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Credito irresponsabile e responsabilità precontrattuale dell’intermediario - Studio Legale MP - Verona

La tutela del consumatore sovraindebitato tra obbligo di valutazione del merito creditizio, doveri di informazione e risarcimento del danno precontrattuale

 

Obbligo di valutazione del merito creditizio prima del finanziamento

Prima di perfezionare un contratto di credito al consumo, il finanziatore deve obbligatoriamente valutare il merito creditizio del potenziale cliente. Questo dovere, sancito dall’art. 124-bis del Testo Unico Bancario (TUB) in attuazione della Dir. 2008/48/CE, impone alla banca o intermediario finanziario di raccogliere ed esaminare informazioni adeguate sulla situazione economica del consumatore. In pratica, l’istituto deve verificare la capacità di rimborso del richiedente il prestito, eventualmente avvalendosi dei dati forniti dallo stesso consumatore e consultando banche dati creditizie (es. CRIF, Centrale Rischi) se necessario. Tale obbligo legale mira a promuovere pratiche di credito responsabili ed evitare che vengano concessi prestiti in modo imprudente senza una preventiva verifica della solvibilità.

A livello normativo, oltre all’art. 124-bis TUB, le disposizioni di Banca d’Italia in tema di trasparenza bancaria e correttezza nelle relazioni con la clientela rafforzano questo dovere, prevedendo che l’intermediario debba procedere a un’istruttoria diligente prima di erogare credito. L’importanza della norma è evidente: prevenire situazioni in cui il consumatore contragga debiti al di sopra delle proprie possibilità economiche (il cosiddetto sovraindebitamento). In sede europea, il Considerando 26 della direttiva consumatori 2008/48/CE sottolinea proprio che i creditori non dovrebbero concedere finanziamenti in modo irresponsabile, ossia senza aver effettuato la preliminare valutazione del merito creditizio. Gli Stati membri devono assicurare misure efficaci affinché ciò non accada, determinando sanzioni appropriate in caso di violazione.

Questo obbligo di verifica è dunque uno strumento di tutela preventiva: la banca ha la responsabilità di accertarsi che il nuovo prestito sia sostenibile per il cliente. Qualora dall’analisi dei redditi, delle spese e delle altre esposizioni debitorie emerga che la rata del finanziamento risulterebbe eccessivamente gravosa o sproporzionata rispetto al reddito disponibile, il finanziatore dovrebbe astenersi dal concedere il credito (o quantomeno ridimensionarne l’importo, richiedere garanzie, ecc.). In altre parole, il buon esito della valutazione del merito creditizio è precondizione per procedere alla stipula del contratto di finanziamento.

Responsabilità dell’intermediario e “credito irresponsabile”

Se l’intermediario concede comunque il prestito senza aver adeguatamente valutato la solvibilità del cliente – ossia in violazione dell’obbligo di cui sopra – incorre in quella che viene definita responsabilità da credito irresponsabile. Nel nostro ordinamento, una simile condotta non comporta la nullità automatica del contratto di finanziamento, ma viene qualificata come illecito sul piano precontrattuale. Ai sensi dell’art. 1337 del codice civile, le parti nelle trattative sono tenute a comportarsi secondo buona fede: l’intermediario finanziario che ometta le verifiche dovute e contribuisca a cagionare un indebitamento eccessivo del cliente viola i doveri di buona fede nelle trattative, incorrendo in responsabilità precontrattuale (anche detta culpa in contrahendo).

La giurisprudenza ha inquadrato questa responsabilità precontrattuale come violazione di una regola di condotta (e non di validità contrattuale). In altre parole, l’inosservanza dell’obbligo di verifica del merito creditizio rende la condotta dell’intermediario censurabile e fonte di obbligo risarcitorio, ma non invalida il contratto di prestito stipulato. Questo è un punto importante: il consumatore, pur essendo tenuto in linea di principio a restituire il capitale ricevuto (e gli interessi pattuiti), potrà però agire per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’erogazione “imprudente” del credito.

