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Un artista digitale crea un'opera, la tokenizza su un marketplace come OpenSea o Rarible, e la vende. L'acquirente si convince di aver comprato "l'opera". Pochi mesi dopo, l'artista modifica pubblicamente la propria dichiarazione di paternità, contesta l'utilizzo commerciale che l'acquirente fa del token, o semplicemente rivendica che quell'immagine è stata deformata nella rivendita. Chi ha ragione? La risposta non è quella che ci si aspetta, e la legge italiana sul punto è molto più rigida di quanto i marketplace lascino intendere.
Il tema del diritto morale dell'autore negli NFT è uno dei nodi più sottovalutati dell'intero ecosistema della crypto-arte. Mentre il dibattito pubblico si è concentrato sulla fiscalità — terreno sul quale la giurisprudenza si è ormai pronunciata in modo netto — il profilo dei diritti morali dell'autore resta in larga parte inesplorato, sia dalla prassi contrattuale che dalla giurisprudenza di merito.
Cosa si cede davvero con un NFT: il confine che i marketplace non spiegano
Non Fungible Token significa, letteralmente, token non fungibile: un certificato digitale unico, registrato su blockchain, che attesta la titolarità di un bene digitale. Il possesso di un NFT non implica automaticamente il possesso dei diritti d'autore o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale associato all'opera rappresentata dall'NFT. Questo principio, apparentemente tecnico, ha implicazioni pratiche enormi che quasi nessun acquirente conosce al momento dell'acquisto.
La legge italiana n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore distingue nettamente due categorie di diritti: i diritti patrimoniali, cedibili e trasferibili, e i diritti morali, che per espressa previsione di legge sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili. Rientrano in questa seconda categoria il diritto alla paternità dell'opera (art. 20 l.d.a.), il diritto all'integrità — ossia il diritto di opporsi a qualsiasi modifica o deformazione che possa recare pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore — e il diritto di ritiro dell'opera dal commercio (art. 142 l.d.a.), esercitabile in presenza di gravi ragioni morali.
Ciò significa che un artista digitale può cedere tramite NFT tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera — riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico — ma non potrà mai cedere, nemmeno volendo, il diritto di essere riconosciuto come autore né il diritto di opporsi ad alterazioni che ledano la sua reputazione. Queste prerogative rimangono in capo a lui per tutta la vita e, post mortem, possono essere esercitate dagli eredi senza limiti di tempo per i diritti di paternità e integrità.
Il problema è che gli smart contract che governano le transazioni NFT non contemplano questa distinzione. Non esiste un sistema armonizzato, né a livello europeo né internazionale, che regoli la circolazione dei token e i diritti digitali collegati, il che genera incertezza giuridica soprattutto in relazione alla giurisdizione competente e alla legge applicabile. I termini d'uso dei principali marketplace si limitano a indicare genericamente che l'acquirente ottiene una "licenza" sull'opera, senza specificare quali diritti siano inclusi e quali no. Alcune piattaforme, come OpenSea, prevedono nelle loro condizioni generali riferimenti alla non meglio specificata "legge applicabile", che varierà sulla base di molteplici fattori legati all'identità e localizzazione delle parti contrattuali, oltre che alla stipula e esecuzione del contratto.
Il rischio concreto è duplice. Da un lato, l'acquirente che modifica, adatta, mette in scena o trasforma l'opera acquisita tramite NFT può incorrere in una violazione del diritto all'integrità, anche se convinto di aver acquistato ogni diritto sull'opera. Dall'altro, chi effettua il cosiddetto minting di un'opera altrui — cioè tokenizza su blockchain un'opera della quale non è l'autore — viola non solo i diritti patrimoniali, ma anche i diritti morali di paternità del vero creatore, con possibilità di azione civile risarcitoria e, nei casi più gravi, penale ai sensi degli artt. 171 e ss. della legge n. 633/1941.
La giurisprudenza italiana: un mosaico in costruzione
Il panorama giurisprudenziale italiano sugli NFT si sta definendo per sedimentazione progressiva, e le pronunce più recenti offrono coordinate preziose.
Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con il provvedimento del 20 luglio 2022, si è pronunciato in un caso emblematico: è illegittima la creazione di NFT riproducenti un calciatore nell'atto di indossare la maglia da gioco di una squadra calcistica, se quest'ultima non ha autorizzato allo scopo l'utilizzo del proprio marchio. La circostanza che il calciatore abbia autorizzato lo sfruttamento della propria immagine non esclude l'obbligo per la società autrice dei token di richiedere altresì alla società calcistica apposita autorizzazione per l'utilizzo del marchio. La creazione e offerta in vendita di non fungible token costituisce un'operazione di carattere commerciale, sulla quale incide significativamente la notorietà dei club calcistici interessati dalla riproduzione digitale. La pronuncia è importante perché sancisce che il minting di un NFT è un atto commerciale con piena rilevanza giuridica sul piano dei diritti di terzi: non si tratta di una mera operazione tecnica, ma di un atto dispositivo che deve fare i conti con tutti i diritti — patrimoniali e morali — eventualmente coinvolti.
