Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente sono due procedure introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per offrire al debitore sovraindebitato (non assoggettabile a fallimento) una via d’uscita dai debiti. Pur avendo lo stesso obiettivo finale – la liberazione del debitore dai debiti residui (fresh start) – queste procedure presentano presupposti di accesso, modalità e implicazioni molto differenti. In termini semplici, la liquidazione controllata prevede che il debitore metta a disposizione dei creditori tutto il possibile (beni o redditi) per un periodo di tempo, al termine del quale ottiene l’esdebitazione. L’esdebitazione dell’incapiente, invece, cancella subito i debiti di chi non ha nulla da offrire, senza alcun pagamento, salvo l’obbligo di segnalare eventuali sopravvenienze attive nei successivi tre anni.
Di seguito riepiloghiamo le principali differenze pratiche tra le due procedure:
Liquidazione controllata: può accedervi il debitore persona fisica (o piccolo imprenditore non fallibile) in stato di sovraindebitamento che dispone di qualche risorsa economica, anche minima, da destinare ai creditori. Si avvia con ricorso del debitore al tribunale; dopo l’apertura, un liquidatore nominato dal giudice gestisce e liquida il patrimonio disponibile (beni non essenziali, parte del reddito ecc.) per distribuire un attivo ai creditori. La procedura ha una durata triennale: durante questi tre anni il debitore deve sacrificare l’eccedenza di reddito oltre il minimo vitale e collaborare con gli organi della liquidazione. Al termine, ottenuta una soddisfazione anche parziale dei creditori, il tribunale può dichiarare l’esdebitazione finale del debitore, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati. La liquidazione comporta dunque un percorso di sforzo e sacrificio controllato, al cui esito positivo il debitore onesto viene premiato con la liberazione dalle obbligazioni ancora insoddisfatte.
Esdebitazione dell’incapiente: è riservata al debitore totalmente privo di beni o redditi pignorabili, cioè incapiente in senso stretto. In questo caso la legge permette di ottenere l’esdebitazione immediata, senza necessità di liquidare nulla, proprio perché non c’è nulla da liquidare. Il debitore deve presentare domanda al tribunale ai sensi dell’art. 283 CCII, dimostrando la propria condizione di incapienza e la meritevolezza (assenza di frode o colpa grave). Se la richiesta viene accolta, il giudice emette il provvedimento che dichiara inesigibili tutti i debiti del richiedente (eccetto obblighi come mantenimento, risarcimenti per illeciti o sanzioni penali). La procedura ha anch’essa uno sfondo triennale, ma in modo diverso: il debitore esdebitato “gratis” rimane sotto osservazione per i tre anni successivi, durante i quali ha l’obbligo di comunicare qualunque entrata straordinaria o aumento di reddito rilevante. Eventuali nuove risorse sopraggiunte (ad esempio un’eredità, una vincita, un incremento stipendiale significativo) vanno in parte destinate ai vecchi creditori – almeno il 10% di ciascun debito originario – a pena di revoca del beneficio. Trascorsi tre anni senza novità patrimoniali, l’esdebitazione diviene definitiva e il debitore può considerarsi definitivamente liberato. Questa soluzione rappresenta un atto di clemenza del legislatore verso il debitore onesto ma sfortunato, accordato solo una volta nella vita e pensato come “ultima spiaggia” per chi è oppresso dai debiti senza via d’uscita (non a caso era stata soprannominata “esdebitazione a zero” o “legge salva-suicidi” nella prassi). Del resto, nemo tenetur ad impossibilia – nessuno è tenuto a fare l’impossibile: se una persona non ha alcuna capacità economica, non gli si può chiedere di pagare i creditori.
In sintesi, la liquidazione controllata ha la finalità di massimizzare il (poco) ritorno ai creditori e richiede al debitore un periodo di collaborazione attiva e di sacrificio economico, al termine del quale i debiti vengono perdonati. L’esdebitazione dell’incapiente, invece, ha la finalità di dare subito al debitore completamente insolvente una seconda chance, liberandolo dai debiti senza alcun pagamento, pur mantenendo per qualche anno una condizione risolutiva (la restituzione parziale in caso di fortuna sopravvenuta). I debitori civili non imprenditori devono quindi collocarsi nella procedura corretta in base alla propria situazione: se hanno anche una minima capacità di rimborso, saranno instradati verso la liquidazione; se invece non possono oggettivamente offrire nulla, potranno accedere all’esdebitazione immediata.
