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La tutela delle persone fragili verso una riforma moderna - Studio Legale MP - Verona

Novità legislative e giurisprudenziali delineano un sistema di protezione più rispettoso dell’autonomia individuale

 

Introduzione

«La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare.» – Piero Calamandrei. Questa celebre frase ricorda quanto la perdita dell’autonomia possa essere dolorosa: anche con le migliori intenzioni, un eccesso di protezione può tradursi in un’ingiusta privazione di libertà. Nel diritto italiano la sfida è proprio questa: garantire assistenza ad anziani, disabili e altri soggetti vulnerabili senza chiuderli sotto una "campana di vetro" che annulli la loro personalità.

Fino a pochi anni fa, gli strumenti prevalenti erano l’interdizione e l’inabilitazione – misure drastiche che toglievano alla persona la capacità di agire, affidandone ogni decisione a un tutore o curatore. Dal 2004, con la Legge n. 6/2004, si è affermato un approccio diverso: l’amministrazione di sostegno, pensata come un aiuto flessibile e "su misura" che limita solo ciò che il beneficiario non può fare da solo. Questo istituto, in linea con i principi costituzionali (art. 2 Cost.) e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, mira a coniugare protezione e autonomia.

Oggi, nel 2025, si sta compiendo un ulteriore passo avanti. Da un lato, la giurisprudenza ha fissato paletti più netti: nessuno dev’essere privato della propria capacità di scelta se non quando strettamente necessario. Dall’altro, il legislatore ha avviato una riforma organica delle misure di protezione per adeguare l’intero sistema alle esigenze attuali. Esaminiamo dunque come le ultime sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, insieme a una nuova delega legislativa, stiano ridisegnando la tutela legale delle persone fragili in Italia verso soluzioni più equilibrate ed efficaci.

 

Le sentenze recenti: autonomia e dignità al primo posto

La Corte di Cassazione, negli ultimi mesi, ha ribadito con forza che l'amministrazione di sostegno non va applicata in modo paternalistico, ma solo quando davvero necessario. In particolare, con l'ordinanza n. 5088/2025 (Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2025) – relativa al caso di un figlio adulto emotivamente dipendente dalla madre – la Suprema Corte ha annullato la nomina di un amministratore di sostegno disposta in assenza di una reale incapacità di intendere e di volere. Una semplice situazione di fragilità psicologica o sudditanza affettiva, da sola, non giustifica l'attivazione della misura: imporre un amministratore senza effettiva necessità viola il diritto all'autodeterminazione e alla dignità della persona.

Su questa linea si pone anche l'ordinanza n. 6584/2025 (Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2025), che ha accolto il ricorso di un anziano cui era stato assegnato un amministratore di sostegno contro la sua volontà. Pur riconoscendo nel caso una menomazione fisica (difficoltà nel parlare) e qualche imprudenza nella gestione economica, i giudici hanno ritenuto che l'uomo fosse ancora capace di badare a sé con opportuni supporti, censurando la decisione precedente che lo dichiarava "totalmente invalido". Persino spendere tutta la propria pensione senza risparmiare – hanno precisato – non è di per sé un motivo sufficiente per limitare la capacità di agire di qualcuno: finché una persona è in grado di intendere e volere, le sue scelte di vita, anche se discutibili, vanno rispettate.

In sostanza la Cassazione ha affermato che l'amministrazione di sostegno dev'essere veramente l'extrema ratio, da applicare solo quando ogni altro sostegno risulti inadeguato. Questo approccio riflette i principi fondamentali del nostro ordinamento e lo spirito della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità: prima di privare qualcuno della propria autonomia, occorre tentare ogni soluzione alternativa che ne preservi la partecipazione attiva.

La spinta verso strumenti meno restrittivi passa anche attraverso l'uso di tecnologie e accomodamenti ragionevoli. Oggi molti ostacoli possono essere superati con ausili digitali o l'intervento dei servizi sul territorio, senza dover ricorrere a un amministratore. Emblematica in tal senso è la sentenza n. 3/2025 della Corte Costituzionale (depositata il 23 gennaio 2025): la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che impediva a una persona con disabilità grave di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una lista elettorale, affermando che i diritti civili e politici non possono essere negati da meri formalismi quando la tecnologia offre strumenti equivalenti. Il messaggio è chiaro e in piena sintonia con la filosofia dell'amministrazione di sostegno: adottare ogni accorgimento per rendere la persona fragile protagonista attiva, evitando sostituzioni non strettamente necessarie.

Da ultimo, la Cassazione, con l'ord. n. 15189/2025 (6 giugno 2025), ha inoltre chiarito quale giudice sia competente a decidere sui reclami contro i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, adeguando la procedura alle novità introdotte dalla riforma del processo civile. Questo intervento evita incertezze interpretative e contribuisce a garantire decisioni più tempestive ed efficaci, affidate a giudici dotati della necessaria sensibilità in un settore così delicato.

 

La riforma in cantiere: verso un sistema più moderno di tutela

Parallelamente all'evoluzione giurisprudenziale, il legislatore ha messo mano a una riforma di ampio respiro. La Legge n. 167/2025 (in vigore dal 29 novembre 2025) ha delegato il Governo a riordinare e semplificare l'intera materia delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (Libro I, Titolo XII del Codice Civile). Si tratta di un intervento atteso da tempo, che mira a superare definitivamente i vecchi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, integrandoli in un modello unico più aderente alla realtà odierna.

Nei prossimi mesi, dunque, ci si attende una riscrittura organica delle norme: l'obiettivo sarà disporre di strumenti più flessibili e graduabili, modellati sui bisogni effettivi di ciascuna persona fragile. L'amministrazione di sostegno dovrebbe diventare il perno centrale della tutela, con la possibilità di modulare intensità e durata dell'intervento in base alle condizioni del beneficiario, e con verifiche periodiche per adattare la misura all'evoluzione della situazione. Al contempo, verrà probabilmente eliminata la duplicazione con l'interdizione e l'inabilitazione, ormai divenute figure residuali. Il classico tutore che sostituisce in toto l'interdetto potrebbe lasciare spazio esclusivamente ad amministratori di sostegno dai poteri delimitati, così da preservare, ove possibile, uno spazio di autonomia residua in capo al beneficiario.

Un altro aspetto cruciale sarà il controllo e la professionalità di chi è chiamato a proteggere i soggetti deboli. Quis custodiet ipsos custodes? Chi sorveglierà i custodi stessi? La legge prevede già rendiconti e vigilanza da parte del giudice tutelare, ma la riforma potrebbe rafforzare ulteriormente questi meccanismi. Episodi di abusi o conflitti di interesse (si pensi al reato di circonvenzione di incapace) impongono di mantenere alta la guardia: è possibile che vengano introdotte regole più stringenti sulla scelta dell'amministratore (magari privilegiando professionisti o enti di fiducia quando la famiglia non è in grado) e sulle verifiche del suo operato, per garantire che l'interesse del beneficiario resti sempre al centro.

Va sottolineato che si tratta di una delega: ci vorrà del tempo (il Parlamento ha dato al Governo fino a 24 mesi) e l'esito dipenderà dalle scelte attuative. Nell'immediato, quindi, nulla cambia per le famiglie, ma la direzione è tracciata: il sistema di protezione giuridica delle persone fragili si avvia verso un paradigma più moderno, che coniughi solidarietà e rispetto dell'individuo. Come è stato autorevolmente osservato, la vera civiltà di un ordinamento si misura dalla capacità di proteggere i più deboli rafforzandone – anziché annullandone – la libertà.

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  • 11 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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