
Per molto tempo, chi era sommerso dai debiti rischiava di restarlo a vita. Oggi, invece, il quadro è cambiato radicalmente grazie al Codice della crisi e dell’insolvenza e alla Direttiva UE 2019/1023 sul fresh start. Il legislatore italiano ha ampliato le possibilità di esdebitazione, cioè di cancellazione definitiva dei debiti residui. Ad esempio, sono stati ricompresi anche i debiti fiscali: con un piano di ristrutturazione o con la liquidazione controllata, è possibile proporre il pagamento parziale delle cartelle esattoriali e ottenere la cancellazione del resto a fine procedura. La Corte di Cassazione lo ha confermato, chiarendo che il decreto di omologazione può cancellare i debiti tributari anche senza un’adesione formale del Fisco, purché la proposta sia più vantaggiosa della liquidazione e il Fisco non subisca un trattamento deteriore (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5157/2025). Inoltre, solo i creditori che hanno partecipato al giudizio possono impugnare l’omologa: chi è rimasto inerte non può più lamentarsi dopo. Questa linea garantisce stabilità e tutela il debitore da contestazioni tardive, rendendo concreto il fine debiti.
Un’innovazione storica è poi l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che consente persino a chi non ha beni né redditi di ottenere il “colpo di spugna” sui debiti. Anche su questo fronte la giurisprudenza ha aperto spiragli importanti: un tribunale ha ammesso per la prima volta la procedura congiunta di due coniugi totalmente privi di patrimonio, riconoscendo che anche chi non possiede nulla merita di essere liberato dai debiti se la sua insolvenza non è colposa (Trib. Perugia, sent. 14 agosto 2025). “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, scrive Dante: allo stesso modo, dopo un periodo buio, oggi è davvero possibile tornare alla luce senza più debiti sulle spalle.
Le riforme hanno dunque dischiuso la strada dell’esdebitazione, ma alcune vecchie insidie rischiavano ancora di compromettere il risultato. Un caso emblematico riguardava i creditori “assenti”: secondo la norma vigente (art. 278 CCII), i creditori che, pur avvisati, non si insinuano nella procedura non sarebbero toccati dall’esdebitazione finale. In teoria, quindi, un debitore avrebbe potuto pagare tutti i creditori partecipanti e ritrovarsi comunque inseguito da quelli rimasti fuori – un paradosso inaccettabile. Proprio su questo il Tribunale di Verona è intervenuto con decisione: di fronte a una liquidazione dove i creditori insinuati erano stati soddisfatti integralmente, i giudici hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che esclude i creditori non insinuati dall’esdebitazione (Trib. Verona, ord. 18 luglio 2025). Secondo il tribunale, lasciare che il fresh start dipenda dall’inerzia di alcuni creditori viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e tradisce la finalità europea della seconda opportunità entro tre anni. Ora si attende il responso della Corte Costituzionale, ma l’iniziativa di Verona fa ben sperare: presto questa “spada di Damocle” normativa potrebbe essere rimossa, garantendo che la liberazione dai debiti sia piena e definitiva per tutti i debitori meritevoli.
Un altro ostacolo è stato chiarito sul fronte dei “vecchi fallimenti”. Chi in passato era fallito senza ottenere l’esdebitazione fallimentare, cercava di sfruttare le nuove procedure per cancellare quei medesimi debiti. Su questo punto la Cassazione ha messo un limite, per evitare abusi: con un’importante pronuncia del 2025 ha escluso che un ex fallito possa ripulire i debiti residui non condonati ricorrendo all’esdebitazione dell’incapiente (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025). In altre parole, chi non ha ottenuto il beneficio a suo tempo non può presentarsi oggi, da “incapiente”, e chiedere gratis ciò che ieri gli era sfuggito. Questa linea rigorosa – summum ius, summa iniuria – tutela l’affidamento dei creditori e la coerenza del sistema, evitando scorciatoie indebite. Va detto, però, che la stessa sentenza non preclude ogni via all’ex fallito: se dopo la chiusura del fallimento sorgono nuovi debiti, essi possono essere trattati con le procedure di sovraindebitamento; inoltre, nulla vieta di aprire una liquidazione controllata mettendo a disposizione anche un patrimonio modesto per ottenere l’esdebitazione secondo le regole ordinarie (come avvenuto proprio a Verona: Trib. Verona, sent. 13 giugno 2025). In sostanza, la seconda chance va garantita, ma senza travalicare la logica del sistema né pregiudicare oltremodo i creditori.
Un fresh start autentico non si esaurisce nella cancellazione giuridica dei debiti: serve anche restituire al debitore una vita finanziaria normale, libera da segnalazioni negative. Su questo aspetto è intervenuto nuovamente il Tribunale di Verona, affermando un principio di grande importanza pratica. Con un provvedimento del 12 marzo 2025, il giudice veronese ha disposto che, una volta eseguito il piano e decretata l’esdebitazione, la procedura sia dichiarata chiusa e vengano cancellate tutte le pubblicità pregiudizievoli a carico del debitore (Trib. Verona, decr. 12 marzo 2025). In quell’occasione, il Tribunale ha ordinato all’OCC di eliminare le iscrizioni relative all’apertura della procedura e alla sentenza di omologa, comunicando la chiusura ai sistemi di informazione creditizia. Ciò significa che il debitore esdebitato potrà davvero ricominciare con una reputazione pulita: nessuna traccia ufficiale del precedente sovraindebitamento impedirà l’accesso al credito futuro. Si tratta di un passaggio fondamentale per il reinserimento economico del soggetto sovraindebitato, in linea con lo spirito di totale riabilitazione voluto dal legislatore. Se in passato restava l’ombra di protesti e “cattivi pagatori” per anni, oggi la tendenza è invertita: chi ha onorato la procedura merita di non avere più etichette. Naturalmente, tutto questo vale per i debitori onesti che hanno cooperato: al contrario, chi dovesse tentare di frodare i creditori perderebbe qualsiasi tutela, oltre ad incorrere in responsabilità anche penali.