La responsabilità precontrattuale dell’intermediario trova fondamento proprio nella funzione protettiva della norma sul merito creditizio: essa tutela il consumatore dal sovraindebitamento, attribuendo al dovere di verifica una finalità anti-abuso. Come evidenziato dall’ABF (Collegio di Milano, Decisione n. 6731/2025) e confermato anche dalla CGUE nella causa C-755/22, il rispetto di tale obbligo va letto nell’ottica della buona fede contrattuale e della responsabilizzazione del creditore. Un finanziamento concesso senza valutare la capacità di rimborso – ad esempio erogando un secondo prestito di importo elevato a breve distanza dal primo, senza alcuna istruttoria sul reddito e senza adottare criteri oggettivi di valutazione – rappresenta una violazione palese dei doveri di correttezza. In tal caso, sussiste responsabilità dell’ente finanziatore per concessione irresponsabile di credito.

Va ricordato che il concetto di “concessione abusiva di credito” era inizialmente elaborato con riferimento ai finanziamenti concessi ad imprese decotte (situazioni in cui la banca, finanziando imprudentemente un’azienda insolvente, aggravava il dissesto a danno dei creditori sociali). La Corte di Cassazione, già in pronunce come Cass. civ. n. 18610/2021, ha ritenuto che l’erogazione del credito in violazione dei doveri di prudenza integra un illecito che obbliga il finanziatore al risarcimento dei danni causati dall’aggravamento dello stato di dissesto. Oggi questi principi di cautela vengono declinati anche in ambito di credito al consumo: la banca deve agire con diligenza e prudenza primaria, evitando di offrire prestiti “facili” a soggetti che palesemente non sono in grado di sostenerli, pena una responsabilità risarcitoria verso il cliente per gli effetti pregiudizievoli che ne derivano.

Dovere di informare vs obbligo di impedire il sovraindebitamento

Un aspetto cruciale emerso nel dibattito è la distinzione tra il dovere informativo dell’intermediario e un ipotetico obbligo di impedire ad ogni costo il sovraindebitamento del consumatore. Ci si chiede, in sostanza: la banca deve semplicemente mettere in guardia il cliente, oppure ha l’obbligo sostanziale di rifiutare il credito se ritiene che questi non possa permetterselo?

La prevalente interpretazione – confermata sia in sede arbitrale ABF che dalla giurisprudenza ordinaria – è che l’intermediario non è investito di un potere/dovere paternalistico di bloccare qualsivoglia indebitamento eccessivo del cliente. Piuttosto, il suo obbligo consiste nel valutare e segnalare. In particolare, egli deve: (a) svolgere la propria istruttoria con professionalità, verificando la sostenibilità del nuovo prestito; (b) ammonire il consumatore circa i rischi di insostenibilità e di aggravamento della sua esposizione debitoria nel caso in cui intenda comunque procedere.

Come chiarito dall’ABF in varie decisioni (es. ABF Napoli n. 1067/2018; ABF Milano n. 21255/2019), l’onere dell’intermediario è di prospettare al consumatore le conseguenze di una nuova obbligazione che, cumulata alle precedenti, potrebbe porlo in difficoltà. In altri termini, la banca ha un dovere informativo e di consiglio, volto a prevenire il verificarsi di situazioni di insolvenza. Ciò non equivale però a imporre un autonomo obbligo di “impedire a qualsiasi costo la crisi finanziaria del cliente”. L’autonomia negoziale e il principio di autoresponsabilità del consumatore restano rilevanti: l’individuo adulto e capace di intendere e volere è libero di assumere impegni finanziari, e sarà responsabile delle proprie scelte.

Ne consegue che se, malgrado gli avvertimenti, il consumatore insiste nel voler contrarre il prestito, la banca – ferma restando la facoltà di negare il credito per propria cautela – non diventa automaticamente garante del fatto che il cliente non si indebiti eccessivamente. In sintesi, non esiste un obbligo giuridico di impedire il sovraindebitamento in capo all’intermediario; esiste però un obbligo di correttezza e buona fede nel mettere il cliente in condizione di comprendere l’insostenibilità dell’operazione che sta per compiere. Se questo monito manca, o se la valutazione è del tutto omessa, allora l’intermediario potrà essere chiamato a rispondere dei danni.

Come recita un antico brocardo latino, “Ad impossibilia nemo tenetur”: nessuno può essere tenuto a fare l’impossibile. Allo stesso modo, non si può pretendere che un consumatore restituisca regolarmente un prestito quando le sue risorse lo rendono impossibile. Il ruolo della banca è dunque evitare, per quanto prevedibile, di porre il cliente in quella situazione impossibile. Ma la legge non trasforma l’intermediario in un tutore coattivo del patrimonio altrui: il dovere di valutazione del merito creditizio e di informazione dei rischi serve a responsabilizzare entrambe le parti (sia il creditore che il debitore). Il consumatore deve agire con prudenza e consapevolezza dei propri obblighi, e la banca deve astenersi dal finanziarlo se le red flags sono evidenti, oppure deve almeno fargli chiaramente presente che sta per caricarsi di un peso finanziario eccessivo.

