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Cattivi pagatori: come ottenere la cancellazione dal CRIF - Studio Legale MP - Verona

La recente giurisprudenza consente (spesso) ai cattivi pagatori di cancellare le segnalazioni negative dal CRIF e ottenere risarcimenti per gli errori delle banche

 

Chi viene segnalato come “cattivo pagatore” nelle banche dati creditizie spesso teme di restare escluso a vita dal credito. In realtà non si tratta di una condanna irreversibile: il nostro ordinamento prevede strumenti efficaci per rimuovere o rettificare le segnalazioni negative ingiuste e per ottenere un risarcimento quando un errore bancario lede la reputazione finanziaria. Negli ultimi tempi sono emerse importanti novità su questo fronte, tra nuovi orientamenti dei tribunali e soluzioni mirate come il “diritto all’oblio” per chi ha risanato i propri debiti.

Innanzitutto, ubi ius, ibi remedium: se la legge riconosce un diritto, deve esistere un rimedio. Il quadro normativo in materia di segnalazioni creditizie impone già precisi obblighi agli intermediari. Ad esempio, per i crediti al consumo l’art. 125 del Testo Unico Bancario richiede un preavviso scritto almeno 15 giorni prima di classificare un cliente come moroso nelle banche dati: ciò permette al debitore di regolarizzare il ritardo ed evitare l’etichetta di cattivo pagatore. Fuori da questo ambito specifico, il preavviso non è strettamente obbligatorio per legge, ma resta una best practice di correttezza professionale. La giurisprudenza ha comunque chiarito che una segnalazione negativa è legittima solo se sussistono sia un requisito sostanziale (l’inadempimento reale e non banale) sia un requisito formale (il rispetto delle procedure, come appunto l’eventuale preavviso previsto) – in mancanza, la segnalazione può risultare illegittima. Inoltre, le informazioni creditizie negative hanno una “data di scadenza”: secondo il Codice di condotta dei Sistemi di Informazione Creditizia, ritardi di pagamento poi sanati vanno cancellati dopo 1 o 2 anni dalla regolarizzazione, mentre le insolvenze mai sanate sono visibili al massimo per 3 anni dalla chiusura del rapporto. Questo garantisce che il passato finanziario di una persona non la perseguiti oltre un periodo ragionevole: “dopo aver pagato il conto, chi merita deve poter ricominciare da zero”.

Oltre alle norme generali, i tribunali stanno affinando la tutela del debitore. Un primo fronte riguarda le segnalazioni eseguite con leggerezza o senza fondato motivo. Non basta un semplice ritardo temporaneo per marchiare qualcuno a “sofferenza” (il grado più grave di insolvenza): la banca deve accertare una situazione economica realmente compromessa e, se il debitore ha contestato il debito in modo non pretestuoso, dovrebbe astenersi dal segnalarlo come insolvente finché la contestazione è in corso. In caso contrario, la segnalazione configurerebbe un abuso. La giurisprudenza recente lo conferma: “chi mi porta via il buon nome mi deruba di un tesoro che non lo arricchisce e rende me povero davvero”, scriveva Shakespeare, e i giudici oggi mostrano poca tolleranza verso chi lede ingiustamente la reputazione altrui nel circuito bancario.

Emblematica in tal senso è un’ordinanza del Tribunale di Napoli (1° luglio 2024), che ha ordinato l’immediata cancellazione di una segnalazione a sofferenza ritenuta arbitraria. In quel caso il cliente aveva contestato degli addebiti e la banca, invece di sospendere le segnalazioni in attesa di chiarimenti, aveva chiuso il conto, ceduto il credito e fatto inserire il nominativo in Centrale Rischi come insolvente. Il giudice partenopeo ha censurato l’operato, sottolineando che lo stato di “sofferenza” non coincide con un semplice inadempimento, ma richiede una persistente e grave difficoltà finanziaria del debitore. Ha inoltre ricordato che anche il cessionario (chi acquisisce il credito) ha il dovere di valutare ex novo la posizione prima di continuare a segnalare il nominativo: non è lecito limitarsi a ereditare meccanicamente la segnalazione dal cedente senza verificare le condizioni attuali del debitore. In questo caso, oltre alla cancellazione, il tribunale ha imposto una sanzione di €300 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine, a rimarcare con forza il principio di prudenza e responsabilità nell’informazione creditizia.

Quando una segnalazione risulta effettivamente illegittima, due sono i passi fondamentali: la cancellazione del dato e l’eventuale risarcimento del danno. Sul primo aspetto, se l’ente finanziario non provvede spontaneamente, il soggetto può attivarsi tempestivamente presentando reclamo direttamente alla banca o finanziaria che ha effettuato la segnalazione, chiedendo la correzione o rimozione. In molti casi è efficace rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o al Garante per la Privacy: si tratta di organi che, in modo rapido e senza costi elevati, possono ordinare la rettifica o cancellazione delle informazioni inesatte. Questi interventi stragiudiziali spesso risolvono la questione evitando di andare in causa. Se però tali vie non bastano, resta sempre possibile adire l’autorità giudiziaria, anche in via d’urgenza, per ottenere un provvedimento di cancellazione forzosa.

