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Trasporto scolastico disabili: diritto gratuito e garantito - Studio Legale MP - Verona

Il trasporto verso la scuola degli alunni con disabilità non è un semplice servizio facoltativo, ma un vero diritto fondamentale: le ultime novità normative e sentenze ribadiscono la gratuità di questo supporto e gli obblighi inderogabili per scuole, Comuni e istituzioni

 

“Ubi maior, minor cessat.” – Quando in gioco c’è un diritto fondamentale, gli interessi minori devono cedere. Questa massima latina riflette bene il tema del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità: di fronte al diritto all’istruzione di un bambino disabile, considerato essenziale e inviolabile, ogni ostacolo secondario (costi, burocrazia, dispute di competenza) deve arretrare. “L’ingiustizia in qualsiasi luogo è una minaccia alla giustizia ovunque.” – Martin Luther King ricordava che tollerare un’ingiustizia significa mettere a rischio la giustizia nel suo insieme. Nel contesto scolastico, negare o limitare il trasporto a un alunno disabile sarebbe un’ingiustizia grave, che mina i principi di equità su cui si fonda la nostra società. In Italia, fortunatamente, la normativa e la giurisprudenza da tempo affermano con forza che il diritto allo studio dei più fragili va garantito rimuovendo ogni barriera, comprese quelle logistiche: vediamo dunque come leggi e sentenze recenti tutelano il trasporto gratuito verso la scuola per gli alunni con disabilità.

 

Quadro normativo: un diritto sancito dalla legge

Il principio del trasporto scolastico gratuito per gli studenti disabili ha radici lontane nella legislazione italiana. Già l’art. 28 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 stabilisce che i minorati fisici o sensoriali abbiano diritto a facilitazioni per la frequenza scolastica, tra cui il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola. Questa disposizione – emanata in un’epoca in cui si gettavano le basi dell’inclusione scolastica – riconosceva che l’istruzione dev’essere accessibile a tutti, prevedendo servizi di supporto a carico degli enti pubblici. Successivamente, la Legge-quadro 5 febbraio 1992 n. 104 (art. 12, comma 1) ha ribadito il diritto all’educazione e all’istruzione dei disabili in integrazione nelle classi comuni, ponendo in capo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali il dovere di garantire gli interventi necessari. Il trasporto dal domicilio a scuola rientra a pieno titolo tra tali interventi: senza di esso, per molti alunni con disabilità grave l’accesso fisico alla scuola sarebbe impossibile, vanificando in concreto il diritto allo studio.

Nel corso degli anni, ulteriori norme hanno specificato competenze e modalità del servizio. Generalmente l’organizzazione del trasporto scolastico per studenti disabili spetta ai Comuni (per le scuole dell’obbligo e infanzia) e alle Province o Città Metropolitane (per le scuole superiori), spesso in collaborazione con le aziende sanitarie locali per i profili di assistenza. Importante è sottolineare che il servizio non può prevedere costi a carico delle famiglie: la gratuità è un elemento essenziale, proprio perché si tratta di garantire un diritto fondamentale e non di erogare una gentile concessione. Ogni eventuale contributo richiesto ai genitori per il trasporto scolastico del figlio disabile è da considerarsi illegittimo, salvo forse forme particolari e volontarie di estensione del servizio non coperte dalla legge. In generale, però, la regola è chiara: il trasporto dell’alunno disabile fino a scuola è un servizio pubblico dovuto e gratuito.

