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Ex socio e debiti fiscali: quando il Fisco può agire e come "salvarsi" - Studio Legale MP - Verona

Responsabilità dopo l’estinzione della società tra art. 2495 c.c. e art. 36 D.P.R. 602/1973: atti necessari, prove richieste, difese pratiche - chiudere una società con debiti si può.

 

Quando una società viene cancellata dal Registro delle imprese, i debiti tributari non spariscono “per magia”: possono trasferirsi ai soci o generare una responsabilità autonoma del socio, ma solo a condizioni rigorose. Il punto operativo è distinguere bene i due binari (successione ex art. 2495 c.c. e responsabilità propria ex art. 36 D.P.R. 602/1973), capire quale “titolo” deve avere l’Amministrazione per aggredire l’ex socio, con quali oneri di allegazione e prova, e quali vizi rendono illegittimi avvisi, cartelle e intimazioni. Le pronunce più recenti, a partire dalle Sezioni Unite del 2025, spostano il baricentro su interesse ad agire e onere probatorio del Fisco, con ricadute difensive immediate.

 

Il tema è concreto e ricorrente: dopo la cancellazione della società, l’ex socio riceve una cartella “intestata” alla società estinta, oppure un atto che lo qualifica come coobbligato, oppure un avviso che gli attribuisce il debito sociale. In pratica, il contenzioso nasce quasi sempre da un errore di impostazione del titolo esecutivo o da una carenza di prova sul presupposto sostanziale della responsabilità: il socio non paga “perché era socio”, ma perché ricorrono presupposti specifici, e l’Amministrazione deve rispettare un percorso procedimentale tracciato dalla legge e ribadito dalla giurisprudenza recente.

La chiave tecnica (e difensiva) è distinguere, senza ambiguità, tra: responsabilità successoria del socio per effetto dell’estinzione della società, governata dall’art. 2495 c.c., come letta in chiave processuale dal fenomeno successorio nei giudizi pendenti; responsabilità propria del socio (non meramente successoria), prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973, che nasce in presenza di assegnazioni di denaro o beni sociali in specifiche finestre temporali e che richiede un atto autonomo motivato.

Questa distinzione non è teoria: decide quale atto deve arrivare al socio, quali motivi sono spendibili in ricorso e quale prova deve produrre il Fisco.

Il quadro normativo, nella sua parte davvero utile al contenzioso, sta in due nodi.

Primo nodo: l’art. 28 del D.Lgs. 175/2014 ha introdotto una “ultrattività fiscale” dell’ente estinto, stabilendo che, ai soli fini della validità ed efficacia di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione. 
Questo inciso è spesso usato in modo improprio per giustificare qualsiasi atto “tardivo” o “sbagliato” verso l’ex socio. In realtà, serve a evitare che la cancellazione paralizzi l’azione amministrativa verso la società in una finestra temporale, ma non trasforma automaticamente il socio in debitore illimitato: il socio resta coperto dai suoi limiti di responsabilità e dalle regole sul titolo.

Secondo nodo: lo stesso art. 28 del D.Lgs. 175/2014 ha modificato l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, e qui sta il cuore operativo. 
Il testo, per quanto qui interessa, dice tre cose decisive.

La responsabilità del socio (comma terzo) si aggancia a fatti specifici: il socio o associato risponde se ha ricevuto, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o beni sociali in assegnazione dagli amministratori, oppure beni sociali dai liquidatori durante la liquidazione, e comunque “nei limiti del valore dei beni stessi”, salve maggiori responsabilità civilistiche dove esistano. 


È una responsabilità a base patrimoniale, collegata a un arricchimento o a una distribuzione di attivo, non a una presunzione astratta di colpa o di solidarietà universale.

È prevista una presunzione legale relativa sul valore ricevuto: “Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.” 
Questo incide direttamente sul contenzioso: se l’Ufficio allega assegnazioni e quantifica in via presuntiva, il socio deve rovesciare la presunzione con documenti e ricostruzioni contabili (ma l’Ufficio deve comunque provare che un’assegnazione rilevante c’è stata).

