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Debiti familiari: come uscirne con una procedura familiare - Studio Legale MP - Verona

Una guida tecnica su come genitori, coniugi e figli possano risolvere insieme la crisi da sovraindebitamento tramite un’unica procedura di legge, tra vantaggi concreti e condizioni da rispettare

 

Famiglia unita contro i debiti: una nuova soluzione legislativa

Una famiglia sommersa dai debiti affronta un peso che schiaccia genitori e figli. In simili frangenti, l’unione può fare la differenza tra la rovina e la salvezza: come ricordava Sallustio, «concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur» (con l’armonia le piccole cose crescono, con la discordia anche le più grandi crollano). Oggi questo principio di unità trova riscontro anche nel diritto: la legge sul sovraindebitamento consente ai membri di uno stesso nucleo familiare di affrontare insieme la crisi finanziaria con un’unica procedura congiunta. In passato ogni debitore doveva procedere per conto proprio, ma dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è stata introdotta la procedura familiare, pensata proprio per chi condivide vita e debiti. “Tutti per uno, uno per tutti”, recita il celebre motto letterario di Alexandre Dumas: affrontare uniti una sfida comune, come dei moderni moschettieri, può ribaltare le sorti anche nelle situazioni più disperate.

Cos’è la procedura familiare di sovraindebitamento

La procedura familiare, disciplinata dall’art. 66 CCII, permette a più componenti di una stessa famiglia di presentare un’unica domanda congiunta per accedere alle soluzioni di sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata). In pratica, invece di avviare procedimenti separati per il marito, la moglie, i figli maggiorenni conviventi, si può richiedere al tribunale di trattare la crisi debitoria in modo unitario. Si forma così un’unica procedura concorsuale che ingloba le posizioni di tutti i familiari coinvolti. Ciascun membro resta titolare delle proprie attività e passività, ma l’iter è comune e coordinato. Dal punto di vista pratico, la famiglia agisce come un solo “soggetto” in crisi: viene nominato un unico OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o gestore per tutti, viene redatto un unico piano o progetto di liquidazione e il giudice emette provvedimenti validi per l’intero nucleo. Ciò consente una visione globale della situazione e soluzioni più coerenti, evitando duplicazioni di costi e decisioni contrastanti.

Va sottolineato che la procedura familiare non crea confusione di patrimoni: i beni e i debiti di ciascun partecipante restano separati e distinti all’interno del procedimento. Ad esempio, se genitori e figlio presentano un piano congiunto, il piano specificherà quale parte di pagamento spetta ai genitori e quale al figlio, in base alle rispettive risorse. Si evita però di dover predisporre tre piani diversi con tre procedure parallele. La famiglia presenta una proposta unitaria ai creditori, pur articolata per singolo debitore, e il tribunale la valuta nel complesso. In caso di omologazione, ogni debitore otterrà l’esdebitazione dei propri debiti, ma il beneficio è sincronizzato per tutti: la famiglia si libera dai debiti in un colpo solo.

 

Requisiti: chi può accedere e in quali casi

Non tutte le persone legate da vincoli familiari possono automaticamente presentare una procedura congiunta. La legge prevede due condizioni essenziali:

Convivenza: i debitori devono essere membri dello stesso nucleo familiare convivente. Questo in genere include i coniugi (o uniti civilmente), i conviventi di fatto, i parenti e affini stabilmente conviventi (ad esempio genitori e figli che vivono sotto lo stesso tetto). Se i membri della famiglia risiedono separatamente, non possono attivare la procedura unica. L’idea è che la crisi finanziaria li coinvolga come unità economica di fatto, cosa che di norma accade quando si condivide la vita quotidiana e le spese. Da notare che una recente pronuncia ha ammesso la procedura familiare anche per coniugi legalmente separati ma ancora conviventi (Trib. Perugia, sent. 11 ottobre 2024): segno che conta la realtà della convivenza più che lo status formale del matrimonio.

