«Homo homini lupus» – l’uomo è un lupo per l’uomo. Questo antico adagio latino illustra crudamente come un individuo possa approfittare della fragilità altrui per il proprio tornaconto. È quanto emerge da un caso concreto affrontato dall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di Milano nel 2025. Una cliente – persona in condizioni di vulnerabilità psico-fisica documentata – viene accompagnata da un soggetto terzo non identificato nella stipula di due contratti di finanziamento a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.
Nel novembre 2021 la consumatrice sottoscrive un primo prestito con l’intermediario finanziario A per €25.000 (84 rate mensili da circa €307). Dopo soli 6 mesi, in aprile 2022, la stessa cliente conclude un secondo finanziamento, questa volta di €45.000 (120 rate mensili da €535), sempre erogato da A ma perfezionato presso i locali di un intermediario B che funge da distributore. In entrambe le occasioni è presente un individuo di nazionalità straniera estraneo al contratto, il quale interferisce attivamente nella negoziazione: i moduli contrattuali riportano addirittura i recapiti email e telefonici di questo soggetto, mai identificato formalmente.
Secondo la ricostruzione della cliente, il secondo finanziamento viene utilizzato in parte per estinguere il primo debito e per la restante somma – oltre €32.000 – immediatamente trasferito, tramite bonifici disposti allo sportello di B, a favore del medesimo soggetto terzo. In sostanza, l’accompagnatore avrebbe manipolato la vittima inducendola a indebitarsi nuovamente per poi appropriarsi delle nuove somme erogate. La vicenda ha i contorni di una truffa: i fatti vengono denunciati alle autorità nel 2024 e la cliente, riconosciuta la sua fragilità, viene posta sotto amministrazione di sostegno a fine 2024.
La cliente adisce l’ABF chiedendo l’annullamento del secondo contratto di finanziamento e la restituzione di quanto pagato, sostenendo che il proprio consenso fu viziato e non liberamente determinato, ma carpito sotto condizionamento psicologico da parte del terzo. In subordine, chiede la condanna degli intermediari a risarcire i danni per aver violato i doveri di correttezza nella concessione del credito e per non aver vigilato su operazioni anomale eseguite a beneficio di un soggetto esterno.
L’intermediario A – finanziatore – si difende affermando di aver rispettato tutte le norme di trasparenza e buona fede, avendo valutato regolarmente il merito creditizio sulla base dei documenti forniti, senza riscontrare anomalie (anche perché all’epoca non vi erano ancora state né la denuncia né la nomina dell’amministratore di sostegno). A eccepisce inoltre che la cliente firmò volontariamente il contratto e che l’ABF non avrebbe competenza a pronunciare l’annullamento del contratto, trattandosi di un provvedimento di natura costitutiva. Dal canto suo, l’intermediario B – mera banca distributrice – sostiene di aver agito come semplice tramite, senza obblighi decisionali sul merito del credito. Inoltre B evidenzia che le operazioni di bonifico furono disposte personalmente dalla cliente, per cui la banca non poteva bloccarle in assenza di specifiche anomalie tecniche o disposizioni di legge che imponessero un controllo sul loro scopo.
La prima questione giuridica riguarda la validità del contratto concluso dalla cliente in tali circostanze. Il diritto civile italiano prevede la tutela del consenso negoziale tramite gli istituti dei vizi del consenso (artt. 1427 e s.s. c.c.), in particolare: l’errore essenziale, il dolo e la violenza morale. Nel caso concreto non vi è violenza fisica o minaccia esplicita, ma si prospetta un dolo perpetrato da un terzo soggetto ai danni della consumatrice, oppure un errore essenziale in cui questa sia incorsa, riconoscibile dall’altro contraente (la banca). La cliente invoca infatti un “errore riconoscibile” e chiede di annullare il contratto, sottolineando come i funzionari dell’intermediario avessero potuto constatare la presenza e l’ingerenza indebita di un estraneo durante la stipula.
