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Discopatia lombare: prova e rendita INAIL - Studio Legale MP - Verona

Dalla diagnosi alla rendita: come vincere il diniego INAIL

 

La discopatia lombare è uno dei terreni più difficili nel contenzioso INAIL: perché è frequente, perché è “plausibilmente” legata all’età, e perché il confine tra fisiologico e professionale viene spesso trattato come una scorciatoia argomentativa. È proprio qui che serve metodo, non indignazione.

Il punto di partenza pratico è un dato semplice: quando la patologia è a eziologia multifattoriale, non basta dire “ho fatto un lavoro pesante”. Bisogna dimostrarlo in modo verificabile e trasformarlo in un ragionamento medico-legale coerente. La regola è antica e scomoda, ma decisiva: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. In altri termini, se vuoi la tutela, devi mettere il giudice nella condizione di “vedere” il nesso causale, non di immaginarlo.

Un esempio di scuola arriva da Trib. Civitavecchia, Sez. lav., sent. n. 594/2025, 17.11.2025. Il lavoratore, con storia di mansioni manuali e posture incongrue tra cantieri e attività edilizia, si vede negare dall’INAIL la natura professionale della “discopatia multipla della colonna lombosacrale”, liquidata come degenerazione compatibile con età e quadro comune. Il giudizio cambia direzione con due mosse istruttorie: ricostruzione concreta delle attività svolte e CTU medico-legale impostata sul “come” e sul “quanto” del sovraccarico, non sul “se in astratto può succedere”. Il Tribunale valorizza la multifattorialità senza farsi bloccare da essa, riconoscendo che il lavoro può incidere in modo efficiente e determinante sul processo degenerativo, se gli elementi clinici e anamnestici lo supportano. 

Qui c’è il primo insegnamento operativo: il giudice non premia le affermazioni generiche, premia la ricostruzione fattuale. Nella stessa sentenza, la prova testimoniale e documentale serve a definire durata, intensità e continuità delle lavorazioni e a distinguere i periodi realmente “a rischio” (movimentazione manuale, stazione eretta prolungata, posture incongrue) da quelli solo nominalmente gravosi. Tradotto: nel ricorso e nelle prove non basta la qualifica (“edile”, “elettricista”). Serve la mansione concreta, con gesti, carichi, frequenze, posture, ritmi. 

Il secondo insegnamento è medico-legale: nelle discopatie la CTU deve ragionare sulla storia clinica “nel tempo”. Nel caso di Civitavecchia, la progressione del quadro degenerativo e l’assenza di fattori predisponenti anatomici vengono letti come elementi compatibili con un aggravamento favorito dall’esposizione lavorativa, non come alibi per negare la tutela. Questo è il punto su cui spesso si perde: molte difese si limitano a contrapporre “degenerativo” a “professionale”, come fossero categorie incompatibili. Non lo sono, e la giurisprudenza lo ribadisce con chiarezza anche a livello di legittimità, pretendendo però una dimostrazione concreta e specifica del nesso, non presunzioni basate su sole possibilità teoriche. 

La Cassazione, infatti, richiama un criterio pratico che nel contenzioso INAIL va trattato come un requisito di progetto: la “probabilità qualificata”. In Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 9805/2025, 14.4.2025 si ribadisce che, nelle patologie multifattoriali, la conclusione probabilistica deve essere sostenuta da elementi ulteriori idonei a trasformarla in certezza giudiziale, inclusi dati epidemiologici e circostanze specifiche della fattispecie. È un passaggio che impone una scelta: o si entra nei dettagli tecnici (ergonomia, fattori di rischio, storia clinica, letteratura), oppure si resta nel campo delle frasi “verosimili” che non bastano a vincere. 

A questo punto, la domanda che interessa davvero chi legge è: che cosa devo preparare, concretamente, per chiedere il riconoscimento INAIL della discopatia lombare come malattia professionale?

La struttura probatoria, in modo asciutto, si gioca su cinque blocchi.

Primo blocco: cronologia clinica completa. Referti, esami strumentali, certificazioni, terapie, limitazioni funzionali e, soprattutto, un asse temporale chiaro tra insorgenza o peggioramento e periodi di esposizione al rischio. La CTU lavora su sequenze: se la sequenza è confusa o lacunosa, diventa facile derubricare tutto a “usura”.

Secondo blocco: descrizione tecnica delle mansioni. Una relazione che ricostruisca l’attività reale, con esempi di carichi, posture, attrezzi, spazi, tempi, ritmi, recuperi. In Trib. Civitavecchia, Sez. lav., sent. n. 594/2025, 17.11.2025, proprio la ricostruzione delle lavorazioni e la distinzione tra attività continuative e non continuative incide sull’esito. 

