
Norme di circolazione dei veicoli agricoli
Trattori, mietitrebbie e altri veicoli agricoli possono circolare su strade pubbliche, ma devono rispettare specifiche norme del Codice della Strada. In genere sono mezzi lenti e voluminosi, spesso limitati a velocità moderate (30-40 km/h), e per questo possono costituire un ostacolo improvviso per gli altri utenti della strada. La legge impone che siano immatricolati e assicurati se circolano su aree pubbliche, dotati di dispositivi di illuminazione e segnalazione (fanali, indicatori di direzione, pannello triangolare per veicoli lenti, ecc.) e che vengano mantenuti in efficienza. Circolare con un trattore privo di luci o con freni malfunzionanti non è solo un’infrazione, ma crea un grave pericolo: un caso di cronaca a Castel d’Azzano (Verona) ha visto un trattore procedere di notte senza fanali in mezzo alla nebbia, causando un incidente mortale. Queste tragedie evidenziano quanto sia fondamentale la prudenza e il rispetto delle regole tecniche. Del resto, abundans cautela non nocet: un’abbondante cautela non fa mai male quando si tratta di prevenire incidenti. Proprio per migliorare la sicurezza, il legislatore ha previsto la revisione obbligatoria delle macchine agricole, rimasta a lungo lettera morta. Solo di recente, con il decreto “Milleproroghe” approvato a inizio 2025, sono stati fissati i termini per l’entrata in vigore delle revisioni: ad esempio, i trattori immatricolati fino al 1996 dovranno essere sottoposti a controllo entro il 31 dicembre 2025. È un passo importante perché ogni anno in Italia si contano oltre cento morti in incidenti con trattori (inclusi quelli avvenuti nei campi), e il Veneto risulta fra le regioni più colpite dal fenomeno. Una migliore manutenzione e il rispetto delle norme di circolazione sono strumenti essenziali per evitare che mezzi concepiti per il lavoro nei campi diventino pericolosi sulle strade aperte al pubblico.
Responsabilità e concorso di colpa nei sinistri con trattori
Quando avviene un incidente tra un trattore (o altro veicolo agricolo) e un veicolo ordinario, la determinazione della responsabilità segue le regole generali della circolazione. L’art. 2054 del Codice Civile prevede che, in caso di scontro tra veicoli, si presuma un concorso di colpa paritario fino a prova contraria. Ciò significa che, salvo che uno dei conducenti dimostri l’esclusiva responsabilità dell’altro, entrambi sono considerati in parte colpevoli. Nella pratica, l’accertamento della colpa dipende dalle circostanze: ad esempio, se un trattore effettua una svolta a sinistra senza dare precedenza e viene colpito da un motociclista che sopraggiunge (magari a velocità sostenuta), il conducente del trattore avrà una significativa responsabilità. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che chi esegue manovre impegnative deve usare la massima prudenza e prevedere anche comportamenti imprudenti da parte altrui. In una recente pronuncia penale (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 23939/2025 del 27 giugno 2025) la Cassazione ha chiarito che la condotta imprudente degli altri utenti della strada non esime dall’obbligo di cautela: il principio di affidamento – per cui ciascun guidatore si aspetta che gli altri rispettino le regole – ha un limite nella prevedibilità delle altrui imprudenze. Tradotto, l’utente della strada (soprattutto se alla guida di un mezzo lento o ingombrante come un trattore) deve aspettarsi che altri possano arrivare distraendosi o eccedendo con la velocità. “Wisely and slow; they stumble that run fast”, recitava Shakespeare («La saggezza cammina piano; inciampano quelli che corrono in fretta»): un monito che vale anche sulla strada. Infatti la Corte suprema, in un altro caso recente, ha confermato la condanna per omicidio stradale a carico di un conducente di trattore che aveva tagliato la strada a una moto, nonostante quest’ultima andasse oltre i limiti di velocità. La velocità eccessiva del motociclista non è stata ritenuta un evento eccezionale imprevedibile tale da interrompere il nesso causale con la manovra azzardata del trattore (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 13140/2025 del 4 aprile 2025). In sostanza, chi guida un veicolo agricolo deve comunque rispettare rigorosamente stop, precedenze e segnaletica, assicurandosi di poter manovrare in sicurezza assoluta. Se altri conducenti tengono condotte imprudenti (come procedere troppo veloce), queste saranno valutate come concause dell’evento, ma non escludono la responsabilità di chi, con maggiore cautela, avrebbe potuto evitare l’impatto. Naturalmente vale anche il reciproco: l’automobilista che tampona un trattore perché distratto o troppo veloce sarà in colpa. Ogni situazione va analizzata caso per caso, ma il principio generale è che sulle strade aperte al traffico tutti hanno il dovere di diligenza: il conducente del trattore deve segnalare bene la propria presenza e manovra, e chi sopraggiunge deve adeguare la velocità alle condizioni (anche rallentando dietro a un mezzo lento). Se entrambe le parti violano queste regole di prudenza, entrambe ne risponderanno in proporzione.