Il secondo aspetto – il risarcimento – richiede di dimostrare il pregiudizio subito. Su questo punto la giurisprudenza più recente è chiara: il danno da illegittima segnalazione non è “automatico” (in re ipsa), ma va provato. In altre parole, essere stati indebitamente segnalati come cattivi pagatori non comporta di per sé il diritto a un indennizzo se non si prova concretamente un effetto negativo. Occorre allora raccogliere evidenze: ad esempio rifiuti di finanziamento subìti dopo la segnalazione, costi maggiori affrontati (tassi più alti altrove), la perdita di opportunità lavorative o commerciali, oppure ripercussioni sul benessere personale (stress, ansia documentata). Solo così il giudice potrà quantificare un risarcimento. Diversi casi reali aiutano a capire questo criterio. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ad esempio, ha esaminato due vicende nel 2025 con esiti opposti. Nel primo caso (Sentenza 3 marzo 2025 n. 712) il tribunale campano ha accertato che la segnalazione era stata effettuata in modo irregolare – mancava il dovuto preavviso al cliente ed era avvenuta nonostante il debito fosse ancora sub iudice – ma ha comunque rigettato la richiesta risarcitoria per difetto di prova: il cliente non era riuscito a dimostrare alcun danno concreto derivante da quel “bollino nero”. In sostanza, pur riconoscendo l’illiceità formale della segnalazione (poi eliminata), il giudice non ha potuto condannare la banca a pagare danni senza evidenze di un effettivo pregiudizio. Pochi giorni dopo, però, lo stesso Tribunale di S. Maria C.V. ha affrontato un caso ben più grave con esito diverso: con Sentenza 29 aprile 2025 n. 1419 (Sez. I Civile), ha condannato un istituto di credito a un ingente risarcimento, comprensivo di danno morale, in favore di un imprenditore la cui azienda era stata messa in ginocchio da una segnalazione “a sofferenza” del tutto infondata. In quella vicenda la banca aveva classificato come insoluto un credito in realtà inesistente (ceduto a terzi e poi annullato), provocando il crollo della fiducia dei fornitori e la revoca degli affidamenti: un colpo fatale per l’impresa. Il giudice, ravvisata la totale illegittimità della segnalazione, ha disposto non solo il risarcimento di tutti i danni – patrimoniali e non patrimoniali – ma addirittura la pubblicazione della sentenza su importanti quotidiani economici, così da “riabilitare” pubblicamente l’immagine dell’imprenditore. Un provvedimento esemplare, che lancia un messaggio chiaro: le banche che sbagliano in modo grave pagheranno caro, specialmente se con la loro negligenza hanno distrutto ingiustamente la reputazione altrui.

Il confronto tra questi casi insegna che, per ottenere giustizia piena, la chiave è preparare un solido dossier probatorio. Chi si sente vittima di una segnalazione illegittima dovrebbe documentare minuziosamente ogni conseguenza subita, per convincere il giudice che quella macchia creditizia ha avuto un impatto reale sulla sua vita. In assenza di prove concrete, si potrà al massimo ottenere l’ordine di cancellazione dell’errore, ma non un ristoro economico; viceversa, con riscontri adeguati, si può aspirare a un risarcimento significativo e completo.

Un’altra importante novità riguarda i debitori che riescono a risollevarsi attraverso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tradizionalmente, anche dopo aver ottenuto l’esdebitazione (ossia la “liberazione” dai debiti residui per merito della legge cosiddetta “salva suicidi” ora confluita nel nuovo Codice della Crisi), questi soggetti rimanevano segnalati come insolventi nelle banche dati per il tempo previsto, rischiando di vanificare la loro “seconda opportunità”. Ebbene, il Tribunale di Verona nel 2025 ha segnato un precedente decisivo in senso opposto. In un caso seguito dallo stesso Studio Legale MP, il giudice scaligero – con decreto di chiusura del 12 marzo 2025, emesso dal dott. Pierpaolo Lanni – ha disposto che, al termine di un piano di ristrutturazione del debito del consumatore regolarmente adempiuto, il nominativo del debitore venisse cancellato sia dalla Centrale Rischi di Banca d’Italia sia dai SIC privati (come CRIF). In pratica, l’organo della crisi è stato incaricato di comunicare l’ordine agli enti gestori delle banche dati affinché eliminassero tutte le pregresse annotazioni negative a carico del beneficiario. Si tratta di un approccio rivoluzionario, che riconosce in sostanza un diritto all’oblio finanziario al debitore che ha dimostrato la propria buona fede e diligenza nel superare la crisi. La logica è chiara: la legge offre la riabilitazione dai debiti, e questa deve essere effettiva, non solo teorica. Se il nominativo restasse “sporco” nei database creditizi anche dopo la chiusura positiva della procedura, la riabilitazione sarebbe monca. Così il Tribunale di Verona ha creato un modello di intervento concreto per garantire che chi ha pagato il suo conto possa davvero ripartire con una reputazione immacolata. Altri tribunali potrebbero seguire questa strada, estendendo la pulizia immediata delle segnalazioni a tutti coloro che concludono con successo un percorso di risanamento: un’applicazione pratica del principio del fresh start previsto dalla normativa sul sovraindebitamento.

In conclusione, il panorama attuale offre ai debitori strumenti senza precedenti per difendersi dalle iscrizioni pregiudizievoli. La reputazione creditizia è un bene intangibile ma prezioso, e oggi più che mai “chi cade può risorgere”. I giudici e le autorità di settore stanno dimostrando sensibilità verso l’impatto umano di una segnalazione: c’è meno tolleranza per gli errori bancari e più rapidità nel porvi rimedio. Dall’altro lato si rafforza l’idea che il debitore meritevole – colui che ha saldato il dovuto, ha rispettato un piano di rientro o comunque non ha colpe gravi – non debba subire una “morte civile” finanziaria. Dopo la caduta deve esserci la risalita, e il diritto mette a disposizione gli strumenti per cancellare le macchie del passato e ricostruire la propria affidabilità.

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  • 26 marzo 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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