Quando una società di capitali viene cancellata dal Registro delle imprese, il suo eventuale debito tributario non si dissolve nel nulla. La Corte di Cassazione – con la sentenza 25 gennaio 2026, n. 1650 (Sez. Tributaria) – ha ribadito che la cessazione dell’ente non impedisce al Fisco di agire nei confronti degli ex soci per recuperare i crediti fiscali rimasti insoddisfatti. Questa decisione si inserisce nel solco della recente giurisprudenza, in particolare delle Sezioni Unite 2025, fornendo precisazioni importanti sul perimetro dell’azione dell’Amministrazione finanziaria in simili scenari. L’obiettivo pratico è definire chiaramente chi risponde del debito fiscale di una società estinta e come tale responsabilità possa essere fatta valere legalmente, evitando automatismi impropri e tutelando il diritto di difesa del contribuente.
La cancellazione della società ha effetto estintivo immediato sull’ente, ma non può estinguere ipso iure i debiti sociali pendenti, altrimenti i creditori (in primis l’Erario) subirebbero un pregiudizio ingiustificato. Si è così sviluppato in giurisprudenza il concetto di successione “sui generis”: dopo l’estinzione, obbligazioni e debiti della società “migrano” in capo ai soci, secondo la disciplina civilistica dell’art. 2495 c.c.. Ciò significa che gli ex soci ereditano i debiti societari, ma solo entro il limite di quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione. In altre parole, per le società di capitali (ad esempio una S.r.l. o S.p.A.), ciascun socio risponde dei debiti tributari sociali nei limiti della quota di patrimonio di liquidazione che gli è stata distribuita – se nulla ha incassato, nulla può essere preteso. Questo meccanismo, di natura successoria, è sancito dall’art. 2495 c.c. e confermato da autorevoli pronunce (Cass., Sez. Un., nn. 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013).
Accanto a tale responsabilità successoria – automatica nei limiti suddetti – esiste tuttavia una distinta forma di responsabilità “propria” dei soci (e dei liquidatori) per i debiti tributari della società estinta. Questa seconda forma è disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973, norma speciale tributaria che prevede un’obbligazione autonoma a carico di soci e liquidatori per i tributi non pagati dalla società. La responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 non è di natura successoria, ma iure proprio: sorge direttamente in capo al socio in presenza di presupposti specifici fissati dalla legge e ulteriori rispetto alla mera partecipazione sociale. In particolare (per come risultante dopo le modifiche del 2014), risponde il socio solo se ha ricevuto dall’impresa somme di denaro o beni: nei due esercizi antecedenti la messa in liquidazione (assegnazioni fatte dagli amministratori prima dello scioglimento) oppure durante la liquidazione stessa (assegnazioni fatte dal liquidatore), il tutto nei limiti del valore di quanto percepito. È evidente la ratio: questa forma di responsabilità ha base patrimoniale e scatta solo in caso di un arricchimento del socio a scapito dei creditori sociali – non si tratta di una generica colpa di “aver fatto parte” della società. Inoltre, resta salva l’eventuale maggior responsabilità civile in capo al socio, se ad esempio abbia abusato della liquidazione o agito con frode ai creditori (profili extra-tributari).
Riassumendo, dunque, il socio di una società estinta può essere chiamato a rispondere dei debiti fiscali su due binari differenti: (a) come successore della società estinta, secondo l’art. 2495 c.c., per il debito sociale (nei limiti di quanto riscosso); (b) come obbligato principale ex art. 36 D.P.R. 602/1973, per una sua obbligazione propria derivante dall’aver ricevuto assetti patrimoniali societari prima o durante la liquidazione. Questa distinzione teorica ha ricadute pratiche fondamentali, perché determina quale atto impositivo debba essere notificato al socio, quali siano le eccezioni difensive che egli potrà far valere e su chi gravi l’onere della prova dei presupposti del debito.
La Agenzia delle Entrate non può agire liberamente e senza condizioni contro gli ex soci: l’ordinamento fissa precisi paletti temporali e procedurali. Un primo fondamentale vincolo è stato introdotto dall’art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014, che ha previsto una sorta di “ultrattività fiscale” della società estinta. In base a questa norma, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione, l’estinzione della società produce effetto decorsi 5 anni dalla cancellazione dal Registro Imprese. In sostanza, per evitare che la chiusura dell’ente paralizzi sul nascere le azioni del Fisco, la società viene considerata ancora “legittimata” a ricevere atti impositivi per un quinquennio post-estinzione. Questa finestra temporale offre all’Erario un margine più ampio per accertare i tributi dovuti, ma non trasforma affatto il socio in debitore illimitato né elimina le cautele procedurali. Il socio resta infatti protetto dai propri limiti di responsabilità e dalle garanzie sul “titolo” dell’obbligazione: in altri termini, la mera esistenza di questa finestra quinquennale non autorizza l’Amministrazione ad aggirare gli adempimenti richiesti per imputare validamente il debito al socio.
