
“I buoni muri fanno i buoni vicini”, recita un proverbio popolare. E in effetti, una chiara delimitazione dei confini e dei rispettivi diritti è fondamentale per evitare attriti. Ma cosa accade quando, pur senza atti formali, un vicino utilizza da lungo tempo una parte della proprietà altrui come se fosse propria? Il nostro ordinamento prevede l’usucapione, ovvero la possibilità di acquistare proprietà o servitù attraverso il possesso protratto nel tempo (20 anni in molti casi). La teoria è semplice, ma la pratica è insidiosa: non ogni uso prolungato genera un diritto. La Cassazione di recente ha chiarito che serve un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato uti dominus (come un proprietario vero e proprio) e non dovuto a mera tolleranza altrui. Come sintetizza un antico brocardo, «vigilantibus non dormientibus iura succurrunt»: la legge assiste chi vigila sui propri diritti, non chi dorme sugli allori. In altre parole, il vicino “distratto” che lascia fare per gentilezza o disattenzione non perde automaticamente la proprietà, a meno che l’altro non si comporti da autentico padrone in modo evidente.
Le pronunce del 2025 confermano questo principio. Ad esempio, la Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 17287/2025 (26 giugno 2025) ha negato che si formi una servitù di passaggio per usucapione in favore di chi attraversa il cortile condominiale del vicino solo quando qualcuno gli apre il portone. In quel caso, alcuni utenti sostenevano di aver acquisito il diritto di passare da un ingresso altrui perché da anni entravano approfittando del portone dell’edificio accanto. Ma tale passaggio avveniva solo con la collaborazione del proprietario (o del portiere) che di volta in volta apriva. La Suprema Corte ha ribadito che un transito possibile soltanto previa autorizzazione – ad esempio bussando per farsi aprire un cancello chiuso – non integra un possesso “libero” del passaggio. Manca l’autonomia e la continuità d’uso necessarie: se per esercitare il preteso diritto occorre ogni volta il consenso altrui, non si tratta di un possesso pieno ma di un semplice atto di cortesia. Dunque niente servitù acquisita in tal caso. Allo stesso modo, non basta aprire un varco nel muro del vicino per acquisire una servitù di luce: la Cassazione (Sez. II, ord. n. 19976/2025) ha precisato che un’apertura irregolare e tollerata dal proprietario non dà origine a una servitù opponibile, perché l’uso della luce rimane saltuario e revocabile. Il filo conduttore è chiaro: l’uso precario o occasionale, ancorché protratto per anni, non legittima usucapione. Solo un possesso esercitato in modo inequivocabilmente proprietario, senza dipendere in nulla dall’altrui benevolenza, può col tempo trasformarsi in diritto. Chi vuole usucapire deve “comportarsi da padrone” alla luce del sole, ponendo in essere atti concreti incompatibili con la proprietà altrui (ad es. recintare l’area, apportare modifiche permanenti, negare formalmente l’altrui titolo). In assenza di tali comportamenti concludenti, l’ordinamento tende a proteggere il proprietario originario: l’uso prolungato ma ambiguo viene letto come prestito, comodato o tolleranza, non come possesso utile ad usucapire.
Va ricordato, inoltre, che persino tra estranei l’usucapione non decorre finché chi utilizza il bene riconosce (anche implicitamente) l’altrui proprietà. Un esempio frequente è il caso di terreni confinanti: se un proprietario lascia che il vicino coltivi una striscia di terra comune senza protestare, magari pensando si tratti di un accordo informale, quel silenzio potrebbe essere tolleranza. La Cassazione ha evidenziato che serve un “quid pluris” perché l’inerzia del titolare si traduca in perdita del diritto. In una pronuncia del 2024 (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11663/2024) è stato escluso l’usucapione a favore di chi si era limitato a coltivare il terreno del vicino: la mera coltivazione, infatti, è compatibile con un uso di cortesia o con un tacito permesso e non prova l’intenzione di possedere come proprietario esclusivo. Solo atti di dominio esclusivo, che mettano il vero proprietario di fronte a un fatto compiuto, fanno scattare il termine ventennale di usucapione. Se c’è un rapporto di buon vicinato o un contesto familiare, la soglia di prova è ancora più alta: tra parenti e amici la legge presume la buona fede e la tolleranza, quindi l’eventuale usucapione richiede di dimostrare di aver chiaramente “rotto il patto di fiducia” e di aver manifestato per tempo l’intento di tenere la cosa solo per sé.
In sintesi, dalle nuove sentenze emerge un messaggio forte: l’usucapione non può fondarsi sull’equivoco o sull’abuso della gentilezza altrui. Chi ritiene di aver maturato un diritto reale su proprietà altrui dovrà esibire elementi solidi a sostegno di un possesso “utile”, mentre chi teme di subire un’usucapione dovrebbe agire per tempo, senza attendere passivamente. Il quadro normativo – dura lex, sed lex – non lascia spazio a furbizie: la proprietà si perde solo di fronte a un possesso altrui palese e incontrastato, non per mera disattenzione.
Un’altra arena classica delle liti tra vicini riguarda alberi, siepi e rami che oltrepassano il confine. È comprensibile la tentazione di “fare pulizia” da soli quando i rami del vicino invadono il proprio giardino, magari facendo cadere foglie o togliendo luce. Attenzione però: agire in autonomia può costare caro. La legge (art. 896 c.c.) consente di chiedere al proprietario dell’albero di tagliare i rami che protendono oltre il confine, ma non autorizza il vicino a tagliarli di propria iniziativa se l’altro non provvede. In caso di inerzia, bisogna rivolgersi al giudice perché ordini il taglio forzoso. Chi decide invece di passare alle vie di fatto rischia di commettere un illecito.
