
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente creato dalla legge per assistere i debitori nelle procedure di sovraindebitamento. Introdotto inizialmente con la cosiddetta legge “anti-suicidi” (L. 3/2012) e ora regolato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato), l’OCC ha il compito di affiancare il debitore “non fallibile” – cioè consumatori, piccoli imprenditori, start-up innovative e altre categorie escluse dal fallimento – nell’elaborazione di una soluzione per uscire dalla crisi debitoria. In parole semplici, l’OCC è un organismo imparziale autorizzato dal Ministero della Giustizia, spesso costituito presso Ordini professionali (ad esempio degli avvocati o dei commercialisti) o enti pubblici, che mette a disposizione del debitore un gestore della crisi. Questo professionista (che può essere un avvocato, un commercialista o altro esperto in materia) analizza la situazione finanziaria del debitore, lo aiuta a predisporre la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore (le procedure previste dal Codice per rinegoziare o liquidare i debiti) e svolge una funzione di raccordo tra il debitore, i creditori e il tribunale. L’OCC, insomma, è la “guida tecnica” che accompagna chi è sommerso dai debiti attraverso il percorso legale verso la possibile liberazione dagli obblighi che non è più in grado di onorare.
Già dai primi passi della procedura, il ruolo dell’OCC è centrale. Ad esempio, tutte le domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento devono essere presentate tramite un OCC territorialmente competente (solitamente un OCC attivo presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede). Ciò significa che un debitore in difficoltà economica, prima di depositare un ricorso in tribunale per sovraindebitamento, deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi. L’OCC valuta preliminarmente la sussistenza dei requisiti di legge (ad esempio verifica che il soggetto rientri nella definizione di sovraindebitato e che non ci siano procedure pendenti incompatibili) e aiuta a raccogliere i documenti necessari: elenco dei creditori, inventario dei beni, redditi, stato di famiglia, e ogni informazione utile a rappresentare in modo completo la situazione economica del debitore. Inoltre, l’OCC supporta il debitore nella predisposizione del piano o proposta da presentare ai creditori, assicurandosi che rispetti i criteri di fattibilità e le priorità stabilite dalla legge (ad esempio, che i crediti con privilegio o alimentari siano trattati correttamente).
Uno dei principi cardine che regolano l’attività dell’OCC è l’imparzialità: l’organismo e il gestore della crisi devono operare nell’interesse della procedura nel suo complesso, quindi sia a tutela del debitore meritevole sia a garanzia dei creditori. Ciò si traduce in una serie di doveri e obblighi informativi precisi, recentemente ribaditi anche da pronunce giurisprudenziali del 2025. Un esempio illuminante proviene dal Tribunale di Verona, che con una sentenza del 25 luglio 2025 (Pres. M. Attanasio) ha affrontato proprio il tema dell’informazione dovuta al debitore da parte dell’OCC e degli altri professionisti coinvolti. In quel caso il giudice veronese ha stabilito che il debitore deve essere espressamente informato dal gestore della crisi e dall’OCC – sin dall’inizio – del fatto che l’assistenza di un legale per presentare la domanda è facoltativa. In base al Codice della Crisi, infatti, per alcune procedure come la liquidazione controllata del sovraindebitato non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato: il legislatore ha voluto consentire anche ai debitori in difficoltà di accedere alla procedura senza costi eccessivi, potendo contare sull’ausilio “tecnico” dell’OCC. Tuttavia, questa facoltà deve essere portata chiaramente a conoscenza del debitore. La mancata informazione circa la non necessità dell’avvocato costituisce – secondo il Tribunale di Verona – violazione dei doveri primari di assistenza e trasparenza che gravano sull’OCC e sul gestore della crisi, nonché violazione del dovere di informazione che incombe sull’eventuale legale prima di assumere l’incarico. In altre parole, l’organismo e il professionista designato devono agire con la massima correttezza e trasparenza, senza approfittare dell’inesperienza del debitore: se un avvocato non è indispensabile, il debitore va messo in grado di saperlo, così che scelga liberamente se farsi assistere o meno. Inoltre, sempre la pronuncia veronese aggiunge un monito importante: l’OCC non può suggerire o indicare al debitore il nominativo di un avvocato cui affidarsi. Questo per evitare commistioni poco trasparenti o possibili conflitti di interesse: l’OCC deve restare super partes e limitarsi a far presente al debitore i suoi diritti e doveri, senza pilotarne le scelte.