Il secondo fondamentale “paletto” normativo riguarda proprio l’art. 36 D.P.R. 602/1973, riformato anch’esso dal D.Lgs. 175/2014. Tale articolo ha visto ampliato il proprio raggio d’azione (dai soli tributi diretti, oggi a tutte le imposte, incluse IVA e tributi locali) e, soprattutto, ha codificato l’iter per colpire patrimonialmente soci, amministratori e liquidatori. L’art. 36 stabilisce espressamente che la responsabilità “è accertata dall’Ufficio delle imposte con atto motivato da notificare” al socio. Ciò significa che l’Agenzia, per far valere la responsabilità del socio, deve emettere un apposito avviso di accertamento, motivato e specifico, nei confronti di quest’ultimo. Non è sufficiente, dunque, “girare” al socio la cartella di pagamento o l’avviso già emesso a nome della società. Al contrario, l’atto destinato al socio deve contenere la contestazione puntuale del fatto costitutivo della sua responsabilità – ossia l’avvenuta percezione di somme o beni sociali, in misura e momenti rilevanti ai sensi di legge. In assenza di questo titolo autonomo, ogni pretesa fiscale contro l’ex socio è giuridicamente carente e suscettibile di annullamento in sede contenziosa. Tale obbligo procedurale risponde a un’esigenza di garanzia: assicurare al socio il pieno contraddittorio sul se e quanto egli debba effettivamente rispondere del debito sociale, evitando che si ritrovi debitore per il solo fatto di essere stato socio.
Quanto ai tempi, il Fisco deve attivarsi entro i termini ordinari di accertamento (o di decadenza) relativi ai tributi in questione, tenendo però conto che la società, se estinta, “sopravvive” processualmente per 5 anni. Ad esempio, se un avviso di accertamento verso la società viene notificato entro tale quinquennio, potrà spiegare effetti anche nei confronti dei soci successori. Viceversa, decorso quel periodo, l’azione contro i soci potrà essere esercitata solo sul piano civilistico, con maggiori ostacoli.
Inoltre, l’esercizio dell’azione ex art. 36 presuppone, sul piano sostanziale, che vi sia stata una distribuzione di attivo ai soci su cui far valere la responsabilità. Le Sezioni Unite 2025 hanno chiarito che la percezione di somme da parte del socio (in base al bilancio finale di liquidazione) funge da “condizione dell’azione” del Fisco, ovvero attiene all’interesse ad agire. Ciò comporta che il difetto di distribuzione non rende il socio immune ab origine – l’Erario può comunque agire nella speranza di individuare attivi sottratti al bilancio o altri cespiti – ma resta un elemento che l’Amministrazione dovrà allegare e provare per vincere la causa. In pratica, anche se il socio sostiene di non aver ricevuto nulla, l’azione può essere intrapresa; tuttavia, senza prova di assegnazioni a suo favore, non potrà andare a buon fine. Si tratta di un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla riscossione e la tutela dei soci: la litis può aver luogo per accertare se davvero vi fu una distribuzione di beni ai soci, ma non si potrà arrivare a condanna alcuna in mancanza di riscontri probatori.
Una delle questioni pratiche più rilevanti è come devono essere notificati gli atti impositivi in questi casi. La sentenza Cass. n. 1650/2026 ha risolto un dubbio frequente: è valida la notifica ai soci di un avviso di accertamento intestato alla società estinta, purché tale atto miri esclusivamente a accertare il debito fiscale della società (in ottica successoria) e non a dichiarare la responsabilità personale del socio ex art. 36. In altri termini, durante la finestra quinquennale post-estinzione la società può ancora essere destinataria di un avviso di accertamento; se la società non ha più un indirizzo attivo, l’atto può essere notificato agli ex liquidatori o ai soci quali destinatari di “secondo livello”, in quanto successori della società. Questa notifica non è illegittima solo perché la società è cancellata – al contrario, rientra nello scenario di “ultrattività” predisposto dal legislatore per consentire di cristallizzare il credito tributario nei confronti dell’ente estinto. La Cassazione in causa ha quindi censurato la Commissione Tributaria Regionale che, nel caso concreto, aveva annullato l’avviso ritenendolo nullo perché diretto a un soggetto ormai estinto. La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui, fintanto che l’atto è finalizzato all’accertamento del debito d’imposta della società (e non alla riscossione immediata presso il socio), l’estinzione dell’ente non inficia la validità della notifica ai soci quali successori particolari.