 

Fondamento costituzionale e obblighi inderogabili

Per comprendere perché questo diritto sia così tutelato, occorre richiamare i principi costituzionali coinvolti. L’art. 34 della Costituzione garantisce che “la scuola è aperta a tutti” e che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. Già da qui si evince che, se la scuola dev’essere davvero accessibile a tutti, lo Stato deve farsi carico anche di mettere gli studenti in condizione di arrivarci. Inoltre, l’art. 3 della Costituzione impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita del Paese. Nel caso di un alunno con disabilità, l’impossibilità di recarsi a scuola autonomamente costituisce evidentemente un “ostacolo” che le istituzioni hanno il dovere di eliminare, fornendo ad esempio un trasporto adeguato. Vi è poi l’art. 38 della Costituzione, che tutela i soggetti invalidi e incapaci, garantendo il loro diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Questo articolo, letto insieme ai precedenti, delinea un vero e proprio dovere costituzionale di inclusione: la collettività deve farsi carico delle persone con disabilità, assicurando che possano fruire degli stessi diritti degli altri, primo fra tutti quello allo studio.

La Corte Costituzionale ha più volte affermato tali principi. Una storica pronuncia risale al 1987, quando la Consulta (sent. n. 215/1987) dichiarò illegittima ogni limitazione all’inserimento degli alunni disabili nelle classi comuni, gettando le basi normative dell’inclusione scolastica. In quella occasione si richiamò proprio la necessità di garantire pari opportunità educative, anche mediante servizi di sostegno. Più recentemente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2016 ha stabilito un principio diventato cardine: di fronte ai diritti fondamentali dei disabili (come il diritto allo studio) non possono essere invocati limiti di spesa o di bilancio. Nella sentenza si legge che il diritto all’educazione degli studenti con disabilità costituisce il “nucleo indefettibile” dei loro diritti, che prevale su qualunque considerazione finanziaria. In altre parole, le esigenze di finanza pubblica – pur legittime – non possono mai comprimere quel minimo di prestazioni necessarie ad assicurare l’uguaglianza sostanziale. Questo principio, già affermato dalla Consulta nel 2016 (e poi confermato in altre pronunce), si applica chiaramente anche al trasporto scolastico: un Comune non può rifiutare o tagliare il servizio di trasporto motivando di non avere fondi a sufficienza, perché ciò equivarrebbe a negare un diritto fondamentale.

 

Le sentenze recenti (2024–2025) a tutela del trasporto gratuito

Negli ultimi due anni la giustizia amministrativa ha ulteriormente rafforzato le tutele, intervenendo in casi concreti ove il diritto al trasporto era stato leso o messo in dubbio. In particolare, una sentenza esemplare del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 9323/2024) ha fatto chiarezza su un contenzioso nato in Calabria. La vicenda riguardava una famiglia a cui il Comune di residenza aveva prima accordato un contributo economico per il trasporto del figlio disabile a scuola, per poi negare il rimborso adducendo una ragione singolare: un debito pregresso del padre nei confronti del Comune. Dopo una serie di peripezie processuali, il Consiglio di Stato, con la decisione depositata il 20 novembre 2024, ha annullato il provvedimento comunale, affermando principi di grande rilievo. Il giudice amministrativo ha sottolineato che il trasporto scolastico dell’allievo disabile è un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente protetto, da erogarsi ex lege a titolo gratuito. Di conseguenza, non è ammessa nessuna compensazione o condizione che ne impedisca la fruizione: il Comune non poteva opporre il debito del padre per sottrarsi al proprio obbligo di garantire il trasporto del minore. Così facendo, infatti, l’ente locale avrebbe di fatto paralizzato il diritto allo studio di un bambino disabile per ragioni estranee a tale diritto – circostanza definita inaccettabile dal Consiglio di Stato. Questa sentenza non solo ha dato giustizia alla famiglia ricorrente (ottenendo il rimborso dovuto e condannando il Comune anche alle spese legali), ma ha ribadito un monito valido per tutti i Comuni: il trasporto scolastico dei disabili è gratuito per legge e nessun escamotage può vanificarlo.