In linea generale, l’art. 1439 c.c. stabilisce che il dolo di una parte è causa di annullamento quando i raggiri sono tali da determinare il consenso dell’altro contraente. Se il dolo proviene da un terzo, il contratto è annullabile solo se la parte che ne trae vantaggio (in questo caso, la banca finanziatrice) era a conoscenza del raggiro al momento del contratto (art. 1439, co. 2 c.c.). In altre parole, il dolo del terzo vizia il consenso soltanto se il contraente “innocente” non è in buona fede. Su questo punto, una recente sentenza ha fatto luce: Tribunale di Siracusa, sent. n. 810/2025. Il Tribunale siciliano, in un caso analogo di contratto indotto da false promesse di un intermediario senza scrupoli, ha rigettato la domanda di annullamento poiché la parte beneficiaria (la società convenuta) non era al corrente delle menzogne del consulente che aveva raggirato l’attore. Ha ribadito che “il dolo del terzo non determina l'annullamento del contratto […] qualora il contraente che ne ha tratto vantaggio non fosse a conoscenza dei raggiri al momento della stipula”. Di conseguenza, in mancanza di prova che la banca finanziatrice sapesse (o dovesse necessariamente accorgersi) dell’inganno ordito dal truffatore, non si può annullare il contratto per dolo del terzo.
Nel nostro caso ABF, la cliente sosteneva che l’errore (o l’inganno) fosse riconoscibile dagli operatori di banca presenti, data la situazione atipica (un soggetto non autorizzato che di fatto conduce la trattativa). Tuttavia, l’Arbitro Bancario Finanziario – pur riconoscendo la situazione di vulnerabilità e la condotta fraudolenta del terzo – non ha annullato il contratto. L’ABF, infatti, non ha potere di emanare pronunce costitutive come l’annullamento; si limita a riconoscere o meno il diritto del cliente a un rimedio economico. Nel merito, è probabile che non sia stata dimostrata una collusione o consapevolezza della banca finanziatrice riguardo al raggiro, circostanza che anche in un tribunale civile avrebbe impedito l’annullamento per dolo del terzo. Il consenso viziato della cliente, dunque, non ha portato all’eliminazione del contratto, ma ha comunque innescato altre forme di tutela risarcitoria di cui diremo oltre. È importante notare che, in base alla giurisprudenza, laddove l’annullamento per dolo non sia ottenibile, la parte danneggiata potrebbe valutare un’azione di responsabilità precontrattuale se l’altro contraente ha violato i doveri di lealtà nella fase delle trattative (ad esempio ignorando volontariamente segnali di inganno). Sul punto, però, il Tribunale di Siracusa 2025 ha precisato che la responsabilità precontrattuale verso la parte avvantaggiata può sussistere solo se questa era a conoscenza del dolo del terzo – praticamente la stessa condizione richiesta per l’annullamento – e che comunque va provato rigorosamente il danno concreto subito. In quel caso, non essendo provato alcun danno specifico diverso dall’avere concluso un contratto indesiderato, neppure il risarcimento è stato accordato.
In sintesi, il contratto di finanziamento stipulato dalla consumatrice vulnerabile resta valido finché non venga annullato. Nel caso ABF n. 6731/2025, l’accordo non è stato annullato, ma ciò non ha impedito all’Arbitro di valutare la condotta degli intermediari sotto altri profili di responsabilità, aprendo la strada a rimedi risarcitori. Del resto, come recita un detto giuridico latino, «fraus omnia corrumpit» – la frode corrompe ogni cosa – ma affinché una frode di terzi “corrompa” e travolga un contratto è necessario che il coinvolgimento dell’altro contraente non sia stato pienamente in buona fede.
Al di là della questione della validità contrattuale, il caso pone l’attenzione sui doveri dell’intermediario finanziario quando il cliente presenta segnali di vulnerabilità o l’operazione risulta anomala. Gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti per legge a rispettare obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza verso la clientela, sia nella fase precontrattuale che nell’esecuzione del rapporto. Nel contesto di un finanziamento, ciò si traduce innanzitutto nel dovere di valutare adeguatamente il merito creditizio del consumatore prima di concedere il prestito (art. 124-bis del Testo Unico Bancario). Tale obbligo – che approfondiremo nella sezione successiva – ha anche una valenza di protezione del cliente da situazioni di sovraindebitamento e, indirettamente, da decisioni finanziarie imprudenti magari prese sotto influenza altrui.