Origine comune dell’indebitamento: i debiti devono avere un nesso comune o derivare da una causa quantomeno in parte condivisa. Non è necessario che tutti i debiti siano uguali per tutti, ma deve esserci un elemento unificante. Tipicamente, può trattarsi di obbligazioni contratte assieme (es. un mutuo cointestato per la casa familiare, un finanziamento firmato da entrambi i coniugi, fideiussioni incrociate, ecc.) oppure di debiti sorti per un evento che ha colpito l’intera famiglia (es. spese mediche straordinarie per un figlio, chiusura dell’attività di famiglia, perdita del lavoro del capofamiglia con conseguente insolvenza). Se invece i coniugi hanno debiti totalmente estranei tra loro (ad esempio il marito per investimenti azzardati, la moglie per spese personali indipendenti), il tribunale potrebbe negare la procedura congiunta per mancanza di connessione, costringendo a procedere separatamente. In sintesi, la procedura familiare è pensata per crisi finanziarie che coinvolgono l’intera famiglia o nascono da scelte/necessità affrontate insieme.

Oltre a questi requisiti specifici, valgono naturalmente le condizioni generali per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: la famiglia (intesa come insieme dei membri richiedenti) dev’essere non fallibile (consumatori o piccoli imprenditori sotto soglia), trovarsi in stato di sovraindebitamento (incapacità di pagare regolarmente i debiti) e, soprattutto, tutti i partecipanti devono essere meritevoli. La meritevolezza si valuta in capo a ciascun debitore: non basta che uno dei coniugi sia onesto se l’altro ha compiuto atti in frode. Ogni membro deve non aver provocato il proprio indebitamento con dolo o colpa grave e non aver violato obblighi informativi o di cooperazione. Su questo punto la giurisprudenza invita a un approccio equilibrato: anche chi ha commesso qualche leggerezza può essere ammesso, purché non vi siano malafede o condotte scorrette rilevanti (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025). Il tribunale normalmente esamina la meritevolezza all’inizio in modo sommario e definitivamente al termine, prima di concedere l’esdebitazione.

Infine, è importante notare che la procedura familiare è facoltativa, non obbligatoria. I conviventi possono scegliere di presentare domanda congiunta, ma se preferiscono possono procedere individualmente. In alcuni casi strategici, l’OCC potrebbe consigliare di non unire le posizioni (ad esempio se uno dei due coniugi ha molti più debiti dell’altro o un profilo di meritevolezza dubbio). Tuttavia, quando ricorrono i presupposti, l’opzione di procedere insieme è generalmente vantaggiosa.

 

Vantaggi concreti della procedura congiunta

La possibilità di unire le forze in un’unica procedura comporta diversi benefici pratici per la famiglia sovraindebitata:

Riduzione dei costi e delle spese procedurali: invece di pagare più volte compensi e spese per OCC, periti, contributi unificati ecc., la famiglia affronta un solo procedimento. Ciò significa, ad esempio, un unico compenso per il gestore nominato dal tribunale, calcolato sul cumulo delle masse attive/passive ma senza duplicazioni. Anche gli eventuali costi di consulenze (perizie immobiliari, valutazioni di beni) si sostengono una volta sola per l’intero nucleo. In un periodo di difficoltà economica, evitare oneri ripetuti è un sollievo non da poco.

Procedimento più snello e coordinato: tutte le questioni vengono trattate davanti allo stesso giudice e con le stesse tempistiche. Non si rischia che un membro della famiglia ottenga l’omologazione del piano e un altro sia ancora in alto mare, oppure che uno sia omologato e l’altro respinto, creando squilibri. La situazione debitoria familiare è valutata nel complesso, con un approccio olistico. Ciò consente anche soluzioni più eque: il tribunale può ad esempio calibrare i sacrifici richiesti a ciascun membro in proporzione alle sue capacità, garantendo però un equilibrio per i creditori comuni. Se i coniugi hanno debiti condivisi, li si regolamenta una volta per tutti, evitando duplicazioni di proposte.