Sul versante fiscale-penale, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, ha fornito una qualificazione giuridica dell'NFT che ha ricadute dirette anche sul piano del diritto d'autore. La Corte ha preso in esame il caso di un artista che cedeva le sue opere in formato digitale attraverso un NFT, ricevendo in cambio un corrispettivo per la cessione e delle royalty ai trasferimenti successivi. I proventi conseguiti in via abituale dagli autori o dai loro aventi causa mediante le prime cessioni e i successivi trasferimenti di NFT rappresentativi dei diritti di utilizzazione su opere d'arte o dell'ingegno sono imponibili come royalties e rientrano, ex art. 53, comma 2, lett. b), T.U.I.R., tra i redditi di lavoro autonomo. La Cassazione, nel qualificare questi proventi come royalties, riconosce implicitamente che il trasferimento tramite NFT non è una vendita di proprietà in senso pieno, ma una licenza di sfruttamento economico: distinzione che avvicina la lettura della Corte alla struttura del diritto d'autore e conferma che i diritti morali restano intatti in capo al creatore.
Anche le royalties percepite sulle vendite successive degli NFT costituiscono reddito imponibile, e l'obbligo dichiarativo sussiste indipendentemente dalla conversione o meno in valuta tradizionale. Questo dato rivela un meccanismo — le royalties automatiche codificate nello smart contract — che, sul piano del diritto d'autore, si avvicina al diritto di seguito previsto dall'art. 144 l.d.a.: il diritto dell'autore a partecipare economicamente alle rivendite successive dell'opera originale. La blockchain, paradossalmente, realizza in automatico quello che la legge del 1941 aveva previsto ma che nella pratica del mercato dell'arte tradizionale era quasi impossibile da attuare.
Il problema irrisolto che emerge da questa giurisprudenza è però un altro: la giurisprudenza italiana non ha ancora definito una prassi sull'utilizzo della blockchain come prova, e alcune sentenze sulle criptovalute offrono spunti interessanti, ma manca un orientamento sul valore probatorio dei timestamp. Chi rivendica la paternità di un'opera tokenizzata da un terzo non autorizzato deve ancora confrontarsi con un sistema giudiziario non attrezzato a valutare le prove su blockchain come prove documentali autonome.
Vi è poi una contraddizione strutturale che nessun commento ha ancora adeguatamente segnalato: il diritto all'integrità dell'opera (art. 20 l.d.a.) impone al terzo di non modificare, deformare o alterare l'opera; ma la blockchain, per sua natura, è immutabile. L'immodificabilità dell'NFT, garantita proprio dal sistema blockchain, comporta certezza nelle transazioni e immutabilità del rapporto contrattuale cristallizzato nello smart contract. Eppure questa stessa immutabilità non impedisce che l'immagine o il file associato al token venga modificato "fuori catena" — il cosiddetto problema dell'"off-chain metadata" — o che il token medesimo venga replicato su una catena diversa. In questi casi, il diritto morale dell'autore offre l'unico strumento giuridico di reazione: ma la sua azionabilità pratica richiede un contenzioso di fatto oggi ancora tutto da costruire.
Come scriveva Stefano Rodotà, uno dei più lucidi giuristi italiani del Novecento, il diritto nell'era digitale deve essere capace di «proteggere le persone, non soltanto regolare le tecnologie». Il diritto morale dell'autore è, in questa prospettiva, una delle poche prerogative che la tecnologia non può erodere per contratto.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi si attiva. Nel mercato degli NFT, questa massima assume un significato particolarmente urgente: chi crea opere digitali e le tokenizza senza una chiara clausola contrattuale che delimiti i diritti ceduti e quelli ritenuti, si espone a un contenzioso complesso e costoso. Chi acquista un token senza verificare quale tipo di licenza lo accompagna rischia di scoprire, a caro prezzo, che il certificato di proprietà che ha in mano non vale quanto credeva.
Dal punto di vista pratico, è indispensabile che gli smart contract che governano la vendita di NFT artistici includano una specifica clausola di riserva dei diritti morali e una definizione chiara dell'ampiezza della licenza economica trasferita: se si tratta di licenza non esclusiva limitata all'uso personale, o di licenza che include lo sfruttamento commerciale derivato. In assenza di questa chiarezza contrattuale, si applica la regola interpretativa dell'art. 110 l.d.a., secondo cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve risultare da atto scritto e si interpreta in senso restrittivo: in caso di dubbio, si presume che il diritto non sia stato ceduto.
Al titolare del diritto d'autore sono riconosciute diverse forme di tutela, tra cui la possibilità di avviare un'azione per accertare la titolarità del diritto d'autore, ottenere l'inibizione di una violazione in corso o imminente, richiedere la rimozione o distruzione degli effetti della violazione, e domandare il risarcimento dei danni subiti. Per la competenza per materia, per i diritti d'autore competente è il Tribunale delle Imprese, per tutti gli altri diritti la causa andrà iscritta al ruolo generale civile.
Il mercato degli NFT ha creato l'illusione che possedere un token equivalga a possedere un'opera in senso giuridico pieno. Non è così, e le corti italiane stanno cominciando a dirlo. Il vero nodo irrisolto non è la fiscalità — su cui la Cassazione ha già tracciato la rotta — ma la definizione del perimetro dei diritti ceduti con la tokenizzazione, e soprattutto la protezione di quei diritti morali che l'artista non può cedere nemmeno se vuole. Finché i marketplace non adotteranno standard contrattuali trasparenti e la giurisprudenza non consoliderà orientamenti certi in materia di prova su blockchain, tanto i creatori quanto gli acquirenti di opere digitali opereranno in un mercato che promette certezza tecnica ma offre incertezza giuridica.
Redazione - Staff Studio Legale MP