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Sull’esclusione del divieto di appalto integrato nei settori speciali. - Studio Legale MP - Verona

Sull’esclusione del divieto di appalto integrato nei settori speciali.

ANAC, Linee Guida n. 1, in attuazione del D.Lgs 50/2016.

Si segnala che l’ANAC nelle “Linee Guida n. 1, di Attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016”, ha avuto modo di chiarire che: “…Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato il relazione al servizio che si intende allo stesso affidare”.
Com’è noto, l’art.59 del D.lgs. n. 50/2016, al comma 1, ult. cpv. dispone che “è vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità”
Pertanto, il divieto è sancito solo ed esclusivamente per gli appalti nei settori ordinari.
In particolare, la disciplina degli affidamenti dei contratti di appalto nei settori c.d. speciali si rinviene nel Titolo VI, Capo I, della Parte II del D.lgs. n. 50/2016, che si apre con l’art 114 del D.lgs. n. 50/2016 il quale elenca le disposizioni dettate per i settori ordinari, applicabili nei settori speciali; tale individuazione avviene tramite rinvio agli articoli da 1 a 58 del D.lgs. n. 163/2016 e, dunque, alle norme contenute in tutta Parte I° “Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni” e alle norme contenute nella Parte II°, nei Titoli dal I° al III° Capo I°, Sez. I° e II°, con esclusione delle norme che riguardano le concessioni.
Per espressa previsione legislativa, dunque, gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori operanti nei settori relativi alle seguenti attività: gas ed energia (art. 115), elettricità (art. 116), acqua (art. 117), servizi di trasporto (art. 118), porti e aeroporti (art. 119), servizi postali (art.120), estrazione di gas e prospezione di carbone ed altri combustibili (art. 121), sono esclusi dall’applicazione dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 che impone il divieto di appalto integrato nei settori ordinari, salvo che nelle ipotesi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato e di contratto di disponibilità.
In sostanza, il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio.
Sul punto si segnala che l’ANAC nelle “Linee Guida n. 1, di Attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016”, ha avuto modo di chiarire che: “…Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato il relazione al servizio che si intende allo stesso affidare”.
Alla luce delle delineate considerazioni, nei c.d. settori speciali è possibile esperire procedure di gara che prevedano l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori.
In conclusione, le procedure di gara aventi ad oggetto sia la progettazione esecutiva che l’esecuzione dei lavori (secondo lo schema dell’appalto integrato), consentite quanto agli appalti nei settori ordinari solo nelle tassative ipotesi derogatorie del generale divieto ex art. 59, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, devono, invece, ammettersi senza limiti e/o eccezioni di sorta quanto agli appalti nei settori speciali sulla base di quanto chiaramente rilevabile dal tenore letterale dell’art. 114, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, come confermato dall’ANAC nelle richiamate Linee Guida

  • 28 ottobre 2016
  • Esperto Gare_e_Appalti