L’evoluzione del diritto dell’immigrazione ha rafforzato gli strumenti di difesa contro decreti di espulsione e dinieghi di permesso di soggiorno viziati da carenze istruttorie e violazioni del diritto di difesa. Le decisioni più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale incidono in modo concreto sui ricorsi, delineando una serie di errori “tipici” dell’amministrazione che possono condurre all’annullamento del provvedimento e al riconoscimento di un permesso più adeguato alla situazione di vita dello straniero.
In questo quadro, conoscere i nuovi orientamenti giurisprudenziali non è solo un esercizio teorico, ma un vero strumento di protezione delle persone migranti, che consente di trasformare un provvedimento sfavorevole in un’opportunità di regolarizzazione.
Obblighi istruttori su protezione speciale e permessi: cosa deve fare la Questura
Un primo fronte decisivo riguarda il dovere della Questura di valutare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per un permesso di soggiorno diverso da quello formalmente richiesto, in particolare per la protezione speciale o complementare.
Con l’ordinanza n. 18542 dell’8 luglio 2025 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, quando lo straniero presenta una domanda di permesso di soggiorno (o di rinnovo) in un periodo in cui è applicabile l’art. 19, comma 1.2, del Testo Unico Immigrazione nella versione antecedente al cd. “Decreto Cutro”, la Questura non può limitarsi a controllare i requisiti del solo titolo richiesto, ma deve verificare se ricorrano i presupposti per il rilascio di un permesso per protezione speciale o complementare. La violazione di questo obbligo può essere fatta valere davanti al giudice ordinario, poiché si incide su un vero e proprio diritto soggettivo alla protezione, non degradabile a mero interesse legittimo.
In pratica, ciò significa che un diniego di permesso per lavoro, per famiglia, per studio o per altre ragioni può essere impugnato anche perché la Questura non ha preso in considerazione – pur dovendo farlo – gli elementi di vulnerabilità, integrazione sociale o rischio di violazione di diritti fondamentali che avrebbero imposto il rilascio di un permesso per protezione speciale. È un passaggio strategico fondamentale nei ricorsi: non si discute solo dei requisiti “tecnici” del titolo richiesto, ma si denuncia la mancata valutazione complessiva della posizione personale dello straniero, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali che fondano il divieto di respingimento ed espulsione in presenza di gravi rischi per i diritti umani.
Questo orientamento si innesta sul quadro normativo modificato dal decreto-legge n. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), che ha eliminato la possibilità di presentare direttamente al Questore una specifica domanda di permesso per protezione speciale e ha ristretto la convertibilità del titolo, ma ha lasciato in vita un regime transitorio per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore della riforma. Nei ricorsi avverso dinieghi “transitori” è essenziale dimostrare che la domanda ricade temporalmente nella disciplina più favorevole e che dunque la Questura avrebbe dovuto attivare il meccanismo di protezione speciale previsto dall’art. 19, comma 1.2, TUI e dagli obblighi costituzionali richiamati dall’art. 5, comma 6, TUI.
Lo stesso discorso vale per il permesso di soggiorno per cure mediche, disciplinato dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis TUI, che vieta l’espulsione dello straniero affetto da patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine, imponendo il rilascio di uno specifico permesso per il periodo indicato dalla certificazione sanitaria. La giurisprudenza di merito, come ricostruita nelle rassegne specialistiche, ha chiarito che anche il regime intertemporale introdotto dal Decreto Cutro deve essere interpretato in modo conforme alla Costituzione, applicando la disciplina più favorevole alle domande già pendenti, comprese quelle per cure mediche, proprio per evitare vuoti di tutela nei confronti di persone gravemente malate.
In questo contesto si comprende perché la Cassazione abbia più volte ribadito che il giudice, investito del ricorso avverso il decreto di espulsione, non può fermarsi alla mera irregolarità del soggiorno, ma deve verificare se ricorrono le condizioni di inespellibilità e, quindi, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche o altra forma di protezione complementare.
