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Quando i debiti travolgono non una sola persona ma l'intero nucleo familiare, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza offre uno strumento pensato apposta: la procedura familiare unitaria disciplinata dall'art. 66 CCII. Coniugi, conviventi, parti di unione civile e parenti possono presentare un piano comune, ridurre drasticamente i costi e ottenere un'unica omologa. Ma ci sono condizioni precise, regole sulle masse distinte e rischi che, se sottovalutati, mandano a monte l'intera procedura. Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di fare il primo passo.
Una coppia di Verona, entrambi lavoratori dipendenti, si ritrova a fare i conti con un mutuo sulla prima casa che non riesce più a reggere, tre finanziamenti personali intestati separatamente e un debito verso l'Agenzia delle Entrate maturato negli anni in cui uno dei due svolgeva una piccola attività autonoma poi cessata. Debiti distinti, storie diverse, ma un'unica crisi familiare. Fino a qualche anno fa sarebbero stati costretti ad aprire due procedure separate: costi doppi, tempi moltiplicati, soluzioni potenzialmente contraddittorie. Oggi, grazie all'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), esiste una via diversa.
Chi può accedere alla procedura familiare e a quali condizioni
L'art. 66 CCII consente ai membri di una stessa famiglia di presentare un progetto unitario di risoluzione della crisi. Se più componenti di un nucleo familiare sono tutti sovraindebitati — ad esempio marito e moglie con debiti comuni o legati a una medesima causa — essi possono attivare una sola procedura unificata, con un unico OCC e un unico piano, anziché frammentare la soluzione in più pratiche separate. Ciò semplifica tempi e costi e favorisce una gestione coesa della crisi familiare.
Sono considerati membri della stessa famiglia, oltre ai coniugi, i parenti fino al 4° grado, gli affini entro il 2° grado, nonché le parti di unione civile e i conviventi di fatto. Questo perimetro soggettivo ampio — una delle novità più significative rispetto alla previgente legge 3/2012 — significa che anche una coppia di fatto che abita insieme e ha contratto debiti per le stesse ragioni può oggi accedere alla procedura unitaria, senza necessità di formalizzare il proprio legame.
Esistono però due condizioni alternative perché la procedura possa svolgersi in forma congiunta: la prima è che i soggetti richiedenti siano conviventi al momento del deposito della domanda; la seconda, alternativa, è che il debito che ha generato il sovraindebitamento abbia origine comune, ossia tragga radice dallo stesso fatto generatore, sia esso la perdita del lavoro di uno dei due, una malattia che ha prosciugato i risparmi familiari, o un investimento immobiliare che si è rivelato un fallimento. L'origine comune del debito è un requisito che la giurisprudenza sta interpretando in modo sempre più flessibile, valorizzando la connessione causale concreta piuttosto che la formale coincidenza del titolo contrattuale.
Un esempio concreto di procedura familiare riuscita si ritrova nella prassi più recente: il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 22 gennaio 2026, ha omologato un concordato minore familiare in continuità proposto da coniugi sovraindebitati, ritenendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria grazie all'apporto di finanza esterna. Le cause dell'indebitamento sono state individuate nella crisi economica che ha colpito il settore lavorativo, nel progressivo ricorso a nuovi finanziamenti per estinguere debiti precedenti e sostenere il fabbisogno familiare, nonché nei problemi di salute di uno dei ricorrenti. In quella vicenda, la procedura unitaria ha consentito di presentare un piano coerente che, valutato nel suo complesso, risultava più efficiente di quanto avrebbero potuto offrire due piani separati.
Il nodo tecnico più delicato della procedura familiare è quello delle cosiddette masse distinte. Il piano deve indicare in modo chiaro quale porzione del patrimonio e del reddito di ciascun familiare risponde per quale quota di debiti. Ogni persona risponde con il proprio patrimonio personale: i debiti comuni possono gravare su entrambi, ma i debiti contratti individualmente rimangono a carico del singolo debitore. Questa separazione contabile è fondamentale non solo per rispettare il principio della responsabilità patrimoniale individuale, ma anche per tutelare il coniuge non debitore — o debitore in misura minore — da una confusione patrimoniale che lo pregiudicherebbe irragionevolmente.
A questo proposito va ricordato che la giurisprudenza ha chiarito che la comunione legale è senza quote: in caso di pignoramento, l'intero bene va pignorato e venduto, ma il coniuge non debitore conserva il diritto alla metà del ricavato. Questo principio si riverbera anche nella procedura di sovraindebitamento: il piano deve tenere conto della natura giuridica dei singoli beni, distinguendo quelli in comunione legale da quelli di proprietà esclusiva, e destinare ai creditori di ciascun coniuge la quota di attivo a loro riservata.