Un altro fronte di discussione riguarda quale ente sia tenuto a farsi carico del servizio in determinate situazioni. Alcune Regioni avevano normative o prassi che scaricavano interamente sui Comuni l’onere del trasporto, anche per utenti che frequentavano centri di riabilitazione o servizi extrascolastici. Su questo punto è intervenuta una recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III, sent. n. 8272/2025), relativa al trasporto di persone disabili verso un centro diurno in Puglia. Il caso verteva sul rimpallo di responsabilità tra l’ASL (azienda sanitaria) e i Comuni riguardo al trasporto assistito di utenti con gravi patologie (demenze) da casa al centro. In primo grado il TAR aveva dato ragione all’ASL, escludendo l’obbligo a suo carico in base a una lettura restrittiva della normativa regionale. Ma nell’ottobre 2025 il Consiglio di Stato ha riformato quella decisione, affermando un principio più aderente ai valori costituzionali: il diritto al trasporto delle persone con disabilità deve essere garantito in modo globale e onnicomprensivo, coinvolgendo sia le ASL sia i Comuni secondo le rispettive competenze, senza lasciare zone franche di tutela. I giudici hanno evidenziato che eventuali lacune normative regionali non possono tradursi in un vuoto di assistenza: se una persona non autosufficiente ha bisogno del trasporto per usufruire di un servizio essenziale (sia esso la scuola, un centro riabilitativo o altro), le istituzioni devono cooperare per fornirlo, ripartendo i costi ma senza rimpalli che pregiudichino l’utente finale. In questo senso, la sentenza n. 8272/2025 ha sconfessato interpretazioni troppo formalistiche delle leggi locali, richiamando precedenti del Consiglio di Stato che già riconoscevano il carattere indivisibile del diritto al trasporto disabili: non importa se il luogo di destinazione rientra tra le competenze scolastiche o sanitarie, ciò che conta è che la persona fragile non resti priva del servizio. Anche qui, dunque, è stato ribadito che la tutela del disabile prevale sulle dispute burocratiche: prima si garantisce il trasporto, poi semmai gli enti si accordino su come sostenere la spesa (spesa che, in base a leggi statali, può essere compartecipata tra enti fino a certe percentuali, ma senza mai gravare sull’utente).

Un ulteriore esempio concreto proviene dalla giurisprudenza amministrativa locale: vari TAR regionali nel 2024–2025 hanno emesso pronunce a favore delle famiglie, annullando decisioni che limitavano il servizio di trasporto. Ad esempio, si può citare TAR Sicilia – Palermo, sent. n. 2430/2024, dove il tribunale ha accolto il ricorso di alcuni genitori contro la delibera comunale che prevedeva un ticket mensile per il trasporto scolastico degli studenti disabili. Il TAR ha ritenuto illegittima tale delibera, richiamando l’art. 28 L.118/1971 e la normativa regionale che impongono la gratuità: secondo il giudice, chiedere un contributo economico alle famiglie equivaleva a violare il diritto allo studio dei minori disabili e il principio di non discriminazione. Questa e altre pronunce analoghe evidenziano come, su tutto il territorio nazionale, l’orientamento sia ormai unanime: il trasporto scolastico per i disabili non è un lusso né una concessione discrezionale, ma un dovere legale delle amministrazioni, azionabile in giudizio in caso di inadempienza.

 

Inclusione scolastica a 360°: dall’aula allo scuolabus

Dalle norme e sentenze esaminate emerge una visione chiara e coerente: l’inclusione scolastica dei ragazzi con disabilità deve essere garantita “a 360 gradi”, occupandosi di ogni aspetto pratico necessario affinché l’alunno possa effettivamente frequentare, apprendere e socializzare come i suoi compagni. Non basta iscrivere un bambino con difficoltà in classe; occorre assicurargli il sostegno didattico, l’assistenza specialistica (se ad esempio è non vedente, non udente o con autismo) e, prima ancora, la possibilità di raggiungere la scuola ogni giorno. Lo scuolabus accessibile, o il servizio di trasporto dedicato con mezzi attrezzati e accompagnatori, è parte integrante di questo progetto di inclusione. Un’assenza di tale servizio renderebbe vane tutte le altre misure, perché lo studente resterebbe a casa. Ecco perché la legge 104/1992, il d.lgs. 66/2017 e in generale la normativa sul sostegno scolastico vanno lette includendo anche gli interventi “esterni” alla classe, come il trasporto e l’assistenza a mensa, tra quelli necessari all’integrazione. In un sistema ideale, scuola, Comune e ASL collaborano per definire un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che consideri anche le esigenze logistiche: ad esempio, l’orario dei terapisti, il tragitto da casa, l’eventuale presenza di un assistente sul mezzo di trasporto. Tutto deve essere pianificato mettendo al centro il benessere e la dignità dello studente.

