tema bisogna partire dalla disciplina del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. L’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 disciplina autorizzazione, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide, chiarendo che l’autorizzazione è strettamente personale, non è vincolata a un singolo veicolo e, in caso di utilizzo, il contrassegno deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo in modo visibile ai controlli.
Nel medesimo articolo, il comma 5 introduce lo snodo centrale: in presenza di “particolari condizioni di invalidità”, il Comune può assegnare gratuitamente uno spazio di sosta mediante ordinanza, con segnaletica riportante gli estremi del contrassegno; l’agevolazione è collegata anche all’assenza di uno spazio privato accessibile e fruibile e, nella versione vigente, è correlata alle zone ad alta densità di traffico e alla richiesta specifica del titolare del contrassegno. La norma prevede inoltre che il Comune regoli un numero di posti per la sosta gratuita degli invalidi e possa prevedere gratuità negli stalli a pagamento quando quelli riservati risultino occupati o indisponibili, secondo quanto stabilito dal testo vigente.
Qui si annidano le principali criticità operative. La prima è la confusione tra stallo “generico” per disabili e stallo “personalizzato” o ad personam. Il primo è uno spazio utilizzabile da chiunque esponga il contrassegno; il secondo è dedicato a un beneficiario identificato dagli estremi del contrassegno e nasce per garantire una soluzione effettiva quando l’accessibilità reale è compromessa e l’uso degli stalli generici non risolve. Questa distinzione è decisiva, perché lo stallo personalizzato sottrae stabilmente un tratto di suolo alla fruizione generalizzata e proprio per questo i Comuni tendono a resistere, spesso più per prassi difensiva che per effettive esigenze di sicurezza.
La seconda criticità è la gestione, spesso impropria, dei presupposti legali. L’amministrazione, quando riceve l’istanza, non può limitarsi a verificare “se la persona ha la legge 104” o “se la strada è trafficata” in modo impressionistico. Deve invece trattare la richiesta come un procedimento amministrativo vero: acquisire gli elementi sanitari già certificati nei limiti in cui la norma lo richiede, valutare la situazione logistica e la fruibilità di eventuali alternative private, e soprattutto svolgere un’istruttoria concreta su viabilità e sicurezza se intende negare lo stallo. È qui che la giurisprudenza recente ha alzato l’asticella.
Un punto di svolta, di taglio pratico, arriva da Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ordinanza cautelare 12 settembre 2025, n. 3334. Nel caso deciso, il diniego comunale è stato letto in chiave di difetto di istruttoria e motivazione: non basta affermare che la via non avrebbe “alta densità di traffico”, se questa conclusione non è sorretta da accertamenti specifici e se non viene dimostrata l’oggettiva impossibilità di predisporre il presidio richiesto. L’ordinanza valorizza il senso della norma: migliorare le condizioni di vita di persone con importanti limitazioni della deambulazione, garantendo libertà di movimento, e riduce la discrezionalità comunale al perimetro tecnico di viabilità e sicurezza, da provare e motivare con rigore.
Questa impostazione ha un impatto immediato sulle strategie difensive. Se il Comune rigetta con motivazioni standard, il primo obiettivo non è “discutere” in astratto il diritto, ma smontare l’assenza di istruttoria: mancano sopralluoghi, mancano dati sul traffico, mancano alternative ragionevoli descritte e praticabili, manca il bilanciamento tra interessi pubblici e condizione concreta della persona. In altri termini, il diniego non regge perché non dimostra ciò che dovrebbe dimostrare.
A questo si collega un terzo profilo, spesso trascurato: l’importanza della tutela urgente. Quando lo stallo incide su cure, lavoro, terapia riabilitativa, assistenza quotidiana o accesso all’abitazione, il “tempo del processo” può diventare esso stesso una barriera. La via cautelare davanti al TAR serve proprio a evitare che l’inerzia amministrativa trasformi un diritto in un’astrazione. La stessa ordinanza del Consiglio di Stato appena richiamata è emblematica perché interviene in sede cautelare, imponendo all’amministrazione un riesame conforme a criteri stringenti.
Una volta ottenuta una pronuncia favorevole, però, si apre un problema tipico: l’esecuzione. Molti cittadini pensano che “vinta la sospensiva” il Comune debba automaticamente tracciare lo stallo; nella realtà, l’amministrazione può tardare, rimanere inerte o compiere atti interlocutori. Qui entra in gioco un’arma processuale potente e concreta: l’ottemperanza.
TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, sentenza 19 gennaio 2026, n. 118, affronta proprio lo snodo dell’ottemperanza rispetto a un’ordinanza cautelare del giudice d’appello. In quel caso, il ricorrente ha attivato il giudizio per ottenere l’esatta esecuzione, arrivando a chiedere misure come nomina di commissario ad acta e penalità di mora. Il TAR ha poi dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more, il Comune ha emesso un’ordinanza di polizia municipale che ha soppresso uno stallo generico e ha istituito l’assegnazione ad personam nelle immediate vicinanze della residenza del richiedente. Il messaggio pratico è netto: se l’amministrazione non esegue, l’ottemperanza non è teoria, è lo strumento che mette pressione istituzionale e può portare all’atto finale che interessa davvero, cioè la realizzazione dello stallo.
Il caso evidenzia anche un ulteriore elemento di attualità: l’intervento dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita dal decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20. In procedimenti in cui emergono profili discriminatori o lesioni concrete di diritti, l’Autorità può incidere attraverso i meccanismi previsti dalla normativa istitutiva e, in casi emblematici, può affiancare la persona con disabilità contribuendo a rendere effettiva la tutela. La stessa comunicazione istituzionale dell’Autorità ha valorizzato, in relazione alla vicenda sullo stallo personalizzato, la necessità di un accomodamento ragionevole e l’effettività dei diritti contro dinieghi meramente formali o orientati al contenimento della spesa.
C’è un ultimo fronte, sempre più frequente, che può compromettere la mobilità anche quando lo stallo esiste: i controlli automatizzati e le regole di accesso alle ZTL, collegati ai sistemi informatici del contrassegno. Se la persona con disabilità entra in una ZTL e il sistema non riconosce la targa, la multa arriva, anche se il contrassegno è reale e valido. Qui la compliance amministrativa è essenziale quanto la tutela giudiziaria.
In questo contesto si colloca TAR Lazio, Sezione III, sentenza 5 dicembre 2025, n. 22066, che ha ritenuto legittimo un impianto regolatorio che richiede la comunicazione delle targhe associate al contrassegno per consentire l’accesso alle ZTL tramite controlli automatici. La pronuncia, così come riportata in ambito istituzionale per gli enti locali, sottolinea che l’accesso alle ZTL non può basarsi soltanto sulla mera esposizione del contrassegno quando i varchi sono automatizzati: serve un sistema che permetta controlli efficaci e prevenzione degli abusi, con la possibilità di aggiornare le targhe e con limiti e modalità coerenti con la funzione di tutela della mobilità. Tradotto in pratica: se si chiede uno stallo o si usa la mobilità in deroga, bisogna gestire anche il lato “digitale” della disabilità, altrimenti la tutela viene vanificata da sanzioni seriali.
Sul piano operativo, la costruzione corretta del caso inizia prima del contenzioso. Una domanda ben preparata riduce lo spazio del diniego e, se il diniego arriva, rende più veloce e solida la reazione. In particolare, la richiesta deve essere ancorata ai presupposti dell’art. 381, comma 5: descrizione delle particolari condizioni e delle difficoltà concrete di deambulazione, documentazione della mancanza di uno spazio privato accessibile e fruibile, rappresentazione delle condizioni della strada e dell’assenza di alternative equivalenti, richiesta espressa di istruttoria e sopralluogo, e soprattutto richiesta di motivazione specifica su viabilità e sicurezza in caso di rigetto. Questo approccio sposta l’asse dalla “richiesta di favore” alla pretesa di un procedimento corretto, trasparente e controllabile.
Se il Comune rigetta, il passo decisivo è non restare sul piano emotivo. Serve ragionare come in un fascicolo: acquisire l’atto, verificare se contiene dati o solo formule, e valutare i rimedi utili, che possono comprendere tutela cautelare e, se occorre, la strada dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione effettiva di quanto disposto dal giudice. L’esperienza dimostra che, su questi temi, la qualità della motivazione amministrativa è spesso l’anello debole: quando manca, la regola “Ubi ius, ibi remedium” non è retorica, è il principio che si traduce in provvedimenti concreti.
In chiusura, una frase letteraria che fotografa il senso della tutela quotidiana: “Nessuno è inutile in questo mondo se è capace di alleggerire i pesi di un altro uomo.” La funzione del diritto, in questi casi, è esattamente questa: togliere peso, togliere ostacoli, trasformare un diritto proclamato in una soluzione praticabile tutti i giorni.
Redazione - Staff Studio Legale MP