Una vicenda emblematica è arrivata in tribunale quest’anno: il Tribunale di Imperia, sent. n. 272/2025 del 21 maggio 2025, ha condannato una società che, senza alcun accordo, aveva fatto potare drasticamente le piante ornamentali della vicina. I giudici hanno ritenuto illegittimo l’intervento arbitrario: anche se i rami sconfinavano, il vicino impaziente doveva attivare le vie legali anziché procedere al “taglio selvaggio”. Il tribunale ha evidenziato come quelle piante avessero valore estetico e affettivo per la proprietaria, la cui proprietà privata è stata lesa da un’azione unilaterale. Di conseguenza, la società è stata condannata a un significativo risarcimento danni, calcolato considerando il pregio e la funzione decorativa delle essenze distrutte (il giudice ha applicato il cosiddetto “metodo svizzero” di valutazione del danno ambientale-ornamentale). Inoltre, è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi, cioè la sostituzione delle piante tagliate e la riparazione della siepe e della recinzione danneggiate.
Questa decisione conferma un principio di civiltà giuridica: nemmeno di fronte all’inerzia altrui è lecito farsi giustizia da soli. In ambito di rapporti di vicinato, la tutela della proprietà e il rispetto reciproco impongono di seguire le procedure legali. Se il vicino non collabora (ad esempio ignorando la diffida a potare i suoi rami), l’interessato deve ricorrere al giudice, il quale assicurerà un equilibrio tra le esigenze di entrambi. Anticipare la sentenza con azioni proprie espone a responsabilità civili (e talvolta penali, se si configura il reato di danneggiamento). Del resto, la norma offre già strumenti adeguati: con una ingiunzione del tribunale si può ottenere in tempi brevi l’ordine di taglio e, in caso di ulteriore inerzia, l’autorizzazione a intervenire facendo eseguire il lavoro a terzi a spese del responsabile. Forzare la mano prima del dovuto, invece, trasforma chi subiva il fastidio in autore di un illecito.
Dal caso dei rami sconfinanti emerge anche un monito sul piano pratico: è importante documentare eventuali situazioni di invasione del proprio fondo (con foto, lettere di reclamo, testimoni) e muoversi formalmente (raccomandate di diffida, esposti se necessario) per costruire le basi di un eventuale intervento giudiziario. Agire d’impulso senza lasciare traccia, oltre a essere illegale, priva di prove in un successivo contenzioso. Meglio dunque armarsi di pazienza e procedere secondo diritto. Come nel celebre film “La guerra dei vicini”, spesso un piccolo screzio può degenerare: ma la via della legge – per quanto possa sembrare lenta – è l’unica che garantisce una soluzione equa e duratura, evitando che un semplice ramo diventi l’inizio di una faida infinita.
Le evoluzioni giurisprudenziali degli ultimi tempi tracciano un quadro più netto dei rapporti tra proprietari confinanti. Usucapione e servitù non sono concessi con leggerezza: solo chi esercita un possesso vero e indipendente potrà, eventualmente, ottenere il riconoscimento di un diritto sul fondo altrui. Allo stesso modo, la difesa della proprietà deve avvenire nelle sedi proprie: reagire da soli a un’invasione (che sia un passaggio non autorizzato o i rami di un albero) può trasformare la ragione in torto. Il risultato è un sistema di regole che, lungi dall’incoraggiare il litigio, mira a prevenirlo: chiarendo in anticipo che “quel che è tuo è tuo” finché non interviene una causa legale a stabilire il contrario, si disincentivano i comportamenti scorretti e si invita chi si sente leso a rivolgersi all’autorità competente. In definitiva, il messaggio delle nuove sentenze ai cittadini è duplice. Da un lato, chi vanta diritti sui beni altrui sappia che dovrà dimostrarli in giudizio con elementi solidi e che la tolleranza del vicino non basta a fargli perdere la proprietà. Dall’altro, i proprietari devono essere vigili e attivi nel far rispettare i confini e le regole di convivenza, senza però trascendere nelle proprie azioni. Un buon consiglio pratico è investire nella prevenzione: accordi scritti di buon vicinato, dialogo tramite amministratori (se in condominio) e, se necessario, soluzioni stragiudiziali come la mediazione civile, possono spesso comporre le liti prima che sfocino in cause lunghe e costose.
In ogni caso, quando la disputa è già in atto o appare inevitabile, è fondamentale conoscere i propri diritti e muoversi con prudenza. Le questioni di confine, possesso e servitù combinano aspetti tecnici e risvolti personali delicati: un albero o un vialetto possono valere molto più del loro prezzo in termini di serenità familiare. Affidarsi a un legale esperto in diritto civile consente di inquadrare correttamente il problema e scegliere la strategia migliore, sia essa un’azione legale decisa o un componimento bonario. Le nuove sentenze offrono strumenti e chiarimenti: farli valere con l’ausilio di un avvocato può fare la differenza tra subire passivamente una situazione ingiusta e ottenere finalmente giustizia (o prevenire danni maggiori).
Redazione - Staff Studio Legale MP