Maggiore tutela dei beni comuni (come la casa): molte famiglie hanno beni in comproprietà (tipicamente la casa di abitazione intestata a entrambi i coniugi). Una procedura unitaria evita il dilemma di dover eventualmente liquidare l’intero bene nella procedura di uno, lasciando l’altro senza tutela. Nella procedura familiare si valuta il bene comune nel suo insieme e si studiano soluzioni che tengano conto degli interessi di tutta la famiglia. Ad esempio, se si propone un piano del consumatore con mantenimento della prima casa ipotecata, il piano riguarderà entrambi i coniugi debitori verso la banca, rafforzando la credibilità della proposta (entrambi si impegnano a pagare). Proteggere l’abitazione principale risulta più agevole quando la famiglia agisce compatta: si può dimostrare che l’intero nucleo farà fronte al mutuo residuo, offrendo maggiori garanzie al giudice. (Ricordiamo in proposito che persino i debiti ipotecari possono essere ristrutturati con piani di rimborso pluriennali, oltre il limite di un anno, se il creditore ipotecario ottiene così un soddisfacimento migliore di quello ricavabile dall’asta – cfr. Cass. civ., ord. n. 4622/2024).

Fresh start sincronizzato: l’obiettivo finale – la liberazione dai debiti – viene raggiunto insieme. Terminata con successo la procedura, il tribunale emette un decreto di esdebitazione che riguarda tutti i membri. La famiglia intera può così voltare pagina in simultanea, senza che uno resti indietro ancora inseguito dai creditori. Ciò ha anche un impatto psicologico positivo: si esce dalla crisi come si era entrati, cioè in gruppo, sostenendosi a vicenda. Come in un percorso di montagna impervio, si scala la vetta legati alla stessa corda. Questa seconda opportunità collettiva rafforza la solidarietà familiare e consente una ripartenza più solida, perché nessun componente rimane zavorrato dai debiti mentre gli altri si sono liberati.

Trattamento uniforme dei creditori comuni: spesso marito e moglie condividono alcuni creditori (banca, fisco, fornitori se c’era un’attività comune, ecc.) e ne hanno altri individuali. Con la procedura familiare, i creditori comuni partecipano a un’unica procedura e ricevono una proposta unitaria, evitando disparità. Ad esempio, senza procedura familiare la banca potrebbe vedersi proporre un accordo dal marito e un diverso piano dalla moglie, con possibili incongruenze. Un’unica trattativa assicura parità di trattamento e maggiore chiarezza. Anche per i creditori ciò può essere conveniente: hanno una visione completa dell’intera “torta” patrimoniale familiare e delle risorse combinabili, il che spesso significa percentuali di recupero più alte o più sicure.

In sostanza, la procedura familiare risponde a una logica di efficienza e giustizia sostanziale: la famiglia è un soggetto sociale ed economico unitario, quindi affrontare unitariamente la crisi consente soluzioni più eque, rapide ed efficaci. Naturalmente vi sono anche delle sfide e precauzioni da considerare, come vedremo, ma i vantaggi sistemici sono evidenti. Non a caso, dottrina e prassi salutano questa innovazione come una delle più significative del nuovo Codice della Crisi.

 

Le prime applicazioni nei tribunali: casi del 2025

Trattandosi di una novità normativa relativamente recente (entrata in vigore pienamente nel 2022 e ulteriormente chiarita dal correttivo del 2024), le procedure familiari sono arrivate all’attenzione dei tribunali proprio negli anni 2024-2025. Le prime pronunce forniscono indicazioni preziose su come i giudici interpretano e applicano l’istituto.

In un caso emblematico, il Tribunale di Spoleto, sent. 10 giugno 2025 n. 29 ha omologato un piano del consumatore familiare presentato congiuntamente da due genitori e dal figlio convivente. L’origine dell’indebitamento comune era un mutuo fondiario contratto dalla coppia per l’acquisto della casa, di cui il figlio si era fatto garante. La crisi è derivata dalla perdita del lavoro del padre e dalle difficoltà economiche generali della famiglia, che si è trovata impossibilitata a pagare le rate. Il tribunale umbro, riconosciuta la meritevolezza di tutti (assenza di colpa grave ai sensi dell’art. 69 CCII, poiché la situazione debitoria era sorta per circostanze sfortunate e non per malafede), ha ritenuto ammissibile la procedura congiunta ex art. 66 CCII. Ha rilevato come il sovraindebitamento avesse un’origine chiaramente comune – il mutuo per la casa familiare – e che l’unitarietà della procedura avrebbe permesso di gestire in modo coerente il debito ipotecario. Il piano è stato omologato prevedendo la ristrutturazione del mutuo con rate sostenibili per la famiglia e la falcidia parziale di altri debiti al consumo. Questa pronuncia è importante perché conferma che anche più di due soggetti (nel caso, tre: padre, madre e figlio) possono essere coinvolti in un’unica procedura, purché conviventi e con legame comune nei debiti. Inoltre, afferma un principio di fondo: favor debitoris in senso familiare, ovvero interpretare estensivamente la norma per ricomprendere tutte le situazioni in cui la famiglia come entità unitaria è in difficoltà.