In conclusione, vi è un equilibrio tra protezione del consumatore e principio di autoresponsabilità: l’intermediario non può lucrare sull’altrui imprudenza senza conseguenze, ma neppure può essere ritenuto garante universale contro ogni scelta finanziaria azzardata del cliente informato.

Profili di responsabilità precontrattuale e risarcimento del danno

Quando un intermediario viola i suddetti obblighi precontrattuali (mancata verifica o mancato avvertimento), la conseguenza giuridica principale è l’obbligo di risarcire i danni cagionati al cliente. Trattandosi di responsabilità precontrattuale da culpa in contrahendo, il risarcimento mirerà a ristabilire la situazione nella quale si sarebbe trovato il consumatore se non avesse concluso quel contratto svantaggioso. In altre parole, si indennizza il cosiddetto interesse negativo: le perdite subite e le spese sopportate a causa del finanziamento irresponsabile.

Ma come quantificare questi danni? Non è sempre agevole stabilire con precisione l’entità del pregiudizio economico derivante da un indebitamento eccessivo. Pertanto, la legge (art. 1226 c.c.) consente al giudice una liquidazione equitativa: il danno sarà stimato in via equitativa, secondo criteri logici e plausibili desunti dal caso concreto. Proprio l’ABF, nel decidere su casi di questo tipo, ha indicato alcuni criteri di liquidazione del danno da credito irresponsabile. Ad esempio, nella decisione ABF Milano n. 6731/2025, si afferma che la quantificazione equitativa potrà considerare:

l’aggravio della posizione debitoria subito dal consumatore (quanto il suo indebitamento totale è aumentato a seguito del nuovo finanziamento);

gli interessi pagati o da pagare sulla maggiore esposizione (gli oneri finanziari ulteriori che gravano sul cliente per effetto del secondo prestito);

l’attualizzazione delle rate future al tasso contrattuale (per tener conto del fatto che l’obbligazione di rimborso si protrae nel tempo, aumentando il costo effettivo);

la deduzione dell’eventuale quota di capitale del nuovo finanziamento utilizzata per estinguere il debito precedente. (Spesso, infatti, i sovraindebitati contraggono un secondo prestito in parte per ripianare il primo: quella porzione non aggrava la posizione netta, poiché sostituisce un debito con un altro).

Attraverso tali parametri, l’obiettivo è isolare il danno effettivo prodotto dall’operazione di finanziamento irresponsabile. Se, ad esempio, il secondo prestito ha solo prolungato la durata dell’indebitamento e aumentato gli interessi dovuti, questi maggiori oneri possono costituire il danno risarcibile. Al contrario, la somma eventualmente servita a chiudere il debito pregresso non rappresenta un danno (poiché il debitore con quel denaro ha estinto un’obbligazione precedente).

Importante sottolineare che il risarcimento riguarda tipicamente il danno patrimoniale (economic loss). Un’eventuale pregiudizio non patrimoniale (stress, danno morale, lesione della dignità, etc.) potrebbe essere riconosciuto solo in casi eccezionali, ove ne ricorrano i presupposti di legge (ad esempio, se la situazione configurasse una lesione di diritti della persona di rango costituzionale). Nella pratica, raramente il consumatore lamenta danni non patrimoniali in queste vicende, e comunque dovrebbe provarne l’esistenza e gravità. Nel caso ABF citato, ad esempio, il Collegio non ha riconosciuto un risarcimento per danno non patrimoniale perché richiesto tardivamente e senza una base normativa chiara.

Un altro profilo di rilievo è l’onere della prova. In giudizio, sarà il consumatore-attore a dover allegare la violazione commessa dall’intermediario e il danno patito. Tuttavia, una volta contestata l’assenza o inadeguatezza dell’istruttoria creditizia, scatta in capo alla banca un preciso dovere di dimostrare il contrario. L’intermediario, infatti, è l’unico ad avere accesso alla documentazione interna e agli elementi utilizzati (se utilizzati) per la valutazione del merito creditizio. Ne discende che l’assenza di documentazione istruttoria nel fascicolo del finanziamento assume un significativo valore probatorio: se la banca non produce alcuna evidenza di aver effettuato le verifiche, questo silenzio documentale “parla” contro di essa. I giudici tendono a presumere la violazione proprio dalla totale mancanza di prove di una istruttoria adeguata. In sostanza, la banca che non può dimostrare di aver valutato il merito creditizio viene considerata in colpa. Ciò incentiva gli intermediari a tenere traccia dei controlli effettuati (es. calcolo del rapporto rata/reddito, consultazione di banche dati, acquisizione di documenti reddituali) perché, in sede di controversia, dovranno esibirli per evitare una condanna risarcitoria.

