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Sull'indicazione degli oneri di sicurezza in sede di predisposizione dell'offerta economica - Studio Legale MP - Verona

Sull’indicazione degli oneri di sicurezza in sede di predisposizione dell’offerta economica

TAR Molise, Sez. I, Ordinanza del 31.10.2016, n. 147

Con la pronuncia in rassegna, il TAR Molise ha chiarito che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016), l’operatore economico deve necessariamente indicare gli oneri aziendali della sicurezza già in sede di predisposizione dell’offerta economica (così TAR Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604) e ciò al fine di garantire la massima trasparenza dell’offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post, in sede di verifica dell’anomalia, nelle sue componenti di costo con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene.
Il Giudice ha quindi concluso che, ai sensi della nuova disciplina, l’esplicita dichiarazione dei costi della sicurezza che l’impresa prevede di sostenere ai fini dell’esecuzione dell’appalto configura un elemento essenziale dell’offerta economica, non integrabile ex post mediante l’istituto del soccorso istruttorio, sicché la sua omessa indicazione comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dalla disciplina di gara.