Le cooperative sociali non sono “imprese qualunque”, ma non sono nemmeno zone franche dal diritto penale e dalla responsabilità organizzativa. La legge che le disciplina riconosce uno scopo di interesse generale, legato alla promozione umana e all’integrazione sociale, ma l’attività resta organizzata, strutturata, affidata a persone, mezzi e procedure: quindi espone a rischi, controlli e responsabilità.
In questo scenario, il Modello 231 non è un adempimento ornamentale. È un sistema di governo del rischio che serve a due obiettivi, entrambi essenziali per chi lavora con persone fragili: prevenire danni reali e ridurre l’esposizione a sanzioni e interdizioni che possono bloccare servizi, convenzioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il principio è molto concreto e si sintetizza bene in una formula latina: Ubi commoda, ibi incommoda. Chi accetta i vantaggi e le opportunità di gestire servizi delicati e spesso finanziati o affidati dal pubblico, deve accettare anche il peso del controllo, dell’organizzazione e della prevenzione.
Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato: in sostanza, in presenza di specifici reati presupposto commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti apicali o sottoposti, l’ente può subire sanzioni pecuniarie e misure interdittive.
Per le cooperative sociali, il punto non è teorico. È pratico: quando la cooperativa opera in servizi domiciliari, comunità, RSA, educativa territoriale, trasporto e assistenza, i profili di rischio si concentrano in alcuni snodi tipici:
Sicurezza sul lavoro e gestione dei rischi operativi. È l’area più sottovalutata e spesso la più esplosiva, perché la quotidianità del servizio “normalizza” la fatica, la movimentazione manuale, le urgenze, il lavoro in solitudine nei domicili. Qui si innesta anche la responsabilità 231 per i reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, richiamati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
Gestione dei rapporti con enti pubblici. Appalti, accreditamenti, convenzioni, co-progettazione: chi opera stabilmente con la PA deve presidiare anche i rischi di irregolarità, pressioni commerciali e “scorciatoie” gestionali.
Gestione documentale e tracciabilità interna. Non è burocrazia: è ciò che consente, in caso di evento critico, di dimostrare che la cooperativa ha previsto, istruito, formato, coordinato e controllato.
Catena dei fornitori e dotazioni. Quando mancano mezzi adeguati (sollevatori, ausili, DPI), la responsabilità rimbalza: sull’operatore, sui coordinatori, sui dirigenti e, in diversi casi, sui datori di lavoro e su chi ha governato l’organizzazione.
La prima lezione arriva da un caso paradigmatico di assistenza domiciliare: una paziente non autosufficiente cade durante le manovre di igiene personale e la vicenda sfocia in un giudizio penale con esito sfavorevole per l’operatrice; la pronuncia, per chi dirige servizi, non va letta come “colpa dell’OSS”, ma come indicatore di sistema: procedure, dotazioni, coordinamento e regole operative devono impedire che si lavori “a braccio” quando serve un sollevatore e quando l’ambiente domiciliare è intrinsecamente rischioso. Il riferimento è Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 6274/2025.
La seconda lezione riguarda la sicurezza sul lavoro e la responsabilità d’impresa: in un infortunio mortale in attività lavorativa, la Corte affronta in modo esplicito il nodo della valutazione dei rischi, della qualità della formazione e delle misure concretamente predisposte. La pronuncia è un promemoria severo: tagliare costi di prevenzione o “formalizzare” carte senza sostanza genera esposizione penale e può alimentare anche la contestazione nell’ambito 231 quando ricorrono i presupposti. Il riferimento è Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 4810/2025.
La terza lezione è direttamente centrata sul Modello 231 e sulla diffusa patologia dei “modelli copia-incolla”: la Cassazione chiarisce che un Modello 231 non deve trasformarsi in una collezione di istruzioni tecniche di dettaglio, perché la sua funzione è di governance (principi, procedure generali, flussi informativi e controlli). Il dettaglio operativo vive altrove: DVR, procedure tecniche, istruzioni, documenti di sicurezza, formazione e audit. È un punto cruciale per le cooperative sociali, perché spesso i modelli vengono contestati come “generici” quando, in realtà, il problema è l’assenza o l’inefficacia degli strumenti complementari. Il riferimento è Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 30039/2025.