Giurisprudenza italiana aggiornata (2025-2026)

Negli anni recenti vi è stato un fiorire di pronunce sul tema, sia da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario che dei tribunali ordinari, segno della crescente attenzione alla tutela dei consumatori indebitati. Almeno tre decisioni italiane del biennio 2025-2026 meritano particolare menzione, in quanto delineano con chiarezza i principi applicabili:

ABF – Collegio di Milano, decisione 09/07/2025 n. 6731: Caso paradigmatico di sovraindebitamento conseguente a doppio finanziamento. L’ABF ha accertato la responsabilità precontrattuale dell’intermediario che, a distanza di pochi mesi, aveva erogato un secondo prestito di importo elevato a una cliente già indebitata, senza effettuare una nuova istruttoria né considerare il reddito insufficiente. La decisione (Pres. Tina, Est. Cesare) qualifica l’obbligo di verifica ex art. 124-bis TUB come parte dei doveri di buona fede ex art. 1337 c.c., posto a tutela del cliente dal sovraindebitamento. In presenza di una violazione lampante (nel caso, rata complessiva di oltre 800 euro a fronte di uno stipendio di circa 500 euro!), l’ente finanziatore è stato condannato a risarcire il danno in via equitativa. L’ABF ha indicato i criteri di calcolo equitativo già discussi (aggravio della posizione debitoria, interessi, attualizzazione rate, ecc.), evidenziando inoltre che la banca non aveva prodotto alcuna documentazione attestante l’analisi del merito creditizio. Questo vuoto probatorio ha rafforzato la presunzione di mancata verifica. Degno di nota, nella motivazione, il riferimento alla sentenza CGUE C-755/2022 e all’art. 8 della direttiva UE, a conferma del quadro sovranazionale di riferimento.

Tribunale di Ferrara, sentenza 10/04/2025 n. 385 (Giudice Mauro Martinelli): Pronuncia emblematica perché affronta frontalmente l’applicabilità nel nostro ordinamento delle sanzioni prospettate dalla CGUE. Il caso riguardava l’opposizione a un decreto ingiuntivo di pagamento: il debitore sosteneva che il contratto di finanziamento fosse nullo, poiché ottenuto in violazione delle regole sul merito creditizio (rate sproporzionate al reddito) e invocava la soluzione europea della “gratuità del finanziamento” (ossia restituzione del solo capitale, senza interessi) affermata nella causa C-755/22. Il Tribunale ha rigettato tale tesi, chiarendo che la normativa italiana non prevede la nullità del contratto in simili casi. Richiamando l’art. 23 della direttiva, il giudice ha osservato che spetta agli Stati membri individuare le sanzioni efficaci: l’Italia non ha introdotto la sanzione della nullità, bensì inquadra la violazione come regola di comportamento, sanzionata in termini di responsabilità precontrattuale. La sentenza ha citato espressamente la Cassazione (Sez. I, n. 18610/2021) nel ribadire che le “violazioni delle regole cautelari” rientrano nella responsabilità precontrattuale e comportano obbligo risarcitorio, ma non incidono sulla validità del rapporto. In conclusione, il Tribunale di Ferrara ha affermato l’inapplicabilità della pronuncia della Corte UE sul piano interno: la banca rimane creditrice in linea capitale e interessi, salvo dover rispondere dei danni da condotta scorretta. Questa decisione, in linea con altre di merito (es. Tribunale di Padova, 30/07/2024), evidenzia come un’eventuale inadeguatezza del sistema sanzionatorio italiano rispetto ai principi unionali potrebbe semmai far sorgere una responsabilità dello Stato verso i singoli, ma non consente al giudice nazionale di introdurre una nullità non prevista dal legislatore.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 20/08/2025 n. 3126 (Sez. III): Anche questo provvedimento si occupa di violazione dell’art. 124-bis TUB e giunge a conclusioni analoghe. Il Tribunale campano ha riconosciuto che l’assenza di uno specifico rimedio di nullità nel TUB non impedisce al consumatore di agire per il risarcimento del danno fondato sulla violazione dei doveri di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c. e 1337 c.c.). Nella fattispecie, una famiglia sovraindebitata aveva ottenuto più finanziamenti in rapida sequenza; il giudice ha valutato che la banca erogatrice, limitandosi a far compilare un questionario al cliente senza approfondire tramite banca dati, non avesse correttamente valutato il merito creditizio. Tuttavia, il tribunale ha ritenuto che la condotta del cliente avesse inciso: dal modulo precontrattuale, infatti, erano stati omessi alcuni debiti esistenti, falsando il quadro informativo. Di conseguenza, pur ribadendo la regola generale della responsabilità precontrattuale della banca in caso di credito facile, in quel caso concreto il giudice ha escluso il nesso causale, reputando che la reticenza del consumatore avesse impedito una valutazione completa. Questo mette in luce un punto importante: il consumatore ha sì diritto alla tutela, ma deve anch’egli agire correttamente fornendo informazioni veritiere. La Cassazione ha confermato tale approccio (Cass. Sez. I, 14/03/2025 n. 6869), rigettando il ricorso di un debitore che accusava la banca di mancata verifica: la Suprema Corte ha evidenziato che se il cliente ha dolosamente taciuto di avere altri finanziamenti in corso, non si può imputare alla banca la colpa di non averli scoperti, soprattutto se la banca aveva comunque effettuato la verifica basandosi sui dati forniti. In quell’occasione, la Cassazione ha ammonito che l’obbligo di diligenza dell’istituto va bilanciato con il comportamento del consumatore: un “merito creditizio falsato” dalle informazioni mendaci del richiedente non genera responsabilità della banca. Anzi, tale circostanza può portare a conseguenze sfavorevoli per il debitore stesso (come vedremo sul piano delle procedure di sovraindebitamento).