Soprattutto, la responsabilità “è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare” secondo le regole di notifica degli atti di accertamento. 
Tradotto: verso il socio serve un atto autonomo e motivato; non basta “girare” al socio il debito della società con una cartella priva di autonomo accertamento dei presupposti della responsabilità del socio, quando l’azione è incardinata sull’art. 36.

Qui entra in gioco la giurisprudenza 2025, che ha risolto (o almeno ridotto) le ambiguità che per anni hanno alimentato cartelle “facili” agli ex soci.

Le Sezioni Unite hanno fissato il principio-guida: nei debiti tributari della società estinta, il presupposto della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, che delimita l’esposizione personale del socio, opera come condizione dell’azione (interesse ad agire) e non come requisito di legittimazione passiva. In parallelo, se il presupposto è contestato, deve essere provato dal Fisco mediante un apposito avviso notificato ai soci, richiamando espressamente gli strumenti di notifica e l’avviso autonomo. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3625/2025. 

Questo punto ha due conseguenze pratiche nette.

La prima: il socio può essere chiamato in causa anche se sostiene di non aver preso nulla, perché la sua posizione processuale non si “spegne” automaticamente per mancanza di riparto; ciò però non significa che l’azione possa vincere senza prova. Al contrario, la mancanza di riscossione non elimina in sé l’interesse dell’Erario, che può fondarsi su beni o diritti non transitati nel bilancio finale o su esigenze di escussione di garanzie, ma resta un tema da allegare e provare. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3625/2025; Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 16916/2025. 

La seconda: la verifica della “soglia” (quanto ha percepito il socio, e quindi fino a che importo può essere condannato) va giocata nel giudizio e nell’atto “giusti”. Se l’atto impugnato è l’avviso emesso alla società e il processo nasce dalla società, il tema della riscossione/assegnazione quale presupposto della responsabilità del socio non è un argomento che entra automaticamente in quel giudizio: deve essere dedotto nel procedimento di accertamento rivolto direttamente al socio, mediante atto autonomo. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3625/2025. 

Questo “doppio livello” è esattamente ciò che, nella pratica, viene spesso ignorato: si pretende di incassare dal socio con una cartella, usando come “titolo” un debito societario, senza aver formato un vero titolo verso il socio.

Le pronunce successive del 2025 hanno reso ancora più operativa la lezione delle Sezioni Unite.

L’ordinanza che riprende in modo quasi didascalico i principi delle Sezioni Unite è Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 16916/2025: ribadisce che l’avvenuta riscossione di somme da bilancio finale è condizione dell’azione; che, se contestata, la prova ricade sul Fisco; e che l’azione verso i soci deve avvenire con apposito avviso notificato ai soci, richiamando espressamente il canale dell’atto autonomo. Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 16916/2025. 

Sul versante più “aggressivo” (lato Erario) ma utile anche in difesa, la Cassazione ha chiarito che non basta “non vedere” la distribuzione in bilancio per escludere l’azione: il problema vero diventa la prova, anche presuntiva, della distribuzione o della fuoriuscita dell’attivo in favore dei soci, soprattutto nei casi di operazioni non transitate in contabilità o di liquidazioni “lampo”. Cass. civ., Sez. V, sent. n. 28256/2025. 
Qui emerge il punto che interessa al cliente: se il Fisco sostiene che l’attivo è uscito “fuori bilancio”, può anche cercare di dimostrarlo con indizi, presunzioni e circostanze; ma se non ci riesce, l’azione verso il socio si sgonfia. Non è un terreno neutro: è un terreno probatorio.

Una lettura ulteriore, in continuità, è l’ordinanza di fine anno che riassume presupposti e perimetri dell’azione verso soci e organi sociali: Cass. civ., ord. n. 34929/2025, che distingue nettamente la posizione dei soci da quella di amministratori e liquidatori e insiste sui presupposti della responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973. Cass. civ., ord. n. 34929/2025. 