Ma oltre all’aspetto “quantitativo” del merito creditizio, esiste un dovere più generale di valutare le circostanze in cui l’operazione avviene. In particolare, se un cliente mostra chiari segnali di fragilità (età avanzata, ridotta capacità di discernimento, dipendenza da terzi, ecc.), la banca dovrebbe agire con estrema cautela. Nel nostro caso, l’intermediario A sapeva che la cliente aveva appena contratto un debito e ne stava chiedendo un altro più oneroso a pochi mesi di distanza, con accanto una persona estranea che guidava la trattativa. Questo contesto avrebbe dovuto far scattare un campanello d’allarme: concedere altro credito senza indagare a fondo la situazione poteva significare esporre la cliente a un indebitamento insostenibile e potenzialmente a un raggiro. In effetti, l’ABF ha rilevato che il secondo prestito da €45.000, erogato così a ridosso del primo da €25.000, ha aggravato notevolmente la posizione debitoria della cliente, facendole quasi raddoppiare l’esborso mensile (da €307 a €535) senza un corrispondente aumento di reddito. L’operazione non aveva una logica finanziaria migliorativa per la cliente, ma al contrario peggiorava il suo stato, circostanza che l’intermediario avrebbe dovuto considerare ex ante con la dovuta diligenza.
Un cliente in condizione di particolare vulnerabilità – ad esempio per deficit cognitivi, scarsa alfabetizzazione finanziaria o pressioni esterne – merita una tutela rafforzata. Questo principio è riconosciuto a livello generale nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), il quale all’art. 18 lett. d) definisce “consumatore vulnerabile” colui che si trova in condizioni di inferiorità mentale o fisica tali da limitarne la capacità di prendere decisioni consapevoli, imponendo agli operatori professionali una maggiore attenzione a non sfruttarne la condizione. Nel settore bancario, pur non esistendo una norma specifica sui “clienti vulnerabili”, i doveri di trasparenza e correttezza devono essere interpretati tenendo conto della situazione concreta del cliente. La Banca d’Italia, nelle Disposizioni di trasparenza, e l’EBA (European Banking Authority) hanno emanato linee guida per la protezione dei clienti fragili, invitando gli intermediari a identificare precocemente segnali di vulnerabilità (come operazioni insolite o intervento di terzi non autorizzati) e ad adottare misure di tutela – ad esempio, spiegazioni più dettagliate, verifiche aggiuntive della volontà del cliente, o persino l’astensione dal concludere l’operazione se si sospetta un abuso.
Nel caso di specie, si può arguire che l’intermediario finanziatore A avesse quantomeno il dovere di approfondire le ragioni della richiesta del secondo prestito e la reale volontà della cliente, alla luce dei segnali poco usuali. Lasciare che un soggetto sconosciuto “dettasse legge” nella conclusione del contratto, arrivando a inserire i propri recapiti sui moduli, confligge con i basilari obblighi di diligente identificazione della clientela e di salvaguardia dell’autonomia decisionale del consumatore. Un intermediario attento avrebbe potuto, ad esempio, sospendere l’operazione, chiedere alla cliente in separata sede conferma delle sue intenzioni, o rifiutare il credito in presenza di indizi di una possibile truffa ai suoi danni. Questi profili attengono alla responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) e contrattuale dell’intermediario: il non aver prevenuto una situazione di evidente conflitto con l’interesse della cliente potrebbe configurare una violazione del dovere di buona fede.
Come si vedrà oltre, l’ABF di Milano nella sua decisione ha effettivamente censurato l’operato dell’intermediario A, seppur non sotto il profilo del “vizio del consenso” (annullamento), ma riconoscendo una responsabilità per “concessione di credito irresponsabile” e disponendo un risarcimento in favore della cliente. In altre parole, la banca finanziatrice è stata ritenuta colpevole di aver violato le regole di erogazione prudente del credito in danno di un soggetto vulnerabile, incorrendo in responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per aver causato un pregiudizio patrimoniale (sovraindebitamento e costi aggiuntivi) al consumatore.