Discorso diverso, invece, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione voglia escutere il socio in quanto tale, facendo valere una sua obbligazione propria per i debiti sociali non pagati. In tal caso – come più volte ribadito – è indispensabile un avviso di accertamento autonomo e nominativo rivolto al socio. Un semplice avviso di addebito o cartella di pagamento “derivata” (ossia emessa a carico del socio sulla base del ruolo intestato alla società) è atto viziato da difetto di motivazione e violazione di legge, poiché salta un passaggio: manca l’accertamento specifico della responsabilità del socio. Numerose pronunce nel 2025 hanno stigmatizzato questa prassi fiscale scorretta: Cass. civ., Sez. trib., ord. n. 16916/2025 ha sottolineato in modo didascalico che la riscossione di somme risultanti dal bilancio finale di liquidazione è condizione dell’azione contro i soci; se tale presupposto è contestato, il Fisco deve provarlo e comunque deve procedere contro i soci con apposito avviso notificato, richiamando espressamente la disciplina dell’atto autonomo. In assenza di ciò, l’atto impugnato è da annullare. In parallelo, Cass. civ., Sez. V, sent. n. 28256/2025 ha chiarito che non basta, per il Fisco, constatare che in bilancio non risulta alcuna distribuzione ai soci per escludere l’azione: l’Ufficio può tentare di dimostrare anche per presunzioni che vi sono stati passaggi di attivo “sotto traccia” a favore dei soci (ad es. prelevamenti non contabilizzati, liquidazioni lampo con beni usciti dal patrimonio sociale prima del formale scioglimento). Se però tale dimostrazione non riesce, la pretesa verso il socio inevitabilmente si sgonfia. In sintesi: non è ammesso alcun automatismo per cui ogni debito societario diventa automaticamente un debito personale del socio; serve un titolo dedicato e serve la prova del fatto (ricezione di beni), se contestato.
Un elemento di favore probatorio per l’Erario è previsto dalla legge stessa: l’art. 36, co. 3, D.P.R. 602/1973 introduce una presunzione legale relativa secondo cui “il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio”. In pratica, se non si hanno dati certi su quanto ogni socio abbia ricevuto, si presume che abbia ottenuto un importo proporzionato alla sua percentuale di partecipazione. Trattandosi di presunzione iuris tantum, il socio può fornire prova contraria (ad esempio dimostrando che in realtà ha incassato meno, o nulla, perché il liquidatore ha utilizzato l’attivo per pagare creditori oppure che le riserve extra-bilancio non esistevano). Questa presunzione condiziona dunque la ripartizione dell’onus probandi: se il Fisco allega l’avvenuta assegnazione di beni e applica la presunzione quantitativa, spetterà al socio contestarla e superarla con idonea documentazione. Resta fermo però – come ricordato – che è onere iniziale dell’Amministrazione provare (anche solo tramite indizi) che un’assegnazione ai soci vi sia stata davvero. Del resto, un antico brocardo latino insegna: “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat” – l’onere della prova grava su chi afferma, non su chi nega. Le Sezioni Unite 2025 (sent. n. 3625/2025) hanno fatto proprio questo principio, statuendo che la dimostrazione della riscossione di somme da parte dei soci costituisce un elemento che condiziona l’azione del Fisco (interesse ad agire) e che, se messo in dubbio, deve essere provato dall’Ufficio mediante apposito avviso notificato ai soci.
“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.” – B. Franklin
La materia della responsabilità degli ex soci di società estinte è tanto tecnica quanto ricorrente nella pratica. La casistica vede spesso l’ex socio che, a distanza di tempo, riceve una cartella di pagamento intestata alla società ormai cancellata, o un avviso di accertamento che lo indica come coobbligato per imposte sociali non versate. Tali atti, il più delle volte, nascono da un errore di impostazione da parte dell’Amministrazione finanziaria: si tenta di recuperare il tributo partendo dal ruolo emesso verso la società, come se il socio ne fosse automaticamente garante, oppure si omette di motivare il perché della pretesa personale. Ebbene, proprio alla luce dei principi sopra esposti, la prima linea difensiva consiste nell’analizzare la tipologia di atto ricevuto e verificarne la legittimità formale. Se il socio si vede recapitare una semplice cartella esattoriale basata su un debito della società, priva di qualsiasi accertamento autonomo del presupposto a lui imputabile, la contestazione va focalizzata su questo vizio originario: l’atto è nullo perché manca del tutto la “contestazione della percezione” richiesta dall’art. 36 D.P.R. 602/1973. Di converso, se l’Agenzia notifica al socio un avviso di accertamento nominativo, occorrerà esaminarne attentamente il contenuto: è sufficientemente motivado? Dettaglia l’importo asseritamente percepito e il quando ciò sarebbe avvenuto? Fa riferimento al bilancio finale di liquidazione o ad altri elementi da cui dedurre l’uscita di attivo a favore del socio? L’assenza di tali elementi costituisce ulteriore motivo di ricorso, potendo tradursi in difetto di motivazione o in erronea intestazione del titolo.