Va evidenziato che le due procedure, pur simili nell’esito finale, sono mutuamente esclusive: come osservato dal Tribunale di Rimini, decreto 30 ottobre 2025 (n. 100-1/2025 R.G., Sez. Unica Civile), liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente non sono affatto sovrapponibili, ma “speculari ed alternative”. Il debitore non può (né deve) percorrerle entrambe, ma deve scegliere – o essere indirizzato – verso quella che corrisponde al proprio profilo patrimoniale. Proprio la riforma del correttivo ter 2024 ha cercato di chiarire e coordinare meglio questo doppio binario: da un lato ha equiparato la durata delle procedure (entrambe, di fatto, con un orizzonte triennale), dall’altro ha definito oggettivamente l’incapienza introducendo un parametro di reddito sotto il quale si è considerati incapienti anche se c’è un minimo introito. In particolare, l’art. 283, comma 2 CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che si considera incapiente – e quindi ammissibile all’esdebitazione immediata – il debitore il cui reddito annuo disponibile (al netto delle spese essenziali di sostentamento per sé e la famiglia e dei costi di produzione del reddito) risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni ulteriore membro del nucleo familiare. Questo significa, ad esempio, che un single con reddito netto annuo al di sotto di circa 10-11.000 euro è comunque trattato come privo di risorse rilevanti: per lui la legge prevede la possibilità di cancellare i debiti senza alcun apporto. Al contrario, chi supera questa soglia di eccedenza viene considerato in grado di offrire qualcosa ai creditori e dovrebbe quindi attivare una procedura “attiva” (liquidazione controllata o un accordo di ristrutturazione) mettendo a disposizione la parte di reddito eccedente.
La razionalizzazione introdotta nel 2024 ha anche eliminato distorsioni precedenti: prima, l’esdebitazione incapienti imponeva un’attesa di quattro anni (per il periodo di osservazione delle sopravvenienze) contro i tre anni della liquidazione – differenza che incentivava scelte opportunistiche (alcuni debitori cercavano di dichiararsi incapienti per ottenere uno “sconto” di tempo). Ora entrambe le strade implicano, direttamente o indirettamente, un periodo triennale di condotta vigilata. Rimosso quel vantaggio temporale, resta centrale il criterio sostanziale: quando è giusto concedere l’esdebitazione immediata e quando invece va percorsa la liquidazione? Per rispondere a questa domanda entrano in gioco le interpretazioni dei tribunali, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Uno snodo fondamentale per distinguere le due procedure è la valutazione della “utilità offerta ai creditori” da parte del debitore. In altre parole: quanto (e cosa) il debitore può mettere a disposizione nel caso di una liquidazione controllata? Questo criterio è diventato cruciale nella prassi per decidere se ammettere o meno la liquidazione quando il patrimonio attivo è scarso. Sebbene il dato normativo non preveda espressamente, per la domanda di liquidazione presentata dal debitore, un requisito di attivo minimo, la giurisprudenza ha elaborato orientamenti differenti al riguardo:
Approccio restrittivo (“efficientista”): alcuni tribunali inizialmente negavano l’apertura della liquidazione controllata in assenza di un attivo apprezzabile, sostenendo che avviare una procedura concorsuale con zero o quasi risorse sarebbe inutile e costoso. Tanto varrebbe – secondo questo orientamento – indirizzare subito il debitore verso l’esdebitazione incapiente ex art. 283 CCII, che raggiunge lo stesso risultato (cancellare i debiti) in modo più semplice e rapido. In questo filone, inaugurato da alcuni decreti del Tribunale di Milano nel 2022-2024, si riteneva che se il debitore non ha beni né redditi utilmente liquidabili, manca l’interesse ad agire in liquidazione: l’unica utilità pratica di quella procedura sarebbe fargli ottenere l’esdebitazione, obiettivo conseguibile in modo più efficiente con l’istituto dell’incapiente. Di conseguenza, tali giudici dichiaravano inammissibile la liquidazione senza attivo, considerando la domanda priva di scopo (anche alla luce del principio generale di economia processuale).
