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Il RUP negli appalti: poteri, rischi e nuove tutele - Studio Legale MP - Verona

La riforma della responsabilità erariale ridisegna il profilo operativo del Responsabile Unico di Progetto tra giurisprudenza e nuove garanzie

Con il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, la figura del Responsabile Unico di Progetto — il RUP — ha subito una trasformazione radicale che va ben oltre una semplice ridenominazione. Non si tratta più del tradizionale Responsabile Unico del Procedimento figlio della legge n. 241/1990 e del previgente D.Lgs. 50/2016, ma di una figura genuinamente nuova, modellata sul paradigma del project manager pubblico e chiamata a garantire il completamento dell'intero intervento nei tempi e nelle condizioni previste, rispondendo in prima persona dell'esito complessivo del ciclo di vita contrattuale. La stessa Relazione illustrativa al nuovo Codice chiarisce che la vecchia denominazione era «forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che non appare pienamente conferente», segnalando così un preciso cambio di visione del legislatore.

L'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, integrato dall'Allegato I.2 — parte integrante del Codice e quindi fonte con valenza di legge — attribuisce al RUP la responsabilità di dirigere e coordinare tutte e quattro le fasi dell'appalto: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Su di lui converge il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, che non è mero canone interpretativo ma criterio operativo vincolante, che impone di orientare ogni scelta procedurale al conseguimento concreto dell'obiettivo contrattuale. Questa valorizzazione del ruolo comporta, specularmente, un'amplificazione della responsabilità personale che per anni ha generato il paradosso italiano della burocrazia difensiva: funzionari qualificati che rinunciano a decidere per paura delle conseguenze erariali, rallentando l'attuazione degli investimenti pubblici e, da ultimo, mettendo a rischio l'utilizzo dei fondi PNRR.

Come scriveva Alessandro Manzoni nel primo capitolo de I Promessi Sposi a proposito di Don Abbondio — «non era nato con un cuor di leone» — così troppi RUP hanno vissuto l'incarico come una trappola burocratica piuttosto che come un'opportunità di governo dell'interesse pubblico. Il sistema normativo, fino a tempi recenti, non aiutava: la nozione di colpa grave era rimessa alla discrezionalità interpretativa della Corte dei conti, in un perimetro ampio e imprevedibile che scoraggiava l'azione anche quella diligente.

Il nuovo sistema di responsabilità erariale e le tutele concrete per il RUP

Con la legge 7 gennaio 2026, n. 1, il legislatore ha compiuto un passo strutturale che supera definitivamente il regime emergenziale degli "scudi erariali" temporanei introdotti dal DL n. 76/2020 e più volte prorogati. La riforma interviene direttamente sulla legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno erariale, e introduce un impianto organico di tutele che riguarda in modo diretto chiunque gestisca risorse pubbliche — e dunque, in prima linea, il RUP degli appalti.

Il cuore dell'intervento è la tipizzazione normativa della colpa grave, fino ad oggi rimessa alla sola elaborazione giurisprudenziale. La legge 1/2026 stabilisce che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Cruciale è l'esclusione esplicita della colpa grave quando il comportamento del funzionario si fondi su orientamenti giurisprudenziali prevalenti o su pareri delle autorità competenti: una disposizione che protegge il RUP che ha agito nel rispetto delle linee guida ANAC o degli indirizzi della giurisprudenza amministrativa consolidata.

Il secondo pilastro della riforma è rappresentato dai tetti certi al danno risarcibile: salvi i casi di dolo o illecito arricchimento, il risarcimento non può superare il trenta per cento del danno accertato e, in ogni caso, il doppio della retribuzione lorda annua o del compenso percepito per l'incarico. Una misura che introduce finalmente un limite quantitativo predefinito alla esposizione personale del funzionario, rendendo calcolabile e sostenibile il rischio connesso all'incarico. Il terzo elemento è l'obbligo di polizza assicurativa: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), n. 7 della legge 1/2026, chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati per colpa grave. L'introduzione di questo obbligo, di grande impatto pratico, solleva questioni interpretative aperte: in particolare, il dibattito dottrinale più recente discute se i premi assicurativi possano essere finanziati attingendo agli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, punto su cui la norma non fornisce risposta esplicita.

Sempre la riforma amplia il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, estendendolo a tutti gli appalti sopra soglia europea e introducendo una disciplina specifica per i contratti PNRR e PNC. I provvedimenti trasmessi acquistano efficacia decorsi trenta giorni senza deliberazione della Corte: il parere positivo, o il silenzio-assenso, costituisce un vero e proprio "scudo preventivo" per il RUP che ha trasmesso tempestivamente l'atto al controllo. Questa previsione, se ben utilizzata nei procedimenti più complessi, può ridurre drasticamente il rischio di contestazioni ex post. La disciplina riformata è applicabile retroattivamente ai procedimenti pendenti e in corso al momento dell'entrata in vigore del 22 gennaio 2026, purché non vi sia ancora sentenza passata in giudicato.

I poteri del RUP nella giurisprudenza amministrativa più recente

Accanto alla riforma erariale, la giurisprudenza amministrativa ha tracciato con crescente nitidezza i confini dei poteri del RUP, contribuendo a definire un quadro operativo più chiaro per chi svolge o supporta questo incarico.

