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Esclusiva e diritti di immagine su foto online - Studio Legale MP - Verona

Nuove regole tra fotografia semplice, social network e contratti di sfruttamento dell’immagine di artisti e influencer

 

L’industria dello spettacolo e dell’influencer marketing vive oggi in gran parte di contenuti visivi: poster di spettacoli, backstage fotografici, short video, campagne social che riutilizzano per mesi la stessa immagine di un artista o di un personaggio noto. Su questo terreno, l’intreccio tra diritto all’immagine, diritto d’autore su fotografie semplici e clausole di esclusiva è diventato molto più complesso dopo il recente intervento legislativo sulla durata delle foto semplici e alcune pronunce significative del Tribunale di Firenze, del Tribunale di Milano e della Corte di Cassazione.

Per chi gestisce artisti, produzioni, eventi, contenuti digitali o campagne con influencer, non si tratta più di un tema astratto: un contratto di sfruttamento dell’immagine mal scritto, una liberatoria fotografica incompleta o un uso “creativo” di scatti trovati online possono trasformarsi in contenziosi costosi, ordini di ritiro dal commercio delle locandine e richieste di risarcimento fondate sul “prezzo del consenso”.

 

Il nuovo scenario tra immagine, foto semplici ed esclusiva

Il diritto all’immagine – radicato nell’art. 10 c.c., negli artt. 96 e 97 L. 633/1941 e negli artt. 2 e 21 Cost. – tutela la proiezione visiva della persona: volto, corpo, tratti identificativi, ma anche modalità con cui l’immagine viene associata a prodotti, eventi o campagne promozionali. È un diritto della personalità, distinto ma strettamente connesso al diritto d’autore sulle fotografie che ritraggono l’artista, lo sportivo o l’influencer.

Sul fronte del diritto d’autore, la legge distingue tra opera fotografica creativa e fotografia semplice (artt. 87–92 L. 633/1941): la prima è protetta come vera e propria opera dell’ingegno, la seconda gode di una tutela più limitata, ma pur sempre fondata su un diritto di sfruttamento economico e – di regola – su un diritto di esclusiva in capo al titolare. Proprio su questo punto è intervenuto l’art. 47 della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, che ha modificato l’art. 92 L. 633/1941 portando da 20 a 70 anni la durata dei diritti sulle fotografie semplici dalla data di produzione, allineandola alla durata tipica delle opere protette.

La combinazione tra durata lunghissima delle fotografie semplici, sfruttamento continuativo dell’immagine in ambiente digitale e clausole di esclusiva molto ampie rende oggi strategico negoziare con precisione contenuti, limiti e durata di ogni licenza o autorizzazione, perché lo stesso contenuto visivo può rimanere online per anni ben oltre la vita della singola campagna pubblicitaria o dello spettacolo cui era collegato.

Un primo caso emblematico riguarda la promozione di eventi sportivi e spettacoli legati allo sport. Davanti al Tribunale di Firenze è stata contestata la pubblicazione non autorizzata di un poster celebrativo della vittoria di una squadra di calcio, distribuito gratuitamente con un noto quotidiano, sul quale comparivano marchi e segni distintivi collegati alla società sportiva attrice.

Con la sentenza 14 marzo 2025 n. 945 il Tribunale di Firenze ha chiarito che, pur escludendo la contraffazione del marchio – poiché il segno non era usato per identificare il giornale come prodotto – l’iniziativa ha comunque determinato una lesione del diritto di immagine della società, ordinando il ritiro dal commercio e la distruzione delle copie del poster a spese della convenuta. Il giudice ha valorizzato il fatto che l’immagine della squadra, nella composizione grafica del poster, veniva a costituire un vero e proprio veicolo promozionale del quotidiano, senza che vi fosse un valido titolo negoziale né un corrispettivo per tale sfruttamento.

Per il mondo dello spettacolo questo precedente è importante perché mostra come anche operazioni apparentemente “promozionali” o a distribuzione gratuita (poster allegati a giornali, maxi-foto nelle stazioni, affissioni di eventi) possano configurare illecita utilizzazione dell’immagine dell’artista, della compagnia o della società sportiva, con rimedi incisivi come l’ordine di ritiro e la distruzione del materiale. In termini pratici, un’organizzazione che intenda legare il proprio brand a quella di un artista o di una squadra deve dotarsi di accordi chiari, indicando non solo uso del marchio, ma anche ambiti e formati di utilizzo dell’immagine complessiva (ad esempio la foto di gruppo della band o della squadra, o la locandina ufficiale dello spettacolo).