La tutela della prima casa e le ultime novità normative
Tra le preoccupazioni più concrete di chi affronta un sovraindebitamento familiare c'è il rischio di perdere l'abitazione. Sia nella ristrutturazione dei debiti del consumatore che nel concordato minore, il debitore può ora continuare a pagare regolarmente le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa secondo lo scadenzario originario, purché sia in regola o autorizzato dal giudice. Questa è una novità di grande rilievo pratico: il debitore non rischia più di perdere l'abitazione principale per il solo fatto di accedere alla procedura di sovraindebitamento.
Si tratta di una modifica introdotta dal Terzo Correttivo al CCII (D.Lgs. 136/2024) che ha risposto a una delle critiche più frequenti mosse alla disciplina precedente: quella di esporre le famiglie, nel momento in cui cercavano protezione legale dai debiti, al rischio di vedersi pignorata la casa. Oggi il meccanismo è più equilibrato: il piano di ristrutturazione può prevedere la prosecuzione del pagamento del mutuo sull'abitazione principale in via prioritaria, lasciando agli altri creditori la soddisfazione sul residuo.
Sul fronte della qualificazione soggettiva del debitore, una questione rilevante in molte situazioni familiari riguarda chi, nel nucleo, ha svolto attività di impresa o lavoro autonomo poi cessato. Il Codice della crisi ha adottato una nozione più ampia di consumatore, ma lascia tuttavia irrisolto il nodo interpretativo legato all'ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti promiscui dell'imprenditore individuale cessato, in alternativa alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. In una procedura familiare, questo nodo si moltiplica: se uno dei due coniugi è un ex imprenditore cessato con debiti sia personali sia di origine professionale, occorre valutare attentamente quale procedura sia accessibile per lui e se la procedura unitaria rimanga percorribile, o se sia preferibile scindere le posizioni.
Su questo punto con l'ordinanza n. 29746/2025 la Cassazione ha confermato un orientamento restrittivo: il socio-garante di una S.r.l. non può accedere al piano del consumatore per quei debiti, poiché essi nascono da esigenze imprenditoriali, e ciò resta vero anche sotto il nuovo Codice della crisi. Ne consegue che, in una procedura familiare, il coniuge che ha prestato garanzie per attività d'impresa non può semplicemente far confluire quei debiti nel piano del consumatore congiunto: dovrà invece valutare la strada del concordato minore o della liquidazione controllata, lasciando eventualmente all'altro coniuge la procedura più favorevole del piano consumatori.
Il Tribunale di Rimini ha affrontato una fattispecie emblematica a luglio 2025, affermando l'ammissibilità della proposizione di una domanda congiunta da parte di due coniugi nell'ambito dell'esdebitazione dell'incapiente, laddove risultino conviventi e l'origine del sovraindebitamento risulti comune. Benché riguardasse la specifica ipotesi dell'esdebitazione dell'incapiente, il principio enunciato è di portata più ampia: la convivenza e l'origine comune del debito sono i due pilastri attorno ai quali si costruisce qualsiasi procedura familiare unitaria, e i tribunali stanno sviluppando un orientamento coerente in questa direzione.
Va infine ricordato che l'OCC, nella relazione al tribunale, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. In una procedura familiare, questa verifica riguarda ciascuno dei componenti del nucleo e diventa uno strumento difensivo potente: più di un tribunale ha omologato il piano nonostante l'opposizione del creditore ipotecario, rilevando il successivo ricorso al credito per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, escludendo dolo o colpa grave dei debitori e censurando la carente valutazione del merito creditizio di alcuni finanziatori opponenti.
Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi è vigile e agisce in tempo. Nella crisi da sovraindebitamento familiare, la tempestività nella scelta dello strumento giusto è spesso determinante quanto la scelta stessa. Attendere che i pignoramenti arrivino, sperare che i creditori si dimentichino o tentare soluzioni informali non è una strategia: è perdita di tempo prezioso durante il quale le misure protettive della procedura restano inutilizzate.
Come scriveva Gustavo Zagrebelsky ne Il diritto mite, il diritto non è un sistema di regole rigide che schiacciano la realtà, ma uno strumento capace di piegarsi alle esigenze concrete delle persone senza spezzarsi. La procedura familiare di sovraindebitamento è, in questo senso, una delle norme più coerenti con quella visione: riconosce che la crisi economica è spesso una vicenda collettiva, che si vive insieme, e che le soluzioni più efficaci sono quelle che tengono conto del nucleo nella sua interezza.
Redazione - Staff Studio Legale MP