Un altro precedente significativo riguarda l’applicabilità della procedura familiare anche alla particolare procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Questa procedura (art. 283 CCII) consente al debitore persona fisica totalmente privo di beni di ottenere la cancellazione integrale dei debiti residui, senza pagare nulla ai creditori, purché soddisfi i rigorosi requisiti di meritevolezza e incapienza. Nella formulazione legislativa, l’esdebitazione dell’incapiente è presentata come individuale (è pensata per “il” debitore meritevole che non ha nulla). Ci si è quindi chiesti se due coniugi entrambi nullatenenti possano chiedere insieme l’esdebitazione. Ebbene, il Tribunale di Perugia, sent. 7 maggio 2025 n. 50 ha dato risposta positiva: ha riunito i ricorsi di due coniugi incapienti conviventi, ammettendoli a un’unica procedura familiare di esdebitazione. Il giudice umbro ha superato anche alcuni ostacoli pratici (il sistema informatico non consentiva inizialmente l’iscrizione congiunta, costringendo a depositare due ricorsi separati poi riuniti) e in motivazione ha spiegato che tutte le procedure da sovraindebitamento, anche se disciplinate in sezioni diverse del codice, possono svolgersi in forma familiare se ne ricorrono i presupposti. In sostanza, pur mancando un richiamo espresso dell’art. 66 CCII all’esdebitazione incapiente, sarebbe illogico – secondo il tribunale – negare a una famiglia nullatenente la chance di liberarsi congiuntamente dai debiti, quando ciò è invece consentito per le altre procedure. Questa pronuncia “pilota” apre dunque la strada all’esdebitazione familiare: una famiglia intera, se davvero priva di risorse e meritevole, può ottenere il colpo di spugna integrale dei debiti e ripartire da zero. Chiaramente ciascun membro deve soddisfare i criteri di incapienza (reddito inferiore alle soglie di legge, nessun bene liquidabile) e di buona fede, e l’esdebitazione verrà revocata per tutti se uno di essi occulta sopravvenienze nei quattro anni successivi. Ma la portata innovativa è di grande rilievo: anche la procedura “gratuita” per chi non ha nulla può essere condivisa in famiglia.

Altre pronunce di merito – Tribunale di Bari, Tribunale di Terni, ecc. – hanno contribuito a definire i confini dell’istituto. Ad esempio, si è chiarito che i familiari in procedura congiunta devono adottare lo stesso tipo di procedura: non è possibile che uno presenti un piano e l’altro la liquidazione, perché servirebbero iter differenti e incompatibili (in tal senso Trib. Bari 2024). Meglio optare per la soluzione più adatta al nucleo nel suo insieme. Inoltre, se uno dei debitori familiari svolgeva attività d’impresa poi cessata, la sua posizione può rientrare nel perimetro familiare come debitore civile (Trib. Verona, sent. 13 giugno 2025 ha ammesso alla liquidazione controllata un ex imprenditore già fallito in passato, proprio considerando che i debiti residui erano personali e post-fallimento). Insomma, la tendenza dei tribunali è di dare concreta attuazione al favor familiae implicito nella norma, purché non si scardini la logica del sistema concorsuale.