La sentenza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa “A”, 12 dicembre 2025 n. 9612 offre un secondo tassello cruciale per chi lavora con fotografie professionali collegate a eventi, location o personaggi dello spettacolo. In quel caso una società titolare di un diritto esclusivo mondiale di sfruttamento economico su una fotografia di Piazza del Duomo a Milano ha convenuto in giudizio il gestore di un sito web che aveva utilizzato lo scatto senza autorizzazione.

Il Tribunale ha qualificato l’immagine come fotografia semplice ai sensi degli artt. 87–92 L. 633/1941, richiamando la distinzione – approfondita anche da Cass. civ. I, n. 33599 del 20 dicembre 2024 – tra opera fotografica creativa e semplice riproduzione della realtà, ma ha riconosciuto che la foto rispettava tutti i requisiti formali dell’art. 90 LDA (indicazione del nome dell’autore, data di produzione e regime giuridico di circolazione resi conoscibili nella pagina in cui la foto era pubblicata).

Accertata l’illiceità dello sfruttamento, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui, in materia di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante in re ipsa, facendo riferimento a Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2011 n. 8730. Ciò significa che, una volta dimostrata la violazione dell’esclusiva, il danno esiste in via presuntiva; resta da quantificarne l’entità, senza che l’autore debba dare prova specifica di ogni mancata licenza.

Nella fattispecie il giudice ha quantificato il risarcimento prendendo a parametro il tariffario effettivamente applicato dal titolare per licenze fino a cinque anni di utilizzo, pari a 2.860 euro, rapportando quella cifra alla durata accertata dell’illecito (dal 15 dicembre 2021 al 2 luglio 2025) e riconoscendo anche interessi compensativi ed interessi legali. Questo approccio è particolarmente significativo per i contratti di esclusiva nel settore spettacolo: se un produttore o un brand viola l’esclusiva concessa su una fotografia (ad esempio riutilizzandola per una nuova tournée, per una seconda ondata di campagna social o su un diverso supporto non contemplato), il titolare potrà invocare non solo la cessazione dell’uso, ma anche un risarcimento parametrato ai listini praticati, facendo leva sul principio del danno da lucro cessante in re ipsa.

La decisione milanese si affianca, sul versante opposto, all’orientamento espresso già nel 2024 dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, in cui è stato negato il risarcimento in favore di un’agenzia fotografica perché le fotografie – qualificate come semplici – erano prive degli elementi di credito prescritti dall’art. 90 LDA e mancava la prova della malafede dell’utilizzatore. Il messaggio per fotografi, agenzie e produzioni è chiaro: senza corretta indicazione del credito e dei dati richiesti dalla legge, la tutela sulle fotografie semplici si indebolisce drasticamente, soprattutto quando le immagini vengono poi riutilizzate online in buona fede da terzi.

Corte di Cassazione 20 gennaio 2026 n. 1169: immagine del minore, social media e “prezzo del consenso”

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1169 del 20 gennaio 2026 affronta un tema sempre più frequente anche nel mondo dello spettacolo e dei contenuti digitali: l’uso dell’immagine di minori in contesti promozionali o comunicativi, specie sui social. La vicenda riguardava la pubblicazione, da parte di una associazione onlus, della fotografia di una minore su un social network e sul proprio sito, senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i quali chiedevano il risarcimento dei danni.

Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda, ritenendo sì illecita la pubblicazione ma escludendo la configurabilità di un danno non patrimoniale “in re ipsa” e negando che nel caso concreto potesse parlarsi di danno patrimoniale, non essendo la foto utilizzata a fini commerciali. La Cassazione, da un lato, ha confermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine non può mai presumersi automaticamente dalla sola violazione, ma richiede un accertamento concreto delle conseguenze pregiudizievoli.

Dall’altro lato, però, ha censurato la mancata considerazione dello specifico profilo economico della vicenda, sottolineando che l’associazione – pur priva di scopo di lucro – aveva usato l’immagine della minore come strumento di comunicazione “pubblicitaria” per accrescere il proprio seguito, traendo un’utilità indebita da quello sfruttamento. Secondo la Suprema Corte, tale utilità si traduce in un danno patrimoniale per il titolare dell’immagine, anche in assenza di finalità commerciali in senso stretto, danno che può essere liquidato equitativamente in base al criterio del “prezzo del consenso”, ossia di quanto sarebbe ragionevolmente stato pattuito per autorizzare quell’uso.