Accanto alla Cassazione, la giurisprudenza tributaria di merito del 2025 si è mossa verso una linea difensiva coerente con l’impianto dell’art. 36: quando l’azione è contro il socio, l’Ufficio deve motivare e provare l’autonomia della pretesa verso il socio e il fatto costitutivo (assegnazione o percezione), senza surrogare tutto con una cartella “derivata” dal ruolo societario. In questa scia si collocano decisioni di merito rese note dalla stampa e da rassegne professionali, tra cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sent. n. 7984/11/2025. 

La regola pratica che si ricava è brutale: se l’atto non è costruito bene, cade. E se è costruito bene, si vince (o si perde) sulla prova.

Qui si innesta un aspetto normativo recente che spesso viene trascurato nel contenzioso “ex socio”, ma che può cambiare l’esito: il rafforzamento del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente. Il D.Lgs. 192/2025 ha inciso sul principio del contraddittorio, chiarendo tra l’altro il termine complessivo minimo per controdeduzioni e accesso agli atti e intervenendo su altri presidi procedurali. 
Nel contenzioso dell’ex socio questo conta perché l’atto ex art. 36 (atto motivato, autonomamente impugnabile) tende a ricadere, salvo eccezioni, nell’area degli atti che devono essere preceduti da un contraddittorio effettivo; l’Amministrazione può invocare eccezioni (atto automatizzato o fondato pericolo per la riscossione), ma deve motivare anche quella scelta. 

Sul piano della riscossione, un’ulteriore novità di sistema riguarda il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che avrebbe dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2026 secondo la norma di decorrenza. 
Tuttavia il decreto “Milleproroghe” di fine 2025 ha rinviato l’efficacia di quella decorrenza al 1° gennaio 2027, sostituendo espressamente la data nella norma di decorrenza. 


Conclusione pratica, ad oggi: per tutto il 2026 il terreno resta quello del D.P.R. 602/1973 (art. 36 compreso), e le invalidità degli atti vanno lette ancora con quelle categorie. Questo non è un dettaglio: molte difese dipendono dalla norma “vigente” al momento dell’atto.

A questo punto, la domanda che interessa davvero chi riceve un atto è sempre la stessa: quali sono le condizioni sostanziali e procedurali perché l’azione verso l’ex socio sia legittima?

Sul piano sostanziale, nel binario dell’art. 36 D.P.R. 602/1973, l’Ufficio deve dimostrare almeno questi elementi: esistenza di un debito tributario della società che funge da presupposto fattuale della responsabilità; una liquidazione o comunque una fase in cui si siano realizzate assegnazioni rilevanti; il fatto costitutivo della responsabilità del socio: assegnazione o percezione di denaro o beni sociali nei periodi indicati dalla norma; la quantificazione entro il limite del valore ricevuto, con eventuale uso della presunzione proporzionale, ma sempre con possibilità di prova contraria del socio. 

Sul piano procedurale, il punto non negoziabile è l’atto: l’art. 36 pretende un atto motivato notificato al socio. Se l’Ufficio vuole agire contro il socio “per responsabilità propria”, deve costruire un titolo che spieghi perché quel socio risponde, quanto risponde e su quali fatti. 
Se invece l’Ufficio sta seguendo il binario successorio ex art. 2495 c.c. (successione nei rapporti), entrano regole diverse di prosecuzione e di interesse ad agire, ma resta centrale l’onere probatorio sul limite di responsabilità quando contestato. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3625/2025. 

In concreto, la difesa dell’ex socio deve partire da una diagnosi documentale, non da impressioni.

Documento chiave: bilancio finale di liquidazione e piano di riparto. Se non c’è riparto, non è automaticamente “fine causa”, ma sposta il contenzioso sul terreno dell’interesse ad agire e della prova di sopravvenienze o assegnazioni extra-bilancio.