Copertura assicurativa e risarcimento danni
Dal punto di vista assicurativo, i trattori (così come tutte le macchine agricole che circolano su strada) rientrano nell’obbligo di copertura R.C. Auto. Ciò garantisce che, in caso di sinistro, i danni causati a terzi siano risarciti dall’assicurazione del veicolo responsabile. Un aspetto peculiare riguarda la definizione di “circolazione” ai fini della copertura: anche se l’incidente avviene in un’area privata, l’assicurazione può essere tenuta a pagare se il mezzo era utilizzato secondo la sua funzione di trasporto. Ad esempio, se un trattore investe qualcuno all’interno di un cortile aziendale durante una manovra, non si può escludere l’operatività dell’R.C. Auto solo perché l’area non era aperta al pubblico. La Cassazione ha infatti esteso la nozione di circolazione includendovi anche le aree private, purché il veicolo sia in moto e usato come tale (cfr. ad es. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25445/2024 del 23 settembre 2024). Questo orientamento evita vuoti di tutela: la vittima potrà chiedere il risarcimento all’assicurazione del trattore anche se il fatto è avvenuto in un campo o cortile privato, e l’assicuratore poi avrà eventualmente diritto di regresso verso l’assicurato se vi erano violazioni contrattuali. Naturalmente, in un sinistro tra un’auto e un trattore, le compagnie assicurative dei rispettivi mezzi si occuperanno di risarcire i danni dei terzi trasportati e dei conducenti non responsabili, secondo la percentuale di colpa di ciascuno. Chi ha subìto lesioni fisiche potrà chiedere il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale; chi ha subìto danni materiali al veicolo agricolo o all’auto otterrà la riparazione o il relativo importo in denaro. È importante attivarsi subito dopo l’incidente per raccogliere prove: fotografie dei veicoli (significative ad esempio per documentare l’assenza di luci o triangoli sul trattore), testimonianze, intervento delle forze dell’ordine per i rilievi. Questi elementi saranno decisivi sia per ricostruire la dinamica e attribuire correttamente le responsabilità, sia per affrontare eventuali resistenze dell’assicurazione al pagamento integrale. In caso di trattore non assicurato che causa un incidente su strada, la vittima non è lasciata senza tutela: interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che risarcisce i danni per poi rivalersi sul responsabile non assicurato. Va segnalato che condurre un mezzo agricolo non assicurato, oltre a esporre a sanzioni pesanti, è estremamente imprudente: in caso di sinistro grave, il conducente rischia di dover rifondere di tasca propria importi enormi. Meglio quindi non mettere a repentaglio il proprio patrimonio (oltre che la sicurezza altrui) e assicurare sempre i veicoli agricoli in circolazione.
Incidenti causati da animali selvatici: il ruolo della Regione
Un capitolo a parte, frequente sulle strade extraurbane del Veneto, è quello degli incidenti dovuti all’attraversamento di fauna selvatica (cinghiali, caprioli, cervi ecc.). In queste ipotesi il trattore non c’entra, ma vale la pena ricordare brevemente chi risponde dei danni quando un’auto (o un mezzo agricolo) investe un animale selvatico. La giurisprudenza recente ha chiarito che la responsabilità ricade sulla pubblica amministrazione proprietaria degli animali selvatici, ossia la Regione. La Corte di Cassazione ha stabilito che i danni causati da fauna protetta rientrano nell’ambito dell’art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e che la legittimata passiva esclusiva è la Regione competente per territorio. In altre parole, gli animali selvatici sono considerati “beni” dello Stato gestiti dalle Regioni, che ne rispondono automaticamente salvo il caso fortuito. Non è più necessario provare una colpa specifica dell’ente (come la mancata apposizione di recinzioni o segnali). Ad esempio, una decisione recente ha confermato che per un impatto con un cinghiale la Regione Veneto doveva risarcire l’automobilista danneggiato (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22976/2025 pubbl. 9 agosto 2025). Solo se l’ente prova che l’evento era imprevedibile e inevitabile nonostante le misure adottate (caso fortuito), può andare esente. Per le vittime, ciò significa che in caso di incidente causato da un animale selvatico sulle strade veronesi la richiesta di risarcimento andrà indirizzata alla Regione (e, in via gradata, all’ente gestore della strada solo in casi particolari, ad esempio se l’incidente avviene in autostrada dove esistono obblighi specifici di recinzione a carico del concessionario). Questa panoramica, seppur sintetica, dimostra come anche eventi all’apparenza fortuiti trovino risposta nel diritto: “fiat iustitia ne pereat mundus”, verrebbe da dire – la giustizia fa il suo corso perché il mondo non cada nel caos – assicurando al danneggiato un referente per ottenere ristoro.
Redazione - Staff Studio Legale MP