Corte di Cassazione, Sez. I, 22/07/2025 n. 20672: Questa pronuncia della Suprema Corte si inserisce nel contesto del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, trattando gli effetti della violazione del merito creditizio sulla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ne parleremo diffusamente nel prossimo paragrafo, basti qui anticipare che la Cassazione ha confermato l’interpretazione dell’art. 69 CCII per cui la banca che abbia finanziato in modo irresponsabile non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore lamentando la scarsa convenienza del medesimo. Ciò rappresenta un importante “deterrente” per i creditori negligenti, sancito a livello legislativo.

In sintesi, la giurisprudenza italiana recente converge su alcuni punti fermi: niente nullità del contratto, ma sì al risarcimento per violazione degli obblighi di verifica; onere della prova a carico della banca circa l’adempimento dell’istruttoria; considerazione del comportamento del consumatore (che non deve essere fraudolento o gravemente imprudente, pena attenuazione della tutela); e coordinamento con le norme speciali del nuovo Codice della Crisi in tema di sovraindebitamento.

Orientamento europeo: la sentenza CGUE C-755/22

Lo scenario italiano va comparato con quello europeo. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata di recente proprio sulle sanzioni per mancata valutazione del merito creditizio, con la sentenza dell’11 gennaio 2024 nella causa C-755/22. Tale causa riguardava un rinvio pregiudiziale sollevato da un giudice ceco, in merito alla conformità al diritto UE di una norma nazionale estremamente severa: nell’ordinamento della Repubblica Ceca, infatti, la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore è sanzionata con la nullità del contratto di credito e la conseguente perdita degli interessi da parte della banca (in pratica, il prestito viene reso “gratuito” per il cliente, che deve restituire solo il capitale). La questione era se una sanzione così drastica fosse ammessa o se contrastasse con la normativa UE.