Un altro aspetto pratico cruciale attiene all’onere probatorio in giudizio. Il socio che contesta la propria responsabilità dovrà chiaramente negare (se corrisponde al vero) di aver ricevuto somme o beni dalla liquidazione, e potrà chiedere che il Fisco produca le prove della distribuzione su cui si fonda la pretesa. In questa fase, può risultare decisiva la produzione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto: se da tali documenti risulta che nulla è stato assegnato ai soci (o che è stato assegnato meno di quanto il Fisco presume), la difesa del socio si rafforza enormemente. D’altro canto, l’Amministrazione potrebbe esibire indizi, ad esempio movimentazioni finanziarie anomale prima della chiusura, o l’esistenza di utili extracontabili, per sostenere che in realtà il socio si è indirettamente avvantaggiato dell’attivo societario. In tal caso, sarà compito del giudice valutare la gravità, precisione e concordanza di tali presunzioni. È evidente che la controffensiva probatoria del socio (documenti contabili, perizie, testimonianze) potrà spezzare le presunzioni semplici e mettere in luce la mancanza di prova certa della sua arricchimento.
Un ulteriore punto da considerare nelle strategie difensive riguarda il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. Proprio perché l’atto ex art. 36 è un avviso di accertamento a tutti gli effetti, esso – salvo i casi di urgenza o automatizzazione – dovrebbe essere preceduto da un invito al contraddittorio (c.d. “partecipazione del contribuente” ai sensi dello Statuto del contribuente, art. 5-ter, introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e rafforzato dal D.Lgs. 192/2025). Pertanto il socio, prima della notifica dell’avviso, avrebbe diritto a essere interpellato con un questionario o invito a fornire chiarimenti sulle somme ricevute. Verificare se tale passaggio c’è stato (o se l’Ufficio ne ha motivato l’omissione per urgenza) può aggiungere un tassello alla difesa, soprattutto nei casi in cui l’accertamento al socio scaturisca da ricostruzioni complesse.
In definitiva, sul piano pratico si delinea una regola aurea: un atto mal formulato cade; un atto ben costruito si combatte sul piano della prova. Se l’Agenzia non rispetta il doppio livello (prima il titolo in capo alla società, poi l’accertamento autonomo al socio) oppure non motiva adeguatamente sulla percezione di attivo da parte di quest’ultimo, il contribuente ha ottime chance di ottenere l’annullamento dell’atto. Se invece l’atto è formalmente corretto, la partita si gioca sui fatti sostanziali: quanto ha ricevuto il socio? Quando? C’erano utili occulti? Il tutto va provato in giudizio. È qui che una difesa accorta può fare la differenza, ad esempio evidenziando l’assenza di utili distribuibili, la presenza di perdite a bilancio, o ancora eventuali pagamenti di debiti sociali fatti personalmente dal socio (circostanza che, se provata, esclude ulteriori pretese). Importante è anche la tempestività: grazie alla regola dei 5 anni, può accadere che un accertamento intestato alla società venga notificato presso la vecchia sede legale o tramite deposito per “irreperibilità”. In tali casi il socio potrebbe non averne avuto conoscenza immediata; nondimeno, è fondamentale monitorare eventuali comunicazioni residuali e agire, se necessario, con un’istanza di rimessione in termini appena si viene a sapere dell’atto, per poterlo impugnare ed evitare che diventi definitivo in silenzio.
La sentenza Cass. 1650/2026 si rivela un riferimento cruciale per orientarsi tra le maglie della responsabilità tributaria degli ex soci. Il messaggio è chiaro: nessuna “fuga” dai debiti erariali tramite la cancellazione della società, ma anche nessuna scorciatoia per il Fisco a scapito delle garanzie difensive. La distinzione tra il piano successorio (art. 2495 c.c.) e quello proprio (art. 36 D.P.R. 602/1973) non è accademica, bensì operativa: individua il titolo su cui si fonda la pretesa e distribuisce l’onere probatorio. Le recenti pronunce – dalle Sez. Unite 3625/2025 in poi – hanno rinsaldato i principi di interesse ad agire e di prova rigorosa a carico dell’Amministrazione, ponendo freno a prassi come le cartelle “derivate” agli ex soci. Per i contribuenti ciò si traduce in una maggiore tutela: sapere cosa aspettarsi e come reagire.
Redazione - Staff Studio Legale MP