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Responsabilità della struttura sanitaria: profili operativi e orientamenti recenti - Studio Legale MP - Verona

Dal contratto di spedalità alla rivalsa sul medico: cosa può rivendicare il paziente danneggiato e come si distribuisce la responsabilità tra ospedale e sanitario

 

Quando un paziente subisce un danno in ospedale o in una clinica, la domanda più immediata è spesso mal posta: "il medico ha sbagliato?" In realtà, la questione giuridicamente più rilevante è un'altra — e molto più favorevole per chi ha subito il danno. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde in modo autonomo e contrattuale per i danni occorsi al paziente nel corso del ricovero, anche quando l'errore è imputabile esclusivamente al singolo professionista. È un meccanismo complesso, articolato su doppio binario, che la giurisprudenza più recente continua a precisare con pronunce di crescente rigore. Questo articolo esamina i profili operativi più critici della responsabilità della struttura sanitaria, con attenzione agli orientamenti emersi nell'ultimo semestre.

«Ubi maior, ibi minor cessat» — recita un antico brocardo latino. Nel diritto della responsabilità sanitaria, tuttavia, questo principio è sovvertito: la struttura, soggetto maggiore per organizzazione e risorse, non si nasconde dietro il sanitario. Al contrario, ne risponde. Integralmente, contrattualmente, solidalmente.

Cicerone, nelle Tusculanae Disputationes, scriveva che «la salute non è tutto, ma senza la salute tutto il resto è niente». È su questo assioma, prima ancora che sui codici, che si fonda la ratio dell'intero sistema di responsabilità sanitaria: chi eroga cure si assume il rischio dell'attività, non può trasferirlo interamente sul singolo operatore né, tanto meno, sul paziente.

La struttura risponde in proprio: il contratto di spedalità e il doppio binario

Il fondamento normativo della responsabilità della struttura sanitaria è oggi cristallizzato nell'art. 7, comma 1, della legge n. 24 del 2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), il quale prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria risponda ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile, indipendentemente dalla natura del rapporto che lega il professionista alla struttura stessa. La responsabilità della struttura, dunque, è e rimane di natura contrattuale, fondata sul cosiddetto contratto di spedalità che si instaura con il paziente al momento dell'accettazione in reparto.

Questo inquadramento ha conseguenze processuali decisive per il paziente danneggiato: la natura contrattuale della responsabilità comporta, per il soggetto eventualmente danneggiato dall'attività sanitaria, una serie di privilegi in sede processuale, tra cui spicca per importanza quello relativo all'onere della prova dell'inadempimento: non sarà il paziente a dover provare specificamente l'errore sanitario, ma sarà la struttura a dover dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La giurisprudenza ha elaborato con precisione una responsabilità "a doppio binario": la responsabilità della struttura sanitaria origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento degli obblighi che presiedono all'erogazione del servizio sanitario — come le infezioni nosocomiali, il difetto di organizzazione, le carenze tecniche, la mancata sorveglianza — e quella derivante dall'attività illecita imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c. In entrambi i casi, il paziente ha un interlocutore privilegiato: la struttura, tipicamente più solvibile e assicurata del singolo professionista.

Sul versante della complicanza come esimente, la giurisprudenza ha recentemente assunto posizioni di grande rigore. In ambito di malasanità, una delle difese più frequenti utilizzate dalle strutture ospedaliere è la qualificazione dell'evento avverso come una "semplice complicanza". Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10577 depositata il 21 aprile 2026, è tornata a fare chiarezza su un punto fondamentale: il concetto clinico di "complicanza" non ha alcun rilievo giuridico se non si prova che l'evento fosse davvero imprevedibile e inevitabile. Nel caso esaminato dalla Corte, una paziente era deceduta a seguito di una perforazione intestinale durante una colonscopia e di una successiva lacerazione dell'arteria femorale in terapia intensiva. La struttura sanitaria ha l'onere di fornire una prova precisa e concreta dell'impossibilità di evitare il danno, non potendosi trincerare dietro concetti astratti di statistica medica.

Altrettanto netto è il principio ribadito dalla Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 504 del 25 febbraio 2026: la responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico dipendente derivano entrambe da una prestazione medica eseguita in modo non corretto o non diligente. L'ospedale o la clinica che organizza ed eroga prestazioni sanitarie deve assumersi anche le conseguenze negative, inclusi gli errori commessi dai medici che operano al suo interno. La colpa del sanitario si estende automaticamente alla struttura, configurando una responsabilità solidale. Ciò significa, nella pratica, che il paziente può agire nei confronti della struttura per l'intero ammontare del risarcimento, senza dover necessariamente coinvolgere il singolo professionista, e la struttura potrà semmai rivalersi su di lui in separata sede.