Approccio permissivo (“garantista”): altri tribunali invece ammettevano la liquidazione controllata anche senza attivo iniziale, evidenziando che la legge (art. 268 CCII) non pone esplicitamente un requisito patrimoniale per la richiesta del debitore. Secondo questa visione, il beneficio sociale del sovraindebitamento – cioè offrire al debitore meritevole un percorso per ripartire – giustifica l’apertura della procedura pure a fronte di probabili risultati irrisori. Spetta infatti al debitore la valutazione sull’attivarla o meno, anche se prevede di ricavare poco o nulla: il sistema non impone un giudizio di convenienza economica come condizione di ammissibilità (a differenza delle istanze presentate dai creditori, dove l’art. 268, co. 3 CCII richiede di dimostrare che c’è un attivo distribuibile, salvo che il debitore provi la propria incapienza). In sostanza, l’accesso alla liquidazione non dovrebbe essere precluso solo perché le prospettive di recupero sono esigue: l’importante è che il debitore sia disposto a compiere lo sforzo di mettere a disposizione quel poco che ha. La logica è che la liquidazione controllata, pur risolvendo spesso in incassi minimi, mantiene comunque una sua dignità qualitativa: rappresenta un sacrificio attivo del debitore (che vende beni, rinuncia a quote di reddito, etc.), a fronte del quale l’esdebitazione finale dopo tre anni appare come un “premio” al suo impegno. L’esdebitazione incapiente, invece, avviene senza alcuno sforzo e dunque dovrebbe restare un rimedio eccezionale, quasi un atto di clemenza per i casi davvero disperati.
Approccio intermedio (caso per caso): nel 2025 sta emergendo una tendenza giurisprudenziale che prova a bilanciare le due visioni precedenti, valutando in concreto se il debitore apparentemente incapiente possa in realtà offrire qualcosa di non meramente simbolico ai creditori. Questo orientamento, anticipato dal Tribunale di Ferrara (decreto 10 marzo 2025, Giud. A. Ghedini) e chiaramente espresso nella pronuncia del Tribunale di Rimini del 30 ottobre 2025 (Pres. M.C. Corvetta, Rel. F. Meneghello), invita a non fermarsi al dato letterale della soglia di reddito: di fronte a situazioni di confine, il giudice deve valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità concreta ai creditori, tenendo conto anche dei costi e della durata della procedura. In pratica, se l’eccedenza di reddito o gli asset disponibili risultano talmente esigui che verrebbero assorbiti dalle spese della liquidazione o porterebbero a un soddisfacimento insignificante in rapporto al tempo impiegato (tre anni di procedura), allora si può optare per l’esdebitazione immediata: in tal caso, l’“utilità” è solo teorica o meramente simbolica e non giustifica l’avvio della liquidazione. Viceversa, se vi è anche una remota possibilità di ricavare un attivo reale, vale la pena percorrere la liquidazione, perché negare l’accesso ad essa significherebbe precludere definitivamente qualsiasi recupero ai creditori.
Questo approccio sfumato conserva dunque un margine di discrezionalità: non ogni eccedenza oltre il minimo vitale impone automaticamente la liquidazione, ma solo quella che promette un beneficio non trascurabile ai creditori. Allo stesso tempo, non ogni assenza di attivo porta per forza all’esdebitazione incapiente: se c’è la sia pur minima chance concreta di realizzo (al netto dei costi), si tende ad aprire comunque la liquidazione, in ossequio al principio che il debitore deve fare il minimo sforzo necessario prima di vedersi condonare i debiti. Come sintetizzato efficacemente dal brocardo latino, de minimis non curat praetor – il pretore (oggi diremmo: la legge) non si occupa delle cose minime. In altre parole, una utilità pur minima ma reale giustifica la procedura; un’utilità puramente simbolica, invece, può essere ignorata, privilegiando la soluzione più snella.