Queste indicazioni non restano prive di conseguenze pratiche. Se i doveri di informazione e imparzialità vengono violati, scattano obblighi di segnalazione e potenziali sanzioni disciplinari. Nel caso sopra citato, il Tribunale di Verona ha disposto che, in caso di omissioni informative o condotte scorrette:
l’OCC responsabile deve essere segnalato al Ministero della Giustizia (che tiene l’elenco degli organismi e vigila sul loro operato);
il gestore della crisi coinvolto, se ha mancato ai suoi doveri, va segnalato al proprio Ordine professionale per gli opportuni provvedimenti disciplinari;
analogamente, l’avvocato eventualmente coinvolto che non abbia informato il cliente va segnalato al Consiglio dell’Ordine forense competente.
Si tratta di un chiaro avvertimento: l’OCC e i professionisti devono agire con estrema correttezza e professionalità, pena conseguenze sul piano deontologico. Del resto, l’essenza stessa dell’Organismo di Composizione della Crisi è quella di garantire un equilibrio nella procedura, evitando abusi sia ai danni del debitore (che potrebbe essere facilmente influenzabile, data la situazione di difficoltà in cui si trova) sia ai danni dei creditori (che contano sulla buona fede e trasparenza del procedimento). La fiducia nel sistema passa dalla serietà di chi lo gestisce: summum ius, summa iniuria, come recita il celebre brocardo – l’applicazione rigorosa della legge senza equità può portare ad ingiustizie, ed è compito dell’OCC e del giudice prevenire esiti iniqui. Proprio per questo l’OCC deve bilanciare il rispetto formale delle regole con la finalità sostanziale di aiutare il debitore onesto a trovare una via d’uscita sostenibile, nel rispetto dei diritti dei creditori.
Oltre a preparare la domanda di ammissione e a garantire la correttezza iniziale, l’OCC accompagna il debitore durante tutto lo svolgimento della procedura di sovraindebitamento, fino alla chiusura. Vediamo più da vicino quali sono le principali funzioni che l’Organismo (e in concreto il gestore nominato) svolge nelle varie fasi:
Fase introduttiva (ricorso e omologazione): l’OCC redige una relazione particolareggiata che deve essere allegata al ricorso iniziale. Questa relazione descrive dettagliatamente la situazione economico-patrimoniale del debitore, le cause dell’indebitamento e il comportamento tenuto (ad esempio, se ci sono stati atti in frode ai creditori, omissioni, o se il debitore ha avuto una condotta imprudente). Nel piano del consumatore – oggi ridenominato “ristrutturazione dei debiti del consumatore” – la relazione dell’OCC è fondamentale perché consente al tribunale di valutare la meritevolezza del debitore (cioè l’assenza di frode o colpa grave nella genesi dei debiti) senza nominare un ulteriore esperto. In passato, sotto la L.3/2012, l’OCC già svolgeva questa funzione di attestazione; con il Codice della Crisi essa è confermata e rafforzata. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche qualche ombra sul comportamento del debitore non gli preclude l’accesso alla procedura: conta soprattutto soddisfare i creditori e verificare la meritevolezza alla fine, al momento dell’esdebitazione. In tal senso, Cass. civ., ord. n. 22074/2025 ha affermato che un debitore con qualche negligenza alle spalle può comunque essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti; soltanto al termine, in sede di concessione del beneficio di esdebitazione, si valuterà se eventuali colpe gravi impediscono di cancellare i debiti residui. Questa prospettiva, accolta anche dalla giurisprudenza di merito, evidenzia un approccio più pratico e indulgente verso il debitore onesto ma sfortunato: prima si cerca di pagare il possibile ai creditori, poi si decide sulla cancellazione dei debiti. L’OCC, nella sua relazione iniziale, deve perciò segnalare se sussistono elementi che potrebbero ostacolare l’esdebitazione finale (ad esempio, comportamenti gravemente colposi del debitore); tuttavia, tale segnalazione non blocca la procedura, ma serve a informare il debitore e il giudice (accesso consapevole). Il Tribunale di Verona, nella pronuncia del 13 giugno 2025 (Sez. II civ., Pres. Attanasio, Rel. Lanni), ha proprio sottolineato che l’eventuale impossibilità di ottenere l’esdebitazione al termine della liquidazione controllata non è di per sé motivo per negare l’apertura della procedura. Grazie all’art. 33, comma 1-bis, CCII introdotto nel 2022, anche un ex imprenditore individuale già fallito può accedere a una nuova liquidazione controllata per liberarsi dei debiti residui – persino oltre l’anno dalla cessazione dell’attività – purché sia informato adeguatamente dall’OCC delle possibili conseguenze. In quel caso (Trib. Verona, sent. 13/06/2025), un imprenditore che anni prima era stato dichiarato fallito e non aveva ottenuto l’esdebitazione, ha potuto avviare una liquidazione controllata dei debiti rimasti: il tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun ostacolo legale a questa opportunità, evidenziando anzi l’utilità sociale di permettere al debitore di ottenere finalmente quella esdebitazione non conseguita in passato. L’OCC, nella relazione ex art. 269 CCII, deve solo rendere il debitore consapevole che in mancanza dei requisiti soggettivi (assenza di dolo o colpa grave) anche la nuova procedura potrebbe concludersi senza esdebitazione; ma questa informazione non è una preclusione, è una cautela a tutela del debitore stesso.
Fase di esecuzione del piano o liquidazione: se la procedura prosegue (magari dopo l’omologazione del piano del consumatore, o in caso di liquidazione controllata dopo il provvedimento di apertura), l’OCC continua ad avere un ruolo operativo. Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti o concordato minore, l’OCC può essere chiamato a svolgere funzioni di vigilanza sull’esatto adempimento del piano omologato, verificando che il debitore esegua i pagamenti promessi e che i creditori ricevano quanto concordato. Nella liquidazione controllata, il Tribunale nomina un liquidatore (spesso scelto tra i gestori della crisi accreditati), il quale gestisce la vendita dei beni del debitore e il riparto del ricavato tra i creditori. In molti casi pratici il liquidatore coincide con il gestore designato dall’OCC, così da assicurare continuità nella gestione della procedura. L’OCC/liquidatore redige via via l’inventario dei beni, predispone il programma di liquidazione, comunica ai creditori l’apertura della procedura e li invita a presentare le domande di insinuazione al passivo. Anche qui emergono profili di garanzia: il Codice della Crisi prevede obblighi di comunicazione tempestiva e trasparenza verso i creditori. Una tendenza recente della giurisprudenza è quella di favorire l’effettiva partecipazione di tutti i creditori, ma anche di proteggere il debitore da eventuali abusi o tattiche dilatorie. Emblematica al riguardo è un’ordinanza innovativa emessa sempre dal Tribunale di Verona nel luglio 2025, durante una liquidazione controllata: poiché in quel caso tutti i creditori insinuati erano stati pagati integralmente e ne rimanevano solo alcuni che, pur informati, non si erano insinuati (forse sperando di poter agire sul debitore a procedura chiusa), il Tribunale ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla norma che esclude l’esdebitazione verso i creditori non partecipanti (art. 278, co.2, CCII). In sostanza, il giudice ha ritenuto ingiusto che un debitore meritevole torni ad essere esposto verso chi ha scelto di restare fuori dalla procedura, dopo aver soddisfatto al 100% chi vi ha partecipato. Questo intervento (Trib. Verona, ord. 18/07/2025) dimostra la sensibilità crescente nel garantire al debitore una “pulizia” completa dai debiti quando possibile, evitando che norme di stretto rigore producano risultati contrari alla logica del fresh start. Ancora una volta, l’OCC è coinvolto: è attraverso la sua relazione finale e le istanze conclusive (in quel caso, la proposta di esdebitazione presentata dal liquidatore) che il giudice ha potuto rilevare l’anomalia e attivare il controllo di costituzionalità.
