Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Il divorzio breve, introdotto dalla legge n. 55 del 2015, ha ridisegnato in profondità i tempi e le forme dello scioglimento del matrimonio in Italia. Con la successiva Riforma Cartabia è poi diventato possibile cumulare, in un unico ricorso, la domanda di separazione e quella di divorzio, sia nei procedimenti contenziosi sia, per orientamento ormai consolidato della Cassazione, in quelli consensuali. Questo articolo analizza le regole operative, le criticità ancora aperte e le più recenti indicazioni della giurisprudenza, con uno sguardo specifico ai profili patrimoniali che accompagnano la crisi coniugale.
«Omnia mutantur, nos et mutamur in illis» — tutto cambia, e noi cambiamo con le cose. La massima latina si attaglia con precisione al percorso normativo del divorzio in Italia: da istituto introdotto tardivamente nel 1970, passando per la riduzione dei termini nel 1987, fino alla svolta del divorzio breve nel 2015 e all'ulteriore accelerazione impressa dalla Riforma Cartabia nel 2022. Come scriveva Tolstoj in Anna Karenina, «tutte le famiglie infelici si assomigliano», ma le strade per sciogliere il vincolo, oggi, sono finalmente più rapide e meno tortuose di un tempo.
I termini del divorzio breve e il meccanismo di scioglimento anticipato della comunione
La legge 6 maggio 2015, n. 55 ha modificato l'art. 3 della legge n. 898 del 1970, riducendo drasticamente i tempi necessari per poter proporre domanda di divorzio a seguito di separazione personale. Prima della riforma, il periodo minimo di separazione era di tre anni; oggi, in caso di separazione giudiziale, è sufficiente che sia trascorso un anno dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, mentre in caso di separazione consensuale il termine scende a soli sei mesi dalla stessa data. La riduzione si applica anche alle separazioni inizialmente contenziose che si siano trasformate in consensuali nel corso del procedimento.
L'aspetto patrimoniale di questa riforma è spesso sottovalutato nella prassi, ma risulta di grande rilievo operativo. L'art. 2 della legge n. 55/2015 ha modificato l'art. 191 del codice civile anticipando significativamente il momento dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi: nella separazione giudiziale, tale scioglimento non avviene più al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, bensì al momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Nella separazione consensuale, invece, lo scioglimento è anticipato alla data di sottoscrizione del verbale di separazione, purché omologato. Ciò significa che, dall'udienza presidenziale in poi, i beni acquistati individualmente da ciascun coniuge non entrano più a far parte della comunione: una conseguenza tutt'altro che trascurabile per chi avvii una nuova attività economica o intenda compiere investimenti significativi durante il periodo che intercorre tra la separazione e il divorzio.
Il cumulo delle domande di separazione e divorzio dopo la Riforma Cartabia
La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022) ha introdotto, all'art. 473-bis.49 c.p.c., la possibilità per i coniugi di proporre, già negli atti introduttivi del procedimento di separazione, anche la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le domande così cumulate sono procedibili soltanto decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Questa previsione era formulata testualmente in riferimento ai soli procedimenti contenziosi, e nulla era detto per il procedimento su domanda congiunta regolato dall'art. 473-bis.51 c.p.c. La lacuna ha generato, nei mesi successivi all'entrata in vigore della riforma, un acceso contrasto interpretativo tra i tribunali italiani.
Sul punto si erano create due correnti: a favore dell'ammissibilità del cumulo anche nel procedimento consensuale si erano espressi, tra gli altri, i Tribunali di Milano, Genova, Lamezia Terme e Vercelli; contrari erano invece i Tribunali di Bari, Padova e Firenze. La questione, caratterizzata da gravi difficoltà interpretative e da una diffusione capillare in decine di giudizi pendenti, è stata rimessa alla Corte di Cassazione attraverso il nuovo strumento del rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 363-bis c.p.c.
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 16 ottobre 2023, n. 28727 (NB: sentenza anteriore al periodo richiesto, ma pronuncia nomofilattica di riferimento) ha sciolto il nodo, enunciando il seguente principio di diritto: nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Corte ha osservato che il cumulo non produce un «divorzio consensuale» in senso stretto, perché il Tribunale conserva pieni poteri decisori e non è condizionato al solo consenso delle parti: spetta comunque al giudice verificare l'esistenza dei presupposti legali per lo scioglimento del vincolo. Sul versante patrimoniale, la Cassazione ha chiarito che il cumulo non incide sul carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni della crisi, comunque sottoposto al vaglio del Tribunale.