Un ulteriore aspetto riguarda il ruolo dell’intermediario B, cioè la banca presso cui è stato materialmente sottoscritto il secondo finanziamento e attraverso cui sono transitati i fondi. B era il distributore del prodotto di credito: in pratica, fungeva da agente collocatore per conto dell’intermediario A. Secondo la decisione ABF, B non aveva responsabilità nella valutazione del merito creditizio, trattandosi di obbligo proprio dell’erogatore A. Tuttavia, resta da considerare se la banca B avesse obblighi di vigilanza nell’operazione, visto che i suoi dipendenti erano presenti durante la firma e hanno eseguito i bonifici immediatamente a favore del terzo.
In generale, una banca che distribuisce un finanziamento altrui deve comunque rispettare i doveri di diligenza professionale verso il cliente, anche se non effettua la valutazione del merito creditizio. Nel nostro caso, il personale di B ha consentito l’accesso nei propri locali di un soggetto estraneo non autorizzato che interferiva nell’affare. Ciò può configurare una violazione delle procedure interne di sicurezza e riservatezza (normalmente, solo le parti del contratto dovrebbero partecipare alle operazioni in filiale, salvo esplicita delega/procura). Inoltre, quando la cliente ha disposto i bonifici di decine di migliaia di euro dal suo conto verso il conto del terzo, B avrebbe potuto attivare controlli per antiriciclaggio o antifrode. La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone alle banche un obbligo di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette: sebbene i bonifici in questione siano stati autorizzati dalla cliente (quindi formalmente regolari), il contesto – versamento di importo significativo su conto di un soggetto estraneo subito dopo l’erogazione di un prestito – avrebbe potuto insospettire l’operatore di sportello. Una telefonata di conferma o un approfondimento sull’intestazione del conto beneficiario, per esempio, avrebbero forse fatto emergere la frode in atto.
Tuttavia, giuridicamente, far valere la responsabilità della banca B non è semplice. Secondo un orientamento consolidato (condiviso dall’ABF), se il cliente autorizza personalmente un pagamento, la banca non può sindacarne il merito o rifiutarlo arbitrariamente, a meno che non sia tenuta da norme specifiche. Nel caso di bonifici disposti volontariamente – ancorché su istigazione fraudolenta – l’operazione è considerata autorizzata e valida. La banca potrebbe essere esente da responsabilità salvo che si provi una violazione di obblighi normativi (es. non aver applicato l’autenticazione prevista, non aver informato adeguatamente sui rischi di frode, ecc.).
Uno scenario analogo è quello delle frodi informatiche di tipo “phishing” o “social engineering”, in cui la vittima – ingannata da malintenzionati – fornisce le proprie credenziali e autorizza pagamenti a favore dei truffatori. La giurisprudenza in questi casi ha affermato che la banca risponde solo se non ha messo in atto misure di sicurezza adeguate, mentre non risponde quando il cliente ha agito con colpa grave, ad esempio rivelando con leggerezza i propri codici. La Cassazione ha stabilito che la cooperazione colposa dell’utente interrompe il nesso di responsabilità della banca (Cass. 7214/2023). In applicazione di tali principi, il Tribunale di Roma, sent. n. 1934/2025 ha rigettato la domanda di una coppia truffata via SMS phishing: in quel caso, la banca aveva predisposto sistemi di sicurezza robusti (OTP, avvisi) e informato i clienti, ma i correntisti – ingannati da un falso operatore – avevano incautamente fornito tutte le password al truffatore, consentendo due bonifici fraudolenti. Il giudice romano ha ritenuto la banca diligente e ha invece sottolineato la grave negligenza delle vittime nel non accorgersi dell’inganno, escludendo quindi la responsabilità dell’istituto.
