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Trust e disabilità: pianificare il futuro oltre la famiglia - Studio Legale MP - Verona

Quando i genitori non ci saranno più, esistono strumenti legali – come il trust e altre misure patrimoniali – per assicurare alle persone con disabilità una protezione duratura, rispettosa della loro autonomia e dei loro bisogni. L’ordinamento italiano offre soluzioni su misura per tutelare il patrimonio e il benessere dei soggetti fragili anche “dopo di noi”, alla luce delle ultime novità normative e giurisprudenziali in materia

Assicurare oggi il domani delle persone con disabilità: strumenti e tutele legali per il “dopo di noi”

 

La legge “Dopo di Noi”: obiettivi e strumenti di protezione familiare

La Legge 22 giugno 2016 n. 112, nota come legge sul “Dopo di Noi”, ha introdotto misure innovative per tutelare le persone con disabilità grave quando i familiari non potranno più occuparsene. L’obiettivo è garantire a questi soggetti fragili un futuro sereno e assistito, senza rinunciare alla loro dignità e autonomia. Tra gli strumenti previsti spiccano:

i trust a favore di persone con disabilità: contratti con cui i genitori (o parenti) destinano beni e risorse a un trustee affinché li amministri nell’esclusivo interesse del figlio disabile, secondo un programma di cura e assistenza stabilito;

i vincoli di destinazione su beni immobili o mobili registrati (ai sensi dell’art. 2645-ter c.c.), per assicurare che tali beni rimangano dedicati alle necessità della persona con disabilità;

le polizze di assicurazione sulla vita con beneficiario il soggetto disabile, per erogare un capitale o una rendita al momento in cui viene a mancare il genitore assicurato;

i fondi speciali in trust o fiduciari, composti da beni segregati (talora anche con l’intervento di ONLUS o enti del Terzo Settore), finalizzati a finanziare progetti di vita indipendente e inclusione per la persona disabile.

Questi strumenti godono di agevolazioni fiscali e di una disciplina dedicata. Ad esempio, il trust “dopo di noi” non sconta imposte di successione e donazione ed è esente da alcune imposte sui vincoli di destinazione, purché rispetti i requisiti di legge (beneficio esclusivo di un disabile grave, trustee persona giuridica assicurata, impiego controllato dei beni per finalità di cura, etc.). Praemonitus, praemunitus – premunirsi per tempo significa garantirsi contro le avversità: predisporre per tempo un trust o un piano patrimoniale è un atto di lungimiranza che mette al riparo la persona fragile da future incertezze. Come scrisse Pablo Picasso, “Rimanda a domani solo ciò che saresti disposto a lasciare incompiuto morendo”: ecco perché madri e padri responsabili scelgono di non procrastinare le decisioni sul futuro dei figli disabili, ma di affrontarle quando sono ancora in grado di pianificarle con cura.

 

Il trust per il figlio disabile: come funziona e quali garanzie offre

Il trust a favore di un disabile è uno strumento giuridico flessibile e potente. I genitori (disponenti) trasferiscono determinati beni – ad esempio denaro, una casa, investimenti – sotto il controllo di un trustee (che può essere un parente di fiducia, un professionista o una società fiduciaria). Il trustee avrà l’obbligo legale di gestire quel patrimonio nell’interesse esclusivo del beneficiario disabile, secondo le istruzioni contenute nell’atto istitutivo del trust. Quest’ultimo può prevedere, ad esempio, il pagamento di determinate spese di cura, il mantenimento di una casa per il beneficiario, l’organizzazione di assistenza domiciliare, attività ricreative e ogni altra esigenza specifica. Viene spesso delineato un vero e proprio “progetto di vita” personalizzato.

Una caratteristica fondamentale del trust è la segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel trust diventano separati dal resto del patrimonio del disponente e del trustee. Ciò significa che:

i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori personali del genitore né da quelli del trustee;

non rientrano nell’eredità al momento della morte del genitore (quindi non sono soggetti alle ordinarie ripartizioni tra eventuali altri eredi legittimi);

devono essere utilizzati solo a vantaggio del beneficiario indicato.