La CGUE, nella sua sentenza, ha affermato principi importanti: gli artt. 8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE non ostano a una legislazione nazionale che preveda la nullità del contratto e la perdita degli interessi come sanzione per il finanziatore inadempiente all’obbligo di verifica del merito creditizio, anche qualora il contratto sia già stato integralmente eseguito e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli apparenti. In altre parole, la Corte di Lussemburgo ha ritenuto legittimo che uno Stato membro adotti sanzioni molto incisive (come l’invalidità del contratto di credito al consumo, con conseguente azzeramento degli interessi), ritenendo che tali misure possano rientrare nel ventaglio di opzioni lasciato al legislatore nazionale, purché siano “efficaci, proporzionate e dissuasive” come richiesto dall’art. 23 della direttiva. La ratio è chiara: l’obbligo di credit-check è essenziale per l’architettura di tutela del consumatore, avendo lo scopo di evitare la concessione di crediti eccessivi e di promuovere responsabilità nei creditori (la Corte richiama espressamente la finalità di evitare la concessione di crediti “in modo irresponsabile”). Pertanto, uno Stato è libero di prevedere sanzioni anche molto stringenti per scoraggiare le banche dall’ignorare tale obbligo, e ciò è conforme al diritto UE.

È fondamentale comprendere che la CGUE non impone la nullità come sanzione uniforme in Europa, ma ha semplicemente detto che se uno Stato (come la Cechia) la prevede, ciò non viola la normativa comunitaria. L’ordinamento italiano, viceversa, ha scelto una strada diversa, come abbiamo visto: non prevede la nullità, bensì si affida allo strumento della responsabilità civile precontrattuale. Questa scelta è consentita dalla direttiva, finché la sanzione applicata sia ritenuta efficace e dissuasiva. Resta aperta la discussione se l’attuale assetto italiano – basato sul solo risarcimento ex post – sia davvero sufficientemente dissuasivo per le banche. La pronuncia C-755/22 ha indirettamente alimentato questo dibattito, mostrando un approccio più rigido altrove.

Nel panorama europeo, la tematica del “credito irresponsabile” è comunque oggetto di attenzione crescente. La Commissione UE e le autorità di vigilanza incoraggiano gli istituti ad adottare politiche di concessione del credito responsabili. Anche la nuova direttiva sul credito ai consumatori (che aggiornerà la 2008/48) tende a rafforzare gli obblighi informativi e di valutazione. In alcuni paesi, come visto, esistono sanzioni esplicitamente previste (nullità in Repubblica Ceca, decadenza dagli interessi in Spagna per certi casi, ecc.). L’Italia finora ha preferito ricondurre la problematica nell’alveo generale della buona fede contrattuale e del rimedio risarcitorio, senza inserire nei codici una norma ad hoc di nullità. La CGUE non obbliga a cambiar rotta, ma indica che sanzioni pesanti sono ammissibili. Starà al legislatore nazionale, eventualmente, valutare se integrare la normativa interna in futuro per renderla più efficace sul piano deterrente.

Impatto sulle procedure da sovraindebitamento (Codice della Crisi)

Un ulteriore risvolto pratico della questione riguarda la possibilità per il consumatore sovraindebitato di accedere con successo alle procedure di composizione della crisi previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). In particolare, l’art. 69 CCII disciplina le condizioni soggettive per accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (il nuovo nome del vecchio “piano del consumatore” introdotto dalla legge 3/2012). Tale norma stabilisce criteri sia sul fronte del debitore sia su quello dei creditori, in relazione alla condotta tenuta prima e durante l’indebitamento.

Dal lato del debitore, l’art. 69 comma 1 CCII preclude l’accesso alla procedura al consumatore che abbia causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. In sostanza, chi si è indebitato sconsideratamente (es: accumulando debiti oltre ogni ragionevole possibilità senza giustificazione) o peggio ancora con intento fraudolento, non può beneficiare della procedura di esdebitazione. Questo requisito sostituisce e rafforza il precedente concetto di “meritevolezza”. Dunque, un consumatore che abbia agito con leggerezza estrema o disonestà potrebbe vedersi negato il fresh start.

Dal lato del creditore, invece, interviene il comma 2 dell’art. 69 CCII, che introduce un meccanismo punitivo verso il finanziatore colpevole di credito irresponsabile. Esso dispone che “il creditore che ha colpevolmente contribuito a determinare o aggravare l’indebitamento del consumatore, ovvero che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis TUB, non è legittimato a proporre opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. In parole semplici, se la banca ha con la sua condotta facilitato il sovraindebitamento (ad esempio concedendo prestiti in violazione del dovere di verifica), perde il diritto di opporsi all’omologa del piano del consumatore lamentando che la proposta non le conviene economicamente. Si tratta di una sanzione “processuale” ma molto concreta: normalmente, infatti, i creditori possono opporsi all’omologazione sostenendo che il piano offra loro un ritorno insoddisfacente rispetto alla liquidazione, ma il legislatore ha voluto togliere questa possibilità a chi sia corresponsabile del sovraindebitamento. In altre parole, chi ha colpevolmente alimentato il problema non può ostacolare la soluzione.