Ma quando un’utilità può dirsi non simbolica? Su questo punto la giurisprudenza recente fornisce indicazioni importanti. Il già citato Tribunale di Rimini (decr. 30/10/2025) ha affrontato dettagliatamente la questione, stabilendo un duplice criterio di valutazione: qualitativo e quantitativo. Nel caso esaminato, la debitrice disponeva solo di un modesto stipendio da lavoro dipendente (impiego a tempo indeterminato, ma con salario basso) e di pochi altri asset: piccole somme già pignorate dal creditore procedente e alcuni beni preziosi (oro) da vendere. Si trattava di risorse di valore limitato, ma certe e immediatamente liquidabili. Il Tribunale riminese ha rilevato che tali utilità non erano meramente simboliche, in quanto:
Sul piano qualitativo: consistevano in entrate di fonte lecita, attuale e non aleatoria (quote di stipendio fisso, crediti già accantonati, oggetti in oro valutabili sul mercato). Quindi la loro monetizzazione sarebbe stata effettiva e non ipotetica. In altri termini, non erano mere speranze future o somme irrisorie destinate forse a non concretizzarsi: erano attivi concreti, idonei a generare una distribuzione a favore dei creditori – magari modesta, ma reale.
Sul piano quantitativo: l’ammontare complessivo ricavabile risultava superiore al limite di reddito fissato dall’art. 283, co. 2 CCII per definire l’incapienza (nel caso specifico circa €10.500 annui per un nucleo unipersonale). Ciò significava che la debitrice, pur con difficoltà economiche, aveva una eccedenza di reddito sufficiente da poter alimentare la procedura concorsuale.
Alla luce di questi parametri, il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto dell’“utilità offerta ai creditori” in misura non simbolica, giustificando l’apertura della liquidazione controllata. Significativamente, lo stesso decreto di Rimini ha anche precisato alcuni aspetti operativi: ad esempio, ha fissato il “minimo vitale” spettante al debitore in €1.421,92 mensili (sottraendo tale importo dal suo stipendio per garantire il mantenimento suo e della sua famiglia), e ha autorizzato la debitrice a continuare a utilizzare un’automobile di modesto valore necessaria per recarsi al lavoro, lasciando al liquidatore la valutazione se venderla più avanti. Ha inoltre nominato come liquidatore lo stesso OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che aveva seguito la fase preparatoria, in applicazione dell’art. 270 CCII come modificato dal 2024.
Un altro precedente significativo è la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 77/2025 (cron. 2459/2025, pubblicata il 12 novembre 2025). In quel caso la debitrice era pressoché nullatenente e avrebbe potuto offrire ai creditori solo un’eventuale eccedenza di reddito futura molto esigua (qualche decina di euro al mese), inferiore perfino alla soglia di legge per l’incapienza. Il giudice relatore aveva inizialmente dubitato che vi fossero i presupposti oggettivi per aprire la liquidazione, proprio perché la prospettiva di attivo era minima e incerta. Tuttavia, il collegio aretino ha scelto comunque di dare una chance alla procedura liquidatoria “anche se al limite dell’incapienza”. La motivazione è pragmatica: pur riconoscendo il rischio che la liquidazione si risolvesse in un nulla di fatto per i creditori, si è ritenuto preferibile tentare, piuttosto che negare subito l’accesso e lasciare la debitrice con i debiti insolvibili a tempo indeterminato. In sostanza, vale la pena provare a ricavare qualcosa nei tre anni di durata della liquidazione, piuttosto che rinunciare in partenza eliminando ogni possibilità di soddisfacimento (sia pur minimo). Questa decisione bilancia due interessi: da un lato quello dei creditori a ricevere un pagamento, anche simbolico, a fronte del sacrificio patrimoniale del debitore; dall’altro quello del debitore a dimostrare la propria meritevolezza compiendo uno sforzo, anziché ottenere il “perdono” dei debiti senza alcuna contropartita. Come sottolineato dal tribunale, la liquidazione controllata – pur incapace di soddisfare in modo significativo i creditori chirografari – ha comunque una valenza diversa rispetto alla cancellazione immediata dei debiti: è un percorso attivo e “meritorio” che conferisce dignità al debitore (il quale “ha la coscienza di aver fatto il possibile”), mentre l’esdebitazione a zero è un beneficio gratuito che, se abusato, potrebbe risultare mal digerito dai creditori. L’orientamento di Arezzo, dunque, sposa una logica sociale e di incentivo morale: premiare il debitore tenace (debitor tenax), colui che anche in ristrettezze tenta di dare ai creditori il massimo possibile, riservando l’azzeramento puro solo ai casi di vera impossibilità.