Va ricordato che il diritto al trasporto scolastico gratuito spetta non solo agli alunni con disabilità motoria (che materialmente non possono prendere mezzi pubblici o camminare a scuola), ma anche a quelli con disabilità intellettive o sensoriali qualora ne abbiano bisogno. Ad esempio, un ragazzo con disturbo dello spettro autistico potrebbe non essere in grado di utilizzare in sicurezza il trasporto pubblico da solo: la famiglia può richiedere il servizio di trasporto dedicato, che l’ente deve valutare e attivare se necessario per garantire la frequenza. Allo stesso modo, bambini con deficit visivi o uditivi gravi possono necessitare di accompagnamento. Il principio cardine è che ogni alunno disabile ha diritto alle misure idonee a compensare la sua condizione e a metterlo in pari con gli altri. In termini di giustizia sostanziale, dare di più (un servizio in più, come il trasporto gratuito sotto casa) a chi è in condizione svantaggiata non è un privilegio, bensì l’unico modo per realizzare quell’uguaglianza di fatto voluta dalla Costituzione.

 

Conclusione: tutela effettiva e strumenti di ricorso

Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che il trasporto scolastico per gli studenti con disabilità è oggi protetto da un solido impianto giuridico. Le leggi ne sanciscono la gratuità e obbligatorietà, i principi costituzionali ne illuminano la natura fondamentale, e la giurisprudenza recente non lascia spazio a dubbi: qualora un’amministrazione non garantisca questo servizio o provi a limitarlo indebitamente, viola la legge e i diritti della persona. Fortunatamente, chi dovesse trovarsi in una situazione del genere ha degli strumenti per reagire. In primo luogo, può diffidare formalmente il Comune o l’ente competente a provvedere, richiamando le norme vigenti. Se ciò non basta, è possibile presentare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competente, chiedendo anche provvedimenti urgenti data la natura di diritto allo studio (spesso i TAR emettono decreti cautelari proprio per far partire subito il servizio in attesa della sentenza). Le cause di questo tipo, come dimostrano i casi citati, frequentemente si concludono con successo per i ricorrenti: i giudici tendono ad accogliere le istanze degli alunni disabili quando riscontrano che non sono stati rispettati i loro diritti. Inoltre, non va dimenticata la possibilità di ricorrere anche al difensore civico regionale o al Garante per i diritti delle persone con disabilità (dove istituito), figure che possono intervenire extragiudizialmente per sollecitare le amministrazioni.

In un sistema ideale, tuttavia, non dovrebbe essere necessario arrivare al contenzioso. L’auspicio è che le Pubbliche Amministrazioni interiorizzino i principi affermati nelle sentenze e si attivino spontaneamente per assicurare il trasporto agli alunni che ne hanno diritto, pianificando i fondi in bilancio e organizzando il servizio in anticipo. Garantire il trasporto scolastico a un bambino con disabilità significa, in definitiva, garantirgli il sorriso di entrare in classe ogni mattina insieme ai compagni, la possibilità di imparare e crescere nella comunità scolastica, senza sentirsi un peso per la famiglia o per la società. È un segno di civiltà e di giustizia sostanziale. Come spesso si ripete, “la civiltà di un popolo si misura da come tratta i più deboli”: l’Italia, su questo fronte, ha scelto di stare dalla parte giusta, quella dell’inclusione e della dignità per tutti gli studenti.

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  • 19 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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