Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Quando i debiti travolgono non una sola persona ma l'intero nucleo familiare, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza offre uno strumento specifico e potente: la procedura familiare di sovraindebitamento, disciplinata dall'art. 66 CCII. Coniugi coobbligati su un mutuo, genitori garanti dei figli, conviventi schiacciati da finanziamenti comuni possono oggi presentare un'unica domanda congiunta, evitando la duplicazione di costi e il rischio di esiti divergenti. Ma l'accesso non è automatico, i presupposti vanno accertati con attenzione e le masse patrimoniali restano sempre distinte. Questo articolo analizza i profili più critici dell'istituto, le innovazioni del Terzo Correttivo e le pronunce giurisprudenziali più significative degli ultimi mesi.
«Nessuna casa è sicura, nessuna dimora è tranquilla, se le fondamenta del bilancio cedono.» Il monito di Seneca, che nella sua visione etica conosceva bene il peso delle obbligazioni, risuona con acuta attualità quando si parla di famiglie italiane sopraffatte dai debiti. Il sovraindebitamento familiare non è una crisi individuale: è una crisi di sistema, che aggredisce contemporaneamente più soggetti legati da vincoli affettivi e patrimoniali, spesso incapaci di affrontarla separatamente con efficacia. L'ordinamento giuridico ha finalmente preso atto di questa realtà.
La procedura familiare nell'art. 66 CCII: struttura e presupposti
L'innovazione più significativa per i nuclei familiari introdotta dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è contenuta nell'art. 66 CCII, che permette a più componenti di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento. La norma prevede che la domanda congiunta sia ammessa quando i familiari convivono oppure quando l'origine dell'indebitamento è comune. Si tratta di un'alternativa, non di un requisito cumulativo: il correttivo ter ha riscritto la norma prevedendo che «possono presentare domanda i familiari conviventi o i familiari con un indebitamento comune», privilegiando così la trattazione unitaria della crisi familiare e l'interesse che sopravvive anche in ipotesi di scioglimento del vincolo coniugale.
La definizione di "famiglia" adottata dal legislatore è ampia e comprende i coniugi, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto. Sul versante della comune origine del debito, la giurisprudenza ha sempre adottato un'interpretazione estensiva: l'origine comune dell'indebitamento deve intendersi in modo esteso, ricomprendendo tanto il frequente caso dei congiunti coobbligati per la sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia, quanto la fattispecie in cui l'uno abbia assunto le vesti di fideiussore dell'altro, quanto gli ex coniugi separati o divorziati per i debiti contratti per circostanze di fabbisogno familiare comune.
Un profilo strutturale di assoluta rilevanza pratica riguarda la separazione delle masse patrimoniali. Pur trattandosi di una domanda unica, le masse attiva e passiva rimangono distinte per ciascun debitore: la procedura non crea un patrimonio comune e ogni debitore risponde solo dei propri debiti. Ciò risponde al principio generale dell'art. 2740 c.c., che non ammette deroghe, e garantisce che il patrimonio di un familiare non venga destinato al soddisfacimento dei debiti dell'altro. In termini pratici, ogni componente della famiglia pagherà il proprio debito con i propri averi, ma tutti beneficeranno di un risparmio di costi, in quanto il compenso dovuto all'OCC sarà sopportato da tutti i membri della famiglia e fra costoro ripartito proporzionalmente ai debiti di ciascuno.
La procedura familiare, poi, non vincola la scelta dello strumento da adottare: i familiari possono accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore o alla liquidazione controllata. Tuttavia, come precisato dal Terzo Correttivo, se almeno uno dei debitori non è consumatore, tutta la famiglia dovrà accedere al concordato minore oppure alla liquidazione controllata, anziché al piano del consumatore. Si tratta di una regola di importante impatto pratico: basta che uno dei coniugi abbia o abbia avuto una partita IVA, o risulti garante di debiti imprenditoriali, perché l'accesso alla procedura consumeristica sia precluso all'intero nucleo.
Un ulteriore aspetto critico riguarda il coordinamento tra procedimenti. L'aspetto dell'unitarietà della procedura si ravvisa nell'esigenza della trattazione indivisibile espressamente disciplinata dalla norma: qualora pervengano più richieste di composizione della crisi riguardanti la stessa famiglia, è assegnato al giudice il compito di adottare i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. Il legislatore ha così affrontato il problema del sovraindebitamento familiare da due angoli di visuale: introduce la possibilità del ricorso congiunto e incentiva la riunione dei ricorsi separatamente proposti dagli interessati, valorizzando la connessione per oggetto e per titolo.
La giurisprudenza recente: orientamenti applicativi e criticità emergenti
Il dato giurisprudenziale degli ultimi mesi conferma sia la vitalità dell'istituto sia la persistenza di questioni interpretative aperte.
