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Sulle tabelle ministeriali relative al costo di lavoro quale parametro di valutazione della congruità dell'offerta - Studio Legale MP - Verona

Sulle tabelle ministeriali relative al costo di lavoro quale parametro di valutazione della congruità dell’offerta

Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza del 25 novembre 2016, n. 4989

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire alcuni consolidati principi in tema di valore delle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro nell’ambito dello scrutinio giurisdizionale del subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta effettuato dalla Stazione appaltante nonché in tema dei requisiti di validità del contratto di avvalimento.
Sotto il primo profilo, infatti, il Collegio ha ribadito che le tabelle ministeriale non rappresentano un limite inderogabile, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento – specie se di lieve entità – non legittima di per sé un giudizio di anomalia. Sempre in consonanza con la pregressa giurisprudenza, inoltre, i Giudici della Terza Sezione hanno rimarcato che il costo orario medio va necessariamente moltiplicato per il monte ore effettivo (e cioè per le ore annue mediamente ed effettivamente lavorate), e non per il monte ore teorico. In ultima analisi, il Collegio ha ritenuto sostanzialmente inammissibile un’analisi atomistica della voce riferita al costo del lavoro, ossia un’analisi che intenda prescindere da una verifica globale della remuneratività dell’offerta.
Con riferimento poi al contenuto imprescindibile del contratto di avvalimento, la sentenza in commento ha ritenuto di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l’apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all’esecuzione dell’appalto, ritenendo tale requisito concretamente sussistente.