Terzo blocco: prova dell’esposizione a movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico. Qui entra un collegamento normativo spesso ignorato nelle cause INAIL sulle discopatie: il Titolo VI del d.lgs. 81/2008. L’art. 168 impone al datore di lavoro misure organizzative e mezzi per evitare o ridurre la movimentazione manuale e richiama espressamente la riduzione dei rischi di patologie dorso-lombari, con riferimento ad allegati tecnici e buone prassi. In un giudizio INAIL, questo non prova automaticamente il nesso causale, ma aiuta a qualificare il rischio come “tipico” e a rendere credibile, anche sul piano prevenzionistico, la ricostruzione dell’esposizione. 

Quarto blocco: CTU impostata bene e partecipazione attiva del CTP. La consulenza tecnica non è un rituale, è il perno. Va governata con quesiti intelligenti: ruolo dell’esposizione lavorativa sul determinismo della discopatia, pesi e posture, durata, eventuali cofattori extraprofessionali da valutare e, soprattutto, motivazione sul perché il lavoro abbia inciso in misura determinante o concausale rilevante.

Qui si innesta un punto che la Cassazione ricorda in modo netto: il giudice può disattendere la CTU, ma deve motivare seriamente perché se ne discosta. La conseguenza pratica è speculare: se la CTU è coerente e ben motivata, diventa difficile “bucarla” con contestazioni generiche; se è superficiale, diventa facile perdere anche con un rischio reale. 

Quinto blocco: il tema economico-giuridico del cumulo delle menomazioni. È l’aspetto più sottovalutato, e il Tribunale di Civitavecchia lo dimostra con effetti concreti. Nel caso, la discopatia viene valutata in 9 punti; il passaggio decisivo è che, sommata alle menomazioni già riconosciute per altre malattie professionali, porta l’invalidità complessiva al 20%, con conseguente condanna alla costituzione della rendita. 

Questo è perfettamente coerente con l’impianto dell’art. 13 del d.lgs. 38/2000: l’indennizzo delle menomazioni tra 6% e 15% è in capitale, mentre dal 16% è in rendita. Nella pratica, quindi, una discopatia che “da sola” resterebbe sotto soglia può diventare rendita se esistono preesistenze lavorative già riconosciute o nuovi riconoscimenti che portano oltre la soglia. È un’area in cui molte persone rinunciano perché guardano il singolo numero, invece del quadro complessivo. 

A questo quadro sostanziale si aggiunge un dato di attualità economica utile per chi valuta tempi e convenienza dell’azione: gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono oggetto di rivalutazione annuale; il decreto ministeriale 20 giugno 2025 n. 85 ha disposto, con decorrenza 1° luglio, una rivalutazione nella misura dello 0,8%. Non è un dettaglio: su rendite e ratei, la dinamica degli importi incide sul valore reale del riconoscimento e, quindi, sulle scelte processuali. 

Fin qui INAIL e nesso causale. Ma c’è un secondo livello di lettura, utile anche in chiave preventiva e di responsabilità datoriale, che la giurisprudenza recente rende evidente: la linea di confine tra “tutela indennitaria” e “responsabilità” è più permeabile di quanto si dica. Le stesse prove che costruiscono il nesso per la tutela assicurativa spesso diventano la base per valutare eventuali profili di colpa organizzativa o carenze nella valutazione del rischio.

È significativo, in questo senso, l’orientamento che emerge da Corte App. Bologna, Sez. lav., sent. n. 210/2025, 16.6.2025, che tratta il riconoscimento di malattia professionale in ambito di stress e organizzazione del lavoro. Il tema cambia (non è la colonna), ma il metodo resta: allegazioni specifiche, accertamento tecnico e giudizio causale fondato su fatti e non su etichette. 

Ancora più netto è il segnale che arriva dal penale: Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 14799/2025, 15.4.2025 qualifica e discute l’insorgenza di un disturbo da panico in rapporto a costante adibizione al lavoro notturno e a profili di colpa specifica e generica contestati ai responsabili aziendali, con un’attenzione procedurale e probatoria elevatissima. Il messaggio operativo è chiaro: quando il rischio organizzativo viene ignorato o minimizzato, la questione non resta confinata nell’INAIL. 

In questo scenario, “Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune.” Non è una frase da letteratura decorativa: è un avvertimento operativo. Se la discopatia viene automaticamente archiviata come “normale” senza un’analisi dell’esposizione e della storia clinica, non è prudenza: è un’abdicazione all’approfondimento. E nel contenzioso INAIL, l’approfondimento è la differenza tra rigetto e rendita.

Conclusione senza retorica: ottenere il riconoscimento INAIL della discopatia lombare come malattia professionale è possibile, ma non è automatico e non è “a sentimento”. Servono mansioni descritte bene, documenti giusti, una CTU costruita con intelligenza e una strategia sul cumulo delle menomazioni. Il caso del Tribunale di Civitavecchia mostra che, quando questi elementi sono presenti, anche la patologia “degenerativa” può essere riconosciuta per ciò che è: un danno da lavoro, con conseguenze indennitarie concrete.

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  • 26 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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