Traslando tali principi al ruolo del nostro intermediario B, si può argomentare che B non è responsabile dei bonifici eseguiti, poiché furono disposti con il consenso (viziato ma reale) della cliente stessa. Non esiste un obbligo generale in capo alla banca di investigare la ragione di un pagamento ordinato da un cliente in assenza di elementi oggettivi di irregolarità tecnica. Nel caso ABF, infatti, la domanda risarcitoria nei confronti di B – basata sulla mancata vigilanza di fronte a disposizioni sospette – non è stata accolta. L’Arbitro ha affermato che la responsabilità primaria resta dell’intermediario finanziatore A, mentre B, avendo solo funzioni di collocamento, non risponde dell’istruttoria di merito creditizio né può essere chiamato a rispondere di atti dispositivi che il cliente ha volontariamente compiuto, seppur sotto inganno.
Ciò non toglie, però, che gli intermediari distributori debbano cooperare per prevenire abusi. Ad esempio, nelle linee guida sulla valutazione del merito creditizio e sul credit scoring, si auspica che chi sta a contatto col cliente (come la filiale distributrice) segnali al finanziatore eventuali elementi anomali. Nel nostro caso, se i dipendenti di B avessero segnalato ad A che la cliente era accompagnata da un soggetto sospetto e che i fondi stavano per essere immediatamente girati altrove, A avrebbe potuto rivalutare la concessione del prestito. Questa collaborazione intermediatore-distributore rientra nei doveri organizzativi e di controllo interno del sistema bancario, volti a evitare che la buona fede del cliente fragile sia sfruttata impunemente. Insomma, la banca distributrice dovrebbe essere il primo filtro per intercettare situazioni di potenziale abuso finanziario, pur nei limiti di ciò che la legge consente di fare (non si può impedire tout court a un cliente capace di agire di disporre del proprio denaro, ma si possono attivare cautele e consigli).
Nel bilanciamento finale operato dall’ABF, all’intermediario B non è stata imputata una responsabilità risarcitoria diretta verso la cliente truffata. Tuttavia, la vicenda rimane un monito anche per i distributori: “chi assiste senza agire all’inganno di un fragile non è giuridicamente complice, ma rischia di diventarne moralmente corresponsabile.” Come scriveva Alessandro Manzoni, «Il linguaggio è stato lavorato dagli uomini per intendersi tra loro, non per ingannarsi a vicenda». Gli operatori di banca dovrebbero ricordare che il loro ruolo è facilitare la comprensione e la fiducia, non diventare – seppur involontariamente – strumenti tramite cui l’inganno di terzi si realizza.
La vicenda in esame mette in luce l’importanza della normativa sulla concessione responsabile del credito al consumo. In Italia, le regole sul merito creditizio dei consumatori sono state introdotte in attuazione della Direttiva 2008/48/CE (credito ai consumatori) e poi estese con la Direttiva 2014/17/UE (crediti immobiliari). L’art. 124-bis TUB (Testo Unico Bancario) obbliga il finanziatore, prima di concludere un contratto di credito, a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso e, se necessario, acquisite da banche dati pertinenti. Tale obbligo viene dettagliato dal Regolamento attuativo (DM 3/2/2011, art. 6) che impone ai finanziatori di applicare procedure e metodi analoghi a quelli usati per la gestione sana e prudente del credito, in modo da evitare comportamenti imprudenti e garantire pratiche responsabili. In pratica, la banca deve verificare che l’entità del prestito sia sostenibile per il cliente, dato il suo reddito e altri impegni, evitando di alimentare un eccesso di indebitamento.
La Direttiva 2014/17/UE (sui contratti di credito relativi a beni immobili residenziali) all’art. 18 parimenti prevede che gli Stati membri assicurino una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto. Analogamente, la Direttiva 2008/48/CE (credito al consumo) all’art. 8 impone la verifica del merito creditizio prima di concedere il prestito. Queste norme intendono proteggere sia il sistema finanziario (evitando crediti che diventino inesigibili) sia i singoli consumatori dal rischio di sovraindebitamento. Infatti, la Corte di Giustizia UE, nella recente sentenza 11 gennaio 2024, causa C-755/22, ha chiarito che l’obbligo di verifica del merito creditizio non è posto solo a tutela generale del mercato del credito (con sanzioni come la nullità del contratto previste da alcuni ordinamenti), ma mira anche a proteggere il singolo consumatore dal sovraindebitamento, configurando quindi una tutela di natura risarcitoria diretta in caso di violazione.