Per cooperative che gestiscono personale e servizi, la colonna portante resta la sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, disciplina il modello di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza, indicando requisiti e sistemi (registrazioni, funzioni, controlli) che devono essere effettivi, non nominali.
Questo raccordo ha una ricaduta pratica immediata: un Modello 231 “ben scritto” ma privo di una sicurezza reale e tracciata è fragile in giudizio e non protegge nessuno, né gli utenti dei servizi né l’ente.
L’errore più costoso per una cooperativa sociale è pensare che il Modello 231 sia un documento. È invece un sistema. Per renderlo utile, serve una costruzione essenziale ma rigorosa.
Analisi dei processi reali. Prima della mappatura dei rischi bisogna mappare il servizio reale: turni, reperibilità, domicili, comunità, emergenze, gestione farmaci, rapporti con la PA, gestione delle segnalazioni, gestione dei sinistri.
Mappatura dei rischi e protocolli di prevenzione. Non serve coprire “tutto il codice penale”: serve presidiare i rischi che statisticamente e operativamente insistono sul servizio. Per l’area sicurezza, la domanda guida è brutale: quali attività oggi, se fatte in fretta o senza mezzi, possono produrre lesioni gravi o morte a lavoratori o assistiti? E quali barriere organizzative abbiamo per impedirlo?
Separazione tra Modello e procedure tecniche. Qui la giurisprudenza è chiarissima: nel Modello vanno regole, responsabilità, flussi e controlli; nelle procedure tecniche vanno istruzioni operative e standard di sicurezza, aggiornati e verificabili. Questo evita sia il “modello romanzo” ingestibile, sia il “modello manifesto” inutile.
Organismo di Vigilanza realmente messo in condizione di vigilare. Non basta nominare un OdV: occorre dargli accesso alle informazioni, calendario di verifiche, potere di chiedere documenti, canali di segnalazione e risposte obbligate da parte del management. Altrimenti, l’OdV è un nome su carta.
Formazione mirata e ripetuta. Nelle cooperative sociali il personale entra, esce, cambia mansioni; spesso ci sono part-time, sostituzioni, urgenze. La formazione deve essere modulare e tracciabile. Nei servizi domiciliari è essenziale presidiare ciò che, in pratica, genera eventi: movimentazione assistiti, gestione in solitudine, chiamata del collega, rifiuto della prestazione non sicura, uso degli ausili, incident reporting.
Gestione delle dotazioni e delle “mancanze”. L’evento critico tipico nasce quando “manca qualcosa” e si decide di fare lo stesso: il sollevatore non c’è, la seconda persona non è disponibile, la casa è angusta, il familiare pressa, la cooperativa teme contestazioni dall’ente. Proprio qui serve una regola organizzativa che protegga l’operatore che ferma la prestazione non sicura e imponga una soluzione alternativa, tracciata, senza scaricare il rischio sul singolo.
Audit e correzioni. Il Modello non è un sigillo: va provato sul campo e corretto. Gli audit interni devono verificare cose banali ma decisive: i sollevatori esistono e funzionano? le procedure sono applicate? i quasi incidenti vengono segnalati o nascosti? i coordinatori intervengono o “lasciano correre”?
C’è una frase letteraria che spiega bene la ratio, senza retorica: “Siamo tutti responsabili di tutti.” È una sintesi potente del dovere organizzativo di chi gestisce servizi alla persona.
Nel contenzioso, però, la responsabilità non si misura sui valori dichiarati: si misura sulle evidenze. Un Modello 231 ben costruito e attuato aiuta a:
ridurre incidenti e lesioni, perché costringe a mettere regole dove oggi spesso ci sono consuetudini;
gestire meglio i rapporti con i Comuni e le Aziende sanitarie, perché porta tracciabilità e governance;
difendersi con strumenti tecnici quando accade l’evento, separando ciò che è errore individuale imprevedibile da ciò che è carenza organizzativa;
proteggere la continuità dei servizi: nelle cooperative, un’interdizione o una crisi reputazionale può colpire prima di tutto gli utenti fragili.
Redazione - Staff Studio Legale MP