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Immaginate due persone coinvolte nello stesso tipo di sinistro stradale, con lesioni apparentemente simili. La prima ottiene un risarcimento calcolato con criteri rigidi e un tetto di personalizzazione del 20%. La seconda — perché i suoi postumi superano di un punto percentuale una soglia precisa — accede a un regime completamente diverso, con una tabella nazionale aggiornata, una personalizzazione fino al 30% e valori economici ben più elevati. La soglia è quella dei 9 punti di invalidità permanente, e il confine che separa le due situazioni si chiama distinzione tra microlesioni e macrolesioni.
Non si tratta di una classificazione medica, ma di un vero e proprio bivio normativo con conseguenze economiche concrete e spesso decisive.
Il quadro normativo: due regimi, una soglia
Quando un soggetto subisce danni di lieve entità, con un'invalidità riconosciuta tra 0 e 9 punti, ci si riferisce alle cosiddette microlesioni. In questo caso si applica l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), una norma di carattere speciale e di stretta applicazione. Le macrolesioni, invece, sono le lesioni all'integrità psico-fisica per le quali sono riconosciuti tra i 10 e i 100 punti di invalidità permanente o temporanea.
La distinzione tra micropermanenti e macropermanenti non è una mera questione classificatoria, ma un vero e proprio bivio normativo. Le implicazioni sono molteplici: cambia la tabella di liquidazione, cambia il tetto di personalizzazione, cambia l'ambito soggettivo di applicazione e — come vedremo — cambiano anche le regole sulla prova.
Per le micropermanenti, il punto base è aggiornato annualmente con decreto ministeriale. Il punto base per le micropermanenti vale oggi 963,40 euro, a seguito della rivalutazione dell'1,7% disposta dal D.M. 18 luglio 2025 rispetto al valore precedente di 947,30 euro. L'indennità giornaliera per l'invalidità temporanea totale è pari a 56,18 euro al giorno.
Per le macropermanenti, invece, il sistema è radicalmente mutato. Con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stata introdotta la Tabella Unica Nazionale per la liquidazione delle lesioni macropermanenti. La riforma, attesa da quasi vent'anni, trova applicazione anche nei casi di risarcimento per malasanità.
Un primo aggiornamento è già intervenuto: il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 10 dicembre 2025 ha aggiornato, a decorrere da aprile 2025, gli importi per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2025.
La TUN è costruita su un sistema a punto variabile che incorpora già al proprio interno la componente del danno morale: prevede tre fasce distinte (minimo, medio e massimo) che incorporano la componente di danno morale, consentendo al giudice una selezione consapevole. Il giudice può aumentare l'importo del risarcimento calcolato in base alla Tabella Unica Nazionale fino al 30% nel caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato, purché documentati e obiettivamente accertati.
Il confronto con le storiche Tabelle di Milano, che rimangono il riferimento per le macrolesioni da illeciti estranei all'ambito stradale e sanitario, evidenzia differenze significative. Il punto base TUN (947,30 euro) è inferiore di quasi il 46% rispetto al punto Milano (1.741,60 euro), tuttavia la TUN incorpora la componente morale/sofferenza nel valore base, mentre Milano la scinde in biologico e incremento per sofferenza. Si tratta di sistemi non direttamente confrontabili, il che rende il dibattito sulla loro congruità tutt'altro che risolto.
La Cassazione ridisegna il sistema: la sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026
Il tema più scottante degli ultimi mesi — e quello che più interessa chi ha una causa in corso o un sinistro pregresso — riguarda l'applicabilità della TUN ai sinistri avvenuti prima del 5 marzo 2025. La risposta è arrivata con una pronuncia destinata a segnare la prassi liquidatoria per anni.
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza depositata il 7 aprile 2026, ha risolto una delle questioni più dibattute nella prassi risarcitoria degli ultimi mesi: l'applicabilità della Tabella Unica Nazionale ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale del febbraio 2021, con lesioni macropermanenti al 35% di invalidità. Il Tribunale di Milano, chiamato a liquidare il danno, si è trovato di fronte a un bivio: applicare le consolidate Tabelle milanesi (edizione 2024) oppure la nuova Tabella Unica Nazionale, introdotta con D.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025. La questione è stata rimessa in via pregiudiziale alla Suprema Corte.
La soluzione adottata dalla Terza Sezione è di grande finezza tecnica. Per i fatti anteriori non opera un automatismo rigido: la Corte ha escluso sia l'applicazione retroattiva diretta della TUN sia l'obbligo di continuare ad applicare in via esclusiva le Tabelle di Milano. La liquidazione resta ancorata al giudizio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., nell'ambito del quale il giudice può avvalersi tanto delle Tabelle milanesi quanto della Tabella Unica Nazionale, utilizzata quale parametro equitativo, individuando con adeguata motivazione il criterio più idoneo al caso concreto.
Sul versante processuale, la pronuncia pone poi regole precise: in appello, il ricorso ai nuovi parametri è possibile solo se una delle parti ha contestato esplicitamente il metodo di calcolo usato in primo grado. Se il ricorso riguarda solo la somma finale senza mettere in discussione quale tabella usare, il criterio non cambia.
La sentenza precisa che l'adozione della Tabella Unica Nazionale non esonera il giudice dall'obbligo di motivare. Qualora intenda discostarsene — ad esempio per applicare le Tabelle milanesi — dovrà fornire una motivazione puntuale, che dia conto delle circostanze peculiari del caso concreto tali da giustificare lo scostamento.
