Il punto di partenza è sempre lo stesso: quando una banca decide di segnalare in CRIF o nella Centrale Rischi, quella informazione si riflette immediatamente sulla possibilità di ottenere nuovo credito, non solo per il debitore principale ma anche per soci, amministratori e garanti che vengano censiti come coobbligati o fideiussori. In molti casi la posizione del garante viene trattata dall’intermediario come se fosse automaticamente assimilabile a quella del debitore, con segnalazioni “a sofferenza” decise in modo quasi automatico al solo verificarsi dell’inadempimento. Questa prassi è sempre meno tollerata dalla giurisprudenza, che richiede una valutazione concreta della situazione economica del soggetto segnalato e della reale sussistenza dei presupposti per un giudizio di grave difficoltà finanziaria.
A ciò si aggiunge un dato pratico: per chi firma garanzie personali, spesso a favore della propria società o di un familiare, la differenza tra una segnalazione corretta e una illegittima può significare, in concreto, essere escluso per anni dal circuito del credito. La posizione del garante è dunque un terreno tipico di conflitto tra banche e clienti, soprattutto alla luce delle nuove procedure di composizione negoziata e delle recenti ordinanze in materia di misure protettive, che hanno rimesso al centro il tema di quanto la crisi dell’impresa possa (o non possa) travolgere automaticamente soci e fideiussori.
Responsabilità della banca nella segnalazione di garanti e coobbligati
La disciplina di base resta quella già nota per le segnalazioni in Centrale Rischi: il Testo Unico Bancario, le delibere CICR e la Circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia impongono che la classificazione “a sofferenza” derivi da una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, non dalla mera constatazione di un inadempimento puntuale. Questa logica vale, a maggior ragione, quando si tratta di un garante che non è ancora stato escusso o che mantiene una propria solidità economica distinta rispetto a quella del debitore principale. Segnalare automaticamente il garante come soggetto in sofferenza solo perché l’azienda garantita ha smesso di pagare rischia di violare proprio quelle istruzioni di vigilanza che impongono una verifica autonoma della sua effettiva condizione finanziaria.
Il principio è stato di recente ribadito, con forza, dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, che ha affrontato il tema dei presupposti per la segnalazione alla Centrale dei Rischi in presenza di canoni di leasing non pagati. La Suprema Corte ha precisato che l’iscrizione di un credito “a sofferenza” non può essere fondata sul mero mancato pagamento dei canoni, ma richiede una valutazione complessiva e negativa della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto segnalato, tale da evidenziare una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile all’insolvenza, seppure non accertata giudizialmente. In mancanza di tale verifica la segnalazione è illegittima e può generare responsabilità risarcitoria, specie se produce il rifiuto di nuovi finanziamenti da parte di altri istituti di credito.
L’insegnamento della Cassazione è facilmente estendibile alle posizioni dei garanti: se per il debitore principale non basta il semplice ritardo nei pagamenti per giustificare la segnalazione in sofferenza, a maggior ragione non può bastare, per il garante, la sola esistenza della fideiussione senza un concreto accertamento del suo stato economico. Una banca che segnali in Centrale Rischi un amministratore o un socio garante senza aver verificato se questi sia davvero in grave difficoltà patrimoniale rischia di esporsi a contestazioni importanti, sia in termini di illegittimità del trattamento dei dati personali, sia sotto il profilo contrattuale e aquiliano.
In questa direzione si muove anche l’ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione XVII, del 30 gennaio 2025, che ha accolto un ricorso d’urgenza volto a ottenere l’immediata cancellazione di una segnalazione pregiudizievole nella Centrale Rischi della Banca d’Italia. Il giudice capitolino ha chiarito che la violazione da parte della banca delle norme attuative dell’art. 51 TUB – e delle istruzioni di vigilanza che regolano presupposti e modalità della segnalazione – integra una responsabilità negoziale dell’intermediario, gravato dall’onere di provare l’esatto adempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c., e al tempo stesso una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. La stessa ordinanza sottolinea come l’illegittima segnalazione possa comportare sia danno patrimoniale (difficoltà o impossibilità di accesso al credito) sia danno non patrimoniale, quale lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali e della reputazione economica del soggetto coinvolto.
