Alla morte di una persona si apre la successione: i suoi beni, diritti e obbligazioni devono passare agli eredi. Ma cosa accade se, dopo l’apertura della successione, nessuno si fa avanti ad accettare l’eredità oppure non è neppure noto se esistano eredi? Lasciare un patrimonio senza titolare significherebbe esporlo a dispersione, incuria o pretese illegittime. Natura abhorret a vacuo: così come in natura si rifugge il vuoto, anche l’ordinamento giuridico evita che si creino “vuoti” nella titolarità dei beni. Proprio per questo il codice civile predispone l’istituto dell’eredità giacente, con l’obiettivo di assicurare una protezione interinale al patrimonio ereditario finché non subentrino gli eredi definitivi. In altri termini, l’eredità giacente è una misura temporanea di salvaguardia del patrimonio di una persona defunta quando manca (anche solo provvisoriamente) un successore certo che se ne occupi.
L’idea di fondo non è nuova: già il diritto romano individuava nellhereditas iacens (letteralmente “eredità che giace”) la situazione di un’eredità vacante in attesa di un titolare. Il nostro ordinamento moderno riprende questa logica, prevedendo che – all’occorrenza – intervenga un curatore dell’eredità giacente, ossia un soggetto chiamato a custodire e amministrare i beni ereditari in luogo degli eredi assenti. Del resto, come osservava acutamente Machiavelli, “gli uomini dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio”: le vicende ereditarie coinvolgono interessi economici e affettivi di grande rilievo, per cui lo Stato ha tutto l’interesse a evitare che un patrimonio resti incustodito e vada disperso, danneggiando sia i potenziali aventi diritto sia eventuali creditori del defunto. Grazie all’eredità giacente, invece, il patrimonio viene messo al sicuro e amministrato con cura fino a quando qualcuno ne avrà legalmente titolo.
L’eredità giacente può essere dichiarata quando ricorrono specifiche condizioni previste dall’art. 528 del codice civile. In sostanza, è necessario che il chiamato all’eredità non abbia ancora accettato e non sia nel possesso dei beni ereditari. Questo presupposto merita attenzione: se un erede designato (ad esempio perché indicato nel testamento o per legge come parente prossimo) entra in possesso anche parziale dei beni del defunto, infatti, si presume per legge che abbia accettato l’eredità (accettazione tacita) e quindi l’eredità giacente non trova più spazio. L’istituto opera dunque in quello spazio di tempo in cui nessuno ha assunto la qualità di erede, né di fatto né formalmente. Può trattarsi di un periodo di incertezza sugli eredi (ad esempio perché bisogna verificarne l’esistenza o la volontà di accettare) oppure di una situazione in cui i potenziali chiamati sono tutti assenti, irreperibili o indecisi.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente, per dichiarare la giacenza non è nemmeno indispensabile individuare con certezza un chiamato all’eredità che stia tardando nell’accettare. È sufficiente l’incertezza oggettiva sull’esistenza di eredi. Lo ha chiarito, ad esempio, il Tribunale di Pordenone con un’ordinanza del 20 marzo 2025, ribadendo che lo stato di eredità giacente può essere attivato anche solo perché non si sa ancora se vi siano eredi oppure se questi siano in vita. In questa decisione (Trib. Pordenone, ord. 20/3/2025), il giudice ha sottolineato che quando regna il dubbio sulla presenza di successori, è legittimo e opportuno avvalersi dell’istituto per proteggere il patrimonio: non serve attendere di verificare l’inesistenza assoluta di eredi (cosa che, se conclamata, porterebbe poi alla devoluzione dei beni allo Stato). La stessa Corte di Cassazione, già in passato, aveva evidenziato che lo scopo dell’eredità giacente è proprio evitare una vacatio nella gestione dei beni ereditari, finché non venga individuato un successibile oppure si abbia la certezza della mancanza di eredi (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 3087/1987).
Chi può chiedere la dichiarazione di eredità giacente? La legge attribuisce la competenza al tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.), nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione. Il tribunale può attivarsi d’ufficio (ad esempio su segnalazione delle autorità) oppure su istanza di qualunque soggetto interessato. Sono certamente legittimati a richiederla i creditori del defunto, i quali hanno tutto l’interesse che venga nominato un curatore che possa amministrare il patrimonio e pagarli; possono intervenire anche eventuali legatari (beneficiari di singoli lasciti), il pubblico ministero (ad esempio se vi è il fondato dubbio che non esistano eredi e quindi il patrimonio potrebbe spettare allo Stato) e, più in generale, chiunque possa subire un pregiudizio dalla mancanza di un soggetto che gestisca l’eredità. L’apertura dell’eredità giacente avviene formalmente con un decreto del tribunale che dichiara la giacenza e nomina un curatore. Questo provvedimento viene pubblicato per estratto nei modi di legge (foglio annunzi legali) affinché la notizia sia resa pubblica. Va osservato che l’incarico di curatore non è obbligatorio: la persona designata può rinunciare, e il giudice potrà eventualmente sostituirla. Allo stesso modo, il giudice può revocare la nomina di un curatore e nominarne un altro se ritiene che il primo non stia svolgendo a dovere l’ufficio o se emergono circostanze (ad esempio l’individuazione di un erede nel frattempo) che rendono la nomina superflua o inopportuna.