Dal lato opposto, va ricordato che la procedura di esdebitazione incapiente resta limitata ai debitori incolpevoli e completamente privi di risorse. Anche su questo fronte non mancano pronunce: ad esempio, il Tribunale di Rimini, sentenza 18 aprile 2025, ha concesso l’esdebitazione a un debitore incapiente che si era indebitato solo perché garante per i familiari (ritenendo quindi che non vi fosse malafede né colpa grave a lui imputabile); il Tribunale di Ivrea, decreto 15 luglio 2025, ha delineato i criteri di meritevolezza necessari per l’incapiente, confermando che l’accesso alle procedure di sovraindebitamento va precluso solo in caso di dolo o colpa grave, ma non per semplici leggerezze o errori veniali del debitore. Ciò è in linea con la Direttiva UE 2019/1023 sul fresh start, che punta a favorire la seconda opportunità per il debitore onesto ma sfortunato. In definitiva, il filo conduttore delle decisioni recenti è chiaro: favorire la “seconda chance” del debitore meritevole, senza però dimenticare il fair play verso i creditori. Un piccolo ritorno è sempre meglio di niente, e soprattutto ha un significato morale importante in termini di responsabilità personale.
La riforma del 2024 e le interpretazioni giurisprudenziali del 2025 delineano un sistema più chiaro e bilanciato per i debitori sovraindebitati non imprenditori. Oggi esiste una risposta per ogni grado di difficoltà economica (fermi i presupposti di ciascuna, da valutare), in sintesi:
se il debitore ha sufficienti risorse (capacità di pagare almeno parte dei debiti), potrà optare per un piano di ristrutturazione o altre soluzioni negoziali;
se ha qualche risorsa limitata, sarà avviato verso la liquidazione controllata, mettendo a disposizione quel poco che ha per 3 anni in cambio dell’esdebitazione finale;
se non ha davvero nulla, potrà accedere all’esdebitazione dell’incapiente, ottenendo l’immediata cancellazione dei debiti senza esborso.
La sfida sta nel collocarsi correttamente nella procedura giusta. In caso di dubbi, è fondamentale una valutazione preliminare attenta: calcolare l’eventuale eccedenza di reddito disponibile (detratte le spese essenziali di vita) e confrontarla con la soglia di incapienza prevista dalla legge. Un avvocato esperto in sovraindebitamento potrà aiutare il debitore a fare questo check-up economico e ad orientarlo verso la soluzione più adatta. Come ci insegnano i casi esaminati, la scelta non è puramente aritmetica: vanno ponderati anche i costi procedurali e il significato delle azioni intraprese. Offrire un contributo, anche minimo, può fare la differenza – sia per una questione di giustizia sostanziale verso i creditori, sia per la crescita morale del debitore stesso. D’altronde, ottenere il beneficio dell’esdebitazione senza alcuno sforzo dovrebbe rimanere l’eccezione riservata ai casi più gravi.
In conclusione, il sistema attuale incoraggia il debitore sovraindebitato a non arrendersi: se c’è anche solo una piccola luce in fondo al tunnel (un reddito, un bene liquidabile), vale la pena provare a onorare i propri impegni per quanto possibile, perché alla fine del percorso vi sarà comunque la liberazione dai debiti. Se invece la situazione è davvero buia e senza risorse, la legge offre comunque una via di uscita, riconoscendo che «de minimis non curat praetor» e, soprattutto, che la dignità della persona merita tutela al di sopra di tutto. Come notava amaramente Charles Dickens, profondo conoscitore dei drammi dell’insolvenza: «Il credito è un sistema in cui una persona che non può pagare prende un’altra persona che non può pagare, per garantire che egli può pagare». Proprio per spezzare questo circolo vizioso di promesse impossibili, il diritto della crisi oggi affianca meccanismi di responsabilità (come la liquidazione controllata) a meccanismi di clemenza (come l’esdebitazione incapiente), offrendo un equilibrio tra giustizia e misericordia verso chi è oppresso dai debiti.
Redazione - Staff Studio Legale MP