Merita un cenno, infine, un’ordinanza del Tribunale di Verona che tocca indirettamente anche gli interessi delle famiglie sovraindebitate: con ord. 18 luglio 2025 il tribunale scaligero ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 278, comma 2 CCII, nella parte in cui esclude l’efficacia dell’esdebitazione verso i creditori non insinuati. Si tratta del caso (accaduto a Verona) di un debitore la cui liquidazione controllata aveva pagato al 100% tutti i creditori partecipanti, mentre alcuni creditori (tra cui una banca) erano rimasti fuori dalla procedura per scelta strategica. Applicando alla lettera la norma, quei creditori “assenti” sarebbero rimasti liberi di pretendere l’intero importo dopo la chiusura, annullando di fatto il fresh start del debitore. Il tribunale ha ritenuto irragionevole che il beneficio finale dipenda dal comportamento dei creditori e non da quello del debitore meritevole, e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della seconda chance tutelata dal diritto UE. Questa iniziativa giudiziaria – se accolta – potrebbe eliminare una “tagliola” poco nota ma potenzialmente devastante anche per le famiglie: il rischio di restare indebitati verso chi ha ignorato la procedura. Significativamente, Verona ha sollevato il dubbio in un caso che riguardava un mutuo ipotecario familiare non insinuato: un’ulteriore conferma dell’attenzione verso la protezione dell’abitazione e della stabilità economica familiare. La decisione della Consulta è attesa e, qualora dichiari illegittima la norma, tutte le famiglie che escono da una procedura avranno la certezza di essere completamente libere dai debiti, indipendentemente dalle mosse dei singoli creditori.

 

Attenzione a limiti e cautele

Per quanto promettente, la procedura familiare presenta anche alcuni limiti da considerare e richiede cautele nella sua gestione:

Meritevolezza di gruppo: come accennato, tutti i partecipanti devono superare l’esame di meritevolezza. Basta che uno abbia tenuto condotte gravemente sleali (es. frodi ai creditori, atti in frode come vendite simulate, spese pazze ingiustificate) perché l’intera procedura possa saltare. Il comportamento di ciascuno riflette sull’esito comune. I giudici tendono a non escludere ab origine la famiglia se formalmente i requisiti sono rispettati, rinviando la valutazione di dettaglio alla fine (così da dare una chance anche a chi ha qualche ombra, verificando poi sul campo la sincerità). Tuttavia, se in corso di procedura emergesse che uno dei membri ha occultato attivi o ha mentito, rischierebbe di far perdere l’esdebitazione all’intero nucleo. È dunque fondamentale che tutti, nessuno escluso, mantengano un atteggiamento trasparente e collaborativo. La fides reciproca tra familiari diventa una responsabilità condivisa verso il buon esito.

Coordinamento nelle decisioni: la famiglia deve presentarsi unita non solo nella domanda iniziale ma anche nelle scelte durante la procedura. Ciò richiede un forte accordo e cooperazione tra i membri. Ad esempio, se viene proposto un piano del consumatore, bisognerà decidere insieme quali beni eventualmente sacrificare, come ripartire i pagamenti, ecc. Non è pensabile che in sede di udienza uno proponga modifiche a discapito di un altro. È quindi importante, fin dalla fase di preparazione con l’OCC, che la famiglia ragioni come una squadra, trovando compromessi interni dove necessario. Il legale e il gestore fungeranno un po’ da “mediatori familiari” per comporre gli interessi di ciascuno nel progetto comune.

Eventuali conflitti di interesse: sebbene raro, potrebbe esserci il caso in cui tra i familiari esistano posizioni potenzialmente confliggenti. Si pensi a un genitore debitore verso un figlio (magari per un prestito infruttifero mai restituito) o a un coniuge garante dei debiti dell’altro. In situazioni del genere, occorre valutare se la procedura unica sia appropriata: un conflitto interno potrebbe minare la par condicio e l’imparzialità dell’OCC. La norma comunque impone che i rapporti giuridici tra i familiari siano ben delineati e distinti: ad esempio, il credito di un figlio verso un genitore va dichiarato e potrebbe dover essere trattato con criteri oggettivi. Se i potenziali conflitti sono insanabili, probabilmente sarà preferibile evitare la procedura familiare. Nella maggioranza dei casi, tuttavia, queste frizioni non sussistono o sono superabili con trasparenza e accordi preventivi.