Il curatore dell’eredità giacente è la figura centrale di questo istituto: agisce come amministratore temporaneo del patrimonio ereditario in assenza degli eredi. Il curatore assume un vero e proprio ufficio pubblico (sebbene non obbligatorio), svolto sotto la vigilanza dell’autorità giudiziaria. I suoi compiti principali sono volti a conservare, gestire e, se necessario, liquidare i beni ereditari nell’interesse di chi vi abbia diritto (eredi o creditori) e a impedire che il patrimonio si depauperi o venga disperso. Vediamo in concreto i poteri e doveri più rilevanti:
Inventario dei beni: Prima di tutto, il curatore deve redigere l’inventario dei beni ereditari (art. 529 c.c.). Questo passaggio iniziale è fondamentale per avere una fotografia completa dell’attivo e del passivo dell’eredità: beni mobili, immobili, crediti, debiti, eventuali pendenze legali, etc. L’inventario tutela sia il curatore sia i futuri eredi, circoscrivendo ciò di cui si sta occupando.
Amministrazione ordinaria: Il curatore può compiere in autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari a mantenere integro il patrimonio e a far fronte alle esigenze correnti. Ad esempio, potrà custodire gli immobili (anche provvedendo a eventuali riparazioni urgenti), riscuotere affitti o crediti in scadenza, pagare bollette, imposte e spese di gestione, assicurarsi che i beni non periscano o perdano valore. Egli rappresenta legalmente l’eredità per tutti gli aspetti gestionali: ciò significa che può anche stare in giudizio per l’eredità giacente, ad esempio per promuovere o resistere a cause riguardanti i beni ereditari. La legge equipara, per molti aspetti, la sua posizione a quella di un proprietario “provvisorio”: la sua presenza fa sì che i terzi abbiano un riferimento certo con cui trattare. Ad esempio, se vi sono debitori del defunto che devono pagare somme all’eredità, potranno (anzi, dovranno) pagare al curatore; se qualcuno rivendica diritti sui beni ereditari, dovrà convenire in giudizio il curatore, e così via.
Atti di straordinaria amministrazione: Per gli atti eccedenti la gestione ordinaria, il curatore ha bisogno di autorizzazione del giudice (art. 530 c.c. e art. 782 c.p.c.). Tra questi atti rientrano la vendita di beni immobili o di mobili di particolare valore, la transazione di controversie, l’accensione di mutui o, in generale, qualunque operazione possa alterare in modo significativo il patrimonio. Il giudice tutelare valuterà caso per caso l’opportunità di autorizzare tali atti, sempre nell’ottica di preservare gli interessi dell’eredità e dei futuri eredi. Ad esempio, il curatore potrebbe chiedere di vendere beni che richiedono costi di mantenimento elevati o che rischiano di deteriorarsi, in modo da trasformarli in denaro liquido; oppure potrebbe essere necessario cedere un bene per pagare debiti urgenti. In ogni caso, senza il via libera dell’autorità giudiziaria, il curatore non può compiere atti straordinari validi.
Pagare i debiti ereditari: Uno dei compiti chiave del curatore è soddisfare, con le risorse dell’eredità, le eventuali passività lasciate dal defunto. Dopo aver verificato tramite l’inventario l’entità dei debiti e avendo magari invitato i creditori a farsi avanti, il curatore provvede al pagamento in proporzione e nel rispetto delle cause di prelazione (privilegi, ipoteche, etc.), analogamente a quanto avviene in un’eredità accettata con beneficio d’inventario. Se i fondi sono insufficienti, potrebbe dover liquidare alcuni beni (previa autorizzazione, se del caso) per ricavare le somme necessarie. Un aspetto importante, spesso sottovalutato, riguarda le obbligazioni tributarie connesse alla successione: il curatore infatti è tenuto a presentare la dichiarazione di successione e a pagare le relative imposte utilizzando il patrimonio ereditario. La Corte di Cassazione ha recentemente confermato che il curatore dell’eredità giacente assume il ruolo di “responsabile d’imposta” per i tributi dovuti dall’eredità stessa, sebbene nei limiti del valore dei beni ereditari. In particolare, la Cassazione (Sez. Tributaria) con sentenza n. 27081/2024 (depositata il 18 ottobre 2024) ha statuito che il curatore – in quanto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex art. 28 d.lgs. 346/1990 – deve provvedere al pagamento dell’imposta di successione entro il valore dei beni ereditari amministrati. Nella stessa direzione si pone anche Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 28869/2024 (8 novembre 2024), a conferma che il curatore opera quale rappresentante ex lege dell’eredità e risponde dei relativi oneri tributari, pur sempre senza poter essere obbligato oltre il patrimonio relitto. In sintesi, il fisco può legittimamente pretendere dal curatore il pagamento delle imposte dovute dal de cuius (come l’imposta di successione o eventuali imposte sugli immobili), ma il curatore vi farà fronte solo utilizzando i beni ereditari, senza responsabilità personale. Questa precisazione giurisprudenziale è importante anche per i creditori: eventuali debiti tributari dell’eredità hanno priorità di soddisfacimento, nei limiti di legge, e il curatore deve tenerne conto nella gestione.