Espulsione, traduzione e trattenimento nel CPR: le nuove garanzie processuali
Un secondo blocco di pronunce riguarda i profili procedurali: lingua dell’atto, diritto alla salute, accesso alla protezione internazionale e controllo giurisdizionale sul trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31032 del 27 novembre 2025, sempre della Prima Sezione civile, offre un quadro molto utile per la difesa nei ricorsi contro il decreto di espulsione. In quel caso una cittadina straniera aveva impugnato l’espulsione deducendo, tra l’altro, la mancata traduzione del provvedimento nella propria lingua, la violazione dell’art. 19 TUI per gravi problemi di salute e l’invio via PEC di una richiesta di protezione internazionale.
La Cassazione ha censurato la decisione del Giudice di Pace che aveva respinto l’opposizione con una motivazione stereotipata, affermando alcuni principi di grande rilievo pratico.
In tema di traduzione, il decreto di espulsione deve essere comunicato allo straniero in una lingua che egli conosce; solo in via eccezionale può essere utilizzata una lingua “veicolare” (inglese, francese o spagnolo), ma in tal caso l’amministrazione deve indicare in modo plausibile l’impossibilità di predisporre una traduzione nella lingua effettivamente conosciuta, e il giudice deve verificare in concreto se la persona comprenda la lingua utilizzata. Se questo controllo manca, il provvedimento è nullo per violazione dell’art. 13, comma 7, TUI e del diritto di difesa: la Cassazione ha richiamato espressamente l’orientamento secondo cui la mancata o inadeguata traduzione non è un formalismo, ma un vizio sostanziale che rende impossibile allo straniero di capire l’atto e di opporvisi efficacemente.
Sul diritto alla salute, la stessa ordinanza ricorda che, alla luce dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis TUI, il giudice deve accertare se la persona versi in condizioni di salute di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine, sulla base di idonea documentazione sanitaria pubblica o convenzionata. Se il rientro comporta un rilevante pregiudizio alla salute, l’espulsione è vietata e il Questore deve rilasciare un permesso per cure mediche; non è consentito un bilanciamento tra questa condizione e generici interessi di ordine pubblico, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Infine, la Cassazione ha valorizzato il principio secondo cui l’istanza di protezione internazionale presentata anche via PEC – se proveniente dall’interessato o dal suo difensore – non può essere semplicemente ignorata: l’amministrazione deve riceverla, trasmetterla agli uffici competenti e astenersi dall’eseguire il provvedimento di espulsione fino alla conclusione della procedura di asilo. Il giudice chiamato a valutare l’opposizione deve tenere conto della domanda, perché il diritto a chiedere protezione non viene meno solo perché l’espulsione è già stata disposta.
Sul versante del trattenimento nei CPR, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 39 del 10 aprile 2025, dichiarando parzialmente illegittima la disciplina che, a seguito delle modifiche dell’art. 14, comma 6, TUI, rinviava alla procedura per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, prevedendo una decisione della Cassazione “in camera di consiglio” sui ricorsi contro i decreti di convalida o proroga del trattenimento, senza adeguate garanzie di partecipazione dei difensori. La Consulta ha ritenuto irragionevole e lesivo del diritto di difesa questo modello, imponendo che anche in tali procedimenti sia assicurato un contraddittorio effettivo, in coerenza con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e con gli standard convenzionali.
Questa pronuncia rafforza la possibilità di impugnare i trattenimenti illegittimi e di far valere, anche in sede di legittimità, i vizi relativi alla mancanza di motivazione, alla sproporzione della misura o alla mancata considerazione di alternative meno afflittive (come l’obbligo di presentazione o la consegna del passaporto), restituendo centralità al controllo giurisdizionale su una misura che incide direttamente sulla libertà personale dello straniero.
In filigrana emerge un messaggio chiaro: audi alteram partem non è un semplice brocardo, ma il filo rosso che lega traduzione, diritto di difesa, partecipazione all’udienza e controllo sul trattenimento. Il sistema può tollerare norme severe, ma non procedimenti “mutilati” del contraddittorio.
Proprio per questo, nella pratica difensiva è sempre più importante ricostruire con precisione la sequenza procedimentale che ha condotto all’espulsione o al trattenimento: notifiche, lingua utilizzata, eventuali richieste di asilo, certificazioni mediche, ricorsi pendenti, provvedimenti di diniego mai impugnati. Ogni passaggio può rivelare una violazione significativa, idonea a travolgere l’intero assetto della misura.