Un profilo applicativo di notevole rilevanza pratica riguarda l'estensione della domanda risarcitoria del paziente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17167 del 2025, ha confermato la condanna dell'ospedale, stabilendo che la domanda risarcitoria iniziale del paziente doveva essere interpretata in senso ampio, includendo non solo l'evento principale ma anche tutte le conseguenze dannose derivanti dalla gestione sanitaria dell'evento, compresa la diagnosi tardiva. La Suprema Corte sottolinea l'importanza di interpretare la domanda del paziente nel suo complesso, includendo tutte le conseguenze dannose derivanti dalla cattiva gestione dell'evento. Questo principio tutela il paziente, che spesso non possiede le conoscenze tecniche per identificare ogni singolo profilo di colpa medica fin dall'inizio. Un orientamento che riduce significativamente il rischio, per il danneggiato, di vedere precludere voci di danno non espressamente formulate nell'atto introduttivo del giudizio.

I rapporti interni tra struttura e medico: rivalsa, colpa grave e l'insegnamento recente della Cassazione

Una delle questioni più operative per chi opera nel settore — sia dal lato del paziente sia da quello delle strutture — riguarda la distribuzione del risarcimento nei rapporti interni tra ospedale e medico. Il principio generale è quello della solidarietà verso il paziente, con successiva rivalsa della struttura sul sanitario. Tuttavia, la legge Gelli-Bianco ha introdotto un limite sostanziale: l'azione di rivalsa è ammessa esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave.

Su questo punto si registra una pronuncia di grandissimo rilievo operativo: la Corte di Cassazione, III Sezione civile, con sentenza del 17 aprile 2026 n. 9949, ha chiarito i confini della rivalsa sanitaria esercitata dalla struttura nei confronti del medico. Al centro della decisione, il ruolo dirimente della legge Gelli-Bianco, che limita l'azione di regresso ai soli casi di dolo o colpa grave, anche quando vengano invocate le regole generali del codice civile. Un intervento che ribadisce la natura eccezionale della rivalsa e la centralità del rischio organizzativo della struttura sanitaria. In concreto, la Corte di Cassazione afferma che l'applicazione dell'art. 9 della l. n. 24/2017 come norma speciale di disciplina del rapporto interno implica, sul piano logico-giuridico, l'esclusione dell'operatività di criteri diversi di imputazione e di riparto della responsabilità, siano essi di fonte codicistica o negoziale, incompatibili con la soglia legale — la ricorrenza del dolo o della colpa grave del sanitario — introdotta dal legislatore.

Nell'ambito dello stesso tema, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1386 del 2026, ha chiarito i limiti procedurali dell'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del sanitario, soffermandosi in particolare sull'obbligo di tempestiva comunicazione dell'avvio delle trattative stragiudiziali previsto dalla legge Gelli-Bianco. La decisione ribadisce che il rispetto di tale adempimento non ha natura meramente formale, ma costituisce una garanzia sostanziale per il sanitario, la cui violazione determina l'inammissibilità dell'azione di rivalsa, anche in presenza degli altri presupposti di legge.

Emerge dunque un quadro di tutele concentriche: da un lato il paziente è garantito dalla responsabilità contrattuale solidale della struttura, che risponde dell'operato di tutti i sanitari di cui si avvale, a prescindere dalla tipologia del loro contratto. Dall'altro, il medico è tutelato nei rapporti interni dal limite della colpa grave e dal rispetto rigoroso delle formalità procedurali previste dalla legge Gelli-Bianco da parte della struttura che intenda rivalersi. Viene così applicato, nella sua accezione più piena, il principio cuius commoda eius et incommoda: chi trae vantaggio organizzativo ed economico dall'erogazione delle prestazioni sanitarie ne sopporta il rischio ordinario, senza poter scaricare sul singolo operatore le conseguenze degli errori che non integrino colpa grave.

Un aspetto strettamente correlato è quello della quantificazione del danno biologico. La Cassazione, Sez. III, con sentenza del 7 aprile 2026 n. 8630, ha stabilito che è consentita un'applicazione generalizzata, seppur indiretta, della Tabella Unica Nazionale, ancorata al principio di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee sotto il profilo temporale al suo ambito di applicazione diretta, non integrando tale applicazione analogia iuris, bensì solo l'applicazione di un parametro di determinazione del contenuto dell'equità. Questa pronuncia ha un impatto diretto sui procedimenti di responsabilità sanitaria, estendendo la portata della Tabella Unica Nazionale anche a fattispecie che, per ragioni temporali, esulerebbero dalla sua applicazione diretta, con effetti potenzialmente significativi sulle quantificazioni risarcitorie in sede di trattativa o di giudizio.

La complessità del sistema di responsabilità sanitaria richiede, sia per il paziente che intende fare valere i propri diritti sia per la struttura che deve gestire un sinistro, una guida tecnica precisa fin dalle prime battute. I tempi di prescrizione, le condizioni di procedibilità, gli adempimenti stragiudiziali obbligatori, la scelta tra accertamento tecnico preventivo e mediazione, la corretta formulazione della domanda risarcitoria: ogni passaggio ha ricadute irreversibili sull'esito della vicenda.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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