Per i garanti, questo significa che la banca non può trincerarsi dietro un automatismo informatico o dietro la sola esistenza del contratto di garanzia. Ogni posizione deve essere valutata e motivata alla luce dei criteri oggettivi indicati da Banca d’Italia e dalla giurisprudenza: situazione patrimoniale complessiva, grado di esposizione, durata e gravità dell’inadempimento, eventuali contestazioni in corso. Una segnalazione che non tenga conto di questi elementi, specie se incide sulla posizione di un soggetto che fino a quel momento non presentava alcuna criticità, è attaccabile sia sul versante del diritto bancario, sia sul versante privacy.
Misure protettive, composizione della crisi e limiti alle segnalazioni dei fideiussori
La recente esperienza delle procedure di composizione negoziata e delle misure protettive ha aggiunto un ulteriore livello di complessità al tema delle segnalazioni riferite a garanti e coobbligati. In molti casi, imprenditori e professionisti hanno confidato sul fatto che le misure protettive concesse in favore dell’impresa principale potessero automaticamente estendersi anche ai fideiussori, bloccando sia le escussioni sia le segnalazioni in Centrale Rischi a loro carico.
Su questo punto, una pronuncia particolarmente significativa è l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 4 febbraio 2026, resa in sede di reclamo nell’ambito di una procedura di composizione negoziata. Il tribunale partenopeo ha revocato le misure protettive che in primo grado avevano inibito, tra l’altro, l’escussione delle garanzie personali prestate dai terzi fideiussori e la segnalazione dello stato di crisi dell’impresa alla Centrale Rischi. La decisione si pone in consapevole contrasto con precedenti arresti di merito – tra cui Tribunale Avellino 5 dicembre 2022, Tribunale Napoli Nord 24 gennaio 2024, Tribunale Milano 8 febbraio 2025 e Tribunale Pordenone 27 maggio 2025 – favorevoli a un’estensione ampia delle misure protettive anche a vantaggio dei garanti.
Secondo il Tribunale di Napoli, l’estensione automatica del blocco a fideiussori e garanti non può essere considerata la regola generale, ma deve essere valutata caso per caso, alla luce della finalità specifica della composizione negoziata e del piano di risanamento dell’impresa. In particolare, il giudice ritiene che solo quando l’escussione delle garanzie personali o la segnalazione dei garanti rischino di compromettere direttamente la riuscita del piano – ad esempio perché i beni del garante sono funzionali alla ristrutturazione o perché la sua permanenza nel capitale sociale è essenziale – si possa giustificare un divieto temporaneo anche nei loro confronti. In difetto di tale nesso funzionale, la misura protettiva dovrebbe restare circoscritta al debitore principale.
Dal punto di vista pratico, questa impostazione invita i garanti a non dare per scontato che l’apertura di una procedura di composizione negoziata dell’impresa comporti automaticamente lo “scudo” anche per le loro posizioni nelle banche dati creditizie. È invece necessario impostare fin da subito, con l’assistenza legale, una strategia che tenga insieme piano di risanamento e gestione delle segnalazioni, valutando se e come chiedere al tribunale un’estensione mirata delle misure protettive anche rispetto alle eventuali escussioni e segnalazioni dei fideiussori.
Percorso operativo per la tutela del garante segnalato
Sul piano operativo, la difesa del garante ingiustamente segnalato passa attraverso una serie di passaggi che devono essere coordinati tra loro. Il primo è sempre l’accesso alle informazioni: richiedere una visura CRIF e un estratto della Centrale Rischi di Banca d’Italia consente di capire chi ha segnalato, quando e con quale classificazione, nonché di accertare se il garante sia stato censito come coobbligato, fideiussore o soggetto in sofferenza a titolo personale.
Una volta chiarito il quadro, occorre verificare se la segnalazione rispetti i presupposti di legge: esiste davvero una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica del garante oppure la banca ha semplicemente “copiato” la posizione del debitore principale, senza alcuna autonoma valutazione? Il riferimento ai principi ribaditi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 5593/2026 – che richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del soggetto segnalato – è particolarmente utile per contestare segnalazioni automatiche e non motivate.