Documento chiave: verbali assembleari di messa in liquidazione, nomina liquidatore, distribuzioni, restituzioni di finanziamenti soci, rinunce a crediti, compensazioni interne. Sono spesso la fonte delle “uscite” patrimoniali che l’Ufficio tenta di qualificare come assegnazioni.

Documento chiave: estratti conto dei conti sociali e del liquidatore nel periodo rilevante. Se l’Ufficio sostiene una fuoriuscita di denaro, qui si vince o si perde.

Documento chiave: situazione dei “beni non liquidati” o dei crediti non incassati. Le Sezioni Unite hanno esplicitato che l’interesse dell’Erario può radicarsi anche su beni e diritti non ricompresi nel bilancio. Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3625/2025. 

In una parola: “Onus probandi incumbit ei qui dicit.” Il Fisco deve provare il fatto costitutivo; il socio deve sapere come demolire (o circoscrivere) quella prova.

Per chiarire, segue uno schema sinottico essenziale, pensato per “classificare” l’atto ricevuto.

 

Tabella pratica di inquadramento

Binario: Art. 2495 c.c. (successione nei debiti)
Presupposto: estinzione della società e trasferimento del rapporto obbligatorio ai soci secondo il regime di responsabilità pendente societate
Limite: per i soci di società di capitali, limite legato a quanto riscosso in liquidazione, come tema di condizione dell’azione e di interesse ad agire quando contestato
Atto tipico: atti già formati verso la società, con prosecuzione nei confronti dei soci successori nei limiti e con le regole processuali del fenomeno successorio
Focus difensivo: interesse ad agire, prova del riparto o di beni trasferiti, eccezioni sul titolo e sulla legittimazione processuale
Giurisprudenza chiave: Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 3625/2025 

Binario: Art. 36 D.P.R. 602/1973 (responsabilità propria del socio)
Presupposto: assegnazioni/percezioni di denaro o beni sociali nel periodo rilevante e debito tributario della società come presupposto fattuale
Limite: nei limiti del valore dei beni ricevuti, con presunzione proporzionale alla quota (salva prova contraria)
Atto tipico: atto motivato autonomo verso il socio, notificato secondo le regole degli avvisi
Focus difensivo: assenza dell’atto autonomo, carenza di motivazione, difetto di prova dell’assegnazione, prova contraria sulla quantificazione, profili di contraddittorio preventivo
Giurisprudenza chiave: Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 16916/2025; Cass. civ., Sez. V, sent. n. 28256/2025 

 

Se la tabella serve a inquadrare, la strategia difensiva serve a chiudere.

Gli errori tipici dell’Amministrazione (e quindi i punti di attacco) sono questi: sostituire l’atto autonomo con una cartella “derivata” dal ruolo societario, senza motivare la responsabilità del socio; affermare la responsabilità del socio senza provare la percezione o l’assegnazione (o usando la presunzione proporzionale come se bastasse da sola); confondere responsabilità del socio con responsabilità di liquidatore o amministratore: sono fattispecie diverse, con presupposti e prova diversa; gestire male il profilo del contraddittorio endoprocedimentale: se applicabile e omesso, l’atto rischia l’annullabilità. 

E qui una frase letteraria, utile anche in chiave di comunicazione al cliente: “Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.” (Alessandro Manzoni). Nel contenzioso dell’ex socio, il “senso comune” è pensare che l’ex socio debba pagare sempre; il “buon senso giuridico” è verificare se esiste davvero un titolo e se il Fisco ha davvero provato i presupposti.

In sintesi, l’ex socio non deve né sottovalutare né subire: deve pretendere che il Fisco rispetti forma e sostanza. Se manca l’atto autonomo (quando necessario) o manca la prova dell’assegnazione, la pretesa è vulnerabile. Se l’atto è formalmente corretto, la partita si gioca sul fatto: ha ricevuto davvero beni o denaro, quando, quanto, e come si dimostra il contrario.

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  • 28 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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