Questa “barriera” patrimoniale garantisce che il figlio con disabilità potrà contare su quelle risorse indipendentemente da vicissitudini familiari (come liti ereditarie) o da rischi legati al patrimonio di chi le amministra.

Naturalmente, il trust richiede chiarezza di pianificazione e un trustee affidabile. È consigliabile definire in modo dettagliato nell’atto:

le finalità del trust e i bisogni specifici del beneficiario (es. pagamento di una retta presso una struttura, spese mediche, manutenzione dell’abitazione, sostegno per attività sociali);

i poteri del trustee e gli eventuali controlli (si può nominare un guardiano o protector che vigili sull’operato del trustee e tuteli gli interessi del disabile);

la durata del trust (spesso coincidente con la vita del beneficiario) e la destinazione finale dei beni residui al termine (ad esempio ad associazioni benefiche o altri eredi designati).

Un recente caso ha evidenziato l’efficacia di questo strumento: il Tribunale di Lodi, decreto del 9 maggio 2023, ha autorizzato una madre – in qualità di amministratrice di sostegno del figlio incapace – a istituire un trust “Dopo di Noi” con i risparmi accumulati per il ragazzo. I giudici hanno riconosciuto che quel patrimonio, lasciato sul conto intestato al figlio, finiva paradossalmente per penalizzarlo (ad esempio facendogli superare le soglie per l’accesso ad alcune prestazioni assistenziali); trasferendolo invece in un trust, sarebbe stato amministrato in modo protetto e senza ostacolare il diritto del beneficiario ad usufruire di aiuti pubblici. Questo provvedimento innovativo – disponendo la nomina della sorella del ragazzo come trustee e attribuendo alla madre-amministratrice il ruolo di guardiano – conferma come il trust possa armonizzarsi con l’amministrazione di sostegno per creare un quadro di tutela completo: da un lato il trustee gestisce i beni nell’interesse del disabile, dall’altro l’amministratore di sostegno (sotto la supervisione del giudice tutelare) continua a curarne gli aspetti personali e a prendere le decisioni di carattere sanitario, assistenziale e quotidiano. Si realizza così un sistema doppio di protezione, in cui finanze e persona sono entrambe salvaguardate.

 

Autonomia del beneficiario e controllo giudiziale: il delicato equilibrio

Quando si attivano strumenti di protezione per soggetti fragili, è essenziale rispettarne al massimo l’autonomia residua e la volontà, coinvolgendoli per quanto possibile nelle decisioni che li riguardano. La giurisprudenza recente insiste molto su questo punto. La Corte di Cassazione ha affermato che l’amministrazione di sostegno va utilizzata come extrema ratio, evitando ogni approccio eccessivamente paternalistico. In particolare, con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5088/2025, 26 febbraio 2025 la Suprema Corte ha annullato la nomina di un amministratore di sostegno in assenza di una reale incapacità di intendere e di volere da parte del beneficiario: una semplice fragilità emotiva non giustifica la privazione della capacità di agire. Allo stesso modo, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6584/2025, 12 marzo 2025 ha accolto il ricorso di un anziano al quale era stato imposto un amministratore contro la sua volontà, ribadendo che spendere male i propri soldi o avere abitudini eccentriche non equivale a essere incapace – finché si comprende il significato delle proprie azioni, le scelte personali vanno rispettate. Questi principi, applicati all’ambito del “dopo di noi”, significano che l’attivazione di un trust o di altre misure non deve mai tradursi in un “esproprio” della persona disabile dalle decisioni sulla propria vita. Al contrario, va perseguito un equilibrio: il patrimonio viene messo in sicurezza e affidato a mani esperte, ma il beneficiario dev’essere coinvolto e informato, compatibilmente con le sue condizioni, sulle modalità in cui sarà utilizzato il suo patrimonio per il suo benessere. Il giudice tutelare, dal canto suo, mantiene un ruolo di supervisione: sia l’istituzione del trust che gli atti di disposizione più importanti da parte del trustee possono essere subordinati all’autorizzazione giudiziaria, soprattutto quando c’è un amministratore di sostegno attivo. In tal modo si garantisce un doppio controllo: interno, tramite il guardiano o altri meccanismi previsti nell’atto di trust, ed esterno, tramite l’autorità giudiziaria che vigila affinché l’interesse del disabile sia sempre preminente. D’altra parte, l’esperienza insegna che un eccesso di controllo può scoraggiare l’uso di questi strumenti: è fondamentale quindi che giudici e operatori applichino le norme con equilibrio, evitando inutili appesantimenti burocratici e favorendo soluzioni personalizzate e snelle. In medio stat virtus: come insegna la saggezza latina, la virtù sta nel mezzo – anche nella tutela legale occorre bilanciare protezione e libertà.