È importante notare che le sanzioni per la mancata valutazione del merito creditizio sono rimesse ai legislatori nazionali, purché efficaci, proporzionate e dissuasive (art. 23 Dir. 2008/48). In alcuni Paesi (come la Repubblica Ceca, nel caso C-755/22) la legge prevede la nullità o la gratuità del contratto di finanziamento come conseguenza della violazione di tale obbligo. Nel ordinamento italiano, invece, non è stata prevista una nullità “automatica” del contratto in caso di credito concesso senza adeguata verifica. La violazione è considerata un inadempimento di una regola di condotta, non di validità, e viene sanzionata nell’ambito della responsabilità precontrattuale o aquiliana. Il Tribunale di Ferrara, sent. n. 385/2025 ha espressamente affermato che la pronuncia della CGUE nel caso Nárokuj (C-755/22) – pur rilevante come principio – non introduce nel nostro sistema una nullità non prevista, dovendosi ricondurre le violazioni delle regole di merito creditizio alla responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.. Nella sentenza ferrarese (conforme a Cass. civ. n. 18610/2021), il giudice ha sottolineato che l’eventuale assenza di sanzioni civilistiche specifiche non rende impunita la condotta: la banca che concede credito in modo abusivo o irresponsabile può essere tenuta a risarcire il danno provocato al cliente (ad esempio, aggravamento del suo dissesto finanziario). Non c’è nullità del contratto, ma c’è illecito precontrattuale. Ciò garantisce, secondo il Tribunale, il bilanciamento tra la necessità di dissuadere le banche da pratiche scorrette e il rispetto del quadro normativo nazionale, evitando di applicare sanzioni non previste esplicitamente dal legislatore italiano.
Accanto alla tutela risarcitoria ex post, il legislatore italiano ha introdotto misure preventive e rimedi indiretti per contrastare il sovraindebitamento da credito irresponsabile. Un riferimento significativo è il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019): l’art. 69, dedicato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, prevede che se il finanziatore ha violato le regole sul merito creditizio, perde il diritto di opporsi alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per motivi di convenienza economica. In altre parole, una banca che ha contribuito al sovraindebitamento prestando in modo imprudente non può bloccare il piano di rientro sostenibile proposto dal debitore invocando il proprio interesse, perché la sua pretesa è “viziata” dall’aver ignorato i doveri di concessione responsabile. Questa norma, introdotta nel 2021 ed entrata in vigore a settembre 2022, rappresenta un forte deterrente: l’intermediario scorretto rischia di trovarsi a dover subire passivamente la riduzione o dilazione forzosa del credito in sede concorsuale, senza poter far valere le proprie ragioni di profitto.
In prospettiva europea, si sta lavorando a un aggiornamento della disciplina del credito al consumo (la proposta di nuova direttiva UE “Consumer Credit Directive” del 2021) che rafforzerà ulteriormente le tutele per i consumatori vulnerabili, imponendo verifiche più stringenti e introducendo il concetto di “valutazione appropriata della situazione del consumatore” anche per piccoli prestiti e prodotti fintech. Entro il 2026, gli Stati membri dovrebbero recepire queste novità, integrando i principi già esistenti. Si parla anche di includere parametri di vulnerabilità (es. reddito disponibile, eventi avversi, età, salute) nei criteri di valutazione creditizia, così da calibrare l’offerta di credito sulle effettive capacità e necessità del cliente fragile, evitando meccanismi che possano sfruttarne la debolezza (come pubblicità aggressive di prestiti “facili” rivolte ad anziani o soggetti cognitivamente deboli – pratiche peraltro vietate dagli artt. 20-26 del Codice del Consumo sulle pratiche commerciali scorrette).