Tutela degli interessi degli eredi eventuali: Il curatore deve agire con la diligenza di un “buon padre di famiglia” nell’amministrare i beni, avendo sempre presente che il suo scopo è conservare il patrimonio in vista dell’arrivo di chi ne avrà diritto. Non a caso, egli ha l’obbligo di rendicontare la sua gestione: al termine del suo incarico dovrà presentare un rendiconto dettagliato di tutte le operazioni compiute, consegnando poi i beni a chi subentra. È interesse del curatore valorizzare il patrimonio (ad esempio, concedendo in locazione immobili che altrimenti resterebbero inutilizzati, o curando la manutenzione per evitare degrado), così da consegnarlo agli eredi nelle migliori condizioni possibili.
Va sottolineato che il curatore non è un erede e non acquisisce mai la proprietà dei beni: il suo è un ruolo di amministrazione e garanzia. Egli ha però diritto a un equo compenso per l’opera prestata, che sarà liquidato dal tribunale al termine della gestione e prelevato dalle sostanze ereditarie. In pratica, quando l’incarico si chiude, al curatore vengono rimborsate le spese sostenute e riconosciuto un compenso, prima di distribuire l’eventuale residuo agli eredi o allo Stato. Anche questo aspetto è pensato per incentivare una gestione diligente: chi assume l’ufficio non deve rimetterci di tasca propria e vede remunerata la propria attività.
L’eredità giacente, per sua natura, è una situazione provvisoria. Si conclude quando viene meno la ragione per cui era stata aperta, ossia quando vi sono uno o più eredi che prendono in mano la situazione oppure quando si accerta definitivamente che nessun erede vi sarà. Le possibili vie di uscita sono dunque due:
1) Accettazione dell’eredità da parte di un erede: Se durante la fase di giacenza un chiamato all’eredità si fa avanti e accetta l’eredità, l’istituto cessa immediatamente efficacia. L’erede, una volta accettato, acquista la titolarità dei beni ereditari con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione (art. 459 c.c.). In altre parole, è come se fosse stato erede sin dal principio, e il curatore a quel punto deve rendere il conto della gestione e consegnargli tutti i beni. Da quel momento sarà l’erede a rispondere di debiti e obblighi relativi all’eredità (salvo quelli già assolti dal curatore con le risorse ereditarie). Può accadere, ad esempio, che un parente lontano venga rintracciato mesi o anni dopo e decida di accettare; oppure che un erede inizialmente incerto opti per l’accettazione dopo aver valutato la situazione patrimoniale (magari proprio esaminando l’inventario stilato dal curatore). In questi casi, l’intervento del curatore si conclude positivamente: il patrimonio transita in mano all’erede, preservato e possibilmente integro. L’erede subentrato può anche essere tenuto a rimborsare al curatore eventuali spese straordinarie che questo abbia dovuto anticipare di tasca propria, ma di norma tali spese sono coperte utilizzando i beni dell’eredità stessa durante la gestione.