Con sentenza n. 2731 del 1° aprile 2025, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha affrontato il tema della distinzione tra i compiti del RUP e quelli della Commissione di gara, ribadendo che le due figure operano su piani distinti e non fungibili. La commissione è chiamata a esprimere giudizi su aspetti tipicamente tecnico-discrezionali — in particolare la valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei punteggi — mentre il RUP è tenuto ad adottare scelte di carattere più propriamente amministrativo-gestionale, che includono il provvedimento formale di esclusione. La sentenza ha confermato che il potere esclusorio rientra nella competenza del RUP ai sensi del D.Lgs. 36/2023, a condizione che questo eserciti tale potere all'esito di una propria valutazione autonoma e non si limiti a recepire acriticamente una proposta proveniente da altri organi della procedura.

In senso coerente, il TAR Umbria, Sezione I, con sentenza n. 122 del 2025, ha ribadito che solo il Responsabile Unico di Progetto può adottare formalmente il provvedimento di esclusione, ai sensi dell'art. 7, lett. d) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso esaminato, la Commissione di gara si era limitata a constatare l'assenza dell'offerta di un concorrente e a non ammettere l'operatore alle fasi successive, senza che il RUP adottasse un formale provvedimento espulsivo. Il giudice umbro ha confermato la correttezza della procedura e la piena competenza del RUP in materia, ricordando che la concentrazione del potere decisionale in capo a questa figura risponde al principio di unicità e responsabilizzazione che permea il nuovo Codice.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 7065 del 18 agosto 2025, ha poi affrontato il delicato tema della centralità del RUP nel rapporto tra autonomia organizzativa regionale e vincoli statali, chiarendo che le Regioni possono rimodulare i modelli organizzativi interni delle stazioni appaltanti ma non possono svuotare le attribuzioni che il Codice — norma statale — assegna al RUP, il cui perimetro di competenze costituisce uno standard nazionale inderogabile a garanzia dell'uniformità del sistema degli appalti pubblici sul territorio.

Viene spontaneo richiamare, a commento di questo complesso intreccio di competenze e responsabilità, il brocardo romano imperitia culpae adnumeratur — tratto dal Digesto e attribuito a Gaio — secondo cui l'imperizia è equiparata alla colpa. Nell'amministrazione degli appalti pubblici, questa massima mantiene tutta la sua attualità: il RUP che accetti un incarico per il quale non possiede le competenze richieste non beneficia di alcuno scudo, né sotto il profilo erariale né sotto quello disciplinare. I requisiti professionali prescritti dall'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 — che variano per tipologia di contratto, complessità e importo — non sono formalità burocratiche ma condizioni sostanziali di legittimità della nomina stessa.

Il quadro si completa con le previsioni introdotte dal Decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, che ha ulteriormente precisato la possibilità — non l'obbligo — di nominare responsabili di fase per ciascun segmento procedurale. La presenza di responsabili di fase non esime il RUP dalle proprie responsabilità di supervisione, indirizzo e coordinamento: egli rimane il dominus dell'intervento, e qualunque delega operativa non trasferisce la responsabilità gestionale complessiva. Allo stesso modo, la struttura di supporto al RUP — prevista dall'art. 15, comma 6 del Codice, con un budget massimo dell'uno per cento del valore della gara per l'affidamento diretto di incarichi di assistenza — è uno strumento prezioso che tuttavia non sostituisce il giudizio e la firma del responsabile, che restano sempre e comunque personali.

Per le stazioni appaltanti di minori dimensioni, per i comuni privi di personale tecnico adeguato, per gli enti che si trovano a gestire procedure di importo rilevante o a forte componente innovativa, la gestione del RUP è diventata la vera criticità operativa del sistema degli appalti. La legge 1/2026 ha ridotto l'esposizione personale, ma non l'ha eliminata: la colpa grave tipizzata include pur sempre la violazione manifesta delle norme, e in un corpo normativo complesso come il D.Lgs. 36/2023 il confine tra scelta discrezionale lecita e violazione manifesta non è sempre di immediata lettura.

È in questo spazio che si colloca il ruolo della consulenza legale di supporto al RUP: non come schermo burocratico aggiunto, ma come presidio tecnico-giuridico capace di orientare le scelte nelle fasi critiche della procedura — dalla redazione degli atti di gara alla verifica dei requisiti, dalla gestione delle anomalie dell'offerta alle varianti in corso di esecuzione — documentando percorsi decisionali fondati su basi normative e giurisprudenziali solide, tali da escludere ogni profilo di colpa grave secondo i parametri ora definiti dalla legge.

Chi supporta il RUP nella gestione di gare complesse, di appalti PNRR o di procedure sopra soglia comunitaria svolge un ruolo che non è accessorio ma costitutivo della buona amministrazione. Il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 non è compatibile con la paralisi decisionale: pretende che ogni atto sia adottato in modo tempestivo, motivato e orientato all'obiettivo. Una consulenza legale tempestiva, aggiornata e tecnicamente rigorosa trasforma l'incertezza normativa in certezza operativa, e la "paura della firma" in decisione consapevole e documentata.

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  • 07 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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