Sul piano della legittimità, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 28 maggio 2025 n. 22074, ha affrontato uno dei nodi più controversi della procedura familiare: la determinazione delle somme da riservare al mantenimento del nucleo. La Corte ha respinto il ricorso di alcuni creditori contro l'apertura di una procedura di liquidazione controllata per due familiari, chiarendo che per attivare un'unica procedura di sovraindebitamento familiare è sufficiente la comune origine del debito. Ha inoltre stabilito che la valutazione sulla meritevolezza del debitore non va fatta in fase di ammissione alla procedura, ma solo successivamente, in sede di esdebitazione. Sul punto del mantenimento, la Corte ha chiarito che la determinazione dell'ammontare delle somme da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia è un apprezzamento discrezionale rimesso all'autorità giudiziaria competente, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di violazione di legge. La pronuncia è di grande importanza pratica: sgombra il campo dall'utilizzo della contestazione sull'assegno familiare come strumento deflattivo del credito residuo, confermando la piena discrezionalità del giudice di merito su questo punto.
La Corte d'Appello aveva accertato nel caso di specie che la parte preponderante dei debiti derivava da un contenzioso comune e da un mutuo cointestato, integrando così il requisito dell'origine comune, confermando che l'accertamento è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata.
Sul fronte delle regole applicabili alla liquidazione controllata in sede familiare, Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026 n. 880 (Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla) ha affermato il principio di residualità delle procedure di sovraindebitamento: con questa sentenza la Cassazione ha stabilito che le cooperative agricole non possono accedere alla disciplina del sovraindebitamento, in quanto sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa prevista dal codice civile. La Corte ha richiamato il principio di residualità: solo i soggetti non assoggettabili ad altre procedure concorsuali possono accedere agli strumenti di sovraindebitamento. Benché la pronuncia riguardi direttamente le cooperative, il principio interessa potenzialmente le famiglie che detengono quote in tali soggetti, precisando i confini soggettivi del perimetro applicativo dell'art. 66 CCII.
In tema di liquidazione delle attività patrimoniali nella procedura familiare, Cass. civ., Sez. I, n. 5139/2026 ha affrontato un'altra questione operativa rilevante: la Cassazione ha stabilito che nella liquidazione del patrimonio non è consentito sospendere la vendita per accettare offerte migliorative, a differenza di quanto previsto per il fallimento. Questa pronuncia evidenzia che le regole della liquidazione sono autonome e non si possono applicare analogicamente norme fallimentari se non espressamente richiamate. Il principio cessante ratione legis cessat ipsa lex non vale dunque per importare regole fallimentari nel sovraindebitamento: la procedura ha una propria autonomia normativa che i tribunali sono tenuti a rispettare, senza ricorrere a integrazioni analogiche non autorizzate.
Sul piano della giurisprudenza di merito, il Tribunale di Torino con sentenza del 7 gennaio 2025 ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare presentato da due consumatori sovraindebitati, nella prima pronuncia dell'anno a confermare l'operatività del modello familiare nella ristrutturazione consumeristica dopo le modifiche del Terzo Correttivo. Al contrario, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1/2025, ha rigettato l'istanza di omologazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare presentata da due consumatori sovraindebitati ai sensi degli artt. 66 e 67 ss. del D.Lgs. 14/2019, come da ultimo innovato dal D.Lgs. 136/2024. La pronuncia si è soffermata sulla valutazione giudiziale relativa alla fattibilità, anche giuridica, del piano di ristrutturazione proposto, segnalando una linea di rigore che i tribunali del merito applicano con crescente attenzione. Il diniego di omologa per ragioni di fattibilità giuridica rappresenta oggi uno degli ostacoli più frequenti nella prassi.
Ulteriore dato operativo da non trascurare è l'interazione tra procedura familiare e abitazione principale. Il Terzo Correttivo ha stabilito che nel piano del consumatore è possibile proseguire il pagamento del mutuo ipotecario per l'abitazione principale, anche dopo la presentazione della domanda, se ciò consente al debitore di evitare la vendita all'asta e se il piano resta conveniente per i creditori. Per le famiglie con casa cointestata e mutuo in sofferenza, questa previsione apre scenari concreti di tutela dell'abitazione pur nell'ambito di una procedura concorsuale.
Una criticità applicativa ancora irrisolta riguarda il caso del nucleo familiare misto, in cui uno dei debitori non è consumatore. In questa ipotesi, nella seconda parte del comma 1 dell'art. 66, il correttivo ter integra l'aspetto procedurale per la soluzione della crisi, prevedendo che, quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni del concordato minore ex art. 74 e ss. CCII. Il problema pratico è rilevante: la qualificazione come consumatore dell'intero nucleo può dipendere dal dettaglio di un'iscrizione residua al registro imprese, o da una vecchia fideiussione di natura imprenditoriale, con conseguenze significative sulla procedura accessibile. Viceversa, chi esercita un'attività di impresa o professionale può usare il piano del consumatore per debiti che risultino estranei all'attività; la protezione dedicata al consumatore sovraindebitato copre solo le obbligazioni di natura personale e familiare, evitando che imprenditori o professionisti scarichino su queste procedure debiti legati al business.
L'insieme di queste criticità applicative rende indispensabile un'analisi preliminare approfondita della posizione di ciascun membro del nucleo familiare, della natura dei debiti, del regime patrimoniale tra coniugi e della disponibilità dei beni prima di scegliere lo strumento procedurale più adeguato. La scelta errata del canale procedurale può condurre al rigetto della domanda o all'inutilizzabilità del piano elaborato.
Redazione - Staff Studio Legale MP