La logica di tale previsione è duplice: da un lato, incentivare i creditori (banche in primis) a comportamenti prudenti ex ante, sapendo che altrimenti perderanno potere di veto sulle soluzioni concordate; dall’altro, non permettere che un creditore “scorretto” possa impedire al consumatore di uscire dalla crisi solo per massimizzare la propria soddisfazione, dato che egli stesso ha concorso a creare la situazione. Attenzione: la norma non impedisce al creditore in questione di fare opposizione per motivi di legittimità (ad esempio vizi procedurali, mancanza dei requisiti oggettivi, ecc.), ma solo di contestare la convenienza economica del piano.

Tale interpretazione è stata confermata dalla Cassazione con la sentenza n. 20672/2025 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani). La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 69 co.2 CCII inibisce al creditore colpevole di violazione del merito creditizio unicamente le contestazioni inerenti la convenienza della proposta, ma non quelle relative ai requisiti di legittimità. Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto il reclamo di una banca che, pur avendo concesso un prestito imprudente, pretendeva di opporsi al piano del consumatore sostenendo che la percentuale di rimborso offertale fosse troppo bassa: tale doglianza è stata ritenuta inammissibile, proprio in virtù della “punizione” prevista dall’art. 69 CCII.

È interessante osservare l’interazione fra il comportamento del debitore e quello del creditore nella valutazione della meritevolezza complessiva. Da una parte, il debitore non deve aver avuto dolo o colpa grave (altrimenti niente procedura); dall’altra, il creditore se ha colpe contribuitive viene limitato nei suoi diritti. Vi possono essere situazioni sfumate in cui entrambi hanno responsabilità: ad esempio, un consumatore che ha preso troppi prestiti con leggerezza ma sotto la facile spinta delle finanziarie. In tali casi, la giurisprudenza tende a soppesare i fattori: se l’omesso merito creditizio da parte delle banche ha inciso in modo determinante, la colpa del consumatore potrebbe essere valutata meno grave. Alcune sentenze di merito (Tribunale di Torino, 31/05/2023; Tribunale S. Maria C.V., 16/10/2023) hanno rilevato che, per giudicare la “colpa grave” del debitore, si deve considerare il contesto e il ruolo eventualmente fuorviante giocato dai creditori. In pratica, la presenza di condotte di credito irresponsabile da parte della banca può rendere meno stringente il giudizio di indegnità sul consumatore, permettendogli di accedere comunque alla procedura. Allo stesso tempo, la banca in questione non potrà bloccare il piano sul piano della convenienza.

Questo equilibrio normativo dimostra un approccio innovativo e integrato: la violazione degli obblighi precontrattuali non solo dà luogo a risarcimento, ma ha riflessi sulle soluzioni di gestione della crisi da sovraindebitamento, in un’ottica di equità complessiva. Il risultato pratico è che il consumatore sovraindebitato, vittima anche di credito facile, ha maggiori chance di ottenere l’omologazione di un piano di ristrutturazione (magari con un taglio consistente dei debiti), mentre il creditore negligente viene “silenziato” nelle sue obiezioni economiche e subisce in sostanza uno scotto per la propria leggerezza.

Criteri di liquidazione equitativa del danno

Come accennato, il danno da concessione irresponsabile di credito viene liquidato spesso in via equitativa. Riassumiamo i criteri principali che sono emersi dalle decisioni e dalle linee guida applicative:

Differenza tra situazione attuale e ipotetica: Si confronta la situazione finanziaria del consumatore con e senza il finanziamento in questione. Ad esempio, se senza il secondo prestito il debitore avrebbe avuto un certo ammontare di debiti e con il secondo li ha incrementati, il delta può costituire il danno emergente.

Aumento del costo dell’indebitamento: Si calcola quanti maggiori interessi e costi il consumatore deve pagare a causa del nuovo finanziamento. Se il secondo finanziamento ha generato ulteriori oneri (interessi su interessi, commissioni di estinzione, ecc.), tali importi possono essere addebitati al responsabile.

Durata prolungata dell’esposizione: Un rifinanziamento irresponsabile spesso prolunga il periodo in cui il debitore rimane indebitato (ad esempio spalmando su più anni il debito). Si può tenere conto dell’effetto di questa estensione temporale, ad esempio attualizzando le rate future per valutare il maggior esborso in valore attuale.