Da notare che alcuni debiti particolari restano comunque esclusi dall’esdebitazione per espressa scelta legislativa, a tutela di interessi superiori. Parliamo soprattutto degli obblighi alimentari e di mantenimento verso i familiari: assegni dovuti a coniuge separato, ex coniuge o figli non possono essere cancellati da nessuna procedura (art. 282 CCII). Questi debiti “personali” verso la famiglia restano sempre dovuti, per garantire che la solidarietà familiare non sia sacrificata. Anche le sanzioni penali e amministrative (multe, ammende) e in generale i debiti da illecito restano in piedi. Si tratta di eccezioni mirate, che non intaccano però la regola generale: la stragrande maggioranza dei debiti può essere annullata, e il debitore può ottenere una liberazione quasi completa, fatta salva la responsabilità verso i propri cari e la collettività.
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento rimane condizionato alla meritevolezza del debitore, ma oggi questo concetto è interpretato in modo più sostanziale e meno punitivo rispetto al passato. Le nuove norme (artt. 69 e 77 CCII) richiedono semplicemente che il sovraindebitato non abbia causato il dissesto con dolo o colpa grave. Non si parla più di generica “meritevolezza”, evitando di confondere l’eccesso di debiti (che può capitare per sfortuna o inesperienza) con la malafede. La giurisprudenza del 2025 ha abbracciato questo approccio: ad esempio, il Tribunale di Napoli ha omologato un piano nonostante il debitore avesse accumulato molti debiti oltre le proprie possibilità, chiarendo che la sproporzione tra passività e reddito, di per sé, non basta a escludere la procedura (Trib. Napoli, sent. 27 ottobre 2025). Ciò che conta – spiega il giudice partenopeo – è l’assenza di comportamenti fraudolenti o gravemente imprudenti all’origine dell’indebitamento. In mancanza di frodi, “la seconda chance non è preclusa a chi ha semplicemente sbagliato i conti”: un principio di equilibrio tra rigore ed equità, ispirato all’idea che l’insolvenza “colposa” vada valutata con buon senso. Anche altri tribunali hanno seguito questa linea più aperta, distinguendo tra errori veniali e abusi deliberati. Ad esempio, il Tribunale di Mantova ha escluso che il semplice fatto di aver acceso prestiti a catena per pagare debiti precedenti configuri automaticamente una colpa grave preclusiva (Trib. Mantova, sent. 16 giugno 2025), se il debitore cercava solo di tamponare la situazione senza intenti ingannevoli. Di contro, quando il comportamento risulta davvero azzardato – come concedere fideiussioni sproporzionate che poi travolgono il garante – i giudici mantengono il necessario rigore: emblematico il caso in cui il Tribunale di Brescia ha negato l’esdebitazione a chi si era indebitato principalmente firmando garanzie ben oltre le proprie risorse (Trib. Brescia, sent. 28 maggio 2025). Insomma, la tendenza è chiara: clemenza verso l’indebitato onesto, tolleranza zero verso i furbi. Il confine è posto dall’abuso consapevole del credito: chi ha sperperato in malafede o ha tentato di aggirare la legge resterà fuori dai benefici, com’è giusto che sia.
Le evoluzioni normative e giurisprudenziali recenti delineano un sistema di sovraindebitamento sempre più bilanciato. Da un lato, viene data piena attuazione al principio della seconda opportunità: il debitore civile onesto, travolto dai debiti, non è più condannato senza scampo, ma può liberarsi dai propri obblighi e tornare economicamente “vivo”. Dall’altro lato, rimangono ferme le necessarie garanzie per evitare abusi e ingiustizie verso i creditori e verso chi confidava nel rispetto di certi doveri (primo fra tutti, la famiglia). Questo equilibrio tra favor debitoris e tutela della responsabilità è il cuore della riforma. In concreto, oggi un sovraindebitato in buona fede, aiutato da professionisti e OCC, ha davanti a sé un percorso concreto per azzerare i debiti e ripartire: può negoziare piani sostenibili, includere ogni tipo di credito (bancario, fiscale, ecc.), ottenere la sospensione delle esecuzioni e alla fine veder cancellati tutti i debiti residui con un decreto di esdebitazione. Ciò che ieri sembrava un miraggio è diventato una realtà accessibile, come dimostrano le pronunce del 2025 che abbiamo visto. “Gradualmente, poi all’improvviso”, scrive Hemingway a proposito del fallimento economico; allo stesso modo, il cambiamento è arrivato: un po’ alla volta, ma con una svolta improvvisa, il nostro ordinamento ha abbracciato l’idea che dal baratro dei debiti si possa riemergere. Per chi si trova nell’incubo del sovraindebitamento, sapere di poter contare su queste tutele significa ritrovare la speranza.
Redazione - Staff Studio Legale MP