La portata della sentenza va oltre i confini del sinistro stradale. Il passaggio più rilevante riguarda l'estensione della TUN oltre i confini originari per cui era stata pensata: la Cassazione ha affermato che la TUN può essere utilizzata come criterio di riferimento nella liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti anche al di fuori del proprio ambito normativo tipico, vale a dire non solo ai sinistri da circolazione stradale, ma anche a danni derivanti da altri eventi come cadute, malpractice medica e infortuni.
Sul fronte delle micropermanenti, invece, la giurisprudenza ha consolidato due principi fondamentali in materia di personalizzazione e prova. Con Cass. n. 13383/2025, la Cassazione ha precisato che il danno morale nelle micropermanenti è "presumibilmente assorbito" nel danno biologico quando sia già stata riconosciuta la personalizzazione nella misura massima del 20%. Con Cass. n. 22781/2025, il tetto percentuale di personalizzazione — 20% per le micropermanenti, 30% per le macropermanenti — è stato dichiarato assolutamente imperativo e vincolante: il giudice non può in alcun caso superarlo.
Sul tema della prova delle micropermanenti, è invece consolidato da tempo un orientamento garantista. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 37477 del 22 dicembre 2022, ha affermato con chiarezza che i criteri di accertamento — visivo, clinico e strumentale — non sono gerarchicamente ordinati tra loro, e l'accertamento strumentale (RX, TAC, RM) non è l'unico mezzo probatorio ammesso: ciò che conta è che l'accertamento medico-legale sia ineccepibile e scientificamente inappuntabile. Significa che un corretto accertamento medico-legale potrebbe pervenire ad ammettere l'esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza del danno e della sua genesi causale.
Importante è anche il profilo relativo all'ambito applicativo: la Corte di Cassazione ha stabilito che le micropermanenti si applicano solo ai sinistri stradali, limitando l'applicazione dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private esclusivamente alle lesioni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti nonché alle lesioni derivanti da colpa medica. Per il risarcimento dei danni non patrimoniali diversi da quelli determinati da circolazione di veicoli a motore o da colpa medica, si deve ricorrere ai criteri ordinari di liquidazione delle lesioni, facendo riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano.
Come osserva con acutezza il giurista Luigi Ferrajoli nel suo Principia iuris, il diritto è tanto più equo quanto più le sue regole sono prevedibili e uniformi: ed è precisamente questo il valore fondante della Tabella Unica Nazionale, strumento che mira a rendere il risarcimento del danno alla persona uguale in tutta Italia, indipendentemente dal foro competente.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è attento e sa far valere le proprie ragioni nei tempi e nei modi corretti.
Cosa fare concretamente: errori da evitare e profili pratici
Per chi ha subito un sinistro stradale, la classificazione tra micropermanente e macropermanente non è una scelta: è l'esito della perizia medico-legale. Ma è su questo passaggio che si gioca spesso il risultato economico finale, e sono frequenti gli errori che portano a risarcimenti ingiustamente ridotti.
Il primo errore è accettare senza verifica la valutazione medico-legale della compagnia assicurativa. Il medico fiduciario dell'assicurazione ha interessi che non coincidono con quelli del danneggiato: far periziare le proprie lesioni da un medico legale indipendente, prima di accettare qualsiasi offerta, è una precauzione essenziale.
Il secondo errore è rinunciare al risarcimento del danno permanente perché il medico legale non ha potuto eseguire accertamenti strumentali. Come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 37477/2022, l'esame strumentale non è condicio sine qua non: conta la qualità dell'accertamento medico-legale nella sua globalità.
Il terzo errore — gravissimo in prospettiva processuale — è impugnare in appello la sentenza di primo grado senza contestare esplicitamente la tabella utilizzata per la liquidazione. Alla luce della Cass. n. 8630/2026, chi non solleva il punto sulla scelta della tabella perde la possibilità di farlo nel grado successivo.
Il quarto errore riguarda i sinistri più vecchi: molti ritengono che, avendo il sinistro avuto luogo prima del 5 marzo 2025, la TUN non si applichi in alcun modo. Non è così. Sul piano giurisprudenziale si registrano le prime tensioni tra i valori della TUN e quelli delle Tabelle di Milano, e diversi tribunali di merito hanno sollevato dubbi sulla congruità dei valori TUN, significativamente inferiori a quelli milanesi. Il dibattito è aperto e può essere valorizzato a vantaggio del danneggiato.
Infine, un profilo spesso trascurato riguarda le preesistenze. La gestione delle preesistenze nelle micropermanenti segue il principio generale del danno differenziale: il risarcimento spetta solo per il peggioramento effettivamente causato dal sinistro. Quando il soggetto presenta una menomazione preesistente concorrente, il calcolo non può avvenire per semplice sottrazione aritmetica, ma impone di considerare l'incidenza del nuovo danno sulla validità residua del soggetto. Una regola che, applicata male dalla controparte, può comprimere in modo ingiustificato l'entità del risarcimento.
Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di microlesioni e macrolesioni è oggi più articolato e dinamico di quanto non sia mai stato. La Tabella Unica Nazionale ha introdotto un elemento di certezza strutturale, ma al tempo stesso ha aperto un nuovo fronte di contenzioso sulla sua corretta applicazione — soprattutto per i sinistri pregressi — che i prossimi anni di giurisprudenza di merito dovranno progressivamente risolvere. Chi conosce le regole del gioco può difendersi con maggiore efficacia.
Redazione - Staff Studio Legale MP