 

Novità normative 2024-2025: definizione di disabilità e Fondo “Dopo di Noi”

Negli ultimi anni il legislatore ha ulteriormente rafforzato il quadro di protezione per le persone con disabilità, con interventi che incidono anche sulle prospettive del “dopo di noi”. Un tassello importante è il Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n. 62, che ha introdotto una nuova definizione di disabilità e riformato le procedure di accertamento dell’invalidità civile. Grazie a questo decreto – attuativo della legge delega n. 227/2021 – la valutazione della disabilità diventa più uniforme e multidimensionale, basata non solo sulle condizioni di salute ma anche sulle difficoltà che la persona incontra nei vari ambiti di vita. Inoltre, l’INPS è divenuto l’ente unico accertatore, con procedure più rapide e un progetto di vita personalizzato per ogni disabile. Questa riforma, ancora in fase di sperimentazione in alcune province, punta a snellire la burocrazia e a offrire una base valutativa più equa, utile anche per individuare con maggior precisione chi rientra tra le disabilità gravi destinatarie delle misure del “dopo di noi”.

Contestualmente, è stato rivisto il meccanismo di finanziamento del Fondo nazionale per il “Dopo di Noi”, istituito dalla legge 112/2016 per cofinanziare progetti sul territorio (abitazioni protette, assistenza domiciliare potenziata, ecc.). Con una Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2025 sono stati adottati nuovi criteri di riparto del Fondo tra le regioni per il triennio 2024-2026, introducendo parametri più aderenti ai bisogni reali. In particolare, accanto al dato della popolazione, viene ora considerata la quota di persone con disabilità grave 18-64 anni senza sostegno familiare (secondo i dati più recenti di ISTAT e INPS). Questa modifica – applicata in via sperimentale – mira a distribuire le risorse statali in modo più proporzionato alla presenza effettiva di soggetti potenzialmente beneficiari nei diversi territori. Il Fondo “Dopo di Noi” dispone di oltre 70 milioni di euro annui, di cui almeno 15 milioni vincolati a interventi per disabili con necessità di sostegno elevato: si tratta di risorse importanti che, se ben utilizzate dalle Regioni e dai Comuni, possono integrare gli sforzi delle famiglie e rendere concreti progetti di vita indipendente.

Un ulteriore elemento di novità è la sentenza della Corte Costituzionale Corte Cost., sent. n. 94/2025, 3 luglio 2025, che ha eliminato una disparità di trattamento economico a sfavore di alcuni invalidi. Prima della pronuncia, infatti, gli assegni ordinari di invalidità calcolati con il sistema contributivo (cioè per i lavoratori con contributi solo successivi al 1995) non potevano essere integrati al minimo di pensione, lasciando molti disabili con importi molto bassi. La Consulta ha dichiarato illegittimo questo divieto, stabilendo che anche gli invalidi con pensione contributiva hanno diritto all’integrazione al trattamento minimo, alle condizioni previste per gli altri. È una decisione storica che dal luglio 2025 eleva immediatamente le prestazioni di migliaia di persone, garantendo a tutti gli invalidi un livello minimo di reddito dignitoso. Inoltre, la Cassazione – con un’ordinanza in materia di risarcimento danni – ha chiarito che le provvidenze pubbliche percepite dal disabile non devono diminuire il risarcimento ottenuto da terzi responsabili di aver causato l’invalidità. In particolare Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6031/2025 ha affermato che la pensione di invalidità civile e l’assegno ordinario di invalidità non vanno detratti dal risarcimento del danno biologico dovuto al disabile vittima di un illecito: queste somme infatti hanno natura assistenziale/previdenziale e non costituiscono un duplicazione del risarcimento, bensì un supporto aggiuntivo. Tale orientamento, in linea con precedenti di legittimità, è molto rilevante per le famiglie: significa che se, ad esempio, un figlio subisce un incidente e ottiene un risarcimento ingente, potrà cumularlo con le pensioni o indennità che percepisce (invalidità civile, accompagnamento, ecc.), senza che vi siano decurtazioni. In sintesi, l’ordinamento evolve per rafforzare la rete di sicurezza attorno alle persone disabili: sia sul fronte pubblico (maggiori tutele economiche e servizi mirati), sia favorendo l’iniziativa privata dei familiari (attraverso trust, contratti e strumenti flessibili).