La massima che se ne ricava è sintetica: “Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine non è in re ipsa, ma richiede un accertamento concreto; il danno patrimoniale da illecito sfruttamento dell’immagine può invece sussistere anche in assenza di finalità commerciali, quando l’immagine sia utilizzata come strumento di attrazione e comunicazione, e può essere liquidato equitativamente mediante il criterio del prezzo del consenso”. Per le produzioni teatrali, televisive, cinematografiche o digitali che coinvolgono minori – si pensi a spot, backstage di spettacoli, format web con “baby talent” o alla presenza dei figli di influencer in campagne brandizzate – questa decisione rende ancora più delicato il tema delle liberatorie e della monetizzazione dell’immagine.

 

Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet: implicazioni contrattuali

Le tre decisioni esaminate confermano, in filigrana, un principio classico del diritto civile che in materia di spettacolo e sfruttamento dell’immagine assume una forza particolare: “Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet”, nessuno può trasferire più diritti di quanti ne possieda. Chi organizza una tournée, una rassegna cinematografica, un festival musicale o una campagna con influencer deve sempre chiedersi quali diritti effettivi stia acquisendo dai diversi soggetti in gioco: artista, fotografo, agenzia, società di gestione dell’immagine, eventuali contitolari o concedenti di licenze precedenti.

Sul piano operativo, ciò implica almeno tre accortezze:
– verificare se le fotografie utilizzate siano opere creative o semplici fotografie e chi ne sia il titolare, soprattutto dopo l’estensione a 70 anni dei diritti sulle seconde;
– accertare se l’artista o il volto noto abbia già ceduto o promesso in esclusiva a terzi lo sfruttamento della propria immagine per determinati settori merceologici, piattaforme o territori;
– coordinare le autorizzazioni all’uso dell’immagine con l’eventuale presenza di marchi, loghi e altri diritti di proprietà industriale (come mostra la sentenza del Tribunale di Firenze sul poster calcistico).

In assenza di questa mappatura, il rischio è di negoziare una clausola di esclusiva apparente – perché in concreto il cedente non dispone di tutti i diritti che promette – con conseguente esposizione a contestazioni sia da parte del titolare effettivo dei diritti, sia da parte del cliente che si vede privato dell’esclusiva promessa.

 

Clausole chiave nei contratti di esclusiva e di sfruttamento dell’immagine

Per ridurre il rischio di contenzioso, i contratti che regolano l’uso dell’immagine nel settore dello spettacolo e dell’influencer marketing dovrebbero curare in modo particolare alcune clausole “sensibili”.

In primo luogo, l’oggetto della licenza va definito in modo puntuale, distinguendo tra: ritratto fotografico dell’artista; immagini di scena; backstage; fotografie semplici di luoghi o pubblico; frame video estratti da riprese; materiali generati da terzi. È opportuno chiarire se lo sfruttamento riguarda soltanto le foto e i video prodotti specificamente per una campagna o uno spettacolo, oppure anche contenuti d’archivio già esistenti (ad esempio scatti di repertorio che l’agenzia intende riutilizzare in nuove affissioni o locandine).

In secondo luogo, la durata dell’autorizzazione va calibrata con realismo sull’effettiva vita economica della campagna o dello spettacolo, evitando sia formule troppo vaghe (“per sempre, ovunque e con ogni mezzo”) sia limitazioni eccessivamente strette che rendano impossibile il fisiologico sfruttamento cross-mediale dei contenuti. L’estensione a 70 anni dei diritti sulle fotografie semplici non significa che ogni contratto debba durare decenni; al contrario, suggerisce di stabilire durate ragionevoli e di regolare espressamente eventuali proroghe e riutilizzi, con corrispettivi aggiuntivi e nuove liberatorie quando necessario.

Terzo elemento cruciale è la calibrazione dell’esclusiva. Nel mondo dello spettacolo, un brand può chiedere all’artista di non comparire, per un certo periodo e in un certo territorio, in campagne concorrenti per prodotti simili; allo stesso modo, un produttore può pretendere che le fotografie ufficiali di una tournée non siano licenziate a terzi se non tramite il proprio canale. Tuttavia un’esclusiva troppo ampia o indefinita rischia di comprimere oltre misura la libertà professionale dell’artista e può essere fonte di controversie sulla sua validità, allineandosi alle critiche dottrinali verso le c.d. “esclusive a tempo indeterminato” o di fatto perpetue.