2) Devoluzione allo Stato per mancanza assoluta di eredi: Se trascorso un certo tempo risulta chiaro che non esistono eredi legittimati a succedere (nemmeno tra i parenti più lontani fino al sesto grado) oppure se tutti i chiamati conosciuti hanno rinunciato e non vi sono altri successibili, l’eredità non può restare per sempre in uno stato di limbo. In base al codice civile, “In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato” (art. 586 c.c.). Lo Stato diventa quindi, di fatto, l’erede ultimo e necessario. Tecnicamente l’acquisto da parte dello Stato avviene di diritto, senza bisogno di accettazione e senza possibilità di rinuncia: lo Stato acquista automaticamente i beni del defunto quando non vi sono altri che possano ereditarli. Questa regola è motivata dall’interesse pubblico a evitare patrimoni senza padroni: in assenza di eredi privati, è meglio che i beni entrino nel patrimonio pubblico piuttosto che rimanere abbandonati. Nel caso di devoluzione allo Stato, il curatore dell’eredità giacente deve ovviamente cessare la gestione e rendere conto anche all’autorità erariale. Lo Stato, pur subentrando nei beni, non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni medesimi (non essendo un erede “volontario”, non può essere costretto a pagare oltre ciò che ha ricevuto). Di solito, quando un patrimonio è destinato allo Stato, il tribunale aspetta che decorrano i termini di prescrizione per l’accettazione (generalmente 10 anni dalla morte ai sensi dell’art. 480 c.c.), in modo da escludere qualunque futura pretesa di eredi tardivi. Trascorso tale periodo senza che alcun successibile abbia accettato, si dichiara la chiusura della procedura e si attiva la devoluzione statale. Va notato che lo Stato, una volta incamerati i beni, potrà soddisfare gli eventuali creditori del defunto ancora non pagati, ma solo entro il limite dell’attivo ereditario. Se i debiti eccedono i beni, questi creditori purtroppo resteranno insoddisfatti, perché – come visto – nessuno è personalmente responsabile oltre il valore dell’eredità in una situazione di eredità giacente.
Chiusura della curatela e rendiconto: Sia che l’eredità venga accettata da un erede, sia che venga devoluta allo Stato, il curatore esce di scena solo dopo aver presentato un rendiconto finale dettagliato di tutta la sua gestione (art. 531 c.c.). Questo documento elenca le attività svolte, le entrate e le uscite, eventuali vendite o acquisti, pagamenti ai creditori, e in generale ogni movimento relativo al patrimonio. Il rendiconto viene approvato dall’autorità giudiziaria e costituisce la base per liquidare il compenso del curatore. Dopodiché, il curatore consegna i beni a chi di dovere (erede o rappresentanti dello Stato) e la sua funzione cessa definitivamente. Da questo momento, l’eredità giacente si chiude: il patrimonio ha trovato un nuovo titolare (sia esso un privato o lo Stato) e prosegue il suo corso normale al di fuori dell’amministrazione temporanea.
L’istituto dell’eredità giacente svolge un ruolo fondamentale di tutela preventiva. Senza di esso, qualunque patrimonio ereditario privo di eredi immediatamente attivi rischierebbe di restare esposto a predazioni o degrado: immobili incustoditi, conti bancari bloccati, imprese senza guida, beni deperibili abbandonati, creditori impossibilitati a recuperare il dovuto. Invece, grazie alla possibilità di nominare un curatore, l’ordinamento garantisce continuità nella gestione del patrimonio del defunto fino a soluzione definita. Si tratta di uno strumento di equilibrio: da un lato protegge i diritti dei potenziali eredi, evitando che il ritardo nell’accettazione possa causare la perdita dei beni; dall’altro salvaguarda i creditori del defunto, assicurando un riferimento certo cui rivolgersi e un’amministrazione trasparente da cui ottenere quanto dovuto.
Un ambito in cui l’eredità giacente si rivela cruciale è, ad esempio, quello delle successioni ereditarie complesse: si pensi a quando muore qualcuno senza eredi prossimi e occorre ricostruire l’intero albero genealogico per trovare un parente lontano; oppure ai casi in cui gli eredi conosciuti sono minorenni o incapaci e devono attendere nomine di rappresentanti legali per accettare; o ancora alle ipotesi di liti tra possibili eredi sulla validità di un testamento. In tutte queste situazioni, il curatore dell’eredità giacente garantisce che nel frattempo i beni non restino in balia degli eventi. Egli rappresenta, per così dire, la “figura-ponte” tra il defunto e gli eredi che verranno, amministrando con neutralità e professionalità nell’interesse complessivo della vicenda successoria.
In conclusione, l’eredità giacente è uno strumento tecnico ma di grande importanza pratica per il diritto successorio italiano. Permette di traghettare il patrimonio del defunto attraverso le acque incerte in cui gli eredi non sono presenti, assicurando che nulla vada perduto e che tutte le pendenze vengano gestite correttamente. Se vi trovate ad affrontare la morte di un familiare e sorgono dubbi o difficoltà sull’individuazione o la volontà degli eredi, è fondamentale attivarsi tempestivamente per valutare – con l’aiuto di un legale esperto – la possibilità di richiedere una nomina di curatore dell’eredità giacente. Ciò garantirà trasparenza, ordine e legalità nella gestione del patrimonio, prevenendo problemi ben più gravi in futuro.
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Redazione - Staff Studio Legale MP