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Sentenza TAR Veneto n. 606/2023, vincolo ambientale e termini del procedimento - Studio Legale MP - Verona

Sentenza TAR Veneto n. 606/2023 - La sentenza riguarda un ricorso presentato da una persona fisica che contesta un provvedimento del Ministero, il quale gli impone di ripristinare alcune opere illecite eseguite su un immobile sottoposto a vincolo. Il ricorrente presenta due motivi di censura:

I. Sostiene che le opere realizzate sarebbero compatibili con il vincolo e che, in ogni caso, la violazione contestata avrebbe potuto essere oggetto solo di sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 160, comma 4, del d.lgs. 42/2004, poiché il ripristino comprometterebbe la conservazione e la statica dell'immobile.

II. Il ricorrente denuncia la violazione del principio di buona amministrazione e di certezza e celerità dell'azione e del procedimento amministrativi, poiché il provvedimento sanzionatorio è stato adottato e notificato con ritardo.

Il tribunale respinge il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi di censura. Riguardo al primo motivo, il tribunale afferma che l'amministrazione ha valutato la realizzabilità tecnica dei singoli interventi di ripristino, ritenendoli possibili e compatibili con le caratteristiche strutturali dell'immobile. In particolare, il Collegio ha respinto il primo motivo, basato sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 160 del d.lgs. n. 42/2004, ritenendo che l'amministrazione abbia correttamente valutato la possibilità di ripristino delle opere e che la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 non fosse applicabile (punti 3-15).

Per quanto riguarda il secondo motivo, il TAR ha affermato che il decorso del termine di conclusione del procedimento in sé non determina l'illegittimità dell'atto assunto dall'amministrazione e che la repressione degli abusi edilizi è attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione. In specie, il Collegio ha respinto il secondo motivo, basato sulla violazione del principio di buona amministrazione e di certezza e celerità dell'azione e del procedimento amministrativi, ritenendo che il decorso del termine di conclusione del procedimento non determini l'illegittimità dell'atto assunto dall'amministrazione e che la repressione degli abusi edilizi non sia soggetta a termini di decadenza o prescrizione (punto 16).
 

  • 08 maggio 2023
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.