In presenza di profili di illegittimità, il passo successivo è l’invio di un reclamo formale all’intermediario segnalante, nel quale si chiede la rettifica o la cancellazione della segnalazione in relazione alla posizione del garante, evidenziando la mancanza dei presupposti oggettivi o l’errata classificazione. È opportuno allegare documentazione sulla situazione economica del garante (bilanci, dichiarazioni dei redditi, attestazioni bancarie) idonea a dimostrare che non versa in uno stato di insolvenza o di grave difficoltà patrimoniale. In parallelo, si può attivare la procedura di esercizio dei diritti privacy nei confronti della società che gestisce il sistema di informazioni creditizie (CRIF o altri SIC), chiedendo la verifica e l’eventuale correzione del dato alla luce del codice di condotta di settore.
Se il reclamo non sortisce effetti, il garante può valutare due percorsi alternativi o complementari. Da un lato, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che negli anni ha sviluppato un’ampia giurisprudenza sul tema delle segnalazioni illegittime e può ordinare all’intermediario la cancellazione di dati trattati in violazione della normativa bancaria o di trasparenza. Dall’altro lato, l’azione giudiziaria, anche con richiesta di provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sulla scia di quanto avvenuto davanti al Tribunale di Roma nel gennaio 2025, quando il giudice ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione pregiudizievole ritenuta prima facie irregolare.
Sul fronte risarcitorio, la stessa giurisprudenza più recente ricorda che il danno da segnalazione illegittima non è mai in re ipsa, cioè non è automaticamente riconosciuto per il solo fatto dell’iscrizione, ma deve essere provato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso dei garanti, è particolarmente importante documentare eventuali rifiuti di affidamenti personali, peggioramenti delle condizioni di credito, esclusioni da gare o appalti, oltre al pregiudizio all’immagine professionale derivante dalla qualifica di “sofferente” in Centrale Rischi. La stessa Cassazione, nel solco dei propri precedenti in materia di danno da segnalazione, ammette la prova presuntiva del nesso causale quando sia dimostrato che il rifiuto di finanziamento o la revoca di affidamenti sono temporalmente e logicamente riconducibili all’iscrizione contestata.
In questo contesto, la massima latina vigilantibus non dormientibus iura succurrunt esprime bene l’importanza di una reazione tempestiva: i diritti assistono chi si attiva, non chi rimane inerte. Un garante che si muove subito – ottenendo visure, raccogliendo documenti, contestando formalmente la segnalazione e, se necessario, adendo giudice e Autorità – ha molte più possibilità di ottenere non solo la cancellazione dei dati, ma anche un ristoro effettivo per i danni subiti.
Profili psicologici e reputazionali: la dimensione “umana” del garante segnalato
Oltre ai profili giuridici, non va sottovalutato l’impatto umano e reputazionale che una segnalazione in Centrale Rischi o in CRIF può avere su chi ha prestato garanzia, magari per senso di responsabilità verso l’azienda di famiglia o il proprio datore di lavoro. Essere improvvisamente classificati come soggetti “in sofferenza” significa, nella pratica, vedersi chiudere molte porte: finanziamenti personali, mutui, leasing, perfino la possibilità di assumere ruoli di amministrazione in nuove iniziative imprenditoriali.
La letteratura ha spesso descritto la sensazione di trovarsi schiacciati da un sistema opaco e impersonale, come accade al protagonista del “Processo” di Kafka, che si vede imputato senza comprendere appieno le ragioni della sua colpa. Allo stesso modo, molti garanti scoprono di essere stati segnalati solo quando una banca rifiuta un fido o un mutuo, senza spiegazioni chiare, lasciando il soggetto in una condizione di frustrazione e impotenza. In questi casi, la difesa giuridica diventa anche uno strumento di recupero della propria dignità economica e personale.
Non è un caso che diversi tribunali, nel riconoscere il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima, facciano espresso riferimento alla lesione del diritto alla reputazione, all’immagine e alla serenità di vita del soggetto ingiustamente etichettato come cattivo pagatore. La stessa sensibilità emerge in alcune decisioni in cui, oltre al risarcimento, si è arrivati a ordinare la pubblicazione della sentenza come forma di riparazione “pubblica” dell’onore del segnalato, soprattutto quando si trattava di imprenditori o professionisti la cui credibilità sul mercato era stata gravemente compromessa. In questo scenario, richiamare l’idea – cara a molti autori classici e moderni – che il “buon nome” valga più di qualunque ricchezza materiale non è una semplice figura retorica, ma rappresenta il cuore stesso della tutela giuridica della reputazione finanziaria.
Redazione - Staff Studio Legale MP