In sintesi, il quadro normativo 2026 in Italia ed Europa ribadisce che la tutela del consumatore fragile nei contratti di finanziamento passa sia per regole sostanziali (valutazione rigorosa del merito creditizio, adeguamento dell’importo del prestito alla situazione reale del cliente) sia per rimedi in caso di abusi (risarcimento del danno da credito irresponsabile, incapacità della banca di opporsi alle soluzioni di sovraindebitamento, ecc.). L’obiettivo comune è evitare che persone in condizioni di debolezza cadano in trappole finanziarie che non possono gestire – esattamente come accaduto alla cliente del nostro caso, indotta con l’inganno a caricarsi di un debito superiore alle sue forze.
L’art. 1337 del codice civile impone alle parti di comportarsi con buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. La violazione di questo dovere genera la cosiddetta responsabilità precontrattuale, che dà diritto al risarcimento dell’interesse negativo (spese e perdite subite per aver confidato nella validità o correttezza delle trattative). Nel contesto dei finanziamenti, la fase precontrattuale include l’istruttoria sul merito creditizio e la valutazione se concedere o meno il prestito: si tratta quindi di obblighi di protezione e informazione verso il cliente. Come visto, la normativa settoriale (art. 124-bis TUB e direttive UE) qualifica espressamente tali obblighi come precontrattuali. Ne consegue che la banca che li viola – ad esempio omettendo del tutto di verificare la solvibilità del cliente – incorre in responsabilità precontrattuale.
L’ABF nel caso 6731/2025 ha ricondotto la condotta dell’intermediario A in questo alveo: non potendo dichiarare nullo il contratto, ha comunque riconosciuto che l’intermediario aveva agito contra ius nella fase preliminare, violando il dovere di buona fede. L’Arbitro richiama la giurisprudenza europea e nazionale, affermando che solo in ipotesi di “lapalissiana violazione” dei doveri di verifica del merito creditizio si configura la responsabilità dell’intermediario finanziatore. Nel caso concreto, la totale assenza di evidenze sull’istruttoria compiuta da A (mancanza di documenti attestanti il reddito effettivo della cliente, concessione del secondo prestito senza alcuna analisi quantitativa della capacità di rimborso) integra proprio una violazione palese di quei doveri. Pertanto, l’ABF ha ritenuto A responsabile e ha liquidato in via equitativa un danno a favore della cliente, quantificato in €5.000. Questa somma è stata calcolata considerando l’aggravio economico imposto indebitamente alla consumatrice (interessi aggiuntivi, costi, peggioramento dell’esposizione) a causa dell’irresponsabile concessione del credito. Si noti che l’ABF, richiamando precedenti decisioni, ha affermato che il danno da violazione del merito creditizio è astrattamente risarcibile proprio in quanto la norma tutela anche l’interesse del singolo a non essere sovraindebitato. In altri termini, la banca che presta senza valutare mette il cliente a rischio di dissesto e per questo può dover risarcire il conseguente pregiudizio.
La Cassazione ha iniziato ad esprimersi su questi temi, sebbene finora soprattutto in fattispecie di “concessione abusiva di credito” verso imprese poi fallite. Ad esempio, Cass. civ. n. 18610/2021 – citata dal Trib. Ferrara – ha riconosciuto che erogare credito a un soggetto in conclamata difficoltà, in assenza di prospettive di ripresa, costituisce un illecito per violazione dei doveri di sana gestione bancaria, obbligando il finanziatore al risarcimento dei danni causati dall’aggravamento del dissesto. Questa pronuncia, pur riferita a scenari diversi (tutela dei creditori di un’impresa che la banca ha tenuto artificialmente in vita concedendo fidi imprudenti), fissa un principio generale applicabile anche al consumo: la banca non deve alimentare indebitamenti insostenibili, pena incorrere in responsabilità.