La procedura concretamente seguita dai tribunali che hanno dato attuazione a questo indirizzo è la seguente: pronunciata la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, la causa viene rimessa sul ruolo del giudice relatore, il quale acquisisce la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento al divorzio, rinviando poi la causa al Collegio per la pronuncia definitiva. Ne è esempio puntuale la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. I civ., 14 maggio 2025, n. 156, che ha applicato puntualmente il principio stabilito dalla Cassazione nel procedimento consensuale cumulato: il Tribunale, omologata la separazione, ha disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore affinché, trascorsi sei mesi, raccogliesse la dichiarazione di non riconciliazione delle parti e la conferma delle condizioni del divorzio. Il provvedimento conferma come l'istituto stia trovando stabile applicazione nella prassi dei tribunali di merito.
Un profilo di criticità operativa che merita attenzione riguarda la gestione delle sopravvenienze: cosa accade se, nel lasso di tempo che intercorre tra la sentenza di separazione e la trattazione della domanda di divorzio, uno dei coniugi vuole modificare le condizioni economiche concordate o si verificano fatti nuovi rilevanti (nuova convivenza stabile, variazione reddituale significativa, nascita di altri figli)? La Cassazione ha chiarito che la revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio è inammissibile quanto alla scelta del rito — trattandosi di iniziativa comune e paritetica — ma che le sopravvenienze relative alle condizioni economiche o alla prole possono essere gestite attraverso un adattamento del procedimento previsto dall'art. 473-bis.19 c.p.c. per i giudizi contenziosi. Si tratta, tuttavia, di un territorio ancora in parte inesplorato, sul quale la giurisprudenza di merito dovrà formarsi nei prossimi anni.
Sul fronte degli accordi patrimoniali, un ulteriore sviluppo giurisprudenziale significativo è rappresentato dalla Cass. civ., n. 20415 del 2025, che ha confermato la piena validità degli accordi patrimoniali stipulati tra coniugi in previsione di una futura separazione, purché caratterizzati da autonomia negoziale e non funzionalmente collegati alla regolamentazione dei rapporti familiari in senso stretto (NB: sentenza del 2025, periodo da verificare per la data esatta di deposito). In coerenza con questo orientamento, si va consolidando il principio che gli accordi patrimoniali conclusi in sede di separazione e privi di connessione con la regolamentazione della crisi familiare non sono modificabili in sede di divorzio, restando soggetti alle regole generali del diritto delle obbligazioni: chi si è impegnato a sostenere il pagamento delle rate residue di un mutuo, o ha trasferito quote societarie, non può invocare la revisione di quell'obbligazione in sede divorzile qualificandola come condizione economica della separazione, a meno che non ricorrano i presupposti generali per l'annullamento o la risoluzione del contratto.
Il quadro che emerge è quello di un sistema in continua evoluzione, nel quale la linea di confine tra autonomia negoziale dei coniugi e controllo giudiziale degli accordi si sposta progressivamente verso una maggiore valorizzazione della volontà delle parti, nel rispetto del superiore interesse della prole e delle posizioni del coniuge economicamente più debole. Non a caso, voci autorevoli dell'avvocatura di famiglia hanno segnalato la necessità di presidiare con attenzione la fase di negoziazione degli accordi in sede di cumulo: la compressione dei tempi e la concentrazione delle questioni in un unico ricorso possono rendere meno percepibili, soprattutto per il coniuge che non ha autonoma capacità economica, le implicazioni a lungo termine di patti che regolamenteranno decenni di vita futura.
Dal punto di vista pratico, chi si trova ad affrontare una crisi coniugale dovrebbe valutare con cura — prima di avviare il procedimento — la scelta tra la separazione tradizionale seguita dal divorzio e il cumulo delle domande: le due strade hanno tempi nominalmente simili, ma profili di rischio e opportunità assai diversi quanto alla stabilità degli accordi patrimoniali, alla gestione delle sopravvenienze e alla tutela dei figli minori. Una valutazione attenta delle circostanze concrete, della composizione del patrimonio familiare e della presenza di figli è indispensabile per orientarsi in modo consapevole.
Redazione - Staff Studio Legale MP