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TAR Lazio, Roma, Sez. II^, 11.3.2016, n. 3119. Sul principio di rotazione nelle procedure negoziate: non ha valenza precettiva assoluta - Studio Legale MP - Verona

TAR Lazio, Roma, Sez. II^, 11.3.2016, n. 3119. Sul principio di rotazione nelle procedure negoziate: non ha valenza precettiva assoluta

TAR Lazio, Roma, Sez. II^, 11.3.2016, n. 3119

Sul principio di rotazione nelle procedure negoziate: non ha valenza precettiva assoluta – La mancata episodica applicazione non compromette l’esito di una gara già espletata – Non costituisce motivo di esclusione di un concorrente che chiede di essere invitato.

Nelle procedure negoziate, la stazione appaltante individua gli operatori economici sulla base delle informazioni riguardanti la qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione (art. 57, co. 6, D. Lgs. n. 163/2006).

Con la sentenza in richiamo, il giudice amministrativo ha precisato che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti.

Ciò comporta che:

i) la sua episodica mancata applicazione non vale ex se ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza invitato a simili selezioni, ovvero già affidatario del servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 6906);

ii) in difetto di situazioni particolari, riscontrabili ad esempio in ipotesi di precedenti inadempimenti contrattuali, il principio di rotazione non può essere invocato sic et simpliciter per escludere un concorrente che chieda di essere invitato a partecipare ad una procedura negoziata (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 1325; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 16 gennaio 2015, n. 179; T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17 aprile 2014, n. 269).

In definitiva, la consolidata linea ermeneutica della giurisprudenza tende a privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale.

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.