Benefici eventuali per il debitore: Va detratto quanto il debitore abbia eventualmente ottenuto come vantaggio diretto dall’operazione. Se il nuovo prestito è servito in parte a pagare debiti precedenti, quella parte non ha peggiorato la sua condizione (ha spostato il debito, non aumentato). Oppure, se il consumatore ha ricevuto liquidità aggiuntiva che ha effettivamente utilizzato per necessità, occorre valutare se quel beneficio compensi in parte il danno (questo aspetto però di solito non è considerato un vero beneficio risarcibile, in quanto il risarcimento mira solo a compensare le perdite, non a togliere vantaggi goduti).

Eventuale danno morale o esistenziale: come detto, raro da riconoscere. Potrebbe ipotizzarsi in situazioni limite, ad esempio se la condotta della banca ha portato il cliente a una situazione di grave stress psico-fisico documentato, perdita della reputazione creditizia, ecc. In tali casi, quantificare un danno non patrimoniale sarebbe complesso e andrebbe fatto sempre in via equitativa, ma basandosi su elementi concreti (certificati medici, testimonianze sul turbamento subito, etc.). In generale, salvo circostanze eccezionali, il focus resta sul danno economico.

In tutte queste valutazioni, il giudice o l’arbitro gode di una certa discrezionalità. L’equità suppletiva serve proprio a colmare l’impossibilità di misurare con esattezza matematica la perdita subita. L’importante è che la decisione sia motivata indicando i criteri impiegati. Ad esempio, un provvedimento potrà stabilire: “Considerato che il secondo prestito ha aggravato il debito di € X e comportato interessi aggiuntivi per € Y, si determina in via equitativa il risarcimento in € Z”. Spesso Z non è semplicemente X+Y, ma può essere una porzione di essi, a seconda anche di eventuali concause (ad esempio la parte di responsabilità imputabile al consumatore stesso, come la sua negligenza nel valutare i rischi o il suo contributo all’aggravamento).

Un elemento decisivo è anche la temporalità: se il sovraindebitamento evolve in insolvenza conclamata (pignoramenti, procedure concorsuali minori), i danni possono includere spese legali, costi procedurali, ecc. Se invece il danno si manifesta come difficoltà economica superata con sacrifici (ad es. vendita di beni per pagare), potranno essere risarciti quei sacrifici economici (es. alienazione di un bene a prezzo inferiore al valore pur di far fronte alle rate).

Nel panorama tracciato dall’ABF e dalla giurisprudenza, dunque, la liquidazione equitativa del danno da violazione del merito creditizio è orientata a indennizzare il consumatore in modo congruo ma non punitivo. Non si tratta di “multare” la banca per la condotta (aspetto semmai di competenza eventuale della vigilanza di Bankitalia), bensì di ristorare il cliente delle conseguenze negative concretamente patite. Ciò è in linea con la natura stessa della responsabilità civile in questione, che è risarcitoria e non sanzionatoria: l’obiettivo è ripristinare l’equilibrio patrimoniale leso dalla culpa dell’intermediario.

Conclusione: Oggi più che mai il tema della concessione responsabile del credito è cruciale per evitare drammi economici familiari. Le norme obbligano gli intermediari a valutare la solvibilità del cliente e la giurisprudenza fa seguire a tali obblighi una effettiva tutela risarcitoria. Come scriveva Charles Dickens: «Chi ha venti sterline di rendita l’anno e spende diciannove sterline e diciannove scellini è felice; ma chi ne spende ventuna sarà infelice.» La saggezza letteraria ottocentesca evidenzia un concetto semplice: spendere più di quanto si guadagna conduce alla rovina. Il diritto moderno, consapevole di ciò, esige che chi offre credito si attivi affinché il cliente non cada in quella rovina. Gli intermediari finanziari sono chiamati a farsi parte diligente e responsabile, pena rispondere dei danni per le leggerezze commesse in fase precontrattuale. Dal canto loro, i consumatori beneficiano di strumenti di protezione e possibili soluzioni alla crisi debitoria, potendo invocare la cattiva condotta bancaria sia per ottenere giustizia (risarcimento) sia per facilitare un percorso di esdebitazione. In definitiva, responsabilità e buona fede devono guidare entrambe le parti: se ciò avviene, il credito resta un’opportunità e non si trasforma in un cappio al collo di chi lo ottiene.

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  • 19 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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