 

Pianificare oggi per la serenità di domani: conclusioni e consigli

Organizzare per tempo la tutela “dopo di noi” è un gesto d’amore e responsabilità verso il proprio congiunto con disabilità. Significa non lasciare al caso – o peggio, allo Stato – l’onere di decidere all’ultimo momento come e da chi dovrà essere accudito, dove vivrà e con quali mezzi economici. Ogni situazione familiare è diversa, ma alcuni consigli generali possono essere utili:

Informarsi sulle opzioni disponibili: affidarsi a professionisti esperti in diritto di famiglia, trust e successioni per conoscere nei dettagli gli strumenti giuridici (trust, fondi speciali, polizze dedicate, amministrazione di sostegno, ecc.) e fiscali più adatti al caso concreto.

Valutare il patrimonio da destinare al piano di protezione: fare un bilancio di beni immobili, risparmi, liquidità e considerare anche eventuali beni futuri (come TFR, polizze in scadenza, eredità dai nonni). Spesso conviene destinare in trust solo una parte dei beni, lasciando il resto agli altri eredi, per equilibrare le esigenze di tutti i familiari.

Coinvolgere la famiglia allargata: fratelli, sorelle o altri parenti dovrebbero essere partecipi della pianificazione. Ad esempio, individuare fin da ora chi potrebbe assumere il ruolo di trustee o di amministratore di sostegno al posto dei genitori quando questi non saranno più in vita, oppure se vi sono più figli, distribuire compiti e responsabilità in base alle disponibilità e capacità di ciascuno.

Stilare documenti chiari: un atto di trust o un testamento contenente disposizioni a favore del figlio disabile devono essere redatti con la massima chiarezza, prevedendo anche scenari alternativi (ad esempio: “se mio figlio dovesse essere già accolto in una comunità, allora la casa familiare sia venduta e il ricavato impiegato per…”). Meglio ancora se vi si allega un memorandum con linee guida dettagliate sullo stile di vita desiderato per il beneficiario (orari di assistenza, preferenze alimentari, attività gradite, ecc.): sarà una preziosa bussola per chi gestirà la situazione in futuro.

Aggiornare il piano nel tempo: le condizioni di salute del beneficiario, come pure le leggi e le circostanze patrimoniali, possono cambiare. È opportuno rivedere periodicamente (ad esempio ogni 2-3 anni, o al verificarsi di eventi importanti) l’assetto predisposto, coinvolgendo il notaio o l’avvocato di fiducia per apportare eventuali modifiche migliorative.

In definitiva, pianificare il “dopo di noi” consente di trasformare l’angoscia per il futuro in un progetto concreto di sicurezza. Grazie al trust e agli altri istituti a disposizione, i genitori sanno di aver fatto tutto il possibile perché il proprio figlio – anche quando sarà solo – non sia mai realmente solo, ma circondato da una rete legale e affettiva che ne sostiene il cammino. E come dice un noto principio, “La civiltà di un popolo si misura da come tratta i più deboli”: assicurando ai nostri cari disabili un futuro dignitoso e protetto, onoriamo nel modo migliore questo ideale e garantiamo ad ogni vita fragile il rispetto e la cura che merita.

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  • 28 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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