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Diritto di Famiglia: La separazione consensuale - Studio Legale MP - Verona

Diritto di Famiglia: La separazione consensuale

Diritto di Famiglia: La separazione consensuale

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Capita, purtroppo sempre più spesso che due coniugi per i motivi più diversi, decidano di separarsi di comune accordo, quando ciò accade entra in gioco la procedura legislativa della separazione consensuale.

 

Cosa è la separazione consensuale

La separazione consensuale è lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi. Per usufruire di questo mezzo è necessario però che i coniugi in fase di separazione, abbiamo stabilito di comune accordo l’assegno di mantenimento per i figli ed il coniuge più debole, a chi spetta rimanere nella casa coniugale e la ripartizione del patrimonio.

Per avviare la pratica di separazione consensuale è possibile recarsi in Comune (solo se non ci sono figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o maggiorenni economicamente non autosufficienti i coniugi hanno già raggiunto un accordo su tutte le condizioni economiche; con, in aggiunta, anche altri limiti, ad esempio non possono essere previsti trasferimenti patrimoniali) o altrimenti in Tribunale, dove si rende opportuna l’assistenza di un avvocato, o meglio uno o due avvocati, a seconda se i partner, hanno deciso di farsi assistere in maniera comune (quindi dallo stesso legale) oppure no (ciascuno un proprio legale).

 

Come fare per avviare la pratica

Per avviare la pratica di separazione consensuale, bisogna, una volta sottoscritto raggiunto l’accordo, depositare un ricorso presso la Cancelleria del tribunale del comune in cui vive almeno uno dei coniugi. Una volta depositato l’atto, e tutti gli altri documenti correlati, situazione patrimoniale, copia dell’atto di matrimonio. Se assistiti da un legale, a tutti questi adempimenti provvede l’avvocato.

Dopo il deposito di tutti i documenti viene fissata l’udienza, di solito dopo qualche mese, durante la quale viene svolto un tentativo di conciliazione. Nel caso – nella prassi raro – si raggiunga la conciliazione, la pratica di separazione viene archiviata; altrimenti si procede con la stessa e il Tribunale, valutate le condizioni proposte, provvede all’omologa della separazione. Da quel momento entro sei mesi, i coniugi possono chiedere il divorzio.

Perché la sentenza di separazione sia effettiva occorre che entrambi i coniugi si presentino dinnanzi al giudice entro la data fissata per l’udienza.

 

Separazione consensuale e figli

La separazione consensuale obbliga comunque entrambi i coniugi che siano anche genitori a trovare un accordo e al rispetto dei propri doveri e diritti in relazione al rapporto di genitorialità, sia nel caso siano minori, che nel caso in cui siano maggiorenni, ma non occupati o studenti; ciò sotto il profilo del mantenimento, delle visite, dell’affidamento (per i minori) e via dicendo.

 

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.