Alla luce della giurisprudenza citata, ha senso:
– delimitare l’esclusiva per segmenti ben individuati (categorie di prodotti, piattaforme, contesti d’uso);
– prevedere che l’eventuale violazione dell’esclusiva su diritti d’autore (ad esempio la concessione di foto ufficiali a un terzo, in presenza di esclusiva) comporti il pagamento di un importo minimo non inferiore alla tariffa standard per la stessa licenza, proprio sulla scia del criterio del “prezzo del consenso” e del danno da lucro cessante in re ipsa;
– disciplinare in modo distinto le conseguenze della violazione dell’esclusiva sul diritto d’immagine (dove il danno non patrimoniale non è mai automatico) e su fotografie e altri contenuti protetti, che invece godono di presunzioni più favorevoli al titolare.

Infine, è essenziale una sezione dedicata alle immagini di minori: la sentenza Cass. 1169/2026 mostra come anche l’uso in ambito “sociale” possa essere qualificato come sfruttamento a fini di comunicazione, con danno patrimoniale equitativamente quantificato. Nei contratti di produzione o di campagna in cui compaiono minori è prudente: prevedere il doppio consenso di entrambi i genitori, limitare le finalità d’uso, escludere espressamente formati potenzialmente lesivi (ad esempio meme, montaggi ironici, riutilizzi virali scollegati dal contesto originario) e disciplinare tempi e modalità di rimozione dei contenuti dai canali online a fine progetto.

Fotografi, produzioni e piattaforme: prevenire il contenzioso sulle foto semplici online

Per chi produce e utilizza quotidianamente immagini – fotografi di scena, agenzie che seguono artisti, società che gestiscono portali e piattaforme – le pronunce ricordano che la prevenzione passa per una corretta gestione del credito fotografico e dei metadati. Se la fotografia è semplice e manca l’indicazione del nome dell’autore e della data di produzione, come ricordato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024, la riproduzione da parte di terzi non è di per sé abusiva, salvo prova di malafede.

Questo non significa che “tutto ciò che è online sia libero”, ma certamente sposta l’onere sul titolare, che deve: contrattualizzare in modo chiaro i diritti di sfruttamento, apporre crediti visibili, conservare documentazione su tariffe applicate e licenze rilasciate, così da poter dimostrare agevolmente sia la titolarità dell’esclusiva sia la quantificazione del danno in ipotesi di uso non autorizzato. Dal lato di chi utilizza immagini reperite sul web (ad esempio per illustrare articoli su spettacoli, recensioni, blog musicali o pagine social di eventi), è indispensabile almeno verificare la presenza di crediti, leggere le condizioni di licenza e, in caso di dubbio, richiedere una liberatoria scritta o usare banche immagini con contratti chiari.

Una citazione latina, “In claris non fit interpretatio”, ricorda che nei casi chiari non occorrono artificiose interpretazioni: se sulla foto compare il nome dell’autore e un chiaro avvertimento di copyright, l’utilizzatore professionale – specie se opera nel settore spettacolo – difficilmente potrà invocare buona fede.

Immagine, identità e storytelling: il ruolo delle “maschere”

Nell’ecosistema dello spettacolo contemporaneo l’immagine non è solo un dato giuridico, ma un vero e proprio asset narrativo. Come ricordava Luigi Pirandello, “Ognuno di noi si crede uno, ma non è vero: è molti”: nella pratica quotidiana di artisti e influencer queste “molte” identità coincidono con i diversi usi dell’immagine pubblica – la foto glamour sulla locandina, lo scatto informale su Instagram, il ritratto istituzionale per la conferenza stampa, il backstage “dietro le quinte” condiviso con i fan.

Ogni utilizzo attinge a un diverso livello di esposizione, e proprio per questo contratti e liberatorie devono distinguere tra contesti: un conto è autorizzare un primo piano su un manifesto 6x3 vicino al teatro, altro è permettere che la stessa immagine venga reimpiegata come banner per campagne programmatiche online, o come elemento grafico di merchandising futuro. Adottare una disciplina modulare, che separi uso teatrale, uso pubblicitario, uso social e uso di archivio, consente di mantenere il controllo sulle “maschere” dell’artista, evitando che un’operazione lecita sotto il profilo strettamente giuridico finisca per risultare devastante sul piano reputazionale o contrattualmente confliggente con futuri ingaggi.

Da questa prospettiva, la due diligence contrattuale non è un mero adempimento formale, ma uno strumento di costruzione consapevole dello storytelling dell’artista, della compagnia o del brand, nel rispetto di un quadro normativo e giurisprudenziale che oggi guarda con particolare attenzione alla coerenza tra consenso prestato e usi effettivi dell’immagine.

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  • 08 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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