Fase finale (chiusura e esdebitazione): a conclusione della procedura, se si tratta di un piano omologato e integralmente eseguito, il tribunale emette un decreto di chiusura. Anche qui l’OCC ha compiti precisi che vanno oltre la semplice chiusura amministrativa. Un recente provvedimento del Tribunale di Verona (decr. 12/03/2025, Giud. P. Lanni) ha evidenziato la necessità che, nel decreto di chiusura per avvenuta esecuzione del piano del consumatore, il giudice disponga specificamente l’attività dell’OCC post-chiusura. In particolare, l’OCC deve provvedere a:
Cancellare le pubblicità legali effettuate all’inizio e durante la procedura (ad esempio, le annotazioni nei registri ufficiali, come il registro delle procedure di sovraindebitamento tenuto presso il Ministero e le comunicazioni ai creditori pubblicate): questo per tutelare la riservatezza del debitore e rimuovere il “marchio” di sovraindebitato che altrimenti resterebbe visibile.
Eliminare i dati personali del debitore dalle piattaforme online dove la procedura era stata pubblicata, sempre per garantire il diritto all’oblio una volta che la crisi è risolta.
Comunicare la chiusura della procedura agli enti creditizi, in particolare alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai Sistemi di Informazioni Creditizie privati (come CRIF, Experian, Cerved etc.), presso cui il debitore risultava segnalato come cattivo pagatore. Questo passaggio è cruciale perché consente al debitore che ha completato con successo il piano di riabilitare la propria reputazione creditizia, venendo cancellato dalle “liste nere” che gli avrebbero altrimenti impedito di ottenere nuovi finanziamenti per molti anni.
Questi adempimenti post-chiusura affidati all’OCC hanno un impatto concreto sulla vita del debitore risanato: permettono infatti di ripartire davvero da zero (fresh start), senza l’ombra permanente delle pregresse segnalazioni. È interessante notare come il ruolo dell’OCC si estenda dunque anche dopo la fine formale della procedura, a garanzia che gli effetti benefici della stessa siano completi e non vanificati da ostacoli burocratici o reputazionali.
Alla luce di quanto esaminato, è evidente che l’OCC rappresenta il fulcro tecnico e la garanzia di buon funzionamento delle procedure di sovraindebitamento. Dalla fase preparatoria fino alla liberazione finale dai debiti (esdebitazione), l’Organismo di Composizione della Crisi:
informa e assiste il debitore, aiutandolo a navigare tra normative e adempimenti complessi;
vigila sul rispetto delle regole e sull’equità del trattamento tra creditori e debitore, mantenendo imparzialità e trasparenza;
collabora con il Tribunale fornendo le informazioni e le analisi necessarie perché il giudice valuti meritevolezza e fattibilità delle proposte;
assicura che, a fine procedura, il debitore ottenga tutti i benefici previsti (in primis la cancellazione dei debiti residui leciti) e che la sua posizione venga “ripulita” anche nei registri e circuiti informativi, per poter tornare ad una vita finanziaria normale.
In un celebre passo letterario, Polonio consiglia al figlio: “Neither a borrower nor a lender be; for loan oft loses both itself and friend” – non fare né debiti né prestiti, perché i debiti spesso fanno perdere insieme il denaro e l’amico. Nella realtà, tuttavia, tante persone si trovano a dover chiedere credito per necessità e, complice la sfortuna o errori commessi, scivolano in una spirale debitoria. A loro il legislatore oggi offre strumenti concreti per evitare il “debito per tutta la vita”, e l’OCC è il professionista guida in questo percorso di risanamento. Con il supporto dell’OCC, il debitore meritevole – colui che, pur in difficoltà, agisce in buona fede – può trovare la strada verso una seconda opportunità. Le riforme normative più recenti e la giurisprudenza del 2025 mostrano una crescente attenzione a bilanciare la tutela dei creditori con l’esigenza di dare al debitore onesto la chance di ripartire. Affidarsi a esperti seri e preparati (OCC e, se del caso, avvocati esperti in sovraindebitamento) è fondamentale per sfruttare al meglio queste possibilità e lasciarsi alle spalle il peso dei debiti.
Redazione - Staff Studio Legale MP