Sul fronte delle corti europee, abbiamo citato la Corte di Giustizia UE (C-755/22), che ha aperto alla possibilità per gli Stati di prevedere rimedi forti (come la nullità parziale del contratto, ossia l’esonero del consumatore dal pagamento degli interessi) quando la banca non verifica il merito creditizio. Questa sentenza – benché riguardi il diritto ceco – ha influenzato il dibattito in Italia, portando alcuni giudici di merito a interrogarsi se la nostra disciplina sia adeguata. Alcune sentenze recenti (es. Tribunale di Roma, ord. 6 luglio 2023; Tribunale di Napoli, 2024) hanno ritenuto di non poter applicare direttamente la sanzione della nullità del contratto per violazione dell’art. 124-bis TUB, mancando una previsione in tal senso, ma hanno comunque censurato la banca sul piano risarcitorio.
In ambito ABF, oltre al caso di Milano qui discusso, vi sono state decisioni di altri Collegi ABF che confermano la linea della risarcibilità. Ad esempio, il Collegio di Napoli, decisione n. 1067/2018, già affermava che solo in casi di evidente violazione dei doveri di buona fede nella formazione del contratto di finanziamento si configura la responsabilità dell’intermediario finanziatore. L’ABF ha dovuto spesso bilanciare la tutela del cliente con il fatto che molti contratti “sospetti” comunque formalmente rispettano i parametri creditizi minimi (la cliente del nostro caso, secondo la banca, aveva un reddito sufficiente a giustificare la rata complessiva, stando ai documenti raccolti). Ma gli arbitri bancari stanno dando segnali di maggiore attenzione: quando c’è di mezzo un consumatore fragile, anche un credito apparentemente sostenibile su carta può in realtà non esserlo se concesso in un contesto di inganno o pressione psicologica. La buona fede contrattuale impone allora alla banca un supplemento di prudenza.
In conclusione, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale recente mostra una tendenza chiara: responsabilizzare gli intermediari finanziari nella concessione del credito e proteggere i consumatori vulnerabili da scelte finanziarie rovinose. Se il contratto concluso in condizioni di inganno non viene annullato per mancanza di prova del dolo del terzo conosciuto dalla banca, resta comunque aperta la via del risarcimento del danno precontrattuale o contrattuale. La combinazione di regole di settore (TUB, direttive UE), principi generali (buona fede, dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c.) e orientamenti giurisprudenziali (CGUE 2024, Cass. 2021, Trib. Ferrara 2025, ABF 2025) delinea un sistema in cui l’intermediario non può più trincerarsi dietro il formalismo contrattuale. Deve farsi garante – nei limiti del possibile – che il cliente abbia compreso e possa sostenere l’operazione, e intervenire se percepisce che il consenso del cliente è viziato da circostanze anomale.
In cauda venenum, dicevano i latini: talvolta “il veleno sta nella coda” di un contratto, nelle clausole o nelle condizioni nascoste. Compito del diritto è neutralizzare quel veleno quando colpisce persone incapaci di difendersi da sole. La tutela del consumatore vulnerabile nei finanziamenti è dunque un campo in pieno sviluppo, dove norme e giurisprudenza stanno affinando strumenti per riconoscere e riparare situazioni di fragilità umana sfruttate con l’inganno.
Conclusione – Il caso esaminato dell’ABF n. 6731/2025 è emblematico: una cliente raggirata ottiene un ristoro economico e solleva un principio di cautela che riecheggia oltre la singola vicenda. Le banche e gli intermediari devono agire con prudenza e umanità, ricordando che dietro ogni firma su un contratto c’è una persona, con le sue debolezze e speranze. Prevenire abusi e sovraindebitamento non è solo un obbligo legale, ma un dovere etico dell’industria finanziaria verso la società. Come monito finale resta la lezione che possiamo trarre: la fiducia è il capitale più prezioso nel rapporto tra cliente e intermediario, e tradirla approfittando della vulnerabilità significa minare le basi stesse di tale relazione. Proteggere i consumatori fragili non impoverisce il mercato, anzi lo rende più sostenibile e degno di fiducia per tutti.
Redazione - Staff Studio Legale MP