Debiti non falcidiabili e obblighi familiari: la legge esclude dall’esdebitazione alcuni tipi di debiti, in particolare quelli alimentari e da obblighi di mantenimento/familiari (oltre a debiti da risarcimenti per illecito extracontrattuale e sanzioni penali/amministrative). Questo significa che gli assegni dovuti a coniuge separato o ai figli minori non possono essere ridotti né cancellati dalla procedura. Una famiglia che avesse debiti derivanti da obblighi di mantenimento (es. arretrati di assegni familiari) deve tener presente che su di essi non vi è colpo di spugna: dovranno comunque essere onorati, a prescindere dalla procedura congiunta. Ciò rientra nella logica di tutela di soggetti deboli: la legge salva-suicidi offre sollievo verso banche e Fisco, ma non può cancellare i doveri verso i figli. Pertanto, eventuali debiti di questo tipo rimarranno a carico del diretto obbligato. Analogamente restano fermi gli obblighi futuri di mantenimento: non è possibile sottrarsi alla corresponsione degli alimenti in forza di una procedura concorsuale. Insomma, prima la famiglia, anche nel disegno del legislatore.

Scelta della procedura più adatta: non è detto che tutti i membri debbano adottare la stessa strategia (piano o liquidazione) se le situazioni sono eterogenee. Tuttavia, per stare insieme, bisogna optare per uno stesso percorso concorsuale: o tutti in piano/concordato minore, o tutti in liquidazione controllata. Questo richiede talvolta dei compromessi: ad esempio, se il marito ha patrimonio e la moglie no, entrambi dovranno decidere se tentare un piano basato sul patrimonio di lui o se liquidare tutto. Non possono seguire strade diverse. La giurisprudenza (v. Trib. Bari cit.) rammenta che la procedura familiare si basa su un’unica “procedura di composizione della crisi”: occorre dunque uniformità di rito. Il lato positivo è che comunque si può cambiare procedura in corsa se necessario (ad esempio convertire un piano in liquidazione per tutti, in caso di insuccesso del piano).

 

Un nuovo inizio per tutta la famiglia: conclusioni e consigli

L’introduzione del sovraindebitamento familiare rappresenta un importante passo avanti verso una gestione più umana ed efficace delle crisi debitorie. Permettere a una famiglia di affrontare compatta la propria situazione di insolvenza significa riconoscere che dietro ai numeri ci sono persone legate tra loro, con destini intrecciati. La normativa e i tribunali, con le prime applicazioni del 2025, stanno mostrando sensibilità nel premiare le famiglie che agiscono in buona fede e si rimboccano le maniche insieme per uscire dal tunnel. “Uniti si vince” – questo sembra il messaggio di fondo lanciato dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza.

Ovviamente, ogni caso va valutato attentamente: presentare una procedura familiare richiede un lavoro preparatorio accurato da parte dell’OCC e degli avvocati, per raccogliere tutta la documentazione di ogni membro, elaborare un piano credibile e assicurarsi che nessun aspetto venga trascurato (ad esempio, dichiarare tutte le posizioni di debito/credito anche reciproche, coordinare le eventuali opposizioni dei creditori, ecc.). È fondamentale rivolgersi a professionisti esperti in materia di sovraindebitamento, che sappiano guidare la famiglia passo dopo passo. Anche perché, se la procedura fallisce per qualsiasi motivo (es. revoca per comportamento scorretto, cessazione dei pagamenti concordati, rinuncia), la famiglia rischia di trovarsi di nuovo esposta alle azioni esecutive senza aver più la possibilità di ripresentare subito un’altra domanda (ci sono preclusioni temporali e danni reputazionali nei confronti dei creditori). La posta in gioco è alta: riuscire a cancellare i debiti e ripartire, oppure restare impigliati nelle difficoltà. Per questo vale la pena sfruttare appieno la chance offerta dalla legge ma con la dovuta preparazione e consapevolezza.

In conclusione, la procedura familiare può essere vista come un faro di speranza per molte famiglie italiane strangolate dai debiti. Un unicum nel panorama giuridico che incarna il principio per cui nessuno dev’essere lasciato indietro. Se una famiglia onesta attraversa la tempesta finanziaria, la legge oggi tende ad accoglierla nel porto sicuro di una procedura su misura, anziché disperderla in percorsi separati. Uniti, si può lottare meglio e vincere contro l’oppressione del debito, riconquistando insieme la dignità e la serenità perdute.

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  • 11 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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