Ricorsi, strategia difensiva e documentazione: dall’errore formale al risultato concreto
Le decisioni citate mostrano come, nel diritto dell’immigrazione, il confine tra “formalismo” e sostanza sia molto più sottile di quanto sembri. Un vizio sulla traduzione, l’omesso esame di un certificato medico o di una domanda di protezione speciale non sono cavilli: possono decidere se una persona resta sul territorio con un permesso regolare o viene rimpatriata in un contesto pericoloso o privo di cure adeguate.
Per impostare correttamente il ricorso contro un decreto di espulsione o un diniego di permesso di soggiorno è utile procedere, in sintesi, su tre livelli.
Il primo è la verifica procedurale: forma dell’atto, lingua, indicazione delle modalità di impugnazione, rispetto dei termini, effettiva possibilità per lo straniero di comprendere il contenuto e di rivolgersi a un difensore. Proprio qui si concentrano le censure accolte da Cass. n. 31032/2025 in tema di traduzione e motivazione, e molte altre ordinanze in materia di nullità dei decreti non tradotti nella lingua conosciuta dall’interessato.
Il secondo livello è l’analisi sostanziale della posizione della persona: radicamento in Italia, situazione familiare, condizioni di salute, percorso lavorativo, eventuali procedimenti penali e grado di pericolosità attuale, nonché eventuali domande di protezione internazionale o esigenze di tutela generate da conflitti, persecuzioni o violazioni dei diritti umani nel Paese di origine. In questa prospettiva, la mancata valutazione di protezione speciale o complementare, pur a fronte di elementi che la avrebbero giustificata, diventa il fulcro del ricorso, alla luce di Cass. n. 18542/2025.
Il terzo livello è l’inquadramento sistemico: conoscere le evoluzioni normative (come le modifiche del Decreto Cutro su protezione speciale, convertibilità dei permessi e durata dei titoli per lavoro e famiglia) e i successivi interventi correttivi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità consente di costruire ricorsi che non si limitano a chiedere l’annullamento, ma propongono fin dall’inizio una soluzione alternativa conforme agli obblighi costituzionali e internazionali. È questa logica che informa decisioni come la sentenza n. 39/2025 della Corte costituzionale, che ha riequilibrato i poteri dello Stato in materia di trattenimento con la tutela effettiva dei diritti di difesa dello straniero.
In termini pratici, ciò si traduce in un lavoro di squadra tra cliente e difensore nella raccolta di documentazione aggiornata (contratti di lavoro, buste paga, attestati di frequenza scolastica, certificati medici, relazioni psicologiche, dichiarazioni di datore di lavoro o di enti del terzo settore) capace di “far parlare” la storia di integrazione e vulnerabilità della persona prima ancora che le norme astratte. Qui risuona l’avvertimento di Primo Levi: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario»: comprendere tutte le implicazioni esistenziali di un’espulsione può essere difficile, ma è necessario conoscere fino in fondo i fatti e i diritti in gioco per poterli difendere davvero.
Non va dimenticato, infine, che la velocità con cui si susseguono le riforme e le pronunce dei giudici rende rischioso ogni approccio “automatico” ai procedimenti: modelli standardizzati, motivazioni copia-incolla o difese generiche sono sempre più spesso smentite da giudici che richiedono un esame concreto e proporzionato della singola vicenda, in linea con l’idea che ubi ius ibi remedium: dove c’è un diritto, deve esistere un rimedio effettivo per proteggerlo.
In questo scenario, il ricorso non è più soltanto un atto di opposizione, ma uno strumento tecnico per far emergere davanti al giudice quegli elementi – personali, familiari, sanitari, lavorativi – che l’amministrazione ha trascurato o sottovalutato. Quando l’errore dell’autorità si combina con una ricostruzione accurata dei fatti, le possibilità di ottenere l’annullamento di un’espulsione o il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno aumentano sensibilmente.
Contattare tempestivamente un avvocato che conosca gli sviluppi più recenti della giurisprudenza in materia di immigrazione permette di trasformare una decisione negativa in un percorso strutturato di tutela: dalla sospensione dell’allontanamento, alla riapertura del dialogo con la Questura, fino all’ottenimento di un titolo di soggiorno più coerente con la vita effettiva della persona in Italia.
Redazione - Staff Studio Legale MP