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In tema di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione - Studio Legale MP - Verona

In tema di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione

TAR Toscana, Sez. I, 16.9.2016 n. 1364

Con la sentenza in oggetto, il TAR Toscana ha chiarito che la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara non può considerarsi, in via di principio, un’irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento, tenuto conto che essa fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.
Al riguardo, il TAR adìto ha chiarito che l’apposizione della firma deve avvenire esclusivamente in originale, in calce ovvero in chiusura del documento, e deve trattarsi di firma autografa, non fotocopiata o prestampata, dal momento che solo la diretta apposizione da parte del dichiarante può valere a ricondurre a quest’ultimo il contenuto del documento.
La sottoscrizione autografa, infatti, è lo strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazione anteposta, consentendo così, non solo di risalire alla paternità dell’atto, ma anche di rendere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifestazione di volontà. Proprio perciò, dunque, non possono essere assimilate alla sottoscrizione autografa i timbri o la firma prestampata o fotocopiata.
Secondo la tesi del TAR, quindi, la correttezza delle suesposte considerazioni trova ulteriore conferma nell’art. 83, comma 9, ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ciò avviene, appunto, nel caso in cui la firma venga apposta a stampa in calce al documento, dal momento che ciò non consente la riconoscibilità dell’effettivo autore della dichiarazione resa.